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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 916 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso sollecito di pagamento provvedimento n.916 del 31.10.23 emesso da I.G.E Italia Gestioni Esattoriali, relativo a Tari anno 2018, della somma di €. 312,00 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12/01/24.
Sosteneva il ricorrente: difetto di notifica degli atti presupposti. Il gravato provvedimento è nullo in quanto non costituisce formale e preliminare atto di liquidazione delle somme asseritamente dovute;
il ricorrente difatti non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
inesistenza e nullità della motivazione. La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e nell'ipotesi in cui nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama;
INDETERMINATEZZA DEL CREDITO. L'Ente riscossore dover specificare e giustificare l'effettivo importo delle somme richieste;
.
per intervenuta decadenza e prescrizione dei credito;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
“LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO. L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore.
Concludeva, previa sospensione, annullare l'atto impugnato.
Si costituiva la soc. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva: inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Difatti, il ricorrente ha notificato il ricorso avverso il sollecito di pagamento provvedimento n.916 del 31.10.23 in data 3 febbraio 2025, mentre l'atto impugnato – sollecito di pagamento n. 916 del 31.10.2.23 TARI anno 2018 – è stato regolarmente notificato in data 12 gennaio 2024, come riportato dal ricorrente e provato da documentazione allegata.
Sulla prescrizione l'avviso di accertamento è stato spedito e preso in carico dalle Poste in data 31 dicembre
2023, come da prova che si allega, quindi, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che stabilisce la scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Il fatto che il contribuente abbia ricevuto l'atto il 12 gennaio 2024 è ininfluente ai fini della tempestività della notifica, poiché l'ente impositore ha completato gli adempimenti di propria competenza nei termini di legge.
Sospensione termini di prescrizione. La disciplina ordinaria della decadenza e prescrizione dal potere impositivo ha subito modifiche a più riprese durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19: dapprima ad opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori..
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di Cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Nel nostro caso l'atto impugnato è stato notificato il 12.1.2024 mentre il ricorso è stato notificato alla resistente società il 3.2.2025, oltre il termine previsto dall'art 21 sopra richiamato.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
Considerata la peculiarità del giudizio le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cariati - Ufficio Tributi 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 916 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, proponeva ricorso avverso sollecito di pagamento provvedimento n.916 del 31.10.23 emesso da I.G.E Italia Gestioni Esattoriali, relativo a Tari anno 2018, della somma di €. 312,00 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12/01/24.
Sosteneva il ricorrente: difetto di notifica degli atti presupposti. Il gravato provvedimento è nullo in quanto non costituisce formale e preliminare atto di liquidazione delle somme asseritamente dovute;
il ricorrente difatti non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento prodromico;
inesistenza e nullità della motivazione. La motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e nell'ipotesi in cui nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama;
INDETERMINATEZZA DEL CREDITO. L'Ente riscossore dover specificare e giustificare l'effettivo importo delle somme richieste;
.
per intervenuta decadenza e prescrizione dei credito;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
“LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONCESSIONARIO. L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore.
Concludeva, previa sospensione, annullare l'atto impugnato.
Si costituiva la soc. Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., come in atti rappresentata e difesa, che contestava il ricorso e sosteneva: inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Difatti, il ricorrente ha notificato il ricorso avverso il sollecito di pagamento provvedimento n.916 del 31.10.23 in data 3 febbraio 2025, mentre l'atto impugnato – sollecito di pagamento n. 916 del 31.10.2.23 TARI anno 2018 – è stato regolarmente notificato in data 12 gennaio 2024, come riportato dal ricorrente e provato da documentazione allegata.
Sulla prescrizione l'avviso di accertamento è stato spedito e preso in carico dalle Poste in data 31 dicembre
2023, come da prova che si allega, quindi, entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, che stabilisce la scadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento. Il fatto che il contribuente abbia ricevuto l'atto il 12 gennaio 2024 è ininfluente ai fini della tempestività della notifica, poiché l'ente impositore ha completato gli adempimenti di propria competenza nei termini di legge.
Sospensione termini di prescrizione. La disciplina ordinaria della decadenza e prescrizione dal potere impositivo ha subito modifiche a più riprese durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19: dapprima ad opera del decreto Cura Italia e successivamente per effetto del decreto Ristori..
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ricorso è inammissibile.
In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di Cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Nel nostro caso l'atto impugnato è stato notificato il 12.1.2024 mentre il ricorso è stato notificato alla resistente società il 3.2.2025, oltre il termine previsto dall'art 21 sopra richiamato.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
Considerata la peculiarità del giudizio le spese di giudizio si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Spese di giudizio compensate.