TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 295
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 39, co. 1, L. n. 724/1994; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, ma solo un interesse di mero fatto.

  • Inammissibile
    Violazione art. 33 L. n. 47/1985 in comb. disp. con l’art. 51, lettera f), L.R. Puglia n. 56/2010; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; travisamento

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, ma solo un interesse di mero fatto.

  • Inammissibile
    Violazione art. 32, co. 1, L. n. 47/1985; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; travisamento

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, ma solo un interesse di mero fatto.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 39 L. n. 724/1994 sotto ulteriori profili: violazione art. 31, co. 1, L. n. 47/1985; difetto di legittimazione alla presentazione dell’istanza edilizia in sanatoria; violazione art. 32, co. 5, L. n. 47/1985; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; travisamento; difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità dell’azione amministrativa; sviamento

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, ma solo un interesse di mero fatto.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione art. 39, co. 4, L. n. 724/1994; eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto la ricorrente non ha dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato, ma solo un interesse di mero fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 295
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 295
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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