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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3344/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ECUADOR, il 07/02/1977, residente in [...]3 16149
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PA LL (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato Controparte_1 C.F._3
a GENOVA (GE), il 16/02/1979, residente in [...]3 16149
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
EO LI (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 30 settembre 2025 i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e sottoscritto verbale di udienza contenente le condizioni dell'accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (atto n
183 P I seria A sc. vol 1 Anno 2000 uff. 1);
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
d) dal matrimonio non sono nati figli;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto b) La casa coniugale sita in Genova Via G.b. Monti 30 int. 16 intestata ad entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità esclusiva della moglie, la quale si accollerà i relativi oneri, il marito trasferirà altrove la propria residenza portando con sé i propri effetti personali;
c) La Sig.ra diverrà esclusiva proprietaria della citata casa Parte_1 coniugale in base alle pattuizioni di cui in narrativa, al fine di regolamentare e definire i rapporti economici derivanti dal matrimonio parte resistente si obbligherà a trasferire alla moglie la propria quota pari al 50% del bene immobile già casa coniugale sita in Genova, via G.Battista Monti, civ. 30 interno 16, così identificato al N.C.E.U. del Comune di Genova: sezione Sam zona censuaria 3, foglio 39, mappale 83, subalterno 49, categoria A3, classe 2, vani 5, metri quadrati 79 rendita catastale euro 387,34;
d) La Sig.ra dichiara che l'accordo patrimoniale relativo al Parte_1
trasferimento dell'immobile è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche inerenti alla crisi coniugale e chiede l'applicazione in suo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 favore dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche ai sensi della Circolare n. 27E del 21.06.2012 dell'agenzia delle entrate.
e) la ricorrente continuerà a farsi carico in maniera esclusiva del mutuo intestato ad entrambe le parti, e si attiverà presso la Banca mutuante affinché il marito possa essere estromesso dal contratto di mutuo.
f) La Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento e i coniugi si Parte_1 dichiarano economicamente indipendenti
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 183, Parte I , Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ECUADOR, il 07/02/1977, residente in [...]3 16149
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PA LL (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 la difende, come da procura in atti
Nei confronti di
, C.F. , nato Controparte_1 C.F._3
a GENOVA (GE), il 16/02/1979, residente in [...]3 16149
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
EO LI (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di Controparte_1
Rilevato che all'udienza del 30 settembre 2025 i coniugi hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e sottoscritto verbale di udienza contenente le condizioni dell'accordo;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/07/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (atto n
183 P I seria A sc. vol 1 Anno 2000 uff. 1);
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
d) dal matrimonio non sono nati figli;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto b) La casa coniugale sita in Genova Via G.b. Monti 30 int. 16 intestata ad entrambi i coniugi, resterà nella disponibilità esclusiva della moglie, la quale si accollerà i relativi oneri, il marito trasferirà altrove la propria residenza portando con sé i propri effetti personali;
c) La Sig.ra diverrà esclusiva proprietaria della citata casa Parte_1 coniugale in base alle pattuizioni di cui in narrativa, al fine di regolamentare e definire i rapporti economici derivanti dal matrimonio parte resistente si obbligherà a trasferire alla moglie la propria quota pari al 50% del bene immobile già casa coniugale sita in Genova, via G.Battista Monti, civ. 30 interno 16, così identificato al N.C.E.U. del Comune di Genova: sezione Sam zona censuaria 3, foglio 39, mappale 83, subalterno 49, categoria A3, classe 2, vani 5, metri quadrati 79 rendita catastale euro 387,34;
d) La Sig.ra dichiara che l'accordo patrimoniale relativo al Parte_1
trasferimento dell'immobile è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche inerenti alla crisi coniugale e chiede l'applicazione in suo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 favore dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche ai sensi della Circolare n. 27E del 21.06.2012 dell'agenzia delle entrate.
e) la ricorrente continuerà a farsi carico in maniera esclusiva del mutuo intestato ad entrambe le parti, e si attiverà presso la Banca mutuante affinché il marito possa essere estromesso dal contratto di mutuo.
f) La Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento e i coniugi si Parte_1 dichiarano economicamente indipendenti
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 183, Parte I , Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4