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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2775/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11942/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160049457158000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082111530000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1804/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'intimazione di pagamento n. n. 097 2024 9082111530 00000 notificata 19.06.2025 nella sola parte in cui è chiesto il pagamento degli importi oggetto della cartella di pagamento n. 097 2016 0049457158 000 di € 962,31 relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013.
Ha, in particolare, evidenziato che la cartella di pagamento è stata oggetto di annullamento per effetto della sentenza n. 15339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e depositata in data 12.12.2024 all'esito del procedimento RG 13843/2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione concludendo per il rigetto del ricorso anche in ragione della non opponibilità della sentenza per non essere stato l'Esattore parte in quel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Esattore non ha titolo per intimare al contribuente il versamento delle somme oggetto della cartella di pagamento n. 097 2016 0049457158 000 avendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accertato, con sentenza n. 15339/2024 emessa all'esito del giudizio NRG 13843/2023, la maturata prescrizione della tassa automobilistica risalente al 2013 ed oggetto della cartella il cui pagamento è stato chiesto con l'intimazione oggetto di parziale opposizione in questa sede.
Tale sentenza, del resto, emessa nei confronti dell'Ente creditore (Regione Lazio) che era stato chiamato a resistere sui motivi di contestazione che avevano investito l'esistenza del credito (eccezione di prescrizione)
- e non quindi vizi della procedura esecutiva - ha privato la cartella di ogni efficacia esecutiva e ciò a prescindere dalla circostanza che l'Esattore - mero esattore del credito contestato nel merito - non fosse stato parte in quel giudizio.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede
- accoglie il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 30,00 per spese ed in euro 350,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali importi si liquidano in favore dell'avv.to
Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il giudice
(ZO VO)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11942/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160049457158000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249082111530000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1804/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'intimazione di pagamento n. n. 097 2024 9082111530 00000 notificata 19.06.2025 nella sola parte in cui è chiesto il pagamento degli importi oggetto della cartella di pagamento n. 097 2016 0049457158 000 di € 962,31 relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013.
Ha, in particolare, evidenziato che la cartella di pagamento è stata oggetto di annullamento per effetto della sentenza n. 15339/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma e depositata in data 12.12.2024 all'esito del procedimento RG 13843/2023.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione concludendo per il rigetto del ricorso anche in ragione della non opponibilità della sentenza per non essere stato l'Esattore parte in quel giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Esattore non ha titolo per intimare al contribuente il versamento delle somme oggetto della cartella di pagamento n. 097 2016 0049457158 000 avendo la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accertato, con sentenza n. 15339/2024 emessa all'esito del giudizio NRG 13843/2023, la maturata prescrizione della tassa automobilistica risalente al 2013 ed oggetto della cartella il cui pagamento è stato chiesto con l'intimazione oggetto di parziale opposizione in questa sede.
Tale sentenza, del resto, emessa nei confronti dell'Ente creditore (Regione Lazio) che era stato chiamato a resistere sui motivi di contestazione che avevano investito l'esistenza del credito (eccezione di prescrizione)
- e non quindi vizi della procedura esecutiva - ha privato la cartella di ogni efficacia esecutiva e ciò a prescindere dalla circostanza che l'Esattore - mero esattore del credito contestato nel merito - non fosse stato parte in quel giudizio.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano in favore dell'avv.to Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando così provvede
- accoglie il ricorso;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 30,00 per spese ed in euro 350,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali importi si liquidano in favore dell'avv.to
Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il giudice
(ZO VO)