CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2023, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI AN nato a [...] il [...]; LA AR ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di SE dell' 11/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA TO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi;
lette le conclusioni, rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dell'avv. GIUSEPPINA ASSUNTA NICOLOSI, difensore di LA AR ES, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4470 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29 aprile 2016, il Tribunale di SE, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava SA VO, RM ST SS e AT ZA responsabili, in concorso con RA TA, del reato di furto in abitazione pluriaggravato (commesso il 10 febbraio 2016) e, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti e, per SS e VO, alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, li condannava, con la riduzione per il rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 500 di multa. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di SE, con sentenza pronunciata in data 8 maggio 2018, per quanto è qui di interesse, rideterminava la pena irrogata, con le già applicate circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, a ZA in anni due di reclusione ed euro cinquecento di multa e a VO e a SS in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione SA VO , denunciando vizi di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., poiché le circostanze attenuanti sarebbero state erroneamente ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva, fondata esclusivamente sui precedenti. La sentenza impugnata aveva inoltre omesso di motivare in ordine alla recidiva, che non poteva essere riconosciuta sulla base di automatismi, ed aveva erroneamente applicato la disciplina del concorso delle circostanze aggravanti ex art. 63, quarto comma cod. pen., in forza del quale, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, non deve aversi un duplice aumento di pena, ma va applicata la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di aumentarla. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di SE proponevano ricorso per cassazione anche RM ST SS e AT ZA, articolando due motivi. Il primo motivo denunciava inosservanza degli artt. 69, terzo comma, e 2, quarto comma, 624 - bis cod. pen. Sebbene 2 avesse ritenuto un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, la Corte di appello aveva applicato come pena base quella per il reato aggravato di cui al terzo comma dell'art. 624-bis, così vanificando il giudizio di bilanciamento. Erroneamente era stata determinata la pena base, poiché la Corte di appello di SE aveva fatto riferimento a quella comminata al momento della decisione e non già a quella vigente al momento del fatto, con violazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. Il secondo motivo denunciava vizi di motivazione. In modo contraddittorio la sentenza impugnata avrebbe affermato, da una parte, che la pronuncia di primo grado andava censurata nella parte in cui aveva irrogato una pena-base ben lontana dal minimo edittale, mentre dall'altra, aveva determinato la pena-base in anni tre di reclusione ed euro 750 di multa ben lontana dal minimo edittale di anni 1 di reclusione ed euro 309 di multa. 4. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 639/2020 del 19 novembre 2019 annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti dei ricorrenti, nonché per l'effetto estensivo nei confronti del coimputato TA RA, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di SE, e rigettava nel resto il ricorso di VO. In particolare, con tale decisione, venivano ritenuti fondati i ricorsi proposti nell'interesse di RM ST SS e di AT ZA , essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. La Corte di appello, con riferimento a tutti gli imputati, aveva rilevato che «merita censura la sentenza di primo grado nella parte in cui applicava una pena base di gran lunga lontana dal minimo edittale di cui all'art. 624-bis cod. pen. (di anni tre di reclusione ed euro 927 di multa)». Venivano, pertanto, ritenute meritevoli di accoglimento le censure dei ricorrenti, posto che, all'epoca del fatto, il minimo edittale per il furto in abitazione semplice (a tale fattispecie dovendosi far riferimento in considerazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee) era di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. L'erronea individuazione del minimo edittale inficiava quindi la giustificazione dell' iter commisurativo ed imponeva, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata. 3 5. La Corte di appello di SE, con la sentenza in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta ad RA TA e AT ZA in mesi otto di reclusione ed euro 206 di multa ciascuno (così ridotta per il rito abbreviato) e quella inflitta a SA VO e RM ST SS in anni uno di reclusione ed euro 260 di multa ciascuno (pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 390 di multa, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato). La Corte territoriale, nell'applicare il principio di diritto fissato con la sentenza rescindente e richiamando l'art.133 cod. pen., ha determinato la pena nei termini sopra indicati, partendo - come pena base - dal minimo edittale (anni uno di reclusione ed euro 309 di multa, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato) solo per RA TA e AT ZA in considerazione della loro incensuratezza, mentre ha fissato la pena base in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 390 di multa (poi ridotta di un terzo in considerazione della scelta del rito) per il VO ed il SS in considerazione dei loro precedenti penali indicativi di una personalità più incline al delitto. 6. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di SE SA VO e RM ST SS propongono ricorsi per cassazione insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 6.1 SA VO, con il patrocinio dell'avv. AT Centorbi, affida il proprio ricorso a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 6.2. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.69, comma 3, 2, comma 5, e 624-bis cod. pen. avendo la Corte di appello - nonostante il giudizio di equivalenza tra le attenuanti riconosciute e le aggravanti e la recidiva contestate - applicato come pena base quella prevista per il delitto aggravato dall'art.624-bis, comma 4, cod. pen. vanificando in tal modo il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. 6.3. Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.132 e 133 cod. pen., 4 non avendo la Corte territoriale dato conto del procedimento logico adottato per giungere alla determinazione della pena inflitta al ricorrente. 6.4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen. evidenziando il contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla pena inflittagli e la conseguente nullità della sentenza impugnata. 6.5. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta recidiva. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di RM ST SS, a firma dell'avv. Giuseppina Assunta Nicolosi, è affidato a quattro motivi sovrapponibili a quelli prospettati dall'altro ricorrente e sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi (che possono essere trattati congiuntamente dato che prospettano le medesime questioni) sono parzialmente fondati, per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve, infatti, essere accolto unicamente il terzo motivo (con il conseguente assorbimento del secondo), poiché effettivamente sussiste il lamentato contrasto tra il dispositivo letto in udienza (allegato al ricorso del VO nel rispetto del principio di autosufficienza) e la sentenza non contestuale (sia nella parte motiva, sia nel dispositivo) rispetto alla entità della pena inflitta nel giudizio di rinvio. 2.1. In particolare, nel dispositivo letto dalla Corte territoriale, la pena inflitta agli odierni ricorrenti è stata indicata nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa ciascuno, mentre poi nella sentenza essa è stata fissata in anni uno di reclusione ed euro 260,00 di multa. Al riguardo deve ricordarsi che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento, occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, soprattutto quando - come nel 5 caso in esame - la pena indicata nel dispositivo risulti più favorevole per l'imputato rispetto a quella maggiore riportata nella sentenza. Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento di questa Corte, secondo il quale, prevale il dispositivo letto in udienza sulla motivazione in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale (tra le altre: Sez. 6, n. 7980 dell'1/02/2017, Esposito, Rv. 269375 - 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 - 01). 2.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, riguardante il trattamento sanzionatorio, a seguito dell'accoglimento del terzo motivo, rimane assorbito in quanto la Corte territoriale, con il dispositivo letto in udienza, ha determinato la pena base nel minimo edittale di un anno di reclusione ed euro 309,00 di multa (poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato). 3. Ciò posto si rileva che i ricorsi, nel resto, sono inammissibili;
infatti, il primo ed il quarto motivo di entrambe le impugnazioni riguardano questioni già coperte dal giudicato c.d. 'interno' formatosi rispetto a tali profili, considerato che l'annullamento disposto da questa Corte di legittimità aveva riguardato esclusivamente la individuazione del minimo edittale applicabile alla fattispecie. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena inflitta ad entrambi i ricorrenti che va individuata in quella riportata nel dispositivo letto in udienza dalla Corte del rinvio;
i ricorsi, invece, vanno dichiarati inammissibili per il resto.
P. Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che indica, per ciascuno dei ricorrenti, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 21 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA TO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile i ricorsi;
lette le conclusioni, rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dell'avv. GIUSEPPINA ASSUNTA NICOLOSI, difensore di LA AR ES, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4470 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 21/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 29 aprile 2016, il Tribunale di SE, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava SA VO, RM ST SS e AT ZA responsabili, in concorso con RA TA, del reato di furto in abitazione pluriaggravato (commesso il 10 febbraio 2016) e, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alle contestate circostanze aggravanti e, per SS e VO, alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, li condannava, con la riduzione per il rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 500 di multa. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di SE, con sentenza pronunciata in data 8 maggio 2018, per quanto è qui di interesse, rideterminava la pena irrogata, con le già applicate circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti, a ZA in anni due di reclusione ed euro cinquecento di multa e a VO e a SS in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione SA VO , denunciando vizi di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., poiché le circostanze attenuanti sarebbero state erroneamente ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva, fondata esclusivamente sui precedenti. La sentenza impugnata aveva inoltre omesso di motivare in ordine alla recidiva, che non poteva essere riconosciuta sulla base di automatismi, ed aveva erroneamente applicato la disciplina del concorso delle circostanze aggravanti ex art. 63, quarto comma cod. pen., in forza del quale, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, non deve aversi un duplice aumento di pena, ma va applicata la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di aumentarla. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di SE proponevano ricorso per cassazione anche RM ST SS e AT ZA, articolando due motivi. Il primo motivo denunciava inosservanza degli artt. 69, terzo comma, e 2, quarto comma, 624 - bis cod. pen. Sebbene 2 avesse ritenuto un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, la Corte di appello aveva applicato come pena base quella per il reato aggravato di cui al terzo comma dell'art. 624-bis, così vanificando il giudizio di bilanciamento. Erroneamente era stata determinata la pena base, poiché la Corte di appello di SE aveva fatto riferimento a quella comminata al momento della decisione e non già a quella vigente al momento del fatto, con violazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. Il secondo motivo denunciava vizi di motivazione. In modo contraddittorio la sentenza impugnata avrebbe affermato, da una parte, che la pronuncia di primo grado andava censurata nella parte in cui aveva irrogato una pena-base ben lontana dal minimo edittale, mentre dall'altra, aveva determinato la pena-base in anni tre di reclusione ed euro 750 di multa ben lontana dal minimo edittale di anni 1 di reclusione ed euro 309 di multa. 4. Questa Corte di legittimità, con sentenza n. 639/2020 del 19 novembre 2019 annullava la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti dei ricorrenti, nonché per l'effetto estensivo nei confronti del coimputato TA RA, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di SE, e rigettava nel resto il ricorso di VO. In particolare, con tale decisione, venivano ritenuti fondati i ricorsi proposti nell'interesse di RM ST SS e di AT ZA , essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. La Corte di appello, con riferimento a tutti gli imputati, aveva rilevato che «merita censura la sentenza di primo grado nella parte in cui applicava una pena base di gran lunga lontana dal minimo edittale di cui all'art. 624-bis cod. pen. (di anni tre di reclusione ed euro 927 di multa)». Venivano, pertanto, ritenute meritevoli di accoglimento le censure dei ricorrenti, posto che, all'epoca del fatto, il minimo edittale per il furto in abitazione semplice (a tale fattispecie dovendosi far riferimento in considerazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze eterogenee) era di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa. L'erronea individuazione del minimo edittale inficiava quindi la giustificazione dell' iter commisurativo ed imponeva, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata. 3 5. La Corte di appello di SE, con la sentenza in epigrafe e giudicando in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta ad RA TA e AT ZA in mesi otto di reclusione ed euro 206 di multa ciascuno (così ridotta per il rito abbreviato) e quella inflitta a SA VO e RM ST SS in anni uno di reclusione ed euro 260 di multa ciascuno (pena base di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 390 di multa, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato). La Corte territoriale, nell'applicare il principio di diritto fissato con la sentenza rescindente e richiamando l'art.133 cod. pen., ha determinato la pena nei termini sopra indicati, partendo - come pena base - dal minimo edittale (anni uno di reclusione ed euro 309 di multa, poi ridotta di un terzo per il rito abbreviato) solo per RA TA e AT ZA in considerazione della loro incensuratezza, mentre ha fissato la pena base in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 390 di multa (poi ridotta di un terzo in considerazione della scelta del rito) per il VO ed il SS in considerazione dei loro precedenti penali indicativi di una personalità più incline al delitto. 6. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di SE SA VO e RM ST SS propongono ricorsi per cassazione insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. 6.1 SA VO, con il patrocinio dell'avv. AT Centorbi, affida il proprio ricorso a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 6.2. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.69, comma 3, 2, comma 5, e 624-bis cod. pen. avendo la Corte di appello - nonostante il giudizio di equivalenza tra le attenuanti riconosciute e le aggravanti e la recidiva contestate - applicato come pena base quella prevista per il delitto aggravato dall'art.624-bis, comma 4, cod. pen. vanificando in tal modo il giudizio di bilanciamento tra le circostanze. 6.3. Con il secondo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt.132 e 133 cod. pen., 4 non avendo la Corte territoriale dato conto del procedimento logico adottato per giungere alla determinazione della pena inflitta al ricorrente. 6.4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen. evidenziando il contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla pena inflittagli e la conseguente nullità della sentenza impugnata. 6.5. Con il quarto motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta recidiva. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di RM ST SS, a firma dell'avv. Giuseppina Assunta Nicolosi, è affidato a quattro motivi sovrapponibili a quelli prospettati dall'altro ricorrente e sopra riportati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi (che possono essere trattati congiuntamente dato che prospettano le medesime questioni) sono parzialmente fondati, per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve, infatti, essere accolto unicamente il terzo motivo (con il conseguente assorbimento del secondo), poiché effettivamente sussiste il lamentato contrasto tra il dispositivo letto in udienza (allegato al ricorso del VO nel rispetto del principio di autosufficienza) e la sentenza non contestuale (sia nella parte motiva, sia nel dispositivo) rispetto alla entità della pena inflitta nel giudizio di rinvio. 2.1. In particolare, nel dispositivo letto dalla Corte territoriale, la pena inflitta agli odierni ricorrenti è stata indicata nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa ciascuno, mentre poi nella sentenza essa è stata fissata in anni uno di reclusione ed euro 260,00 di multa. Al riguardo deve ricordarsi che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento, occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, soprattutto quando - come nel 5 caso in esame - la pena indicata nel dispositivo risulti più favorevole per l'imputato rispetto a quella maggiore riportata nella sentenza. Sul punto, va richiamato il condivisibile orientamento di questa Corte, secondo il quale, prevale il dispositivo letto in udienza sulla motivazione in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale (tra le altre: Sez. 6, n. 7980 dell'1/02/2017, Esposito, Rv. 269375 - 01; Sez. 6, n. 19851 del 13/4/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177 - 01). 2.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, riguardante il trattamento sanzionatorio, a seguito dell'accoglimento del terzo motivo, rimane assorbito in quanto la Corte territoriale, con il dispositivo letto in udienza, ha determinato la pena base nel minimo edittale di un anno di reclusione ed euro 309,00 di multa (poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato). 3. Ciò posto si rileva che i ricorsi, nel resto, sono inammissibili;
infatti, il primo ed il quarto motivo di entrambe le impugnazioni riguardano questioni già coperte dal giudicato c.d. 'interno' formatosi rispetto a tali profili, considerato che l'annullamento disposto da questa Corte di legittimità aveva riguardato esclusivamente la individuazione del minimo edittale applicabile alla fattispecie. 4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena inflitta ad entrambi i ricorrenti che va individuata in quella riportata nel dispositivo letto in udienza dalla Corte del rinvio;
i ricorsi, invece, vanno dichiarati inammissibili per il resto.
P. Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che indica, per ciascuno dei ricorrenti, nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso il 21 ottobre 2022.