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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2025 promossa da:
, nata ad [...] - SVIZZERA il 07.01.1971, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. FRANCESCA MANCINI con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
CI FERRI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.04.2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione personale dal coniuge, , esponendo di CP_1 aver contratto matrimonio il 22.07.2006 in Amelia (TR) e che dall'unione è nata la figlia in Spoleto il 07.03.2009. La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività Per_1 lavorativa di insegnante di asilo nido, alle dipendenze di Cooperativa, con retribuzione mensile di € 1.000/1.200 e che il resistente, dipendente della società privata con qualifica di Project Manager, percepirebbe retribuzione mensile pari ad € 2.100,00 circa, oltre a prestare la propria consulenza presso altra società con ricavi pari ad € 2.000,00 circa. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che l'unione familiare sarebbe cessata a causa dei tradimenti del marito, e che la convivenza sarebbe cessata per la scelta del marito di lasciare la casa coniugale. Inoltre, il si sarebbe anche allontanato dalla CP_1 figlia e solo dal settembre 2023 avrebbe iniziato a corrispondere, come contributo al mantenimento della minore, importi di € 250,00, € 152,00, € 161,00, non partecipando alle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con affidamento congiunto della figlia minore, disponendo la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia senza limitazione, previa volontà della minore e compatibilmente con gli impegni della stessa, ponendo a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
della somma di € 650,00 mensili, oltre Istat annuale e il 70 % delle spese Per_1 straordinarie;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle avverse richieste essendo prive di fondamento. Il ha dedotto che il CP_1 rapporto coniugale sarebbe stato da tempo “consumato”, essendo venuta meno quella comunione spirituale alla base di una stabile convivenza, anche in considerazione delle relazioni extraconiugali della moglie. Il resistente ha fornito una diversa ricostruzione della propria situazione economica rappresentando di essere dipendente di società privata, con mansioni di responsabile qualità e ambiente, con una retribuzione mensile di circa € 2.400,00 e di avere un contratto di consulenza presso altra società con reddito di circa € 600,00 mensili con scadenza contrattuale nel mese di dicembre 2025. Inoltre, il resistente ha esposto di avere un legame profondo e stabile con la figlia, di essere un padre presente e di aver sempre provveduto ai bisogni della minore, pagando per intero sia le spese odontoiatriche, che i libri scolastici ed esaudendo i desideri della figlia. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione con il rigetto della richiesta di addebito, con affidamento congiunto della figlia e collocazione presso la residenza materna, disponendo di poter vedere e tenere con sé la figlia senza limitazioni sulla base delle esigenze e volontà della minore, e determinando il contributo da porre a suo carico per il mantenimento della figlia pari in € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dell'assegno unico per la minore per intero in favore della;
con vittoria di spese e competenze. Pt_1
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando: , di vivere in immobile in locazione con canone di € Parte_1
450,00 mensili, di svolgere la professione di educatrice con reddito mensile netto di € 1.100 (media tra i mesi in cui percepisce somme più elevate e mesi in cui percepisce somme più basse) e di avere, quali proprietà immobiliare, la casa familiare;
i vivere in immobile in locazione con canone di € 750,00 (immobile CP_1 in cui vive la compagna e la di lei figlia per 5 giorni la settimana), di svolgere la professione impiegato con reddito mensile netto di € 2.400 di retribuzione e per l'attività di consulenza € 350,00 netti (€ 600,00 lordi) e di avere, quale proprietà immobiliare, un terreno al 50%.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata, preso atto dell'accordo delle parti, ha autorizzato a percepire per intero l'assegno unico par la figlia Parte_1
e ha formulato la seguente proposta conciliativa: affidamento condiviso Persona_2 con collocamento della figlia minore in via prevalente presso l'abitazione materna, con modalità di frequentazione padre figlia ampie in considerazione dell'età della ragazza, con contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di € 600,00 mensili fino a quando il padre avrà il contratto di consulenza ed € 450,00 mensili quando questo contratto dovesse cessare, con assegno unico al 100% alla madre e spese straordinarie al 50% tra le parti.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- affidamento condiviso della figlia minore;
- collocamento della figlia minore in via prevalente presso l'abitazione materna;
- con modalità di frequentazione padre figlia ampie in considerazione dell'età della ragazza;
- contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di € 600,00 mensili fino a quando il padre avrà il contratto di consulenza ed € 450,00 mensili quando questo contratto dovesse cessare;
- con assegno unico al 100% alla madre;
- spese straordinarie come da Protocollo dell'intestato Tribunale al 50% tra le parti;
- spese compensate”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico in data 03.10.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione. Le conclusioni congiunte delle parti formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato in AMELIA (TR) in data 22.07.2006 alle
[...] condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA (TR) (atto 5, parte I, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2025 promossa da:
, nata ad [...] - SVIZZERA il 07.01.1971, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. FRANCESCA MANCINI con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
CI FERRI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.04.2025, ha chiesto la Parte_1 pronuncia della separazione personale dal coniuge, , esponendo di CP_1 aver contratto matrimonio il 22.07.2006 in Amelia (TR) e che dall'unione è nata la figlia in Spoleto il 07.03.2009. La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività Per_1 lavorativa di insegnante di asilo nido, alle dipendenze di Cooperativa, con retribuzione mensile di € 1.000/1.200 e che il resistente, dipendente della società privata con qualifica di Project Manager, percepirebbe retribuzione mensile pari ad € 2.100,00 circa, oltre a prestare la propria consulenza presso altra società con ricavi pari ad € 2.000,00 circa. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che l'unione familiare sarebbe cessata a causa dei tradimenti del marito, e che la convivenza sarebbe cessata per la scelta del marito di lasciare la casa coniugale. Inoltre, il si sarebbe anche allontanato dalla CP_1 figlia e solo dal settembre 2023 avrebbe iniziato a corrispondere, come contributo al mantenimento della minore, importi di € 250,00, € 152,00, € 161,00, non partecipando alle spese straordinarie. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con affidamento congiunto della figlia minore, disponendo la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia senza limitazione, previa volontà della minore e compatibilmente con gli impegni della stessa, ponendo a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
della somma di € 650,00 mensili, oltre Istat annuale e il 70 % delle spese Per_1 straordinarie;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle avverse richieste essendo prive di fondamento. Il ha dedotto che il CP_1 rapporto coniugale sarebbe stato da tempo “consumato”, essendo venuta meno quella comunione spirituale alla base di una stabile convivenza, anche in considerazione delle relazioni extraconiugali della moglie. Il resistente ha fornito una diversa ricostruzione della propria situazione economica rappresentando di essere dipendente di società privata, con mansioni di responsabile qualità e ambiente, con una retribuzione mensile di circa € 2.400,00 e di avere un contratto di consulenza presso altra società con reddito di circa € 600,00 mensili con scadenza contrattuale nel mese di dicembre 2025. Inoltre, il resistente ha esposto di avere un legame profondo e stabile con la figlia, di essere un padre presente e di aver sempre provveduto ai bisogni della minore, pagando per intero sia le spese odontoiatriche, che i libri scolastici ed esaudendo i desideri della figlia. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione con il rigetto della richiesta di addebito, con affidamento congiunto della figlia e collocazione presso la residenza materna, disponendo di poter vedere e tenere con sé la figlia senza limitazioni sulla base delle esigenze e volontà della minore, e determinando il contributo da porre a suo carico per il mantenimento della figlia pari in € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dell'assegno unico per la minore per intero in favore della;
con vittoria di spese e competenze. Pt_1
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando: , di vivere in immobile in locazione con canone di € Parte_1
450,00 mensili, di svolgere la professione di educatrice con reddito mensile netto di € 1.100 (media tra i mesi in cui percepisce somme più elevate e mesi in cui percepisce somme più basse) e di avere, quali proprietà immobiliare, la casa familiare;
i vivere in immobile in locazione con canone di € 750,00 (immobile CP_1 in cui vive la compagna e la di lei figlia per 5 giorni la settimana), di svolgere la professione impiegato con reddito mensile netto di € 2.400 di retribuzione e per l'attività di consulenza € 350,00 netti (€ 600,00 lordi) e di avere, quale proprietà immobiliare, un terreno al 50%.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata, preso atto dell'accordo delle parti, ha autorizzato a percepire per intero l'assegno unico par la figlia Parte_1
e ha formulato la seguente proposta conciliativa: affidamento condiviso Persona_2 con collocamento della figlia minore in via prevalente presso l'abitazione materna, con modalità di frequentazione padre figlia ampie in considerazione dell'età della ragazza, con contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di € 600,00 mensili fino a quando il padre avrà il contratto di consulenza ed € 450,00 mensili quando questo contratto dovesse cessare, con assegno unico al 100% alla madre e spese straordinarie al 50% tra le parti.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- affidamento condiviso della figlia minore;
- collocamento della figlia minore in via prevalente presso l'abitazione materna;
- con modalità di frequentazione padre figlia ampie in considerazione dell'età della ragazza;
- contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di € 600,00 mensili fino a quando il padre avrà il contratto di consulenza ed € 450,00 mensili quando questo contratto dovesse cessare;
- con assegno unico al 100% alla madre;
- spese straordinarie come da Protocollo dell'intestato Tribunale al 50% tra le parti;
- spese compensate”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico in data 03.10.2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione. Le conclusioni congiunte delle parti formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e CP_1 Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato in AMELIA (TR) in data 22.07.2006 alle
[...] condizioni riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA (TR) (atto 5, parte I, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti