CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GI VE - Presidente - Sent. n. 1667 sez. IC SI AS OT - Relatore - UP – 09/12/2025 R.G.N. 31485/2025 AN MO AN AR ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti nel rispettivo interesse di: RA AL EG, nato a [...] il [...], ME VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 25/03/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal consigliere AS OT;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letti i motivi nuovi trasmessi dal difensore di VA ME in data 19 novembre 2025; uditi in pubblica udienza i difensori dei ricorrenti, avv. Sergio Rotundo per AL EG MI e avv. Domenico Viscomi per VA ME, che hanno illustrato le ragioni delle rispettive impugnazioni ed hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 850 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/12/2025 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro confermava (in punto di responsabilità) la decisione di condanna del Tribunale di Catanzaro, emessa in data 10 novembre 2022, che aveva condannato gli imputati per il conato estorsivo descritto al capo A e le fattispecie, poste in continuazione interna, di porto e detenzione illecite di ordigni rudimentali esplosivi (bottiglie incendiarie) descritti al capo B, limitatamente all’episodio del 20 settembre 2013, riducendo, per entrambi, le sanzioni principali ed accessorie inflitte in primo grado. 1.1. Avverso detta sentenza proponevano ricorso entrambi gli imputati, affidando le proprie doglianze a distinti motivi, sostanzialmente sovrapponibili, in appresso sinteticamente riportati. 2, AL EG MI. 2.1. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 605, 604, 533, 185, 179, 178 lett. a e 33 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 116/2017, giacché il Collegio di primo grado era illegittimamente composto anche dal giudice onorario di pace Maria Clausi, non potendo applicarsi alla fattispecie la disposizione derogatoria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 116/2017, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8796/2024), atteso che alcuni anni dopo la data in cui il Pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale il Collegio di primo grado, inizialmente formato da soli magistrati togati, era stato successivamente composto con un giudice onorario, continuativamente, dal 22 settembre al 10 novembre 2022, data della deliberazione della pronuncia di primo grado, aveva pertanto causato la nullità della stessa e, conseguentemente, della sentenza di appello. 2.2. Contraddittorietà intrinseca della motivazione, laddove la Corte di merito non apprezzava l’incostanza dichiarativa della persona offesa, che aveva ritrattato le proprie iniziali dichiarazioni. Inconciliabile sarebbe ancora il proscioglimento dal reato descritto al capo C (perché non è stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto), in materia di danneggiamento provocato dall’ordigno incendiario e la responsabilità accertata per il conato estorsivo descritto al capo A. 2.2.1. Ancora in tema di accertata responsabilità, la Corte argomenta la propria decisione di conferma per il reato descritto, in materia di ordigno esplosivo, al capo B, senza tener conto dei motivi di gravame spesi dul tema dalla difesa, anche in tema di qualificazione giuridica del fatto. 2.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione sono denunciati anche in riferimento alla riconosciuta aggravante mafiosa (nel metodo) per le espressioni in sè neutre (evocazione del “nuovo papa”) usate per accrescere la portata minatoria della domanda. La Corte non tiene inoltre conto di come la persona offesa ebbe a percepire il senso e le modalità di tale domanda, non avendo avvertito alcuna efficacia intimidatoria. 2.4. I vizi della motivazione sono infine denunziati in maniera promiscua con riguardo al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di appello, che la Corte ha rigettato con motivazione di stile e meramente apparente;
in palese contraddizione con quanto invece statuito per il concorrente ME, che concorrendo nei medesimi reati si è visto riconoscere le circostanze innominate. 3. VA ME. 3.1. Il primo motivo di ricorso è, per come successivamente declinato anche con i motivi nuovi del 19 novembre, sostanzialmente sovrapponibile a quello speso nell’interesse del primo ricorrente. In particolare, per come precisato meglio (con allegazioni documentali puntuali) con i motivi nuovi trasmessi il 19 novembre ultimo scorso, il divieto di comporre collegi “professionalmente promiscui” opererebbe anche nei processi celebrati per effetto dell’esercizio dell’azione penale “ante riforma”, ove tuttavia il collegio, già composto da magistrati togati, sia stato poi sostituito -in costanza di applicazione della normativa novellata- da un collegio promiscuo. Il divieto opererebbe pertanto come forma di inibizione alla facoltà di comporre collegi promiscui (in discontinuità rispetto al pregresso andamento processuale) in data successiva alla entrata in vigore della novella ordinamentale. 3.2. Vizi di motivazione per illogicità manifesta e intrinseca contraddittorietà sono dedotti in riferimento alla valutazione di attendibilità del collaboratore Fiorentino, macchiato da potente mendacio ed interesse ai benefici. La Corte territoriale in ogni caso non argomenta la propria decisione confermativa rispetto alle doglianze portate alla sua attenzione con motivi di appello puntuali. 3.3. Il terzo motivo è versato in tema di violazione di legge e vizi di motivazione circa il riconoscimento della aggravante di “metodo” mafioso, per le modalità della percezione della domanda e per la stessa equivocità e neutralità della espressione “papa nuovo” utilizzata. 3.4. Il quarto ed ultimo motivo è versato in tema di responsabilità per il concorso nel porto della bottiglia incendiaria di cui si narra al capo B (episodio del 20 settembre 2013). La Corte non ha inoltre riconosciuto, per tale ultimo episodio, l’attenuante di cui all’articolo 5 della legge n. 985/1967, per la minima o comunque ridotta portata offensiva dell’ordigno, privo di innesco. 3.5. Con i motivi nuovi trasmetti in data 19 novembre 2025, la difesa esplicita il contenuto critico dei motivi di ricorso n. 1 e 3, riportandosi ai motivi originari per gli altri ed insistendo per l’accoglimento degli stessi. 4. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all’esito lettura del dispositivo che rigetta i ricorsi per i seguenti motivi in diritto. 1. I ricorsi devono essere rigettati, per la infondatezza (non manifesta) in diritto del primo comune motivo di ricorso e la assoluta aspecificità reiterativa dei restanti motivi, sostanzialmente sovrapponibili, con i quali si chiede alla Corte di legittimità un rinnovata (terza) valutazione della prova assunta nel contraddittorio, tanto sul merito della responsabilità per i fatti descritti in imputazione (nei limiti cronologici e circostanziali in cui tali responsabilità sono state accertate), quanto per gli accessori circostanziali giustapposti agli stessi fatti. 2. Preliminarmente, si fa rilevare che ci si trova al cospetto di un caso di c.d. "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018); al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la novellata morfologia dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme del medesimo compendio probatorio nei giudizi di merito. Nella fattispecie all’esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove;
deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) anche in caso di mera apparenza della motivazione di primo grado totalmente integrata nel grado successivo, che, in tali termini, deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. Sui tutti i punti dedotti con i motivi di gravame, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 3. Tanto premesso, relativamente al contenuto sostanziale dei ricorsi, preme altresì riaffermare, con riguardo al comune motivo di natura processual-ordinamentale, che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., divieto introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla "capacità" del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi del successivo art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Giovenzana Trasformazioni s.r.l., Rv. 279942). Invero, il quadro normativo mutato con l'introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria nelle parti nelle quali ha modificato l'assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l'assegnazione di questi nei giudizi penali e civili, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43-bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione di procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, n. 47999 del 27/05/2016, De Curtis, Rv. 268465) e che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma 3, lett. b) del R.D. n. 12/1941, ossia in relazione ai reati non previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra giudici ordinari e giudici onorari (Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, dep. 2006, Innacco, Rv. 233911). Tale indirizzo interpretativo fondava, invero, sulla disposizione dell'art. 43-bis, ora espressamente abrogata dall'art. 33 del d.lgs. 116/2017 (Sez. 2, n. 9913 del 02/02/2024, Perrone, non mass.), può pertanto ritenersi oggi confinato nell’oblio. 3.1. A parere del Collegio, tuttavia, nella fattispecie non è dato ravvisare la dedotta nullità, poiché al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 13/8/2017, era stata già esercitata l'azione penale, il giudice dell’udienza preliminare aveva già disposto il rinvio a giudizio e la prima udienza dibattimentale si era validamente tenuta in data 17 maggio 2016. Nel prosieguo, l’istruttoria dibattimentale era stata reiteratamente rinnovata, attraverso lo strumento processuale della lettura degli atti contenenti la trascrizione delle prove orali assunte innanzi a collegi diversamente composti. Deve pertanto trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, che esclude che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella si applichino i divieti introdotti dalla riforma: "Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale". Gli atti con i quali il Pubblico ministero esercita l’azione penale sono “tipici” e precisamente indicati nel codice di rito;
con essi il Pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontà di perseguire in giudizio la persona il cui nominativo ha iscritto nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontà punitiva sono espressione delle sue facoltà processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, Olivieri, non mass.; Sez. 3, n. 46874 del 09/05/2023, Salvia, non mass.; da ultimo, Sez. 2, n. 9943, del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654; Sez. 5, n. 18365 del 22/04/2025, Scimiterna, n.m.; incidentalmente, Sez. 3, 31844 del 01/04/2025, Nicolosi, non massimata sul punto). Il Collegio ben conosce i precedenti di questa stessa Sezione, che si esprimono in termini dissonanti rispetto all’orientamento che si va consolidando, si è con essi precisato che “non trova applicazione nel caso in esame la disposizione derogatoria di cui all'art. 30 dello stesso d.lgs. 116 del 2017 posto che dalla ricostruzione dell'andamento del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento veniva ripetutamente rinnovato per mutamento del collegio anche nel 2020 e, quindi, in data ben successiva l'entrata in vigore della norma” (Sez. 2, n. 8796 del 14/02/2024, Veneziano;
seguita da Sez. 2, n. 27371 del 08/05/2024, Roggia, in fattispecie di dubbia sovrapponibilità, essendosi la motivazione limitata ad affermare che “non trova applicazione nel presente giudizio la disposizione derogatoria di cui all'art. 30, commi 1 e 5, del citato d.lgs. n. 116 del 2017, dal momento che la destinazione del giudice onorario di tribunale a comporre il collegio penale è successiva all'entrata in vigore della norma, nella sua originaria formulazione”), ancorando così la non operatività della deroga al divieto suddetto al momento dell’apertura del dibattimento. Ebbene, una tale affermazione si pone, ad avviso del Collegio, in aperto ed inconciliabile contrasto con la lettera della legge ed è comunque da quest’ultima non consentita, neppure in via di interpretazione. Il legislatore processuale ha infatti consapevolmente scelto di consentire l’utilizzo dei giudici onorari in tutti quei procedimenti per i quali fosse stata già esercitata l’azione penale, che, come noto, può attivarsi con l’uso di diversi vettori processuali: la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di emissione del decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta (si vedano gli artt. 60 e 416 cod. proc. pen.). Non si può, pertanto, dilatare nel tempo il momento in cui non opererebbe la deroga al divieto fino ad una diversa fase processuale quale è l’apertura del dibattimento o, addirittura, la mutata morfologia del collegio giudicante, vista la chiara indicazione contenuta nel citato art. 30, frutto di una precisa scelta legislativa, che non consente eccezioni o applicazioni estensive, che finirebbero per tradire irreparabilmente la chiara . A fronte dell’inequivoco ed ineludibile dettato normativo, non possono, pertanto, assumere decisivo rilievo le pur pregevoli ed acute osservazioni svolte dai difensori dei ricorrenti (amplificate nella loro dimensione espositiva con i motivi nuovi), che hanno evidenziato l’irragionevolezza della disposizione normativa (così come vivente nella giurisprudenza citata) che tollera la della precedente disciplina sostanzialmente , addirittura impermeabile alla formazione di nuovi collegi promiscui che sostituiscono (senza una concreta ragione organizzativa) i precedenti togati, proprio perché l’atto di esercizio dell’azione penale (identificato dal legislatore quale displuvio sul quale adagiare l’efficacia della nuova disciplina) non può essere, né soggettivamente, né oggettivamente, ritenuto equipollente ad una fase di preludio del giudizio. 3.2. Del resto, è sulla base di tali considerazioni che questa Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs n. 116 del 2017; non potendosi dubitare della legittimità costituzionale della predetta disciplina transitoria, la quale, assegnando rilevanza decisiva all'atto di esercizio dell'azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale (Sez. 2, n. 30554/24, Olivieri, cit.). 3.3. Il primo motivo comune ai due ricorrenti è pertanto infondato in diritto. 4. Si è detto, in apertura, della natura reiterativa ed assolutamente aspecifica degli altri motivi comuni (sostanzialmente sovrapponibili nelle denunziate doglianze che scivolano verso l’apprezzamento delle ragioni di merito). 4.1. Così è per il peso (sostanzialmente irrilevante) attribuito dalla Corte di merito alla valutazione di affidabilità della persona offesa ed attendibilità del narrato, manifestamente guidato da una volontà tutt’altro che vendicativa o persecutoria. La Corte ha infatti tratto argomento per la conferma della responsabilità degli imputati, quanto ai fatti descritti ai capi A e B, dalla lettura, attraverso la lente storica informativa della testimonianza offerta dal Fiorentino, delle conversazioni intervenute tra gli indagati ed intercettate nel corso delle indagini. Giova quindi ricordare che la valutazione del coefficiente indiziante delle conversazioni (utilizzabili ai fini del decidere) intercettate tra i protagonisti del fatto è patrimonio esclusivo del giudice del merito, unico che può apprezzarne l’efficacia euristica. Il Collegio, anche in questo caso intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni di conversazioni, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701, del 4/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; da ultimo, Sez. 2, n. 34646 del 16/10/2025; Sez. 2, n. 37311 del 18/09/2025, entrambe non massimate sul punto). 4.2. La sentenza impugnata, dunque – compiutamente analizzati e logicamente apprezzati tutti gli elementi (singolarmente) indiziari, ricondotti questi ad unità nella convergenza del molteplice –, con motivazione logica e congruente con le evidenze esaminate, ha ritenuto provata la responsabilità in concorso per i fatti contestati, come circostanziati, offrendo argomenti di convincimento tratti dalla prova intercettiva e da quella dichiarativa, che quanto a ME comprende anche l’esame dell’imputato. 4.3. Così è per gli elementi tratti dall’analisi della conversazione contrassegnata dal progressivo n. 41; così per l’esame del collaboratore Fiorentino, così per lo stesso esame dell’imputato ME. 4.4. La circostanza ad effetto speciale del metodo mafioso è rimasta integrata dalle espressioni usate nella domanda estorsiva, avendo il MI fatto riferimento al mutato regime di controllo del territorio (il nuovo Papa di recente cambiato), che imponeva il riequilibrio delle competenze territoriali in tema di giogo estorsivo. L’aggravante ha natura oggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01, in motivazione) e, come tale deve propagarsi al concorrente che dell’uso di tale metodo è pienamente consapevole, tanto da averlo commentato nel corso delle conversazioni intercettate. Così pure è per il concorso nel porto delle bottiglie incendiarie;
fatti limitati alla notte del 20 settembre 2013, allorquando gli ordigni esplosero, così manifestando la loro efficienza ed efficacia deflagrante, ritenuta correttamente inconciliabile con la diminuente invocata dalla difesa. Così ancora per la piena compatibilità logica tra l’assoluzione dal reato di danneggiamento descritto al capo C, argomentato dall’irrilevante danno patrimoniale provocato dall’annerimento delle superfici attinte dall’ordigno incendiario, e la responsabilità riconosciuta per il conato estorsivo in concorso, evidentemente non suscettibile di essere influenzata dal di danno provocato alla , essendo altrimenti palese l’effetto intimidatorio voluto da chi ha consumato la condotta. 4.5. Quanto a (ritenuta) irragionevole disparità del trattamento sanzionatorio tra i due imputati dei medesimi reati, derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo al ME, deve pure ribadirsi che la sperequazione denunziata non è indice di illogicità o contraddittorietà della motivazione, se non accompagnata da precise ragioni che evidenzino la assoluta omogeneità delle situazioni di fatto esaminate e delle personalità agenti in concorso (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 - 01). Le circostanze attenuanti generiche ben possono infatti essere concesse per un imputato e negate per il concorrente nello stesso reato, senza che sussista necessariamente contraddittorietà della motivazione. Alla diversità dei giudizi deve tuttavia corrispondere una diversa valutazione della gravità dei fatti o della soggettiva capacità a delinquere denotata dagli imputati e di ciò il giudice del merito deve fornire (come nella fattispecie ha fornito, evidenziando i precedenti penali anche in materia di armi del MI e la sua previa sottoposizione alla misura di prevenzione) logica ed adeguata motivazione. 5. Nel concorso tra cause che determinano l’inammissibilità del ricorso ed altre che ne provocano il rigetto, deve restare privilegiata nella parte dispositiva la mozione di rigetto, per le più gravi ricadute sanzionatorie che conseguono alla dichiarazione di inammissibilità. 6. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. poc. pen., al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente AS OT GI VE
visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi ed i motivi nuovi;
udita la relazione svolta dal consigliere AS OT;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letti i motivi nuovi trasmessi dal difensore di VA ME in data 19 novembre 2025; uditi in pubblica udienza i difensori dei ricorrenti, avv. Sergio Rotundo per AL EG MI e avv. Domenico Viscomi per VA ME, che hanno illustrato le ragioni delle rispettive impugnazioni ed hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 850 Anno 2026 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 09/12/2025 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro confermava (in punto di responsabilità) la decisione di condanna del Tribunale di Catanzaro, emessa in data 10 novembre 2022, che aveva condannato gli imputati per il conato estorsivo descritto al capo A e le fattispecie, poste in continuazione interna, di porto e detenzione illecite di ordigni rudimentali esplosivi (bottiglie incendiarie) descritti al capo B, limitatamente all’episodio del 20 settembre 2013, riducendo, per entrambi, le sanzioni principali ed accessorie inflitte in primo grado. 1.1. Avverso detta sentenza proponevano ricorso entrambi gli imputati, affidando le proprie doglianze a distinti motivi, sostanzialmente sovrapponibili, in appresso sinteticamente riportati. 2, AL EG MI. 2.1. Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 605, 604, 533, 185, 179, 178 lett. a e 33 cod. proc. pen. e 12 d.lgs. n. 116/2017, giacché il Collegio di primo grado era illegittimamente composto anche dal giudice onorario di pace Maria Clausi, non potendo applicarsi alla fattispecie la disposizione derogatoria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 116/2017, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 8796/2024), atteso che alcuni anni dopo la data in cui il Pubblico ministero aveva esercitato l’azione penale il Collegio di primo grado, inizialmente formato da soli magistrati togati, era stato successivamente composto con un giudice onorario, continuativamente, dal 22 settembre al 10 novembre 2022, data della deliberazione della pronuncia di primo grado, aveva pertanto causato la nullità della stessa e, conseguentemente, della sentenza di appello. 2.2. Contraddittorietà intrinseca della motivazione, laddove la Corte di merito non apprezzava l’incostanza dichiarativa della persona offesa, che aveva ritrattato le proprie iniziali dichiarazioni. Inconciliabile sarebbe ancora il proscioglimento dal reato descritto al capo C (perché non è stata raggiunta la prova della sussistenza del fatto), in materia di danneggiamento provocato dall’ordigno incendiario e la responsabilità accertata per il conato estorsivo descritto al capo A. 2.2.1. Ancora in tema di accertata responsabilità, la Corte argomenta la propria decisione di conferma per il reato descritto, in materia di ordigno esplosivo, al capo B, senza tener conto dei motivi di gravame spesi dul tema dalla difesa, anche in tema di qualificazione giuridica del fatto. 2.3. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione sono denunciati anche in riferimento alla riconosciuta aggravante mafiosa (nel metodo) per le espressioni in sè neutre (evocazione del “nuovo papa”) usate per accrescere la portata minatoria della domanda. La Corte non tiene inoltre conto di come la persona offesa ebbe a percepire il senso e le modalità di tale domanda, non avendo avvertito alcuna efficacia intimidatoria. 2.4. I vizi della motivazione sono infine denunziati in maniera promiscua con riguardo al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di appello, che la Corte ha rigettato con motivazione di stile e meramente apparente;
in palese contraddizione con quanto invece statuito per il concorrente ME, che concorrendo nei medesimi reati si è visto riconoscere le circostanze innominate. 3. VA ME. 3.1. Il primo motivo di ricorso è, per come successivamente declinato anche con i motivi nuovi del 19 novembre, sostanzialmente sovrapponibile a quello speso nell’interesse del primo ricorrente. In particolare, per come precisato meglio (con allegazioni documentali puntuali) con i motivi nuovi trasmessi il 19 novembre ultimo scorso, il divieto di comporre collegi “professionalmente promiscui” opererebbe anche nei processi celebrati per effetto dell’esercizio dell’azione penale “ante riforma”, ove tuttavia il collegio, già composto da magistrati togati, sia stato poi sostituito -in costanza di applicazione della normativa novellata- da un collegio promiscuo. Il divieto opererebbe pertanto come forma di inibizione alla facoltà di comporre collegi promiscui (in discontinuità rispetto al pregresso andamento processuale) in data successiva alla entrata in vigore della novella ordinamentale. 3.2. Vizi di motivazione per illogicità manifesta e intrinseca contraddittorietà sono dedotti in riferimento alla valutazione di attendibilità del collaboratore Fiorentino, macchiato da potente mendacio ed interesse ai benefici. La Corte territoriale in ogni caso non argomenta la propria decisione confermativa rispetto alle doglianze portate alla sua attenzione con motivi di appello puntuali. 3.3. Il terzo motivo è versato in tema di violazione di legge e vizi di motivazione circa il riconoscimento della aggravante di “metodo” mafioso, per le modalità della percezione della domanda e per la stessa equivocità e neutralità della espressione “papa nuovo” utilizzata. 3.4. Il quarto ed ultimo motivo è versato in tema di responsabilità per il concorso nel porto della bottiglia incendiaria di cui si narra al capo B (episodio del 20 settembre 2013). La Corte non ha inoltre riconosciuto, per tale ultimo episodio, l’attenuante di cui all’articolo 5 della legge n. 985/1967, per la minima o comunque ridotta portata offensiva dell’ordigno, privo di innesco. 3.5. Con i motivi nuovi trasmetti in data 19 novembre 2025, la difesa esplicita il contenuto critico dei motivi di ricorso n. 1 e 3, riportandosi ai motivi originari per gli altri ed insistendo per l’accoglimento degli stessi. 4. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all’esito lettura del dispositivo che rigetta i ricorsi per i seguenti motivi in diritto. 1. I ricorsi devono essere rigettati, per la infondatezza (non manifesta) in diritto del primo comune motivo di ricorso e la assoluta aspecificità reiterativa dei restanti motivi, sostanzialmente sovrapponibili, con i quali si chiede alla Corte di legittimità un rinnovata (terza) valutazione della prova assunta nel contraddittorio, tanto sul merito della responsabilità per i fatti descritti in imputazione (nei limiti cronologici e circostanziali in cui tali responsabilità sono state accertate), quanto per gli accessori circostanziali giustapposti agli stessi fatti. 2. Preliminarmente, si fa rilevare che ci si trova al cospetto di un caso di c.d. "doppia conforme", costruzione giuridica che postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è essenzialmente quello che - a presidio del - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018); al di fuori di tali binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la novellata morfologia dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata e logica valutazione conforme del medesimo compendio probatorio nei giudizi di merito. Nella fattispecie all’esame, l'esito del giudizio in entrambi i gradi è giunto al medesimo risultato, sicché l'indagine di legittimità deve limitarsi al vaglio della correttezza del procedimento sotto i profili della completezza di valutazione del compendio probatorio e dell'assenza di manifesto travisamento delle prove;
deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) anche in caso di mera apparenza della motivazione di primo grado totalmente integrata nel grado successivo, che, in tali termini, deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza. Infine, in ordine alle critiche rivolte alla valutazione di elementi probatori, giova ricordare che trattasi di terreno interdetto alla verifica di legittimità, che può riguardare soltanto il corretto e completo apprezzamento del materiale probatorio sotto il profilo indicato. Sui tutti i punti dedotti con i motivi di gravame, le argomentazioni espresse dalla Corte di appello risultano corrette ed esaustive. 3. Tanto premesso, relativamente al contenuto sostanziale dei ricorsi, preme altresì riaffermare, con riguardo al comune motivo di natura processual-ordinamentale, che il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., divieto introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017, determina una limitazione alla "capacità" del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi del successivo art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Si tratta di una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Giovenzana Trasformazioni s.r.l., Rv. 279942). Invero, il quadro normativo mutato con l'introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria nelle parti nelle quali ha modificato l'assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l'assegnazione di questi nei giudizi penali e civili, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43-bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione di procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari (Sez. 5, n. 47999 del 27/05/2016, De Curtis, Rv. 268465) e che la trattazione da parte del giudice onorario di un procedimento penale diverso da quelli indicati dall'art. 43-bis, comma 3, lett. b) del R.D. n. 12/1941, ossia in relazione ai reati non previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non è causa di nullità, in quanto la disposizione ordinamentale introduce un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra giudici ordinari e giudici onorari (Sez. 4, n. 9323 del 14/12/2005, dep. 2006, Innacco, Rv. 233911). Tale indirizzo interpretativo fondava, invero, sulla disposizione dell'art. 43-bis, ora espressamente abrogata dall'art. 33 del d.lgs. 116/2017 (Sez. 2, n. 9913 del 02/02/2024, Perrone, non mass.), può pertanto ritenersi oggi confinato nell’oblio. 3.1. A parere del Collegio, tuttavia, nella fattispecie non è dato ravvisare la dedotta nullità, poiché al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 13/8/2017, era stata già esercitata l'azione penale, il giudice dell’udienza preliminare aveva già disposto il rinvio a giudizio e la prima udienza dibattimentale si era validamente tenuta in data 17 maggio 2016. Nel prosieguo, l’istruttoria dibattimentale era stata reiteratamente rinnovata, attraverso lo strumento processuale della lettura degli atti contenenti la trascrizione delle prove orali assunte innanzi a collegi diversamente composti. Deve pertanto trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, che esclude che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella si applichino i divieti introdotti dalla riforma: "Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale". Gli atti con i quali il Pubblico ministero esercita l’azione penale sono “tipici” e precisamente indicati nel codice di rito;
con essi il Pubblico ministero esprime, in modo irrevocabile, la volontà di perseguire in giudizio la persona il cui nominativo ha iscritto nel registro delle notizie di reato. I successivi atti, con i quali la parte pubblica manifesta la persistenza della sua volontà punitiva sono espressione delle sue facoltà processuali, ma non sono qualificabili come atti di esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, Olivieri, non mass.; Sez. 3, n. 46874 del 09/05/2023, Salvia, non mass.; da ultimo, Sez. 2, n. 9943, del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654; Sez. 5, n. 18365 del 22/04/2025, Scimiterna, n.m.; incidentalmente, Sez. 3, 31844 del 01/04/2025, Nicolosi, non massimata sul punto). Il Collegio ben conosce i precedenti di questa stessa Sezione, che si esprimono in termini dissonanti rispetto all’orientamento che si va consolidando, si è con essi precisato che “non trova applicazione nel caso in esame la disposizione derogatoria di cui all'art. 30 dello stesso d.lgs. 116 del 2017 posto che dalla ricostruzione dell'andamento del procedimento di primo grado risulta che il dibattimento veniva ripetutamente rinnovato per mutamento del collegio anche nel 2020 e, quindi, in data ben successiva l'entrata in vigore della norma” (Sez. 2, n. 8796 del 14/02/2024, Veneziano;
seguita da Sez. 2, n. 27371 del 08/05/2024, Roggia, in fattispecie di dubbia sovrapponibilità, essendosi la motivazione limitata ad affermare che “non trova applicazione nel presente giudizio la disposizione derogatoria di cui all'art. 30, commi 1 e 5, del citato d.lgs. n. 116 del 2017, dal momento che la destinazione del giudice onorario di tribunale a comporre il collegio penale è successiva all'entrata in vigore della norma, nella sua originaria formulazione”), ancorando così la non operatività della deroga al divieto suddetto al momento dell’apertura del dibattimento. Ebbene, una tale affermazione si pone, ad avviso del Collegio, in aperto ed inconciliabile contrasto con la lettera della legge ed è comunque da quest’ultima non consentita, neppure in via di interpretazione. Il legislatore processuale ha infatti consapevolmente scelto di consentire l’utilizzo dei giudici onorari in tutti quei procedimenti per i quali fosse stata già esercitata l’azione penale, che, come noto, può attivarsi con l’uso di diversi vettori processuali: la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di citazione diretta a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di emissione del decreto penale di condanna o di applicazione della pena su richiesta (si vedano gli artt. 60 e 416 cod. proc. pen.). Non si può, pertanto, dilatare nel tempo il momento in cui non opererebbe la deroga al divieto fino ad una diversa fase processuale quale è l’apertura del dibattimento o, addirittura, la mutata morfologia del collegio giudicante, vista la chiara indicazione contenuta nel citato art. 30, frutto di una precisa scelta legislativa, che non consente eccezioni o applicazioni estensive, che finirebbero per tradire irreparabilmente la chiara . A fronte dell’inequivoco ed ineludibile dettato normativo, non possono, pertanto, assumere decisivo rilievo le pur pregevoli ed acute osservazioni svolte dai difensori dei ricorrenti (amplificate nella loro dimensione espositiva con i motivi nuovi), che hanno evidenziato l’irragionevolezza della disposizione normativa (così come vivente nella giurisprudenza citata) che tollera la della precedente disciplina sostanzialmente , addirittura impermeabile alla formazione di nuovi collegi promiscui che sostituiscono (senza una concreta ragione organizzativa) i precedenti togati, proprio perché l’atto di esercizio dell’azione penale (identificato dal legislatore quale displuvio sul quale adagiare l’efficacia della nuova disciplina) non può essere, né soggettivamente, né oggettivamente, ritenuto equipollente ad una fase di preludio del giudizio. 3.2. Del resto, è sulla base di tali considerazioni che questa Corte ha anche ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 30 d.lgs n. 116 del 2017; non potendosi dubitare della legittimità costituzionale della predetta disciplina transitoria, la quale, assegnando rilevanza decisiva all'atto di esercizio dell'azione penale, esprime le ragionevoli scelte del legislatore in ordine alla individuazione del giudice naturale (Sez. 2, n. 30554/24, Olivieri, cit.). 3.3. Il primo motivo comune ai due ricorrenti è pertanto infondato in diritto. 4. Si è detto, in apertura, della natura reiterativa ed assolutamente aspecifica degli altri motivi comuni (sostanzialmente sovrapponibili nelle denunziate doglianze che scivolano verso l’apprezzamento delle ragioni di merito). 4.1. Così è per il peso (sostanzialmente irrilevante) attribuito dalla Corte di merito alla valutazione di affidabilità della persona offesa ed attendibilità del narrato, manifestamente guidato da una volontà tutt’altro che vendicativa o persecutoria. La Corte ha infatti tratto argomento per la conferma della responsabilità degli imputati, quanto ai fatti descritti ai capi A e B, dalla lettura, attraverso la lente storica informativa della testimonianza offerta dal Fiorentino, delle conversazioni intervenute tra gli indagati ed intercettate nel corso delle indagini. Giova quindi ricordare che la valutazione del coefficiente indiziante delle conversazioni (utilizzabili ai fini del decidere) intercettate tra i protagonisti del fatto è patrimonio esclusivo del giudice del merito, unico che può apprezzarne l’efficacia euristica. Il Collegio, anche in questo caso intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di intercettazioni di conversazioni, qualifica come questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con la quale esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701, del 4/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; da ultimo, Sez. 2, n. 34646 del 16/10/2025; Sez. 2, n. 37311 del 18/09/2025, entrambe non massimate sul punto). 4.2. La sentenza impugnata, dunque – compiutamente analizzati e logicamente apprezzati tutti gli elementi (singolarmente) indiziari, ricondotti questi ad unità nella convergenza del molteplice –, con motivazione logica e congruente con le evidenze esaminate, ha ritenuto provata la responsabilità in concorso per i fatti contestati, come circostanziati, offrendo argomenti di convincimento tratti dalla prova intercettiva e da quella dichiarativa, che quanto a ME comprende anche l’esame dell’imputato. 4.3. Così è per gli elementi tratti dall’analisi della conversazione contrassegnata dal progressivo n. 41; così per l’esame del collaboratore Fiorentino, così per lo stesso esame dell’imputato ME. 4.4. La circostanza ad effetto speciale del metodo mafioso è rimasta integrata dalle espressioni usate nella domanda estorsiva, avendo il MI fatto riferimento al mutato regime di controllo del territorio (il nuovo Papa di recente cambiato), che imponeva il riequilibrio delle competenze territoriali in tema di giogo estorsivo. L’aggravante ha natura oggettiva (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01, in motivazione) e, come tale deve propagarsi al concorrente che dell’uso di tale metodo è pienamente consapevole, tanto da averlo commentato nel corso delle conversazioni intercettate. Così pure è per il concorso nel porto delle bottiglie incendiarie;
fatti limitati alla notte del 20 settembre 2013, allorquando gli ordigni esplosero, così manifestando la loro efficienza ed efficacia deflagrante, ritenuta correttamente inconciliabile con la diminuente invocata dalla difesa. Così ancora per la piena compatibilità logica tra l’assoluzione dal reato di danneggiamento descritto al capo C, argomentato dall’irrilevante danno patrimoniale provocato dall’annerimento delle superfici attinte dall’ordigno incendiario, e la responsabilità riconosciuta per il conato estorsivo in concorso, evidentemente non suscettibile di essere influenzata dal di danno provocato alla , essendo altrimenti palese l’effetto intimidatorio voluto da chi ha consumato la condotta. 4.5. Quanto a (ritenuta) irragionevole disparità del trattamento sanzionatorio tra i due imputati dei medesimi reati, derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche solo al ME, deve pure ribadirsi che la sperequazione denunziata non è indice di illogicità o contraddittorietà della motivazione, se non accompagnata da precise ragioni che evidenzino la assoluta omogeneità delle situazioni di fatto esaminate e delle personalità agenti in concorso (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 - 01). Le circostanze attenuanti generiche ben possono infatti essere concesse per un imputato e negate per il concorrente nello stesso reato, senza che sussista necessariamente contraddittorietà della motivazione. Alla diversità dei giudizi deve tuttavia corrispondere una diversa valutazione della gravità dei fatti o della soggettiva capacità a delinquere denotata dagli imputati e di ciò il giudice del merito deve fornire (come nella fattispecie ha fornito, evidenziando i precedenti penali anche in materia di armi del MI e la sua previa sottoposizione alla misura di prevenzione) logica ed adeguata motivazione. 5. Nel concorso tra cause che determinano l’inammissibilità del ricorso ed altre che ne provocano il rigetto, deve restare privilegiata nella parte dispositiva la mozione di rigetto, per le più gravi ricadute sanzionatorie che conseguono alla dichiarazione di inammissibilità. 6. Segue al rigetto dei ricorsi la condanna dei ricorrenti, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. poc. pen., al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 dicembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente AS OT GI VE