Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 850
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, che esclude l'applicazione dei divieti introdotti dalla riforma ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, se alla medesima data era già stata esercitata l'azione penale. L'esercizio dell'azione penale è stato identificato con l'atto di rinvio a giudizio.

  • Rigettato
    Contraddittorietà intrinseca della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e del narrato, basata sull'analisi delle intercettazioni, fosse adeguata e non manifestamente illogica. La responsabilità per il conato estorsivo è stata ritenuta provata indipendentemente dal danno patrimoniale effettivo.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione in tema di qualificazione giuridica del fatto e riconoscimento dell'aggravante mafiosa

    L'aggravante mafiosa è stata ritenuta integrata dalle espressioni usate nella domanda estorsiva, indicando un mutato regime di controllo del territorio. La Corte ha ritenuto la natura oggettiva dell'aggravante e la sua propagazione al co-ricorrente.

  • Rigettato
    Vizi della motivazione in tema di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte ha negato le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato in materia di armi e della sua sottoposizione a misura di prevenzione, fornendo adeguata motivazione.

  • Rigettato
    Inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, che esclude l'applicazione dei divieti introdotti dalla riforma ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella, se alla medesima data era già stata esercitata l'azione penale. L'esercizio dell'azione penale è stato identificato con l'atto di rinvio a giudizio.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà

    La Corte ha ritenuto che la valutazione dell'attendibilità del collaboratore Fiorentino e del narrato, basata sull'analisi delle intercettazioni, fosse adeguata e non manifestamente illogica. L'esame dell'imputato ME è stato considerato ai fini della prova della responsabilità.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione circa il riconoscimento dell'aggravante di metodo mafioso

    L'aggravante mafiosa è stata ritenuta integrata dalle espressioni usate nella domanda estorsiva, indicando un mutato regime di controllo del territorio. La Corte ha ritenuto la natura oggettiva dell'aggravante e la sua propagazione al co-ricorrente.

  • Rigettato
    Responsabilità per il concorso nel porto della bottiglia incendiaria e mancato riconoscimento dell'attenuante

    Gli ordigni esplosero, manifestando la loro efficienza ed efficacia deflagrante, ritenuta incompatibile con la diminuente invocata dalla difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 850
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 850
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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