Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
L'omessa notifica - al difensore di fiducia impedito - del rinvio dell'udienza disposto con contestuale indicazione della data di rinvio e alla presenza del difensore di ufficio, designato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. non determina alcuna nullità, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2010, n. 26168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26168 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/05/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1186
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - N. 36068/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZI VA, nato l'[...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello de l'Aquila dell'11.6.2008;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. Stabile Carmine), che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
IN FATTO
VA IZ è stato condannato dal Tribunale di Giulianova in data 19.3.2002, quale autore, confesso, di furto aggravato di un'automobile che il proprietario aveva lasciato fuori dal ristorante con le chiavi inserite nel cruscotto.
La condanna è stata confermata dalla Corte d'appello de L'Aquila l'11.6.2008.
Ricorre l'imputato avverso la decisione della Corte territoriale eccependo:
inosservanza delle norme processuali che sanciscono la nullità assoluta per violazione dei diritti di difesa, avendo il Tribunale rinviato l'udienza su istanza del difensore fiduciario, ritenendo sufficiente l'avviso della successiva udienza al difensore di ufficio presente in aula ed omettendo, invece, il doveroso avviso al legale direttamente interessato;
inosservanza delle norme processuali che sanciscono la nullità assoluta avendo tenuto udienza successiva a quella per cui era stato richiesto rinvio senza la presenza del difensore fiduciario;
erronea applicazione della legge penale, avendo riconosciuto l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede essendovi stata custodia continua sulla cosa.
IN DIRITTO
I primi due motivi sono manifestamente infondati. I fatti processuali ebbero luogo all'udienza dibattimentale del 10.4.2001, già durante la vigenza dell'art. 420 ter c.p.p. (essendo stato abrogato l'art.486 c.p.p. con L. n. 479 del 1999): norma rispettata poiché
l'udienza venne rinviata (nonostante il rigetto dell'istanza del difensore fiduciario) ad udienza successiva (8.11.2001), la cui data venne comunicata al momento del disposto rinvio, alla presenza del difensore di ufficio.
Orbene, la presenza del difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito esclude rilievo all'omessa notifica della data del rinvio del dibattimento e della nuova udienza, poiché questi agisce in nome e per conto dell'avvocato di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (cfr. ex multis, Cass. Sez. 5, 29 agosto 2001, Bedin, CED Cass., 219585; Cass., sez. 5, 11 marzo 2004, Cormio, ecc). Non è facilmente comprensibile l'ultimo mezzo, poiché la decisione di questa Corte, evocata dal ricorrente, è proprio quanto risulta correttamente posto a fondamento della sentenza di condanna. Infatti, avendo la persona offesa lasciato la propria automobile nei pressi del ristorante ove si era recato, è data la prova di una vigilanza e custodia affievolita sul bene, affidato - dunque - alla pubblica fiducia. Nè osta al riconoscimento dell'aggravante l'apertura degli sportelli e l'inserimento delle chiavi nel cruscotto poiché la norma non presuppone la predisposizione di mezzi a difesa del possesso del bene (cfr. Cass. Sez. 3, 8 maggio 2007, Alia, Ced Cass., rv. 23728). Dal rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010