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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2207/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2207/2017 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]degli Controparte_1 C.F._1
Abruzzi (TE), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Lolli ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Teramo, al Corso De Michetti, n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore - contro
(C.F. ) e , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( , entrambi residenti in [...]degli Abruzzi (TE), elettivamente domiciliati in C.F._3
Atri (TE), alla via Ferrante, n. 36, presso e nello studio degli Avv.ti Antonino Macera e Alberto
Macera, che li rappresentano e difendono, giusta procura conferita su foglio separato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuti - nonché contro
(C.F. , residente in Massignano, rappresentata e difesa CP_4 C.F._4 dall'Avv. Stefania Iannetti ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Tortoreto (TE), alla Via Nazionale, n. 24/A, giusta procura in atti;
- Convenuta -
e
, con sede in Roseto degli Controparte_5
Abruzzi (TE), in persona del liquidatore dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_6
Francesco Scenna e Alessandro Scenna ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Teramo, alla Piazza Sant'Agostino, n. 2, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4,
c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione in materia di diritto societario
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “accertare e dichiarare che la Controparte_5 Controparte_5
con sede legale in Roseto degli Abruzzi in contrada Palazzese snc (attuale via Scozia, 3)
[...]
Zona industriale ha un attivo/crediti di € 108.639,00 e un passivo/debiti di € 15.548,86 al 26 aprile
2016 (oltre al bene immobile dato dall'opificio industriale e beni mobili inventariati al 7.06.2017) facendo salva la diversa somma di giustizia per tutte le causali e le motivazioni esposte in narrativa. 2.
Conseguentemente ordinare al Liquidatore di inserire nell'inventario i crediti e i debiti di cui al CP_5 punto precedente.
3. Con vittoria di spese di lite”.
Per i convenuti e : “per l'accoglimento, in via preliminare Controparte_2 Controparte_3 della eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario di Teramo a decidere la controversia essendo devoluta al Tribunale Specializzato delle Imprese sito in L'Aquila; Nel merito, per il rigetto della domanda e, stante la sua palese temerarietà, per la condanna dell'attore al risarcimento del danno nella somma che il Tribunale riterrà di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite dei quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Per la convenuta “dichiarare la nullità dell'atto di citazione per quanto in narrativa;
CP_4 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, per quanto in narrativa;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, Dott. e, pertanto, CP_4 estrometterla dal presente giudizio;
rigettare la domanda attorea, poichè infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per quant'altro verrà dimostrato in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta : “Voglia il Controparte_5
Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannare gli opponenti al risarcimento dei danni in forma equitativa ex art. 96 cpc visto il tenore delle contestazioni svolte nell'atto di citazione, dell'assenza di qualsiasi riferimento giuridico, documentale e probatorio;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti, conveniva in giudizio Controparte_1 la società , in persona del Controparte_5 CP_5 Controparte_5 liquidatore Dott. la Dott.ssa (già liquidatrice dimissionaria della Controparte_6 CP_4 predetta società convenuta) ed i soci e della predetta società Controparte_3 Controparte_2 in liquidazione, al fine di veder accertare e dichiarare che la Controparte_5 [...]
ha un attivo/crediti di € 108.639,00 e un passivo/debiti di € 15.548,86 al Controparte_5
26 aprile 2016 (oltre al bene immobile dato dall'opificio industriale e beni mobili inventariati al
7.06.2017) e vedere ordinare al Liquidatore di inserire nell'inventario i crediti e i debiti di cui CP_5 al punto precedente.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore: - di essere uno dei soci della società convenuta, , unitamente ai convenuti e , Controparte_5 CP_5 CP_5
i quali erano pervenuti alla comune determinazione di procedere allo scioglimento della società per decorso del termine di durata, chiedendo ed ottenendo la nomina del liquidatore giudiziale, che veniva individuato dal Tribunale di Teramo, nella persona della Dott.ssa (in carica dal CP_4
26/04/2016 fino alle rassegnate sue dimissioni avvenute in data 11/04/2017); - che l'operato della predetta liquidatrice dimissionaria, nonché odierna convenuta Dott.ssa era stato incerto, CP_4 impreciso e non chiaro, rendendosi pertanto necessario adire l'autorità giudiziaria per il disconoscimento dell'intera sua attività e altresì per impugnare l'inventario datato 07/06/2017 dalla medesima redatto, e ciò in quanto la situazione patrimoniale riportata dalla liquidatrice non rispondente alla realtà, risultando anzi la totale inattendibilità della contabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP
, eccependo e deducendo, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale ordinario a decidere
[...] la controversia essendo essa devoluta alla competenza della sezione specializzata istituita presso il
Tribunale di L'Aquila; nel merito, la temerarietà – della quale se ne chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.
- dell'azione intrapresa dal il quale contesta alle due società atti - veritieri e legittimi - CP_5 che egli stesso ha generato per la sua qualità di amministratore Unico della CEA ed amministratore CP_ della
Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva e deduceva, in estrema sintesi, di non CP_4 essere liquidatore della già da tempo antecedente la domanda e pertanto la carenza della CP_5 titolarità del rapporto sostanziale tra le parti.
La , nella persona del liquidatore Controparte_5 Controparte_5
costituendosi eccepiva e deduceva l'infondatezza e l'indeterminatezza delle Controparte_6 contestazioni sollevate da parte attrice, per i motivi di fatto in atti, della quale se ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni in forma equitativa ex art. 96 cpc.
Istruita la causa di merito a solo mezzo documentale, previo rigetto della eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito e rigettate le richieste di prova orale dai precedenti giudicanti, la causa perveniva per la decisione dinanzi all'odierno Giudicante, il quale fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
alla relativa udienza, richiamato il provvedimento di sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e verificato il tempestivo deposito delle parti delle relative note di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'ex art. 190 c.p.c.
-------
La domanda non è fondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
In via preliminare, va ribadito il rigetto della reiterata eccezione preliminare di incompetenza del
Tribunale ordinario, in favore di quello delle Imprese, formulata da parte convenuta CP_2
e nella comparsa di costituzione e risposta, attesa la natura delle società
[...] Controparte_3 oggetto delle questioni dedotte, espressamente esclusa dall'ambito operativo della legge che ha istituito il Tribunale delle Imprese.
Venendo al merito, e in applicazione del principio della ragione più liquida (SS.UU. n. 26242/14), va osservato che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit: chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell'entità di quest'ultimo e infine dell'esistenza dell'elemento psicologico, attribuito quindi all'autore - a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto e tale onere probatorio - e il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l'assunto attoreo), propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione - parimenti ai sensi dell'art. 2697 c.c. - con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e pertanto deduca la mancanza di una delle condizioni dell'azione, quale l'identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce all'attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 citato, l'onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto, mentre, allorché le circostanze costitutive dell'azione esperita siano desumibili ex actis, incombe al convenuto di dimostrarne l'inefficacia.
Nella fattispecie, la domanda di parte attrice è risultata del tutto infondata;
invero, a prescindersi dall'acclarata genericità delle deduzioni di parte attrice nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, in contraddizione fra le stesse, nel corso del giudizio l'attore ha formulato contestazioni di fatti avvenuti ed atti compiuti quando egli stesso rivestiva la carica di amministratore della società e in distonia con le risultanze istruttorie ed i dati documentali prodotti dallo stesso.
Infatti, nello specifico delle contestazioni sollevate da parte attrice, in ordine al valore del canone di CP_ affitto del capannone di proprietà e concesso in locazione alla CEA per gli anni 2012 – 2015, è emerso documentalmente, oltre che non contestato con rilievo ex art. 115 c.p.c., che l'odierno attore è stato Amministratore della CEA dalla costituzione della società (24.6.1992) sino al 13.12.2012 e socio CP_ amministratore, unitamente a e , della dal 19.2.1996, per Controparte_2 Controparte_3 cui tutte le operazioni amministrative, contabili ed i rapporti tra le due società sono state direttamente volute e gestite dallo stesso, il quale, ha anche denunziato tra i suoi redditi quale socio amministratore CP_ della - come in atti - anche quelli derivanti dalla quota spettanti egli per i canoni di locazione del capannone alla CEA, così come era lo stesso attore che concordava la variazione dei canoni annui, e in tale sede lo stesso contesta alle due società atti che egli stesso ha generato per la sua qualità di CP_ amministratore Unico della CEA ed amministratore della
Infondata e parimenti contradditoria la contestazione relativa alla fattura n. 160 del 24.5.2016 di euro
14.000,00 per la manutenzione dell'impianto elettrico effettuata dalla CEA in favore della negli CP_5 anni 2010 (euro 9.000,00) e 2011 (euro 5.000,00). Anche in tal caso l'attore, che nel periodo di esecuzione dei lavori era amministratore unico della CEA, ha egli stesso gestito l'incarico, l'esecuzione CP_ dei lavori e proceduto alla relativa contabilizzazione (cfr. mastrini e CEA in atti).
Inoltre, il ignorando le richieste del liquidatore, come da documenti in atti (in data 6 CP_5 luglio 2017 il liquidatore ha inviato al consulente del sig. l'attestazione della società CP_5 redatta in base al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 ex art. 5 co. T.u.i.r., necessaria per la redazione della personale dichiarazione dei redditi annuale dello stesso), contesta in questa sede l'intera operazione di liquidazione e la regolarità della documentazione contabile della società di cui egli stesso
è socio amministratore fin dalla costituzione, fin dal periodo antecedente alla fase liquidatoria, sostanzialmente deducendo di essere il responsabile delle violazioni che egli stesso denuncia.
Infine, l'attore era perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale della società in quanto facente parte della compagine sociale ed avendo ricevuto i bilanci e le relative dichiarazioni annuali, di cui ha indicato gli importi nella propria dichiarazione dei redditi e, pertanto, parimenti sotto tale profilo, lo stesso è responsabile dell'incuria nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla CP_5 legge all'amministratore societario e l'affermazione attorea “tutta la liquidazione è viziata” - generica ed infondata in quanto le contestazioni dell'attore si riferiscono agli esercizi precedenti alla fase liquidatoria - si pone in contrasto con le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, rendendo vago il confine del petitum del giudizio, a nulla rilevando dettagliate questioni e disquisizioni del tutto non provate e - anzi – non afferenti o conferenti l'oggetto di causa.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va integralmente rigettata, nei termini e per le ragioni indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (indeterminabile – complessità bassa), con l'applicazione, per la fase introduttiva – di studio e per la fase decisionale, ridotti del 50 % per la fase istruttoria – di trattazione in relazione all'attività istruttoria espletata, dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
Non si rinvengono invece i presupposti della colpa grave o malafede di cui all'art. 96 c. 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2207/2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti Controparte_1 convenute, quanto a di e , con distrazione in favore del Controparte_2 Controparte_3 procuratore dichiaratosi antistatario, quanto in favore di e quanto in favore di CP_4 [...]
, in persona del liquidatore dott. Controparte_5 CP_6
liquidate per ognuno in euro 6.713,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e
[...]
C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 27.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2207/2017 promossa da:
(C.F. ), residente in [...]degli Controparte_1 C.F._1
Abruzzi (TE), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Lolli ed elettivamente domiciliato presso e nel proprio studio in Teramo, al Corso De Michetti, n. 35, giusta procura in calce all'atto di citazione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attore - contro
(C.F. ) e , Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( , entrambi residenti in [...]degli Abruzzi (TE), elettivamente domiciliati in C.F._3
Atri (TE), alla via Ferrante, n. 36, presso e nello studio degli Avv.ti Antonino Macera e Alberto
Macera, che li rappresentano e difendono, giusta procura conferita su foglio separato alla comparsa di costituzione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuti - nonché contro
(C.F. , residente in Massignano, rappresentata e difesa CP_4 C.F._4 dall'Avv. Stefania Iannetti ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Tortoreto (TE), alla Via Nazionale, n. 24/A, giusta procura in atti;
- Convenuta -
e
, con sede in Roseto degli Controparte_5
Abruzzi (TE), in persona del liquidatore dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_6
Francesco Scenna e Alessandro Scenna ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in Teramo, alla Piazza Sant'Agostino, n. 2, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4,
c.p.c.;
- Convenuta -
OGGETTO: azione in materia di diritto societario
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “accertare e dichiarare che la Controparte_5 Controparte_5
con sede legale in Roseto degli Abruzzi in contrada Palazzese snc (attuale via Scozia, 3)
[...]
Zona industriale ha un attivo/crediti di € 108.639,00 e un passivo/debiti di € 15.548,86 al 26 aprile
2016 (oltre al bene immobile dato dall'opificio industriale e beni mobili inventariati al 7.06.2017) facendo salva la diversa somma di giustizia per tutte le causali e le motivazioni esposte in narrativa. 2.
Conseguentemente ordinare al Liquidatore di inserire nell'inventario i crediti e i debiti di cui al CP_5 punto precedente.
3. Con vittoria di spese di lite”.
Per i convenuti e : “per l'accoglimento, in via preliminare Controparte_2 Controparte_3 della eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario di Teramo a decidere la controversia essendo devoluta al Tribunale Specializzato delle Imprese sito in L'Aquila; Nel merito, per il rigetto della domanda e, stante la sua palese temerarietà, per la condanna dell'attore al risarcimento del danno nella somma che il Tribunale riterrà di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite dei quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
Per la convenuta “dichiarare la nullità dell'atto di citazione per quanto in narrativa;
CP_4 accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attore, per quanto in narrativa;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta, Dott. e, pertanto, CP_4 estrometterla dal presente giudizio;
rigettare la domanda attorea, poichè infondata in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e per quant'altro verrà dimostrato in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per parte convenuta : “Voglia il Controparte_5
Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
- per l'effetto condannare gli opponenti al risarcimento dei danni in forma equitativa ex art. 96 cpc visto il tenore delle contestazioni svolte nell'atto di citazione, dell'assenza di qualsiasi riferimento giuridico, documentale e probatorio;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio oltre accessori di legge”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle parti, conveniva in giudizio Controparte_1 la società , in persona del Controparte_5 CP_5 Controparte_5 liquidatore Dott. la Dott.ssa (già liquidatrice dimissionaria della Controparte_6 CP_4 predetta società convenuta) ed i soci e della predetta società Controparte_3 Controparte_2 in liquidazione, al fine di veder accertare e dichiarare che la Controparte_5 [...]
ha un attivo/crediti di € 108.639,00 e un passivo/debiti di € 15.548,86 al Controparte_5
26 aprile 2016 (oltre al bene immobile dato dall'opificio industriale e beni mobili inventariati al
7.06.2017) e vedere ordinare al Liquidatore di inserire nell'inventario i crediti e i debiti di cui CP_5 al punto precedente.
A sostegno della formulata domanda ha eccepito e dedotto, in sintesi, l'attore: - di essere uno dei soci della società convenuta, , unitamente ai convenuti e , Controparte_5 CP_5 CP_5
i quali erano pervenuti alla comune determinazione di procedere allo scioglimento della società per decorso del termine di durata, chiedendo ed ottenendo la nomina del liquidatore giudiziale, che veniva individuato dal Tribunale di Teramo, nella persona della Dott.ssa (in carica dal CP_4
26/04/2016 fino alle rassegnate sue dimissioni avvenute in data 11/04/2017); - che l'operato della predetta liquidatrice dimissionaria, nonché odierna convenuta Dott.ssa era stato incerto, CP_4 impreciso e non chiaro, rendendosi pertanto necessario adire l'autorità giudiziaria per il disconoscimento dell'intera sua attività e altresì per impugnare l'inventario datato 07/06/2017 dalla medesima redatto, e ciò in quanto la situazione patrimoniale riportata dalla liquidatrice non rispondente alla realtà, risultando anzi la totale inattendibilità della contabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio e Controparte_2 CP
, eccependo e deducendo, in via preliminare l'incompetenza del Tribunale ordinario a decidere
[...] la controversia essendo essa devoluta alla competenza della sezione specializzata istituita presso il
Tribunale di L'Aquila; nel merito, la temerarietà – della quale se ne chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.
- dell'azione intrapresa dal il quale contesta alle due società atti - veritieri e legittimi - CP_5 che egli stesso ha generato per la sua qualità di amministratore Unico della CEA ed amministratore CP_ della
Costituitasi in giudizio la convenuta eccepiva e deduceva, in estrema sintesi, di non CP_4 essere liquidatore della già da tempo antecedente la domanda e pertanto la carenza della CP_5 titolarità del rapporto sostanziale tra le parti.
La , nella persona del liquidatore Controparte_5 Controparte_5
costituendosi eccepiva e deduceva l'infondatezza e l'indeterminatezza delle Controparte_6 contestazioni sollevate da parte attrice, per i motivi di fatto in atti, della quale se ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni in forma equitativa ex art. 96 cpc.
Istruita la causa di merito a solo mezzo documentale, previo rigetto della eccezione di incompetenza per materia del Tribunale adito e rigettate le richieste di prova orale dai precedenti giudicanti, la causa perveniva per la decisione dinanzi all'odierno Giudicante, il quale fissava udienza di precisazione delle conclusioni;
alla relativa udienza, richiamato il provvedimento di sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e verificato il tempestivo deposito delle parti delle relative note di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'ex art. 190 c.p.c.
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La domanda non è fondata e va rigettata, per le ragioni di seguito enunciate.
In via preliminare, va ribadito il rigetto della reiterata eccezione preliminare di incompetenza del
Tribunale ordinario, in favore di quello delle Imprese, formulata da parte convenuta CP_2
e nella comparsa di costituzione e risposta, attesa la natura delle società
[...] Controparte_3 oggetto delle questioni dedotte, espressamente esclusa dall'ambito operativo della legge che ha istituito il Tribunale delle Imprese.
Venendo al merito, e in applicazione del principio della ragione più liquida (SS.UU. n. 26242/14), va osservato che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, secondo il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit: chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell'entità di quest'ultimo e infine dell'esistenza dell'elemento psicologico, attribuito quindi all'autore - a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto e tale onere probatorio - e il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l'assunto attoreo), propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione - parimenti ai sensi dell'art. 2697 c.c. - con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e pertanto deduca la mancanza di una delle condizioni dell'azione, quale l'identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce all'attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 citato, l'onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto, mentre, allorché le circostanze costitutive dell'azione esperita siano desumibili ex actis, incombe al convenuto di dimostrarne l'inefficacia.
Nella fattispecie, la domanda di parte attrice è risultata del tutto infondata;
invero, a prescindersi dall'acclarata genericità delle deduzioni di parte attrice nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, in contraddizione fra le stesse, nel corso del giudizio l'attore ha formulato contestazioni di fatti avvenuti ed atti compiuti quando egli stesso rivestiva la carica di amministratore della società e in distonia con le risultanze istruttorie ed i dati documentali prodotti dallo stesso.
Infatti, nello specifico delle contestazioni sollevate da parte attrice, in ordine al valore del canone di CP_ affitto del capannone di proprietà e concesso in locazione alla CEA per gli anni 2012 – 2015, è emerso documentalmente, oltre che non contestato con rilievo ex art. 115 c.p.c., che l'odierno attore è stato Amministratore della CEA dalla costituzione della società (24.6.1992) sino al 13.12.2012 e socio CP_ amministratore, unitamente a e , della dal 19.2.1996, per Controparte_2 Controparte_3 cui tutte le operazioni amministrative, contabili ed i rapporti tra le due società sono state direttamente volute e gestite dallo stesso, il quale, ha anche denunziato tra i suoi redditi quale socio amministratore CP_ della - come in atti - anche quelli derivanti dalla quota spettanti egli per i canoni di locazione del capannone alla CEA, così come era lo stesso attore che concordava la variazione dei canoni annui, e in tale sede lo stesso contesta alle due società atti che egli stesso ha generato per la sua qualità di CP_ amministratore Unico della CEA ed amministratore della
Infondata e parimenti contradditoria la contestazione relativa alla fattura n. 160 del 24.5.2016 di euro
14.000,00 per la manutenzione dell'impianto elettrico effettuata dalla CEA in favore della negli CP_5 anni 2010 (euro 9.000,00) e 2011 (euro 5.000,00). Anche in tal caso l'attore, che nel periodo di esecuzione dei lavori era amministratore unico della CEA, ha egli stesso gestito l'incarico, l'esecuzione CP_ dei lavori e proceduto alla relativa contabilizzazione (cfr. mastrini e CEA in atti).
Inoltre, il ignorando le richieste del liquidatore, come da documenti in atti (in data 6 CP_5 luglio 2017 il liquidatore ha inviato al consulente del sig. l'attestazione della società CP_5 redatta in base al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 ex art. 5 co. T.u.i.r., necessaria per la redazione della personale dichiarazione dei redditi annuale dello stesso), contesta in questa sede l'intera operazione di liquidazione e la regolarità della documentazione contabile della società di cui egli stesso
è socio amministratore fin dalla costituzione, fin dal periodo antecedente alla fase liquidatoria, sostanzialmente deducendo di essere il responsabile delle violazioni che egli stesso denuncia.
Infine, l'attore era perfettamente a conoscenza della situazione patrimoniale della società in quanto facente parte della compagine sociale ed avendo ricevuto i bilanci e le relative dichiarazioni annuali, di cui ha indicato gli importi nella propria dichiarazione dei redditi e, pertanto, parimenti sotto tale profilo, lo stesso è responsabile dell'incuria nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla CP_5 legge all'amministratore societario e l'affermazione attorea “tutta la liquidazione è viziata” - generica ed infondata in quanto le contestazioni dell'attore si riferiscono agli esercizi precedenti alla fase liquidatoria - si pone in contrasto con le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, rendendo vago il confine del petitum del giudizio, a nulla rilevando dettagliate questioni e disquisizioni del tutto non provate e - anzi – non afferenti o conferenti l'oggetto di causa.
Per tali ragioni, in definitiva, la domanda va integralmente rigettata, nei termini e per le ragioni indicate.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (indeterminabile – complessità bassa), con l'applicazione, per la fase introduttiva – di studio e per la fase decisionale, ridotti del 50 % per la fase istruttoria – di trattazione in relazione all'attività istruttoria espletata, dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
Non si rinvengono invece i presupposti della colpa grave o malafede di cui all'art. 96 c. 3 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 2207/2017, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) Rigetta ogni altra domanda;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti Controparte_1 convenute, quanto a di e , con distrazione in favore del Controparte_2 Controparte_3 procuratore dichiaratosi antistatario, quanto in favore di e quanto in favore di CP_4 [...]
, in persona del liquidatore dott. Controparte_5 CP_6
liquidate per ognuno in euro 6.713,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e
[...]
C.P.A. ove dovute come per legge.
Così è deciso in Teramo, il 27.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo