Articolo 10 della Legge 17 dicembre 1971, n. 1158
Articolo 9
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26 gennaio 1972
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1 aprile 2023
Art. 10. ((...)) la regione Calabria e la regione Sicilia provvederanno alla nomina dei rispettivi rappresentanti all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.
L'eventuale ritardata nomina da parte delle regioni interessate non invalida le deliberazioni del consiglio di amministrazione stesso.

Entrata in vigore il 1 aprile 2023