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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1198/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0016034 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'epigrafato accertamento per l'a.i. 2022, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese.
In data 7.11.2025 veniva depositata la rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia del ricorso consegue la cessazione della materia del contendere e dunque l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente INFANTE ENRICO GIACOMO, Relatore VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1198/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0016034 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'epigrafato accertamento per l'a.i. 2022, eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, vinte le spese.
In data 7.11.2025 veniva depositata la rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla rinuncia del ricorso consegue la cessazione della materia del contendere e dunque l'estinzione del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione per rinuncia al ricorso e compensa le spese di lite.