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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1075/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6591/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015023202000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Nessuno per il ricorrente.
L'ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24.07.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240015023202, notificata il 26.4.2024 per omessa compilazione del quadro RU del Modello
Unico 2021, riconoscendo un minor credito d'imposta , per cui si recuperava la somma di € 1243,42
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 17 novembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di controllo automatizzato ex art. 36 DPR 600/73, l'Agenzia delle Entrate ha accertato che l'odierna ricorrente non aveva compilato il quadro RU, pur avendo portato in compensazione la somma di
€ 871,00, quindi iscriveva a ruolo il credito corrispondente.
Successivamente la Ricorrente_1 inviava una dichiarazione integrativa compilando il quadro RU indicando il credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione dell'immobile destinato ad attività di ristorazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, avendo rilevato un calo del fatturato, rispetto agli stessi mesi del 2019.
L'Agenzia delle Entrate , costituitasi in giudizio, ha eccepito che la dichiarazione integrativa non può considerarsi in sostituzione della compilazione dell'originario quadro RU che avrebbe natura negoziale.
L'amministrazione finanziaria ha anche contestato la debenza del contributo, ma non ha documentato che la Ricorrente_1 non avesse subito un calo del fatturato, come dedotto e documentato col prospetto prodotto.
Ora, si deve osservare che è compito dell'Agenzia delle Entrate accertare l'infondatezza della domanda, mentre l'atto opposto ha origine solo da un controllo formale, non da una verifica fiscale che deve essere effettuata nel rispetto delle nome che garantiscono il contraddittorio col contribuente.
La Corte ritiene che , trattandosi di una mera irregolarità formale, la ricorrente abbia già sanato il vizio con la dichiarazione integrativa, pertanto, il ricorso va accolto e, data la sussistenza di un errore che ha giustificato l'emissione dell'atto impugnato, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla la cartella di pagamento 29320240015023202, spese compensate Catania 26 gennaio 2026 IL
GIUDICE dott.ssa Maria Acagnino
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6591/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015023202000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Nessuno per il ricorrente.
L'ufficio insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24.07.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240015023202, notificata il 26.4.2024 per omessa compilazione del quadro RU del Modello
Unico 2021, riconoscendo un minor credito d'imposta , per cui si recuperava la somma di € 1243,42
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso
Con ordinanza del 17 novembre 2025 la Corte di Giustizia Tributaria accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di controllo automatizzato ex art. 36 DPR 600/73, l'Agenzia delle Entrate ha accertato che l'odierna ricorrente non aveva compilato il quadro RU, pur avendo portato in compensazione la somma di
€ 871,00, quindi iscriveva a ruolo il credito corrispondente.
Successivamente la Ricorrente_1 inviava una dichiarazione integrativa compilando il quadro RU indicando il credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione dell'immobile destinato ad attività di ristorazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, avendo rilevato un calo del fatturato, rispetto agli stessi mesi del 2019.
L'Agenzia delle Entrate , costituitasi in giudizio, ha eccepito che la dichiarazione integrativa non può considerarsi in sostituzione della compilazione dell'originario quadro RU che avrebbe natura negoziale.
L'amministrazione finanziaria ha anche contestato la debenza del contributo, ma non ha documentato che la Ricorrente_1 non avesse subito un calo del fatturato, come dedotto e documentato col prospetto prodotto.
Ora, si deve osservare che è compito dell'Agenzia delle Entrate accertare l'infondatezza della domanda, mentre l'atto opposto ha origine solo da un controllo formale, non da una verifica fiscale che deve essere effettuata nel rispetto delle nome che garantiscono il contraddittorio col contribuente.
La Corte ritiene che , trattandosi di una mera irregolarità formale, la ricorrente abbia già sanato il vizio con la dichiarazione integrativa, pertanto, il ricorso va accolto e, data la sussistenza di un errore che ha giustificato l'emissione dell'atto impugnato, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e annulla la cartella di pagamento 29320240015023202, spese compensate Catania 26 gennaio 2026 IL
GIUDICE dott.ssa Maria Acagnino