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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 697/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
con sede in Bologna, Via Cadriano n.27/2 A, C.F. P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, iscritta al registro delle imprese di Bologna, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, difesa e assistita, in forza di procura in atti, dall'Avv. Pierguido Carmagnani (C.F.
[...]
), del Foro di Modena, che ha chiesto di ricevere eventuali comunicazioni alla C.F._1
pec o al numero di fax 059.241522 Email_1
Parte appellante contro
(C.F. e p. iva: ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2 P.IVA_3
VI (VR) e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Federico Pradella (C.F. ), con domicilio eletto C.F._3
presso il suo studio in Verona Via del Pontiere n. 12/A
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 335/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
1 IN PUNTO: differenze provvigionali
Conclusioni:
Per parte appellante:
“- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e,
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 335/2023 emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro,
nell'ambito del giudizio N.R.G.L. 1104/2021, depositata in cancelleria in data 15.06.2023, mai
notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
o in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande svolte dal Sig. nei Controparte_1
confronti di (quale incorporante di , in quanto infondate in fatto e Parte_1 Controparte_2
in diritto, sia nell'an che nel quantum, per le ragioni sopra esposte;
o in via di subordine, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse accertare il
parziale inadempimento delle obbligazioni assunte da nei confronti del Sig. Controparte_2
, disporsi CTU contabile volta ad accertare il corretto ammontare delle differenze Controparte_1
provvigionali spettanti al ricorrente al netto di eventuali premi e integrazioni riconosciuti al ricorrente,
essendo contestati e contraddittori i conteggi di controparte.
- sempre nel merito, sempre in via principale: nell'ipotesi di accoglimento del primo o del secondo
motivo di appello, con conseguente integrale riforma della sentenza appellata, condannare il Sig.
alla restituzione in favore di delle somme da quest'ultima pagate Controparte_1 Parte_1
a seguito della sentenza di primo grado pari a complessivi €88.890,65 o della diversa somma che
sarà ritenuta dall'Ecc.ma Corte d'Appello (oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino alla
effettiva restituzione), a titolo di ripetizione di differenze provvigionali, interessi, rivalutazione, spese
legali e contributi versati da in virtù della sentenza di primo grado;
Parte_1
- sempre nel merito, in subordine: nell'ipotesi di accoglimento del terzo motivo di appello, con
conseguente riforma parziale della sentenza appellata e ricalcolo delle differenze provvigionali
dovute al Sig. , condannare il Sig. alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_1
delle somme (oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino alla effettiva Parte_1
restituzione) da quest'ultima pagate a fronte della sentenza di primo grado e che siano risultate non
dovute a seguito di riconteggio;
2 - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Nel merito:
Confermare la statuizione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona n. 335/2023, con ripulsa
di tutte le domande e dell'appello ex adverso svolto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, compenso e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del sig. , CP_1
condannando la soc. al pagamento di € 56.389,36 netti a titolo di differenze provvigionali. Parte_1
Ha, altresì, condannato la società alla refusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. ha svolto dall' 8.5.2017 al 31.3.2021 attività di agente di commercio della CP_1
soc. soggetta a direzione e coordinamento della capogruppo soc. Controparte_2 Parte_1
(nella quale poi è stata fusa per incorporazione).
Il contratto di agenzia prevedeva la provvigione di € 420/ton per i prodotti “latte, panna e
uova” e l'obbligo per le parti di concordare per iscritto “qualsiasi variazione, correzione, modifica o
aggiunta al contratto” (art. 26.1).
Dal novembre 2019 la soc. applicava un'importante diminuzione delle CP_2
provvigioni, pari a circa il 50%.
Il sig. in data 8.3.2021 comunicava il recesso e successivamente le parti CP_1
concordavano la reciproca rinuncia al periodo di preavviso.
Il sig. ha instaurato la presente causa chiedendo il pagamento delle pretese CP_1
differenze provvigionali tra l'importo originariamente pattuito e quello successivamente unilateralmente ridotto ad opera di . CP_2
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande dell'agente.
Ha rilevato che i testimoni e hanno confermato l'esistenza di un accordo Tes_1 Tes_2
3 verbale per la riduzione della provvigione, fissata in un importo non inferiore a € 5.000 mensili. Ai
fini dell'attendibilità della deposizione, ha valorizzato il fatto che il teste dal 2022 non è più Tes_1
dipendente della soc. e poi della soc. . CP_2 Parte_1
Ha osservato che il contratto prevedeva la forma scritta per ogni “variazione, correzione,
modifica o aggiunta al contratto”, garantendo così la certezza dei rapporti tra le parti.
Ha evidenziato che, nel caso di specie, l'accordo verbale, emerso dalle deposizioni testimoniali, era comunque generico, in quanto non erano state definite le nuove percentuali provvigionali relative ai diversi prodotti e i criteri di calcolo e anche la società era consapevole della necessità di un accordo più puntuale. Ha, pertanto, ritenuto che l'emissione da parte del CP_1
delle fatture conformi agli estratti provvigionali inviati dalla società non è sufficiente a integrare la forma scritta richiesta dal contratto, sicché non risulta provato un accordo modificativo delle provvigioni.
Ha precisato che dalla nota 1.12.2020 della società si evince che la stessa mandante considerava ancora in vigore le condizioni originariamente pattuite, chiedendo l'accettazione scritta delle modifiche proposte.
Circa l'eccezione di decadenza dalla facoltà di sollevare contestazioni ex art. 16 del contratto
(30 giorni dall'invio del singolo estratto provvigionale), ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12544/2019) e ha ritenuto che nel caso di specie non è
configurabile un comportamento concludente dell'agente con effetti abdicativi in relazione alle differenze provvigionali per cui è causa.
Ha concluso che il sig. ha diritto al pagamento delle provvigioni in relazione alle CP_1
vendite del prodotto “latte panna uova” sulla base dei parametri originariamente pattuiti e, alla luce delle allegazioni del ricorrente (non contestate da controparte nei termini di legge), ha quantificato in € 56.389,36 netti la differenza provvigionale dovuta.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di tre Parte_1
motivi.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto
4 generico l'accordo relativo alle nuove percentuali provvigionali e dunque non provato un accordo modificativo.
L'appellante ribadisce che l'esistenza dell'accordo di riduzione delle provvigioni, concluso verbalmente come riferito dai testimoni, è stata confermata dal comportamento delle parti in quanto mensilmente la società ha trasmesso l'estratto conto provvigionale e l'agente ha emesso la fattura in conformità ad esso e senza alcuna contestazione. Sostiene che la forma scritta dell'accordo è
raggiunta dallo scambio di tali documenti contabili e fiscali tra le parti. Osserva, altresì, che la prosecuzione del rapporto, dal novembre 2019 al marzo 2021, attesta per fatti concludenti la volontà
di proseguirlo alle nuove condizioni concordate.
L'appellante evidenzia che le percentuali provvigionali erano costanti per prodotto negli estratti provvigionali inviati e dunque, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, ben determinate.
L'appellante sostiene che il riferimento alle condizioni originarie, contenuto nella nota
1.12.2020 della società, è un refuso all'interno di una comunicazione “massiva” atteso che dal novembre 2019 erano applicate aliquote differenti rispetto a quelle originarie.
L'appellante ribadisce che la riduzione della provvigione non è dovuta ad una scelta unilaterale della soc. , bensì a un accordo tra le parti, come è emerso dall'espletata CP_2
istruttoria orale (testi e e come si evince dall'assenza di lamentele del subagente Tes_1 Tes_2
all'epoca dei fatti.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non aver dichiarato il sig. decaduto dal diritto di sollevare contestazioni circa la correttezza degli CP_1
estratti provvigionali.
L'appellante ribadisce che, ai sensi dell'art. 16 del contratto, il subagente avrebbe dovuto presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni a pena di decadenza. Osserva, dunque, che la pretesa delle differenze provvigionali è infondata essendovi stato un accordo di riduzione o comunque non essendo state svolte contestazioni nei termini contrattuali. Sostiene che l'omessa contestazione degli estratti provvigionali è una condotta concludente del subagente, il quale riceveva ogni mese gli estratti provvigionali ove – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – le
5 nuove aliquote erano chiare, determinate e costanti per prodotto.
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto che i conteggi del ricorrente non sono stati contestati dalla soc. . Parte_1
L'appellante evidenzia che aveva formulato formale contestazione del doc. 11 del ricorrente
(contenente i conteggi avversari) già nella memoria di costituzione (pag. 13) e, successivamente,
nelle note difensive. Ribadisce che vi è una rilevante discrepanza tra gli importi indicati come incassati nel doc. 11 (€ 71.872,55) e quelli effettivamente fatturati risultanti dalle fatture sub doc. 8
(€ 87.050,85). Chiede pertanto, in via subordinata, una riquantificazione delle somme dovute previa
CTU contabile (già richiesta in primo grado).
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
3.1. Quanto al primo motivo di appello, il ribadisce che la società ha unilateralmente CP_1
ridotto le provvigioni;
richiama gli art. 26.1 e 26.2 del contratto, osservando che nel caso di specie non vi è stato alcun accordo modificativo (nemmeno orale) e che tali disposizioni sono conformi e coerenti con l'art. 2 AEC e con l'art. 1352 c.c. nonché con la prassi sempre seguita dalle parti;
osserva che la nota 1.12.2020 della società conferma l'inesistenza di un accordo modificativo.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, il subagente afferma che il primo giudice ha correttamente ritenuto non applicabile la clausola contrattuale di decadenza;
richiama giurisprudenza di legittimità e l'art. 26.2 del contratto;
evidenzia che la volontà abdicativa, asserita
ex adverso, è smentita dalle prove orali (teste e documentali (corrispondenza Whatsapp sub Tes_3
doc. 4).
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, il lavoratore afferma la correttezza della sentenza impugnata e precisa che i conteggi depositati sono stati effettuati sulla scorta della documentazione formata da controparte e/o non contestata dalla stessa.
4. All'udienza del 16.10.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6 6. I motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto commessi,
e risultano infondati.
Il Collegio rileva che, in materia di contratto di agenzia, l'art. 1742 c.c. impone la forma scritta
ad probationem, sicchè già in base a tale previsione, la prova dell'intervenuto accordo modificativo delle provvigioni avrebbe dovuto essere fornita per iscritto, irrilevanti le deposizioni testimoniali.
Onere della prova che la società (che eccepisce l'intervenuto accordo per la riduzione delle provvigioni) non ha assolto.
A ciò si aggiunga che, anche dalla lettura della clausola 26 del contratto intercorso tra le parti, si desume che le parti hanno stabilito la forma scritta per “qualsiasi variazione, correzione,
modifica o aggiunta al Contratto”. Anzi il tenore letterale di tale clausola porta a ritenere che le parti hanno stabilito la forma scritta ad substantiam. Anche in tale prospettiva, risultano irrilevanti le deposizioni testimoniali posto che, pacificamente, le parti non hanno concordato in forma scritta la variazione delle provvigioni.
Né è possibile attribuire valenza di comportamento concludente all'emissione da parte del di fatture conformi agli estratti provvigionali: è conforme all'id quod plerumque accidit che CP_1
l'agente, in prima battuta, emetta la fattura indicando quanto indicato dalla società nell'estratto provvigionale (salvi errori di calcolo) senza, per ciò solo, rinunciare alle eventuali differenze derivanti da modifiche unilaterali delle provvigioni non concordate.
In ogni caso, dalle deposizioni testimoniali emerge che le parti avevano iniziato le trattative per una possibile rimodulazione delle provvigioni, ma tale accordo non era compiutamente definito.
Del tutto generica, poi, l'allegazione secondo la quale negli estratti provvigionali del periodo per cui
è causa le provvigioni in relazione ai vari prodotti sarebbero indicate in modo costante (il che non implica l'accettazione da parte del ). Del resto, lo stesso teste ha confermato che CP_1 Tes_1
l'accordo avrebbe dovuto essere redatto per iscritto e la nota del 1°.12.2020 della società,
contenente la proposta di modifica delle condizioni contrattuali, conferma tale conclusione, non potendo essere frutto di errore (come sostenuto in giudizio dalla società medesima). Si tratta, invero,
di lettera indirizzata in modo specifico al in cui si menzionano “accordi intercorsi”, i clienti CP_1
seguiti dal , e le nuove percentuali provvigionali in sostituzione di quelle previste CP_1
7 nell'originario contratto scritto, provvigioni che, quindi, la società considerava ancora vigenti, dato che la proposta di modifica aveva decorrenza 1°.12.2020 (doc. 13 ). CP_1
Quanto al termine di 30 giorni per contestare gli estratti provvigionali stabilito dall'art. 16 del contratto di agenzia, esso va inteso, nel contesto di una interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, con riferimento agli errori matematici o relativi ad affari mancanti e non può essere inteso come riferentesi anche alle modifiche unilaterali illegittime apportate dal preponente. Ed invero, non solo, come si è sopra osservato, le parti contrattuali hanno stabilito che le modifiche al contratto richiedono la forma scritta, ma hanno anche previsto, all'art. 26, comma 2, che “La circostanza che
una delle Parti non faccia in qualsiasi momento valere i diritti riconosciuti da una o più clausole del
contratto non potrà essere intesa come rinuncia generale a tali diritti, né impedirà tale Parte di
pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza”.
Sicchè un'interpretazione sistematica delle citate previsioni contrattuali porta ad escludere che la decadenza per la contestazione del singolo estratto conto si estenda anche ad estratti conto illegittimamente redatti sulla base di modifiche unilaterali al contratto.
Quanto alla contestazione dei conteggi, essa in primo grado era generica e di mero stile, v.
pag. 21 dell'appello nota 8: tale contestazione, invero, non indica in modo specifico in quali asseriti errori di calcolo sia incorso il , ancorchè la società sia in possesso di tutti gli elementi per CP_1
individuare in modo puntuale gli errori ed effettuare una contestazione specifica.
7. Per tutto quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore della parte Parte_1
resistente delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato
8 l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 9.991,00, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 16.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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