CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 04/02/2026, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1639/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
AR ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16061/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019002EM0000002620002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1105/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di liquidazione in epigrafe lamentandone l'illegittimità.
La presente udienza veniva fissata per la sospensione dell'atto impugnato.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva osservando che “l'Ufficio chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto, nelle more del contenzioso, alla luce delle eccezioni sollevate dalla parte, è stato richiesto un approfondimento istruttorio all'UT di Tivoli. L'Ufficio Territoriale di Tivoli ha comunicato che in data 26/11/2025 è stato annullato l'avviso di liquidazione n. 2019/003/ EM/262/0/002 ed è stato registrato l'atto tassato come esente”.
La Corte, prendendo atto di quanto supra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio di causalità della lite – e si liquidano come in dispositivo - non potendo essere accolta la tesi dell'Ufficio circa l'errata indicazione (qualche cifra) dell'atto impugnato perché l'atto era comunque descritto in maniera puntuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro
350,00, oltre a rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
AR ANGELO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16061/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 63 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019002EM0000002620002 REGISTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1105/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di liquidazione in epigrafe lamentandone l'illegittimità.
La presente udienza veniva fissata per la sospensione dell'atto impugnato.
Ricorrendone i presupposti (nessuna delle parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero il regolamento di giurisdizione;
il contraddittorio è rituale), la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ex art. 47 ter del rito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva osservando che “l'Ufficio chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto, nelle more del contenzioso, alla luce delle eccezioni sollevate dalla parte, è stato richiesto un approfondimento istruttorio all'UT di Tivoli. L'Ufficio Territoriale di Tivoli ha comunicato che in data 26/11/2025 è stato annullato l'avviso di liquidazione n. 2019/003/ EM/262/0/002 ed è stato registrato l'atto tassato come esente”.
La Corte, prendendo atto di quanto supra, deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono il principio di causalità della lite – e si liquidano come in dispositivo - non potendo essere accolta la tesi dell'Ufficio circa l'errata indicazione (qualche cifra) dell'atto impugnato perché l'atto era comunque descritto in maniera puntuale.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) condanna Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi euro
350,00, oltre a rimborso contributo unificato e accessori di legge.
Roma, li 29 gennaio 2026
il giudice
(Martinelli)