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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 6449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6449 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44448/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44448/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGLIATA ANGELO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in VIA FRANCESCO BARTOLOZZI, 4 20137 MILANO è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASERA CHIARA CP_1 C.F._2 MARIA e ADELE CLERICI presso il cui studio VIALE MAJNO, 15 20121 MILANO è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Autorizzare i coniugi / a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pt_1 CP_1
Affidare i figli ed ad entrambi i genitori in via congiunta e collocarli presso Per_1 Per_2 l'abitazione della madre con diritto del padre di vedere ed avere con sé i figli secondo le modalità che codesto Tribunale riterrà di volere disporre e tenuto conto dei diritti, impegni e desiderata di questi ultimi;
Prevedere l'obbligo a carico del SI. di versare un assegno di mantenimento mensile a favore CP_1 della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, ammontante ad € 1.000,00 nonché un obbligo a carico del SI. di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese e quale contributo al mantenimento CP_1 dei figli, un importo mensile ammontante ad €. 2.000,00, nonché addossare al SI. il 100% CP_1 delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano il cui contenuto deve intendersi ad ogni effetto integralmente qui di seguito riportato in esse comprese le spese di carattere medico di ogni genere, compresi gli apparecchi ortodontici e gli occhiali;
pagina 1 di 17 Prevedere l'obbligo a carico del SI. di corrispondere alla moglie la somma relativa al canone di CP_1 locazione e spese condominiali relativa all'immobile che la stessa dovrà reperire per ivi stabilire la propria abitazione familiare, prevedendo un budget mensile relativo al solo canone non inferiore ad € 1.800,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: Vero o no che il SI. svolge la propria attività lavorativa, oltre che presso la Clinica Città CP_1 Studi di Milano, anche in altri centri medici quali: Milano Medical;
Cup Solidale;
Clinica Domus Salutis;
Vero o no che il SI. in costanza di matrimonio si recava nel suo paese d'origine, l'Albania, CP_1 almeno due volte al mese;
Vero o no che in occasione dei suoi viaggi in Albania laddove, nella città di Elbasan è stato eretto un ospedale riconducibile al fratello del ricorrente, anch'egli medico, il ricorrente svolgeva Persona_3 e, per quanto è dato sapere, svolge ancora la sua professione di medico cardiologo visitando pazienti e ricavandone introiti economici;
Vero o no che sia durante il fidanzamento che durante il matrimonio il SI. usava fare regali CP_1 di elevato costo economico alla moglie (vestiti griffati, gioielli) e che tutti gli anni la famiglia si recava in vacanza all'estero;
Vero o no che ha redatto e che conferma il contenuto della relazione di cui al Doc. 16 che si rammostra al teste;
Vero o no che l'immobile di cui alle fotografie del doc. 16 che si rammostrano al teste ed all'interrogando, è quello di proprietà del Dott. ubicato in Milano, Galleria Buenos CP_1 Aires n.16;
Vero o no che il Dott. esercita la professione privata di cardiologo presso la struttura CP_1 Milano Medical ubicata in Milano, via Meravigli n. 18;
Vero o no che in data 19.02.2024 la teste contattava la struttura Milano Medical e chiedeva la fissazione di una visita medica cardiologica con il Dott. per la quale riceveva il CP_1 messaggio sms di cui al doc. 23) che si rammostra al teste;
Vero o no che per la visita cardiologica fissata con il Dott. di cui al capitolo di prova che CP_1 precede, le è stato preventivato telefonicamente il costo di € 150,00 per la sola visita oltre ad € 30,00 per l'effettuazione dell'elettrocardiogramma;
Vero o no che nel mese di giugno del 2020 doveva recarsi a Milano e per tale ragione aveva chiesto alla SI.ra , sua nipote, di prenotarle un albergo ubicato vicino all'abitazione di Parte_1 quest'ultima;.
Si indicano quali testi i SIg.ri:
, residente in [...], ul. Splitska BB, OS NA (sui capitoli a, b, c, d, e, h); Testimone_1
, domiciliato in Milano, Galleria Buenos Aires n. 16 (sui capitoli f, h): Testimone_2
domiciliato presso la sede legale della in Milano, via Conca del Naviglio n.18, (sul Tes_3 CP_2 capitolo g);
- , residente in [...] (sul capitolo di prova i); Testimone_4
- , residente in [...] (sui capitoli di prova da i) a Testimone_5 m);
- residente a [...], Guttemberg Strasse n.14 (sul capitolo di prova o). Testimone_6
pagina 2 di 17 Si chiede di non ammettere alcuna delle prove orali dedotte da controparte i cui capitoli sono del tutto irrilevanti, generici, oggetto di produzione documentale.
Si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sui capitoli di prova eventualmente articolati da controparte con gli stessi testi indicati a prova diretta e con espressa riserva di integrazione dei testi.
Si chiede venga disposta una approfondita indagine di carattere economico patrimoniale sul Dott. volta ad accertare, al di là dell'inveritiero dato formale, la reale condizione economica CP_1 dello stesso sulla cui base calcolare il contributo al mantenimento della moglie e dei figli.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove di controparte avanzate in uno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1, segnatamente quella di cui al n. 9 della predetta memoria
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Emettere sentenza di separazione personale dei coniugi;
dichiarare l'addebito della separazione alla NO ex art. 151, comma 2, c.c., per Parte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
affidare i figli in via condivisa a entrambi i genitori con tempi di permanenza prevalenti presso la madre;
disporre che il padre, salvo diversi e migliori accordi, possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end materno, dall'uscita da scuola del mercoledì al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive quattro settimane, di cui due settimane consecutive nella prima metà di luglio e due settimane consecutive nella seconda metà di agosto;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici con il genitore che ha il fine settimana di competenza;
disporre che non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della NO in Pt_1 conseguenza della dichiarazione di addebito della separazione alla stessa e in ogni caso in quanto autonoma economicamente, in subordine, disporre che il IG versi alla NO , a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento della medesima un assegno mensile di € 200,00 mensili, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo in via indiretta al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, assegno da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
pagina 3 di 17 disporre che il padre tenga integralmente a proprio carico le spese straordinarie per i figli, spese da concordarsi preventivamente, salvo urgenze mediche, e da documentarsi per il rimborso, come da Linee Guida in uso presso codesto Tribunale;
dare atto che il IG sosterrà, in forza di contratto di locazione registrato a nome del CP_1 medesimo, il canone di locazione dell'appartamento per la moglie e i figli, pari ad € 1.700,00 mensili comprensivo di canone e oneri accessori, con versamento diretto alla proprietà dell'immobile locato;
dare atto che il IG nulla deve ancora corrispondere alla NO a titolo di CP_1 Pt_1 contributo abitativo per il periodo da gennaio ad aprile 2023 in quanto il IG in tali mesi CP_1 ha versato l'effettivo importo del canone di locazione dell'appartamento al tempo abitato dalla madre con i figli, pari ad € 800,00 e non la somma maggiore pari ad € 1.700,00 in quanto non era stato ancora reperito dalla NO un diverso immobile da locare;
Pt_1
➢ respingere ogni avversa domanda con ogni conseguente provvedimento e con il favore di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: ammettersi prova diretta per testi sui capitoli di prova formulati con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.:
1) “Vero che ha rilasciato la dichiarazione che si rammostra – doc. 5– all'avvocato Andrea Dondè in data 24.2.2022?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
2) “Vero che conferma la veridicità di quanto dichiarato all'avvocato Andrea Dondè in data 24.2.2022 come da verbale di ricezione di dichiarazione che si rammostra – doc. 5” (teste: , detta Testimone_7
“zia ”). Per_4
3) “Vero che conferma la veridicità di quanto dichiarato all'avvocato Andrea Dondè con email del 5.3.2022 che si rammostra – doc. 6” (teste: . Testimone_8
4) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, si è recata presso il suo studio legale a Parte_1 Milano e ha affermato che i fatti oggetto della querela presentata dalla medesima, in data 3.10.2020, nei confronti del IG erano inventati?” (teste: . CP_1 Testimone_9
5) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, si è recata presso il suo studio legale a Parte_1 Milano e ha affermato che si vergognava di aver presentato querela nei confronti del IG
[...] per fatti da lei medesima inventati e che il IG è un buon padre e un buon CP_1 CP_1 marito?” (teste: . seguito alla separazione di fatto con il marito e che Testimone_9 conosceva una amica, tale , che poteva aiutarla nella ricerca della casa” (teste: Per_5 [...]
. Tes_9
6) “Vero che, nel febbraio 2021, ha consigliato alla NO di evitare di recarsi dal Parte_1 P.M., assegnatario del procedimento per maltrattamenti instaurato a seguito della querela dalla medesima presentata, per confessare la non corrispondenza al vero dei fatti oggetto della querela presentata il 3.10.2020 per il rischio che il P.M. avrebbe potuto procedere d'ufficio nei confronti della medesima NO per calunnia?” (teste: . Pt_1 Testimone_9
7) “Vero che la NO , nel mese di aprile 2021, in risposta al IG che Parte_1 CP_1 le proponeva di rimanere a vivere nella casa sita in Milano, Galleria Buenos Aires 16, ha affermato che riteneva tale casa troppo grande per continuare a viverci senza il marito e troppo impegnativa da pulire per cui preferiva trovare un'altra sistemazione abitativa?” (teste: . Testimone_9
8) “Vero che la NO , nel mese di aprile 2021, ha affermato che si sarebbe occupata Parte_1 lei stessa di trovare un appartamento dove trasferirsi in seguito alla separazione di fatto con il marito e che conosceva una amica, tale , che poteva aiutarla nella ricerca della casa” (teste: Per_5
. Testimone_9 pagina 4 di 17 9) “Vero che la NO , nel mese di aprile 2021, ha risposto affermativamente alla Parte_1 proposta del IG secondo cui il primo dei coniugi che avrebbe trovato una buona CP_1 proposta abitativa avrebbe dovuto bloccarla subito?” (teste: . Testimone_9
10) “Vero che nel periodo da settembre a dicembre 2020 riceveva telefonate dalla NO Pt_1
, la quale diceva di stare male, le domandava di raggiungerla ma una volta arrivata dalla
[...] medesima le diceva di stare bene?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
11) “Vero che nel novembre 2020 la NO l'ha chiamata dicendole di stare malissimo Parte_1 per problemi di anemia, per cui l'ha accompagnata in pronto soccorso dove il marito l'ha aspettata, presentata ai colleghi perché le facessero gli esami senza tempi di attesa?” (teste: , detta Testimone_7
“zia ”). Per_4
12) “Vero che nel novembre 2020, allorquando il marito è tornato a lavorare in sala operatoria e ha lasciato la NO in pronto soccorso, quest'ultima ha avuto comportamenti rabbiosi Parte_1 contro il marito perché era tornato a operare e non era rimasto ad aspettare gli esiti degli esami in pronto soccorso insieme a lei?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
13) “Vero che gli esiti degli esami del sangue effettuati dalla NO nel novembre 2020 Parte_1 riportavano valori nella norma?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
14) “Vero che nell'ottobre 2020 ha visto la NO gridare al IG che Parte_1 CP_1 lo avrebbe denunciato ai carabinieri e quindi partire in macchina, con i figli a bordo, ad elevata velocità, sgommando e accelerando? (teste: sig. ). Tes_10
15) “Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14 (ottobre 2020) in quella occasione la medesima NO ha chiamato il IG urlando e minacciandolo ancora di denuncia dicendo Pt_1 CP_1 Tes_ che loro (riferito al marito IG al padre di questi e al IG presenti) la stavano CP_1 spiando?” (teste: . Tes_10
16) “Vero che nell'ottobre 2020, lo stesso giorno in cui ha visto la NO gridare al Parte_1 IG che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, ha visto la NO tornare con i CP_1 Pt_1 figli presso la casa dei coniugi e e insultare il IG nonostante la Pt_1 CP_1 CP_1 presenza dei figli?” (teste: . Tes_10
17) “Vero che nell'ottobre 2020, lo stesso giorno in cui ha visto la NO , sia in strada Parte_1 che in casa dei coniugi e , mentre gridava al IG che lo avrebbe CP_1 Pt_1 CP_1 denunciato ai carabinieri, ha ascoltato un messaggio vocale in cui la NO riferiva di Parte_1 essere stata maltrattata dal marito e di aver subito sempre quel giorno le minacce di denuncia del IG ” (teste: . CP_1 Tes_10
18) “Vero che nel periodo tra ottobre e novembre 2020, quando si è recato presso la casa dei IGi e per sistemare una porta finestra rotta e il IG su sua CP_1 Parte_1 CP_1 richiesta, stava facendo un video per filmare il pezzo della porta da cambiare e ordinare, la NO
è giunta dalla cucina urlando e chiedendo che cosa stessero registrando e che, Parte_1 nonostante le fosse stato spiegato che bisognava fare un video per ordinare l'ingranaggio, la NO
ha continuato a urlare ?” (teste: . Pt_1 Testimone_12
19) “Vero che il 25.12.2021, mentre si trovava a casa del IG a San Donato Milanese CP_1 per il pranzo di Natale insieme alla NO e ai figli e la Parte_1 Per_1 Persona_6 NO ha minacciato il IG urlando che lo avrebbe denunciato, Parte_1 CP_1 accusandolo di essere ubriaco e di non stare bene?” (teste: . Testimone_12
20) “Vero che in quell'occasione (riportata al capito di prova n. 19) il IG ha portato CP_1 i figli in soggiorno lontano dalle urla della madre?” (teste: . Testimone_12
pagina 5 di 17 21) “Vero che il 25.12.2021, mentre si trovava a casa del IG a San Donato Milanese CP_1 per il pranzo di Natale, la NO , dopo aver urlato e accusato il IG Parte_1 CP_1 in risposta al marito che le aveva chiesto di uscire dalla sua casa, affermava che non se ne sarebbe andata, chiedeva al IG perché non vivessero più insieme;
quindi, prendeva il CP_1 telefono cellulare per filmare il marito?” (teste: . Testimone_12
22) “Vero che il padre del IG gli aveva riferito che nel mese di ottobre 2020, quando CP_1 si trovava nella camera da letto in casa dei IGi e a Milano, aveva CP_1 Parte_1 sentito la NO parlare a voce alta e poi urlare contro il IG l'aveva Parte_1 CP_1 vista muoversi con passi veloci per la stanza, e che, tornato in camera da letto, ha sentito arrivare quattro carabinieri che hanno parlato con i coniugi e e poi con lui stesso e CP_1 Parte_1 che hanno poi cercato di calmare la NO ?” (teste: ). Pt_1 Testimone_13
23) “Vero che la NO le ha riferito che desiderava che il marito IG Parte_1 CP_1 la perdonasse e tornasse tutto come era prima del tradimento, quando il marito la accudiva e si occupava di tutto”? (teste . Testimone_9
24) “Vero che la coppia dei coniugi e prima di settembre 2020, sembrava Parte_1 CP_1 Tes_1 felice e unita?” (testi , detta “zia Jackie”; Bekteshi Tes_14 Testimone_7 Tes_10 Hoxha Leart).
25) “Vero che conferma la veridicità di quanto scritto all'avvocato Andrea Dondè con la email del 5.3.2022, che si rammostra – doc. 6–, e in particolare conferma che “la loro relazione è sempre sembrata perfetta. La NO sia in Italia che quando ospite dai suoceri in Albania è sempre Pt_1 stata trattata come una regina … super coccolata”?” (teste . Testimone_8
26) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, le ha riferito di aver tradito il marito con un Parte_1 uomo conosciuto sui social e di aver intrattenuto con il medesimo una relazione extraconiugale da aprile 2020 fino, almeno, a dicembre 2020?” (teste . Testimone_9
27) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, le ha riferito di aver interrotto, tra la fine Parte_1 del 2020 e l'inizio del 2021, la relazione extraconiugale dicendo all'amante di volersi dedicare a sé e ai figli?” (teste ). Testimone_9
28) “Vero che ha detto al IG di aver abortito a dicembre 2020 e che il padre sarebbe CP_1 stato il suo compagno ” (interrogatorio formale di parte ricorrente). Per_7
29)“Vero che la NO le ha domandato di riparare l'automibile della stessa in seguito a un Pt_1 incidente stradale avvenuto nel settembre 2022 e a un altro incidente stradale avvenuto a marzo 2023?” (teste: IG . Tes_15
30) Vero che il IG ha appreso per la prima volta da lei che a settembre 2022 e a CP_1 marzo 2023 la NO ha fatto due incidenti stradali coinvolgenti i figli della coppia” Parte_1 (teste: IG . Tes_15
31) “Vero che la NO , a settembre 2023, le ha domandato di lasciare l'automobile Parte_1 nella sua officina per un paio d'ore e che in seguito la polizia l'ha sequestrata per il mancato pagamento dell'assicurazione?” (teste: IG . Tes_15
32) Vero che la NO , nel periodo da settembre 2020 a dicembre 2020, si è assentata Parte_1 dal lavoro senza giustificato motivo (testi: e;
Tes_16 Tes_17
33) Vero che la NO a dicembre 2020 ha rassegnato le dimissioni dal lavoro che Parte_1 svolgeva presso la (testi: e;
CP_3 Tes_16 Tes_17
pagina 6 di 17 34) Vero che l'agenzia Alta Domus di ha ricevuto incarico dal IG di Tes_18 CP_1 gestire gli affitti brevi, da novembre 2023, per l'appartamento di sua proprietà in Milano, Galleria Buenos Aires n. 16? (teste IG;
Tes_18
35) Vero che conferma il contenuto della relazione a sua firma di cui al doc. 44 che si rammostra. in ogni caso, autorizzare prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;
si chiede che controparte dichiari quanto percepisce a titolo di Assegno Unico INPS;
➢ rigettare tutte le istanze istruttorie proposte da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Milano in data Parte_1 CP_1 05.10.2013 – atto registrato nei registri del Comune di Milano n.565, parte 2, serie A, volume R01,anno 2013; dal matrimonio sono nati due figli: a Milano, il 17.02.2014 affetto da disturbo dello Per_1 spettro autistico ed a Milano, il 01.06.2017. Per_2
Con ricorso depositato in data la , allegando di esser disoccupata e di aver patito in Pt_1 costanza di matrimonio condotte prevaricatorie da parte del marito, anche a causa delle diversa posizione sociale, economica e lavorativa – essendo il marito medico cardiologo di rilievo presso varie strutture milanesi;
rappresentando di aver una prima volta sporto denuncia-querela per maltrattamenti nei confronti del marito in data 3/10/2022 - poi rimessa e di nuovo riproposta in data 31/07/2021 - e che il matrimonio si era progressivamente deteriorato anche a causa del disturbo del figlio Per_1 con un clima di radicalizzazione e progressiva sempre maggiore incomunicabilità tra i coniugi, con conseguente aggravio psicologico per la ricorrente, che ha avviato un percorso di supporto psicologico e psichiatrico, con diagnosi di disturbo dell'adattamento; rappresentando altresì che in data 21.07.2021, durante le vacanze estive, il marito l'aveva informata con un messaggio di aver affittato l'ex casa coniugale di Milano, Galleria Buenos Aires n. 16, di esclusiva proprietà dello stesso per cui al loro rientro, moglie e figli erano stati costretti a trasferirsi altrove;
ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei minori ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentare le frequentazioni padre-figli come meglio dettagliate in ricorso e di porre a carico del padre un assegno di € 1.000,00 in favore della moglie e un contributo per il mantenimento dei due figli di € 2.000,00 oltre a un contributo abitativo a carico del padre per la locazione della casa materna di € 1.800,00 mensili, per un totale di € 4.800,00 mensili;
Con memoria depositata in data 10/02/2022, si è costituito il deducendo che la CP_1 situazione di fragilità psicologica della moglie era tale da inficiarne le capacità genitoriali e che la stessa aveva altresì avuto una relazione extra-coniugale, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie con richiesta di CTU psicodiagnostica e determinazione, all'esito, delle condizioni anche economiche della separazione;
le parti venivano sentite dall'allora Presidente ff procedente all'udienza presidenziale del 15.3.22 in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e l'udienza rinviata in prosecuzione per l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali da cui il nucleo risultava già essere stato prese in carico;
quindi all'udienza del 12/04/2022, le parti si dichiaravano disponibili ad avviare i percorsi suggeriti dai Servizi e raggiungevano un accordo provvisorio sui seguenti punti: affido condiviso e pagina 7 di 17 collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni con il padre a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera e al mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola;
contributo complessivo a carico del padre di € 3.000,00 (€ 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, € 300,00 per la moglie ed ulteriori € 1.700,00 quale contributo per la locazione dell'immobile per la madre) oltre al 100% delle spese straordinarie dei figli;
il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza pubblicata in data 15/04/2022 così provvedeva:
“richiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale di udienza del 15.3.2022) ;
1) dispone l'affidamento condiviso di nato il [...] e Persona_8 Persona_6 nata il [...] e collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) dispone, sull'accordo delle parti, che i figli stiano con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30 e un giorno infrasettimanale di regola il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina con pernottamento e accompagnamento a scuola;
3) dispone, sull'accordo delle parti, che per le imminenti vacanze pasquali i bambini stiano da giovedì 14 aprile sino a venerdì 15 aprile alle ore 10 con la mamma, da venerdì 15 aprile alle ore 10 sino a domenica sera alle ore 21,30 con il papà e poi il lunedì dell'Angelo e il martedì 19 con la mamma;
4) dispone, sull'accordo delle parti, che per le imminenti vacanze estive i bambini alla fine della scuola verranno iscritti per il mese di giugno ad un centro estivo concordato dai genitori e stiano con il papà il mese di luglio e con la mamma il mese di agosto;
5) incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di monitorare il rispetto da parte dei genitori dell'assetto dei tempi di permanenza con i genitori disposto e la sua rispondenza all'evoluzione della situazione psicofisica della coppia genitoriale e dei minori e di intervenire, modificandolo in ragione di comportamenti di inosservanza da parte dei genitori, che si rivelino di pregiudizio per i minori e in ogni caso tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni psicofisiche dei minori, specie di e di Per_1 regolamentare gli ulteriori periodi di vacanza, in caso di mancato accordo dei genitori;
6) incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell' competenti Pt_2 per territorio, in stretta collaborazione tra loro, di: a) svolgere gli approfondimenti psicodiagnostici sulla coppia genitoriale e di avviare i percorsi individuali indicati all'esito della valutazione;
b) avviare sin da subito per la coppia genitoriale un percorso di supporto alla genitorialità, per le finalità indicate nella relazione di indagine del 7.4.2022; c) proseguire la presa in carico presso l'UONPIA di e gli interventi riabilitativi e i Per_1 supporti scolastici ed educativi di cui il minore necessita;
7) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell' Pt_2 competenti per territorio trasmettano a questa AG entro il 7.11.2022 una relazione di indagine e di aggiornamento, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di grave pregiudizio per i minori;
8) prescrive ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
9) avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
10) dispone, sull'accordo delle parti, che , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 maggio 2022, contribuisca al mantenimento dei figli e della moglie versando alla moglie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 3.000 mensili, così ripartita: pagina 8 di 17 a) € 1.000 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, importo da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione maggio 2023; b) € 300 a titolo di contributo al mantenimento per la moglie, importo da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione maggio 2023; c) € 1.700 quale contributo per il reperimento di un immobile in locazione ove la moglie con i figli possa trasferirsi, importo che prescinde dall'effettivo canone di locazione per l'immobile che la moglie dovesse reperire;
11) dà atto che, sull'accordo delle parti, si impegna a sottoscrivere in proprio CP_1 il contratto di locazione per l'immobile ove la moglie si trasferirà con i bambini e a non risolverlo prima della naturale scadenza;
12) dispone, sull'accordo delle parti, che , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 maggio 2022, provveda al pagamento del 100% delle spese extra assegno per i figli, individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e di seguito riportate..”
Quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 17.11.2022 – poi differita al 21.12.22 per via dell'intervenuto mutamento del giudice innanzi al Giudice riassegnatario della causa.
Con memoria di costituzione depositata in data 7/11/2022, il educeva il venir meno CP_1 dell'accordo provvisorio recepito nell'ordinanza presidenziale del 15.04.2022, chiedendo la modifica dei provvedimenti economici assunti in quella sede, quanto alla quota dell'assegno di mantenimento attribuito in favore della a titolo di contributo abitativo;
rappresentando che la moglie non Pt_1 aveva provveduto a reperire una nuova abitazione, destinando invece detto contributo ad esigenze personali;
precisando le proprie domande, chiedeva venisse stabilito l'affido esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso di sé e che venissero regolamentate le frequentazioni dei bambini con la madre, fermo il 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
all'udienza di comparizione delle parti il G.I., rilevato che non erano stati ancora avviati gli accertamenti psicodiagnostici, né l'intervento di supporto alla genitorialità disposti;
preso atto del venir meno degli accordi provvisori recepiti nel provvedimento presidenziale, avendo il evocato CP_1 il proprio consenso al contributo abitativo in precedenza concordato - non avendo la ricorrente provveduto a reperire una nuova abitazione per sé e i figli, disponeva l'apertura di un subprocedimento per la modifica delle statuizioni economiche già assunte su accordo delle parti, assegnando termine a parte ricorrente per il deposito di proprie difese, differendo l'assegnazione dei termini istruttori all'esito della definizione del subprocedimento.
Nelle proprie difese la ricorrente, contestando quanto ex adverso dedotto e fornendo prova (anche documentale) di essersi attivata per reperire una diversa situazione abitativa per i bambini e per sé - non riuscendovi prima sia a causa del mercato immobiliare ma anche della scarsa collaborazione del marito
- rappresentava comunque di aver trovato un immobile corrispondente alle loro necessità – documentando la proposta di locazione ricevuta dal titolare dell'immobile in data 25/01/2023 - a far data dal prossimo mese di aprile;
Il G.I. con ordinanza del 7/02/2023, preso atto che per effetto della sottoscrizione di detto contratto sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere del subprocedimento di modifica, ne rinviava la trattazione a data successiva, unitamente al procedimento principale, invitando le parti a collaborare, in buona fede, dando attuazione agli obblighi rispettivamente assunti.
pagina 9 di 17 Dopo vari rinvii del procedimento dinanzi al GOT delegato per consentire il completamento delle indagini psicodiagnostiche già disposte, la causa veniva rimessa al Presidente di Sezione che provvedendo in temporanea sostituzione del G.I. – assente per maternità, con ordinanza del 30.11.23, decidendo in punto economico anche a definizione del subprocedimento e in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, rideterminava con decorrenza da maggio 2023 il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli e della moglie in € 1.300,00 mensili - € 1.000,00 per i due figli e € 300,00 per la moglie - preso atto che il IG in forza del contratto di locazione sottoscritto si CP_1 era impegnato a corrispondere € 1.400,00 mensili per il canone di locazione della casa materna oltre ad
€ 3.600,00 annuali a titolo di spese condominiali;
assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie e fissava udienza per la discussione sui mezzi di prova al 20.3.24, innanzi al G.I.
All'udienza indicata i legali delle parti - impregiudicate le richieste istruttorie articolate in atti, chiedevano rinvio al fine di consentire l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di mediazione familiare con incontri congiunti e il GI disponeva in conformità, disponendo altresì l'acquisizione delle valutazioni dell competente già richieste per entrambi i bambini, CP_4 incaricando altresì i Servizi Sociali di provvedere - in mancanza di accordo tra le parti, alla calendarizzazione dei periodi extrascolastici, rinviando per l'esame della relazione dei Servizi all'udienza del 9/10/2024.
Con ordinanza del 21.11.24, il GI rigettava le richieste di prova delle parti, a eccezione delle integrazioni reddituali richieste e disponeva la prosecuzione degli interventi già avviati dai Servizi, disponendo l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento e conclusive sulla situazione del nucleo e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni a trattazione cartolare all'11/04/2025.
Quindi le parti precisavano le conclusioni sopra riportate in epigrafe e il G.I. con ordinanza del 14.4.25 assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di Consiglio del 25/06/ 2025.
*** Il materiale probatorio Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte dal G.I. procedente nell'ordinanza sopra richiamata del 21/11/2024, da intendersi in questa sede integralmente confermata.
In particolare, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione le rispettive richieste di prova orale reiterate con le conclusioni da ambo le parti.
Parimenti risultano superflue le indagini sulla situazione reddituale del pure CP_1 sollecitate da parte ricorrente, atteso che il materiale probatorio acquisito in atti consente una più che attendibile ricostruzione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale oltre che della capacità economica del resistente, ai fini della determinazione dei rispettivi contributi economici;
atteso il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose pagina 10 di 17 analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263 e succ. conf.).
La domanda di separazione La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e le allegazioni delle parti, nonché la domanda di addebito svolta dal resistente, alla luce altresì dell'elevata conflittualità tra le parti che ha informato l'intero corso del giudizio, sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto gli elementi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La richiesta di addebito Il ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione alla moglie, fondandola sulla violazione del dovere di fedeltà – a fronte della relazione extra coniugale della moglie iniziata, secondo le allegazioni del marito, a far data dal mese di aprile 2020 e protrattasi almeno fino al dicembre dello stesso anno, di cui il venuto a conoscenza nel corso dell'estate successiva. CP_1
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda di addebito del resistente dev'essere a parere del Collegio respinta.
Innanzitutto - ancorchè detta relazione risulti ammessa dalla ai Servizi Sociali - dalla Pt_1 documentazione depositata in atti dal resistente non emerge alcun riscontro certo rispetto all'epoca in cui la stessa si sia effettivamente protratta;
nè vi è prova poi che detta relazione sia stata la causa determinante della rottura dell'unione coniugale, già pacificamente in crisi da tempo;
laddove peraltro pure è pacifico che, dopo la scoperta di detto tradimento da parte del la coppia ha CP_1 continuato a convivere per almeno un anno, fino a luglio 2021 e che di seguito – solo peraltro dopo esser stata allontanata dal marito con i figli dall'ex casa coniugale - la depositava il ricorso di Pt_1 separazione, nell'autunno dello stesso anno.
A fronte di quanto precede, ne consegue il rigetto della domanda di addebito del resistente, non essendovi prova che la stessa sia stata la causa determinante della crisi dell'unione matrimoniale, tenuto conto della convivenza protrattasi tra le parti ancora per oltre un anno dopo la scoperta del tradimento.
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civ., sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale Ritiene il Collegio che all'esito dell'istruttoria svolta, in accoglimento delle concordi richieste delle parti sul punto, debba essere confermato l'affido condiviso della prole ai genitori, da ritenersi ancora rispondente all'interesse dei figli e idoneo a garantire agli stessi un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
pagina 11 di 17 Deve rilevarsi che – sia pur a fronte del quadro di grave conflittualità iniziale e delle difficoltà di comunicazione tuttora esistenti tra i genitori – le parti sono sempre state capaci di addivenire a decisioni condivise nell'interesse della prole, come peraltro confermato dagli accordi raggiunti già in via provvisoria all'udienza del 15/04/2022, anche in punto frequentazioni padre -figli, poi recepiti nei provvedimenti presidenziali.
Pur se all'esito del giudizio non risulta essersi completamente risolta la conflittualità tra le parti, nel corso del procedimento e della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi - cui i genitori hanno sin dall'inizio aderito, mantenendo un atteggiamento collaborante rispetto agli interventi di supporto avviati - sono state al contempo riscontrate le buone capacità genitoriali di entrambi, non avendo gli esiti delle indagini acquisite restituito elementi di pregiudizio per i minori, nonostante le fragilità del piccolo nato il [...] cui sin dalla prima infanzia è stata diagnosticata un disturbo dello Per_1 spettro autistico con compromissione del linguaggio – peraltro, di recente rivalutato in vista del passaggio alla scuola secondaria, il bambino ha mostrato buone competenze comunicativo -relazionali e un'evoluzione positiva anche sul piano degli apprendimenti e delle autonomie personali e sociali (cfr. relazione NPI in atti del 25/03/2025).
Parimenti, non hanno trovato riscontro nel corso della presa in carico e dalle osservazioni svolte dai diversi interlocutori che a vario titolo si sono relazionati con la , nè le pretese patologie Pt_1 psichiatriche allegate dal né le riferite problematiche segnalate fin di recente dal padre CP_1 rispetto all'andamento della relazione madre-figlio, che neppure questi ha inteso approfondire presso la NPI e che risultano invece esser state prontamente prese in carico dalla madre, con modalità accoglienti rispetto al vissuto del bambino, come risulta dalla relazione del CFI sull'andamento del percorso alla genitorialità (cfr. rel. CFI in atti del 13/03/2025). Anche la recente valutazione NPI della figlia minore non ha restituito elementi di pregiudizio, ancorchè la stessa risulti esser stata più esposta al conflitto di coppia tra i genitori – aspetto ritenuto meritevole di presa in carico psicologica (cfr. rel. NPI del 21/03/2025).
A fronte di quanto precede e della situazione di reciproca sfiducia tuttora in atto tra le parti – essendo peraltro ancora pendente il p.p. per calunnia a carico della promosso all'esito Pt_1 dell'intervenuta archiviazione del p.p. per maltrattamenti seguito alle denunce delle stessa – ritiene il Collegio opportuno mantenere il monitoraggio sulla situazione del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali già incaricati, che proseguiranno altresì– previa disponibilità delle parti - l'intervento a supporto della genitorialità al fine di contenere la conflittualità ancora esistente tra i genitori e migliorarne la comunicazione nell'interesse dei minori – salvo che le parti decidano di dare avvio a un percorso di supporto privato - nonché gli ulteriori interventi a sostegno dei minori come di seguito dettagliati in dispositivo.
Ritiene il Collegio che debbano essere altresì confermate le statuizioni vigenti di cui all'ordinanza presidenziale del 15/04/2022, che già recepiva l'assetto concordato dalle parti in punto collocamento dei minori presso la madre e quanto ai tempi di permanenza padre – figli, sia nel periodo ordinario che nel periodo estivo - ormai in atto da tempo e risultati idonei a garantire le abitudini di vita dei bambini e stabili frequentazioni con il padre.
Le statuizioni economiche La ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di € 1.000,00 per sé, oltre a un Pt_1 contributo per il mantenimento dei due figli di € 2.000,00 e al contributo abitativo a carico del padre per la locazione della casa materna di € 1.800,00 mensili, per un totale di € 4.800,00 mensili;
per contro il ha chiesto di ridurre il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli in € 600 CP_1
pagina 12 di 17 mensili, ferme le spese straordinarie integralmente a suo carico;
nonché quello in favore della moglie in
€ 200,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-reddituale delle parti all'attualità per come emergente dagli atti e dalla documentazione reddituale acquisita, il Collegio rileva quanto segue.
La – già inoccupata in costanza di matrimonio, dopo la separazione ha iniziato a Pt_1 lavorare come commessa –solo saltuariamente e per brevi periodi, dovendo peraltro occuparsi in misura prevalente dei figli – con una retribuzione di 1.500,00/1.600 € mensili circa;
secondo le allegazioni di parte, da maggio 2024 avrebbe perso il lavoro – ancorché risultano bonificati importi dalla takecare srl. fino a luglio 2024; nell'ultimo anno di imposta ha dichiarato redditi per soli € 8.951,21 (cfr. PF 2024 relativo ai redditi 2023, comunque inferiori a quelli del triennio: cfr. PF 2023, da cui risulta un reddito annuo di € 10.891.96 e PF 2022, attestante un reddito di € 14.458,29); non è titolare di proprietà immobiliari e non ha documentato risparmi.
Per contro il è medico cardiologo interventista presso vari centri milanesi – nello CP_1 specifico, in regime di libera professione, presso l'UOC dell'Istituto Clinico Città Studi, con cui ha un contratto per 1.800 ore l'anno, oltre a 1600 ore di reperibilità, con un compenso annuo lordo di € 116.800,00 – pari a un importo mensile di € 9.733,33, oltre agli importi corrisposti per i turni di guardia cardiologica (cfr. doc. 18 di parte); lavora altresì sempre in libera professione, a far data dall'1/03/2023 anche presso l'analoga unità operativa dell'Ospedale San FA (con cui pure ha un contratto per 580 ore di sala operatoria: cfr. docc. 19-20); sempre nel 2023 ha avviato altresì una collaborazione con il Poliambulatorio di Segrate Top Medical (cfr. doc. 51); percepisce inoltre gli importi delle locazioni brevi dell'ex casa coniugale sita in Milano Galleria Buenos Aires 16, di sua esclusiva proprietà, che ha inserito nel circuito Airbnb a far data dal recesso del precedente rapporto locativo – con ricavi accertati pari nell'anno 2024 a oltre 23.000 € - sicuramente superiori quindi alla redditività della precedente locazione in essere nell'immobile fino a novembre 2023 - pari ad € 1.600,00 mensili circa.
Quanto alla propria situazione abitativa, il ha dichiarato di essersi trasferito presso CP_1
l'abitazione della nuova compagna (cfr. verbale udienza 20.03.2024) con conseguente venir meno, a far data dal mese di giugno 2024, della spesa di € 7.800 annui in precedenza sostenuta per la locazione dell'immobile di S. Donato M.se dove viveva, con un risparmio di spesa di € 1400 mensili;
sostiene invece la spesa di € 2.200 circa per il mutuo gravante sull'ex casa coniugale di Milano – Buenos Aires, di sua esclusiva proprietà; oltre a 800 € per l'assicurazione sulla casa e ad € 500.00 annui per l'assicurazione professionale;
sostiene poi, oltre al 100% delle spese straordinarie dei minori, le spese del canone di locazione dell'abitazione dove vivono a far data dal 1/05/2023 moglie e figli, per ulteriori
€ 1700.00. Detto onere è peraltro sostanzialmente corrispondente a quello già inizialmente assunto su accordo delle parti in sede presidenziale, attesa la necessità di far fronte alle esigenze abitative della moglie e dei figli minori - laddove il a far data dall'estate 2021, non aveva consentito loro CP_1 di far rientro nell'ex casa coniugale, che già all'epoca aveva provveduto a porre in locazione. Non ha dichiarato la titolarità di risparmi, né ulteriori proprietà immobiliari;
ha dichiarato inoltre di non avere altre fonti di redditi o proprietà mobiliari o immobiliari all'estero.
Deve innanzitutto rilevarsi che dall'esame degli estratti di c/c del prodotti in atti, CP_1 risulta innanzitutto smentita la pretesa contrazione reddituale allegata da parte resistente: per contro, nel periodo di riferimento il risulta aver notevolmente incrementato la propria attività CP_1 lavorativa – circostanza di cui peraltro ha dato atto anche la difesa - registrando un significativo aumento dei propri redditi rispetto all'epoca delle statuizioni provvisorie assunte in sede presidenziale, passati dai € 6.126 netti medi dell'anno d'imposta 2020 agli oltre 10.000 € circa netti mensili medi pagina 13 di 17 percepiti nell'anno 2024 per la sola attività svolta in ICCS - cui sono da aggiungersi i proventi per l'ulteriore attività professionale svolta presso il e privatamente, corrispondenti a poco CP_5 meno di € 3.000.00 netti medi mensili ulteriori – con un reddito netto medio mensile accertato, quindi, pari a circa 13.000 € – complessivamente quindi più che raddoppiato.
Deve poi tenersi conto del risparmio di spesa di cui il a beneficiato già da circa un CP_1 anno, con l'intervenuta cessazione del proprio contratto di locazione, per ulteriori 1.400 € mensili e del fatto che le spese del mutuo gravante sull'ex casa coniugale sono da ritenersi - quanto meno - sicuramente ricoperte dai guadagni documentati delle locazioni brevi dell'ex casa coniugale, che peraltro non sono stati compiutamente documentati in atti.
Tutto ciò premesso, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, deve rilevarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'assenza in capo al coniuge ai sensi dell'art. 156 del c.c. di adeguati redditi propri – da valutarsi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: presupposto che certamente ricorre nel caso di specie, tenuto conto del rilevante divario reddituale pacificamente esistente tra le parti, peraltro accresciutosi negli anni, laddove la capacità reddituale del è sicuramente aumentata, anche a fronte dell'impegno CP_1 assunto dalla madre che si occupa in via prevalente della prole, mentre quella della – già di Pt_1 per sé nettamente inferiore – è peraltro all'attualità diminuita.
Alla luce di tali parametri, la domanda di parte ricorrente dev'essere integralmente accolta, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del n favore del coniuge in € 1.000,00 mensili. CP_1
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. deve aversi riguardo alle esigenze dei figli, all'età degli stessi e ai rispettivi tempi di permanenza con i genitori, oltre che agli oneri di accudimento diretto di cui ciascun genitore è gravato (Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299 e succ. conf.); per cui in assenza di accordi diversi tra le parti, la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve tener conto delle complessive esigenze di mantenimento della prole, comprensive di quelle abitative, avuto riguardo al tenore di vita complessivamente goduto dai figli in costanza di convivenza, con esclusione delle sole spese c.d. straordinarie, perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Tenuto conto quindi della situazione reddituale e patrimoniale complessiva delle parti, per come emergente dagli atti e dalla documentazione acquisita;
nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e delle esigenze dei figli in relazione all'età - quelle abitative comprese, cui il padre già provvede integralmente con l'esborso mensile di € 1.700,00 attesa l'assunzione dei costi di locazione dell'immobile dove vivono moglie e figli;
si ritiene equo rideterminare il contributo a carico del per il mantenimento della prole in complessivi € 3.000,00 (pari a € 1500.00 ciascuno) – CP_1 importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – prima rivalutazione luglio 2026 - oltre al 100% delle spese straordinarie, individuate come da vigenti Linee Guida di seguito indicate in dispositivo.
Le spese di lite Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/3 considerata la natura necessaria del presente procedimento rispetto alla pronuncia sullo status e i parziali accordi raggiunti dalle parti in punto affido condiviso e frequentazioni padre-figli; la restante quota di 2/3 dev'essere invece posta a carico del resistente, attesta la soccombenza prevalente riguardo alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge. pagina 14 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi, e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Milano in data 05.10.2013 – iscritto nei registri CP_1 del Comune di Milano n.565, parte 2, serie A, volume R01,anno 2013;
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Respinge la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente;
Conferma l'affidamento condiviso di nato il [...] ed nata il Per_1 Persona_6
1.6.2017 con loro collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30 oltre a un giorno infrasettimanale – in assenza di diversi accordi tra le parti al mercoledì - dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
nonché: - durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica;
- durante le vacanze pasquali, nei ponti e durante le altre festività extra-scolastiche ad anni alterni;
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell' (NPI e Pt_2 CFI) competenti per territorio, in stretta collaborazione tra loro:
- mantengano il monitoraggio sulla situazione del nucleo e sulla situazione psico-fisica dei figli minori;
- proseguano la presa in carico dei minori presso la NPI competente, dando seguito agli interventi riabilitativi e di supporto già in atto per e dando altresì avvio – salvo che Per_1 le parti provvedano a designare di comune accordo un professionista privato - a un percorso di supporto psicologico in favore della figlia minore Per_2
- proseguano altresì il percorso di supporto alla genitorialità già avviato in favore delle parti al fine di sostenerne la comunicazione di coppia nell'interesse dei minori –ove le stesse non decidano di proseguire anche detto percorso privatamente.
Pone a carico di l'obbligo di versare in favore del coniuge la CP_1 Parte_1 somma di € 1.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Dispone che con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente CP_1 sentenza, versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 3.000 mensili – di cui € 1.700 a titolo di contributo alle spese abitative dei minori – oltre al 100% delle spese straordinarie dei minori individuate come da vigenti Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
pagina 15 di 17 d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani- guida;
il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a pagina 16 di 17 comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 – che si liquidano in euro 2.500, oltre Iva, Cpa e spese generali;
Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in euro 5.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali di Milano per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 25/06/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Anna CATTANEO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44448/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AGLIATA ANGELO Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in VIA FRANCESCO BARTOLOZZI, 4 20137 MILANO è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASERA CHIARA CP_1 C.F._2 MARIA e ADELE CLERICI presso il cui studio VIALE MAJNO, 15 20121 MILANO è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Autorizzare i coniugi / a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Pt_1 CP_1
Affidare i figli ed ad entrambi i genitori in via congiunta e collocarli presso Per_1 Per_2 l'abitazione della madre con diritto del padre di vedere ed avere con sé i figli secondo le modalità che codesto Tribunale riterrà di volere disporre e tenuto conto dei diritti, impegni e desiderata di questi ultimi;
Prevedere l'obbligo a carico del SI. di versare un assegno di mantenimento mensile a favore CP_1 della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, ammontante ad € 1.000,00 nonché un obbligo a carico del SI. di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese e quale contributo al mantenimento CP_1 dei figli, un importo mensile ammontante ad €. 2.000,00, nonché addossare al SI. il 100% CP_1 delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Milano il cui contenuto deve intendersi ad ogni effetto integralmente qui di seguito riportato in esse comprese le spese di carattere medico di ogni genere, compresi gli apparecchi ortodontici e gli occhiali;
pagina 1 di 17 Prevedere l'obbligo a carico del SI. di corrispondere alla moglie la somma relativa al canone di CP_1 locazione e spese condominiali relativa all'immobile che la stessa dovrà reperire per ivi stabilire la propria abitazione familiare, prevedendo un budget mensile relativo al solo canone non inferiore ad € 1.800,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova: Vero o no che il SI. svolge la propria attività lavorativa, oltre che presso la Clinica Città CP_1 Studi di Milano, anche in altri centri medici quali: Milano Medical;
Cup Solidale;
Clinica Domus Salutis;
Vero o no che il SI. in costanza di matrimonio si recava nel suo paese d'origine, l'Albania, CP_1 almeno due volte al mese;
Vero o no che in occasione dei suoi viaggi in Albania laddove, nella città di Elbasan è stato eretto un ospedale riconducibile al fratello del ricorrente, anch'egli medico, il ricorrente svolgeva Persona_3 e, per quanto è dato sapere, svolge ancora la sua professione di medico cardiologo visitando pazienti e ricavandone introiti economici;
Vero o no che sia durante il fidanzamento che durante il matrimonio il SI. usava fare regali CP_1 di elevato costo economico alla moglie (vestiti griffati, gioielli) e che tutti gli anni la famiglia si recava in vacanza all'estero;
Vero o no che ha redatto e che conferma il contenuto della relazione di cui al Doc. 16 che si rammostra al teste;
Vero o no che l'immobile di cui alle fotografie del doc. 16 che si rammostrano al teste ed all'interrogando, è quello di proprietà del Dott. ubicato in Milano, Galleria Buenos CP_1 Aires n.16;
Vero o no che il Dott. esercita la professione privata di cardiologo presso la struttura CP_1 Milano Medical ubicata in Milano, via Meravigli n. 18;
Vero o no che in data 19.02.2024 la teste contattava la struttura Milano Medical e chiedeva la fissazione di una visita medica cardiologica con il Dott. per la quale riceveva il CP_1 messaggio sms di cui al doc. 23) che si rammostra al teste;
Vero o no che per la visita cardiologica fissata con il Dott. di cui al capitolo di prova che CP_1 precede, le è stato preventivato telefonicamente il costo di € 150,00 per la sola visita oltre ad € 30,00 per l'effettuazione dell'elettrocardiogramma;
Vero o no che nel mese di giugno del 2020 doveva recarsi a Milano e per tale ragione aveva chiesto alla SI.ra , sua nipote, di prenotarle un albergo ubicato vicino all'abitazione di Parte_1 quest'ultima;.
Si indicano quali testi i SIg.ri:
, residente in [...], ul. Splitska BB, OS NA (sui capitoli a, b, c, d, e, h); Testimone_1
, domiciliato in Milano, Galleria Buenos Aires n. 16 (sui capitoli f, h): Testimone_2
domiciliato presso la sede legale della in Milano, via Conca del Naviglio n.18, (sul Tes_3 CP_2 capitolo g);
- , residente in [...] (sul capitolo di prova i); Testimone_4
- , residente in [...] (sui capitoli di prova da i) a Testimone_5 m);
- residente a [...], Guttemberg Strasse n.14 (sul capitolo di prova o). Testimone_6
pagina 2 di 17 Si chiede di non ammettere alcuna delle prove orali dedotte da controparte i cui capitoli sono del tutto irrilevanti, generici, oggetto di produzione documentale.
Si chiede di essere ammessi alla prova del contrario sui capitoli di prova eventualmente articolati da controparte con gli stessi testi indicati a prova diretta e con espressa riserva di integrazione dei testi.
Si chiede venga disposta una approfondita indagine di carattere economico patrimoniale sul Dott. volta ad accertare, al di là dell'inveritiero dato formale, la reale condizione economica CP_1 dello stesso sulla cui base calcolare il contributo al mantenimento della moglie e dei figli.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove di controparte avanzate in uno alla memoria ex art. 183 VI comma n. 1, segnatamente quella di cui al n. 9 della predetta memoria
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Nel merito:
Emettere sentenza di separazione personale dei coniugi;
dichiarare l'addebito della separazione alla NO ex art. 151, comma 2, c.c., per Parte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
affidare i figli in via condivisa a entrambi i genitori con tempi di permanenza prevalenti presso la madre;
disporre che il padre, salvo diversi e migliori accordi, possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- nelle settimane che terminano con il week end materno, dall'uscita da scuola del mercoledì al giovedì mattina con accompagnamento a scuola;
- durante le vacanze estive quattro settimane, di cui due settimane consecutive nella prima metà di luglio e due settimane consecutive nella seconda metà di agosto;
durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica;
- ad anni alterni, l'intero periodo delle vacanze pasquali;
- i ponti scolastici con il genitore che ha il fine settimana di competenza;
disporre che non venga riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della NO in Pt_1 conseguenza della dichiarazione di addebito della separazione alla stessa e in ogni caso in quanto autonoma economicamente, in subordine, disporre che il IG versi alla NO , a CP_1 Pt_1 titolo di mantenimento della medesima un assegno mensile di € 200,00 mensili, o della diversa somma ritenuta di giustizia;
disporre che il padre versi alla madre, a titolo di contributo in via indiretta al mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 600,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, assegno da corrispondersi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
pagina 3 di 17 disporre che il padre tenga integralmente a proprio carico le spese straordinarie per i figli, spese da concordarsi preventivamente, salvo urgenze mediche, e da documentarsi per il rimborso, come da Linee Guida in uso presso codesto Tribunale;
dare atto che il IG sosterrà, in forza di contratto di locazione registrato a nome del CP_1 medesimo, il canone di locazione dell'appartamento per la moglie e i figli, pari ad € 1.700,00 mensili comprensivo di canone e oneri accessori, con versamento diretto alla proprietà dell'immobile locato;
dare atto che il IG nulla deve ancora corrispondere alla NO a titolo di CP_1 Pt_1 contributo abitativo per il periodo da gennaio ad aprile 2023 in quanto il IG in tali mesi CP_1 ha versato l'effettivo importo del canone di locazione dell'appartamento al tempo abitato dalla madre con i figli, pari ad € 800,00 e non la somma maggiore pari ad € 1.700,00 in quanto non era stato ancora reperito dalla NO un diverso immobile da locare;
Pt_1
➢ respingere ogni avversa domanda con ogni conseguente provvedimento e con il favore di spese, competenze e onorari.
In via istruttoria: ammettersi prova diretta per testi sui capitoli di prova formulati con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c.:
1) “Vero che ha rilasciato la dichiarazione che si rammostra – doc. 5– all'avvocato Andrea Dondè in data 24.2.2022?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
2) “Vero che conferma la veridicità di quanto dichiarato all'avvocato Andrea Dondè in data 24.2.2022 come da verbale di ricezione di dichiarazione che si rammostra – doc. 5” (teste: , detta Testimone_7
“zia ”). Per_4
3) “Vero che conferma la veridicità di quanto dichiarato all'avvocato Andrea Dondè con email del 5.3.2022 che si rammostra – doc. 6” (teste: . Testimone_8
4) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, si è recata presso il suo studio legale a Parte_1 Milano e ha affermato che i fatti oggetto della querela presentata dalla medesima, in data 3.10.2020, nei confronti del IG erano inventati?” (teste: . CP_1 Testimone_9
5) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, si è recata presso il suo studio legale a Parte_1 Milano e ha affermato che si vergognava di aver presentato querela nei confronti del IG
[...] per fatti da lei medesima inventati e che il IG è un buon padre e un buon CP_1 CP_1 marito?” (teste: . seguito alla separazione di fatto con il marito e che Testimone_9 conosceva una amica, tale , che poteva aiutarla nella ricerca della casa” (teste: Per_5 [...]
. Tes_9
6) “Vero che, nel febbraio 2021, ha consigliato alla NO di evitare di recarsi dal Parte_1 P.M., assegnatario del procedimento per maltrattamenti instaurato a seguito della querela dalla medesima presentata, per confessare la non corrispondenza al vero dei fatti oggetto della querela presentata il 3.10.2020 per il rischio che il P.M. avrebbe potuto procedere d'ufficio nei confronti della medesima NO per calunnia?” (teste: . Pt_1 Testimone_9
7) “Vero che la NO , nel mese di aprile 2021, in risposta al IG che Parte_1 CP_1 le proponeva di rimanere a vivere nella casa sita in Milano, Galleria Buenos Aires 16, ha affermato che riteneva tale casa troppo grande per continuare a viverci senza il marito e troppo impegnativa da pulire per cui preferiva trovare un'altra sistemazione abitativa?” (teste: . Testimone_9
8) “Vero che la NO , nel mese di aprile 2021, ha affermato che si sarebbe occupata Parte_1 lei stessa di trovare un appartamento dove trasferirsi in seguito alla separazione di fatto con il marito e che conosceva una amica, tale , che poteva aiutarla nella ricerca della casa” (teste: Per_5
. Testimone_9 pagina 4 di 17 9) “Vero che la NO , nel mese di aprile 2021, ha risposto affermativamente alla Parte_1 proposta del IG secondo cui il primo dei coniugi che avrebbe trovato una buona CP_1 proposta abitativa avrebbe dovuto bloccarla subito?” (teste: . Testimone_9
10) “Vero che nel periodo da settembre a dicembre 2020 riceveva telefonate dalla NO Pt_1
, la quale diceva di stare male, le domandava di raggiungerla ma una volta arrivata dalla
[...] medesima le diceva di stare bene?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
11) “Vero che nel novembre 2020 la NO l'ha chiamata dicendole di stare malissimo Parte_1 per problemi di anemia, per cui l'ha accompagnata in pronto soccorso dove il marito l'ha aspettata, presentata ai colleghi perché le facessero gli esami senza tempi di attesa?” (teste: , detta Testimone_7
“zia ”). Per_4
12) “Vero che nel novembre 2020, allorquando il marito è tornato a lavorare in sala operatoria e ha lasciato la NO in pronto soccorso, quest'ultima ha avuto comportamenti rabbiosi Parte_1 contro il marito perché era tornato a operare e non era rimasto ad aspettare gli esiti degli esami in pronto soccorso insieme a lei?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
13) “Vero che gli esiti degli esami del sangue effettuati dalla NO nel novembre 2020 Parte_1 riportavano valori nella norma?” (teste: , detta “zia ”). Testimone_7 Per_4
14) “Vero che nell'ottobre 2020 ha visto la NO gridare al IG che Parte_1 CP_1 lo avrebbe denunciato ai carabinieri e quindi partire in macchina, con i figli a bordo, ad elevata velocità, sgommando e accelerando? (teste: sig. ). Tes_10
15) “Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14 (ottobre 2020) in quella occasione la medesima NO ha chiamato il IG urlando e minacciandolo ancora di denuncia dicendo Pt_1 CP_1 Tes_ che loro (riferito al marito IG al padre di questi e al IG presenti) la stavano CP_1 spiando?” (teste: . Tes_10
16) “Vero che nell'ottobre 2020, lo stesso giorno in cui ha visto la NO gridare al Parte_1 IG che lo avrebbe denunciato ai carabinieri, ha visto la NO tornare con i CP_1 Pt_1 figli presso la casa dei coniugi e e insultare il IG nonostante la Pt_1 CP_1 CP_1 presenza dei figli?” (teste: . Tes_10
17) “Vero che nell'ottobre 2020, lo stesso giorno in cui ha visto la NO , sia in strada Parte_1 che in casa dei coniugi e , mentre gridava al IG che lo avrebbe CP_1 Pt_1 CP_1 denunciato ai carabinieri, ha ascoltato un messaggio vocale in cui la NO riferiva di Parte_1 essere stata maltrattata dal marito e di aver subito sempre quel giorno le minacce di denuncia del IG ” (teste: . CP_1 Tes_10
18) “Vero che nel periodo tra ottobre e novembre 2020, quando si è recato presso la casa dei IGi e per sistemare una porta finestra rotta e il IG su sua CP_1 Parte_1 CP_1 richiesta, stava facendo un video per filmare il pezzo della porta da cambiare e ordinare, la NO
è giunta dalla cucina urlando e chiedendo che cosa stessero registrando e che, Parte_1 nonostante le fosse stato spiegato che bisognava fare un video per ordinare l'ingranaggio, la NO
ha continuato a urlare ?” (teste: . Pt_1 Testimone_12
19) “Vero che il 25.12.2021, mentre si trovava a casa del IG a San Donato Milanese CP_1 per il pranzo di Natale insieme alla NO e ai figli e la Parte_1 Per_1 Persona_6 NO ha minacciato il IG urlando che lo avrebbe denunciato, Parte_1 CP_1 accusandolo di essere ubriaco e di non stare bene?” (teste: . Testimone_12
20) “Vero che in quell'occasione (riportata al capito di prova n. 19) il IG ha portato CP_1 i figli in soggiorno lontano dalle urla della madre?” (teste: . Testimone_12
pagina 5 di 17 21) “Vero che il 25.12.2021, mentre si trovava a casa del IG a San Donato Milanese CP_1 per il pranzo di Natale, la NO , dopo aver urlato e accusato il IG Parte_1 CP_1 in risposta al marito che le aveva chiesto di uscire dalla sua casa, affermava che non se ne sarebbe andata, chiedeva al IG perché non vivessero più insieme;
quindi, prendeva il CP_1 telefono cellulare per filmare il marito?” (teste: . Testimone_12
22) “Vero che il padre del IG gli aveva riferito che nel mese di ottobre 2020, quando CP_1 si trovava nella camera da letto in casa dei IGi e a Milano, aveva CP_1 Parte_1 sentito la NO parlare a voce alta e poi urlare contro il IG l'aveva Parte_1 CP_1 vista muoversi con passi veloci per la stanza, e che, tornato in camera da letto, ha sentito arrivare quattro carabinieri che hanno parlato con i coniugi e e poi con lui stesso e CP_1 Parte_1 che hanno poi cercato di calmare la NO ?” (teste: ). Pt_1 Testimone_13
23) “Vero che la NO le ha riferito che desiderava che il marito IG Parte_1 CP_1 la perdonasse e tornasse tutto come era prima del tradimento, quando il marito la accudiva e si occupava di tutto”? (teste . Testimone_9
24) “Vero che la coppia dei coniugi e prima di settembre 2020, sembrava Parte_1 CP_1 Tes_1 felice e unita?” (testi , detta “zia Jackie”; Bekteshi Tes_14 Testimone_7 Tes_10 Hoxha Leart).
25) “Vero che conferma la veridicità di quanto scritto all'avvocato Andrea Dondè con la email del 5.3.2022, che si rammostra – doc. 6–, e in particolare conferma che “la loro relazione è sempre sembrata perfetta. La NO sia in Italia che quando ospite dai suoceri in Albania è sempre Pt_1 stata trattata come una regina … super coccolata”?” (teste . Testimone_8
26) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, le ha riferito di aver tradito il marito con un Parte_1 uomo conosciuto sui social e di aver intrattenuto con il medesimo una relazione extraconiugale da aprile 2020 fino, almeno, a dicembre 2020?” (teste . Testimone_9
27) “Vero che la NO , nel febbraio 2021, le ha riferito di aver interrotto, tra la fine Parte_1 del 2020 e l'inizio del 2021, la relazione extraconiugale dicendo all'amante di volersi dedicare a sé e ai figli?” (teste ). Testimone_9
28) “Vero che ha detto al IG di aver abortito a dicembre 2020 e che il padre sarebbe CP_1 stato il suo compagno ” (interrogatorio formale di parte ricorrente). Per_7
29)“Vero che la NO le ha domandato di riparare l'automibile della stessa in seguito a un Pt_1 incidente stradale avvenuto nel settembre 2022 e a un altro incidente stradale avvenuto a marzo 2023?” (teste: IG . Tes_15
30) Vero che il IG ha appreso per la prima volta da lei che a settembre 2022 e a CP_1 marzo 2023 la NO ha fatto due incidenti stradali coinvolgenti i figli della coppia” Parte_1 (teste: IG . Tes_15
31) “Vero che la NO , a settembre 2023, le ha domandato di lasciare l'automobile Parte_1 nella sua officina per un paio d'ore e che in seguito la polizia l'ha sequestrata per il mancato pagamento dell'assicurazione?” (teste: IG . Tes_15
32) Vero che la NO , nel periodo da settembre 2020 a dicembre 2020, si è assentata Parte_1 dal lavoro senza giustificato motivo (testi: e;
Tes_16 Tes_17
33) Vero che la NO a dicembre 2020 ha rassegnato le dimissioni dal lavoro che Parte_1 svolgeva presso la (testi: e;
CP_3 Tes_16 Tes_17
pagina 6 di 17 34) Vero che l'agenzia Alta Domus di ha ricevuto incarico dal IG di Tes_18 CP_1 gestire gli affitti brevi, da novembre 2023, per l'appartamento di sua proprietà in Milano, Galleria Buenos Aires n. 16? (teste IG;
Tes_18
35) Vero che conferma il contenuto della relazione a sua firma di cui al doc. 44 che si rammostra. in ogni caso, autorizzare prova contraria sugli eventuali capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;
si chiede che controparte dichiari quanto percepisce a titolo di Assegno Unico INPS;
➢ rigettare tutte le istanze istruttorie proposte da controparte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio in Milano in data Parte_1 CP_1 05.10.2013 – atto registrato nei registri del Comune di Milano n.565, parte 2, serie A, volume R01,anno 2013; dal matrimonio sono nati due figli: a Milano, il 17.02.2014 affetto da disturbo dello Per_1 spettro autistico ed a Milano, il 01.06.2017. Per_2
Con ricorso depositato in data la , allegando di esser disoccupata e di aver patito in Pt_1 costanza di matrimonio condotte prevaricatorie da parte del marito, anche a causa delle diversa posizione sociale, economica e lavorativa – essendo il marito medico cardiologo di rilievo presso varie strutture milanesi;
rappresentando di aver una prima volta sporto denuncia-querela per maltrattamenti nei confronti del marito in data 3/10/2022 - poi rimessa e di nuovo riproposta in data 31/07/2021 - e che il matrimonio si era progressivamente deteriorato anche a causa del disturbo del figlio Per_1 con un clima di radicalizzazione e progressiva sempre maggiore incomunicabilità tra i coniugi, con conseguente aggravio psicologico per la ricorrente, che ha avviato un percorso di supporto psicologico e psichiatrico, con diagnosi di disturbo dell'adattamento; rappresentando altresì che in data 21.07.2021, durante le vacanze estive, il marito l'aveva informata con un messaggio di aver affittato l'ex casa coniugale di Milano, Galleria Buenos Aires n. 16, di esclusiva proprietà dello stesso per cui al loro rientro, moglie e figli erano stati costretti a trasferirsi altrove;
ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei minori ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
regolamentare le frequentazioni padre-figli come meglio dettagliate in ricorso e di porre a carico del padre un assegno di € 1.000,00 in favore della moglie e un contributo per il mantenimento dei due figli di € 2.000,00 oltre a un contributo abitativo a carico del padre per la locazione della casa materna di € 1.800,00 mensili, per un totale di € 4.800,00 mensili;
Con memoria depositata in data 10/02/2022, si è costituito il deducendo che la CP_1 situazione di fragilità psicologica della moglie era tale da inficiarne le capacità genitoriali e che la stessa aveva altresì avuto una relazione extra-coniugale, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie con richiesta di CTU psicodiagnostica e determinazione, all'esito, delle condizioni anche economiche della separazione;
le parti venivano sentite dall'allora Presidente ff procedente all'udienza presidenziale del 15.3.22 in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e l'udienza rinviata in prosecuzione per l'acquisizione della relazione dei Servizi Sociali da cui il nucleo risultava già essere stato prese in carico;
quindi all'udienza del 12/04/2022, le parti si dichiaravano disponibili ad avviare i percorsi suggeriti dai Servizi e raggiungevano un accordo provvisorio sui seguenti punti: affido condiviso e pagina 7 di 17 collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni con il padre a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera e al mercoledì con pernottamento e accompagnamento a scuola;
contributo complessivo a carico del padre di € 3.000,00 (€ 1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento per i figli, € 300,00 per la moglie ed ulteriori € 1.700,00 quale contributo per la locazione dell'immobile per la madre) oltre al 100% delle spese straordinarie dei figli;
il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta, con ordinanza pubblicata in data 15/04/2022 così provvedeva:
“richiamata l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto (verbale di udienza del 15.3.2022) ;
1) dispone l'affidamento condiviso di nato il [...] e Persona_8 Persona_6 nata il [...] e collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
2) dispone, sull'accordo delle parti, che i figli stiano con il padre a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30 e un giorno infrasettimanale di regola il mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina con pernottamento e accompagnamento a scuola;
3) dispone, sull'accordo delle parti, che per le imminenti vacanze pasquali i bambini stiano da giovedì 14 aprile sino a venerdì 15 aprile alle ore 10 con la mamma, da venerdì 15 aprile alle ore 10 sino a domenica sera alle ore 21,30 con il papà e poi il lunedì dell'Angelo e il martedì 19 con la mamma;
4) dispone, sull'accordo delle parti, che per le imminenti vacanze estive i bambini alla fine della scuola verranno iscritti per il mese di giugno ad un centro estivo concordato dai genitori e stiano con il papà il mese di luglio e con la mamma il mese di agosto;
5) incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano di monitorare il rispetto da parte dei genitori dell'assetto dei tempi di permanenza con i genitori disposto e la sua rispondenza all'evoluzione della situazione psicofisica della coppia genitoriale e dei minori e di intervenire, modificandolo in ragione di comportamenti di inosservanza da parte dei genitori, che si rivelino di pregiudizio per i minori e in ogni caso tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni psicofisiche dei minori, specie di e di Per_1 regolamentare gli ulteriori periodi di vacanza, in caso di mancato accordo dei genitori;
6) incarica i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell' competenti Pt_2 per territorio, in stretta collaborazione tra loro, di: a) svolgere gli approfondimenti psicodiagnostici sulla coppia genitoriale e di avviare i percorsi individuali indicati all'esito della valutazione;
b) avviare sin da subito per la coppia genitoriale un percorso di supporto alla genitorialità, per le finalità indicate nella relazione di indagine del 7.4.2022; c) proseguire la presa in carico presso l'UONPIA di e gli interventi riabilitativi e i Per_1 supporti scolastici ed educativi di cui il minore necessita;
7) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell' Pt_2 competenti per territorio trasmettano a questa AG entro il 7.11.2022 una relazione di indagine e di aggiornamento, segnalando in ogni caso immediatamente situazioni di grave pregiudizio per i minori;
8) prescrive ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
9) avvisa entrambi i genitori che in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici della ASST, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
10) dispone, sull'accordo delle parti, che , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 maggio 2022, contribuisca al mantenimento dei figli e della moglie versando alla moglie, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 3.000 mensili, così ripartita: pagina 8 di 17 a) € 1.000 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, importo da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione maggio 2023; b) € 300 a titolo di contributo al mantenimento per la moglie, importo da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione maggio 2023; c) € 1.700 quale contributo per il reperimento di un immobile in locazione ove la moglie con i figli possa trasferirsi, importo che prescinde dall'effettivo canone di locazione per l'immobile che la moglie dovesse reperire;
11) dà atto che, sull'accordo delle parti, si impegna a sottoscrivere in proprio CP_1 il contratto di locazione per l'immobile ove la moglie si trasferirà con i bambini e a non risolverlo prima della naturale scadenza;
12) dispone, sull'accordo delle parti, che , con decorrenza dalla mensilità di CP_1 maggio 2022, provveda al pagamento del 100% delle spese extra assegno per i figli, individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 e di seguito riportate..”
Quindi nominava giudice istruttore sé stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 17.11.2022 – poi differita al 21.12.22 per via dell'intervenuto mutamento del giudice innanzi al Giudice riassegnatario della causa.
Con memoria di costituzione depositata in data 7/11/2022, il educeva il venir meno CP_1 dell'accordo provvisorio recepito nell'ordinanza presidenziale del 15.04.2022, chiedendo la modifica dei provvedimenti economici assunti in quella sede, quanto alla quota dell'assegno di mantenimento attribuito in favore della a titolo di contributo abitativo;
rappresentando che la moglie non Pt_1 aveva provveduto a reperire una nuova abitazione, destinando invece detto contributo ad esigenze personali;
precisando le proprie domande, chiedeva venisse stabilito l'affido esclusivo a sé dei figli minori, con collocamento presso di sé e che venissero regolamentate le frequentazioni dei bambini con la madre, fermo il 100% delle spese straordinarie a carico del padre;
all'udienza di comparizione delle parti il G.I., rilevato che non erano stati ancora avviati gli accertamenti psicodiagnostici, né l'intervento di supporto alla genitorialità disposti;
preso atto del venir meno degli accordi provvisori recepiti nel provvedimento presidenziale, avendo il evocato CP_1 il proprio consenso al contributo abitativo in precedenza concordato - non avendo la ricorrente provveduto a reperire una nuova abitazione per sé e i figli, disponeva l'apertura di un subprocedimento per la modifica delle statuizioni economiche già assunte su accordo delle parti, assegnando termine a parte ricorrente per il deposito di proprie difese, differendo l'assegnazione dei termini istruttori all'esito della definizione del subprocedimento.
Nelle proprie difese la ricorrente, contestando quanto ex adverso dedotto e fornendo prova (anche documentale) di essersi attivata per reperire una diversa situazione abitativa per i bambini e per sé - non riuscendovi prima sia a causa del mercato immobiliare ma anche della scarsa collaborazione del marito
- rappresentava comunque di aver trovato un immobile corrispondente alle loro necessità – documentando la proposta di locazione ricevuta dal titolare dell'immobile in data 25/01/2023 - a far data dal prossimo mese di aprile;
Il G.I. con ordinanza del 7/02/2023, preso atto che per effetto della sottoscrizione di detto contratto sarebbe intervenuta la cessazione della materia del contendere del subprocedimento di modifica, ne rinviava la trattazione a data successiva, unitamente al procedimento principale, invitando le parti a collaborare, in buona fede, dando attuazione agli obblighi rispettivamente assunti.
pagina 9 di 17 Dopo vari rinvii del procedimento dinanzi al GOT delegato per consentire il completamento delle indagini psicodiagnostiche già disposte, la causa veniva rimessa al Presidente di Sezione che provvedendo in temporanea sostituzione del G.I. – assente per maternità, con ordinanza del 30.11.23, decidendo in punto economico anche a definizione del subprocedimento e in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, rideterminava con decorrenza da maggio 2023 il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli e della moglie in € 1.300,00 mensili - € 1.000,00 per i due figli e € 300,00 per la moglie - preso atto che il IG in forza del contratto di locazione sottoscritto si CP_1 era impegnato a corrispondere € 1.400,00 mensili per il canone di locazione della casa materna oltre ad
€ 3.600,00 annuali a titolo di spese condominiali;
assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie e fissava udienza per la discussione sui mezzi di prova al 20.3.24, innanzi al G.I.
All'udienza indicata i legali delle parti - impregiudicate le richieste istruttorie articolate in atti, chiedevano rinvio al fine di consentire l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di mediazione familiare con incontri congiunti e il GI disponeva in conformità, disponendo altresì l'acquisizione delle valutazioni dell competente già richieste per entrambi i bambini, CP_4 incaricando altresì i Servizi Sociali di provvedere - in mancanza di accordo tra le parti, alla calendarizzazione dei periodi extrascolastici, rinviando per l'esame della relazione dei Servizi all'udienza del 9/10/2024.
Con ordinanza del 21.11.24, il GI rigettava le richieste di prova delle parti, a eccezione delle integrazioni reddituali richieste e disponeva la prosecuzione degli interventi già avviati dai Servizi, disponendo l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento e conclusive sulla situazione del nucleo e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni a trattazione cartolare all'11/04/2025.
Quindi le parti precisavano le conclusioni sopra riportate in epigrafe e il G.I. con ordinanza del 14.4.25 assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, rimettendo all'esito la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di Consiglio del 25/06/ 2025.
*** Il materiale probatorio Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere all'integrazione del materiale probatorio già in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte dal G.I. procedente nell'ordinanza sopra richiamata del 21/11/2024, da intendersi in questa sede integralmente confermata.
In particolare, risultano del tutto irrilevanti ai fini della decisione le rispettive richieste di prova orale reiterate con le conclusioni da ambo le parti.
Parimenti risultano superflue le indagini sulla situazione reddituale del pure CP_1 sollecitate da parte ricorrente, atteso che il materiale probatorio acquisito in atti consente una più che attendibile ricostruzione della complessiva situazione reddituale e patrimoniale oltre che della capacità economica del resistente, ai fini della determinazione dei rispettivi contributi economici;
atteso il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose pagina 10 di 17 analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (cfr. Cass Sez. VI-I 15.11.2016 n. 23263 e succ. conf.).
La domanda di separazione La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta. Il fallimento del tentativo di conciliazione e le allegazioni delle parti, nonché la domanda di addebito svolta dal resistente, alla luce altresì dell'elevata conflittualità tra le parti che ha informato l'intero corso del giudizio, sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto gli elementi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
La richiesta di addebito Il ricorrente ha svolto domanda di addebito della separazione alla moglie, fondandola sulla violazione del dovere di fedeltà – a fronte della relazione extra coniugale della moglie iniziata, secondo le allegazioni del marito, a far data dal mese di aprile 2020 e protrattasi almeno fino al dicembre dello stesso anno, di cui il venuto a conoscenza nel corso dell'estate successiva. CP_1
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta, la domanda di addebito del resistente dev'essere a parere del Collegio respinta.
Innanzitutto - ancorchè detta relazione risulti ammessa dalla ai Servizi Sociali - dalla Pt_1 documentazione depositata in atti dal resistente non emerge alcun riscontro certo rispetto all'epoca in cui la stessa si sia effettivamente protratta;
nè vi è prova poi che detta relazione sia stata la causa determinante della rottura dell'unione coniugale, già pacificamente in crisi da tempo;
laddove peraltro pure è pacifico che, dopo la scoperta di detto tradimento da parte del la coppia ha CP_1 continuato a convivere per almeno un anno, fino a luglio 2021 e che di seguito – solo peraltro dopo esser stata allontanata dal marito con i figli dall'ex casa coniugale - la depositava il ricorso di Pt_1 separazione, nell'autunno dello stesso anno.
A fronte di quanto precede, ne consegue il rigetto della domanda di addebito del resistente, non essendovi prova che la stessa sia stata la causa determinante della crisi dell'unione matrimoniale, tenuto conto della convivenza protrattasi tra le parti ancora per oltre un anno dopo la scoperta del tradimento.
La dichiarazione di addebito della separazione presuppone infatti la compiuta dimostrazione che l'irreversibile crisi coniugale sia stata determinata esclusivamente dalla condotta-volontaria e consapevole- contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, dando prova della sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte addebitate e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza;
sicché, nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la prova in merito al fatto che la condotta contraria ai suddetti doveri tenuta da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cassazione civ., sez. I , 08/06/2023 , n. 16287).
Le statuizioni in punto responsabilità genitoriale Ritiene il Collegio che all'esito dell'istruttoria svolta, in accoglimento delle concordi richieste delle parti sul punto, debba essere confermato l'affido condiviso della prole ai genitori, da ritenersi ancora rispondente all'interesse dei figli e idoneo a garantire agli stessi un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
pagina 11 di 17 Deve rilevarsi che – sia pur a fronte del quadro di grave conflittualità iniziale e delle difficoltà di comunicazione tuttora esistenti tra i genitori – le parti sono sempre state capaci di addivenire a decisioni condivise nell'interesse della prole, come peraltro confermato dagli accordi raggiunti già in via provvisoria all'udienza del 15/04/2022, anche in punto frequentazioni padre -figli, poi recepiti nei provvedimenti presidenziali.
Pur se all'esito del giudizio non risulta essersi completamente risolta la conflittualità tra le parti, nel corso del procedimento e della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi - cui i genitori hanno sin dall'inizio aderito, mantenendo un atteggiamento collaborante rispetto agli interventi di supporto avviati - sono state al contempo riscontrate le buone capacità genitoriali di entrambi, non avendo gli esiti delle indagini acquisite restituito elementi di pregiudizio per i minori, nonostante le fragilità del piccolo nato il [...] cui sin dalla prima infanzia è stata diagnosticata un disturbo dello Per_1 spettro autistico con compromissione del linguaggio – peraltro, di recente rivalutato in vista del passaggio alla scuola secondaria, il bambino ha mostrato buone competenze comunicativo -relazionali e un'evoluzione positiva anche sul piano degli apprendimenti e delle autonomie personali e sociali (cfr. relazione NPI in atti del 25/03/2025).
Parimenti, non hanno trovato riscontro nel corso della presa in carico e dalle osservazioni svolte dai diversi interlocutori che a vario titolo si sono relazionati con la , nè le pretese patologie Pt_1 psichiatriche allegate dal né le riferite problematiche segnalate fin di recente dal padre CP_1 rispetto all'andamento della relazione madre-figlio, che neppure questi ha inteso approfondire presso la NPI e che risultano invece esser state prontamente prese in carico dalla madre, con modalità accoglienti rispetto al vissuto del bambino, come risulta dalla relazione del CFI sull'andamento del percorso alla genitorialità (cfr. rel. CFI in atti del 13/03/2025). Anche la recente valutazione NPI della figlia minore non ha restituito elementi di pregiudizio, ancorchè la stessa risulti esser stata più esposta al conflitto di coppia tra i genitori – aspetto ritenuto meritevole di presa in carico psicologica (cfr. rel. NPI del 21/03/2025).
A fronte di quanto precede e della situazione di reciproca sfiducia tuttora in atto tra le parti – essendo peraltro ancora pendente il p.p. per calunnia a carico della promosso all'esito Pt_1 dell'intervenuta archiviazione del p.p. per maltrattamenti seguito alle denunce delle stessa – ritiene il Collegio opportuno mantenere il monitoraggio sulla situazione del nucleo e dei minori da parte dei Servizi Sociali già incaricati, che proseguiranno altresì– previa disponibilità delle parti - l'intervento a supporto della genitorialità al fine di contenere la conflittualità ancora esistente tra i genitori e migliorarne la comunicazione nell'interesse dei minori – salvo che le parti decidano di dare avvio a un percorso di supporto privato - nonché gli ulteriori interventi a sostegno dei minori come di seguito dettagliati in dispositivo.
Ritiene il Collegio che debbano essere altresì confermate le statuizioni vigenti di cui all'ordinanza presidenziale del 15/04/2022, che già recepiva l'assetto concordato dalle parti in punto collocamento dei minori presso la madre e quanto ai tempi di permanenza padre – figli, sia nel periodo ordinario che nel periodo estivo - ormai in atto da tempo e risultati idonei a garantire le abitudini di vita dei bambini e stabili frequentazioni con il padre.
Le statuizioni economiche La ha chiesto di porre a carico del marito un assegno di € 1.000,00 per sé, oltre a un Pt_1 contributo per il mantenimento dei due figli di € 2.000,00 e al contributo abitativo a carico del padre per la locazione della casa materna di € 1.800,00 mensili, per un totale di € 4.800,00 mensili;
per contro il ha chiesto di ridurre il contributo a suo carico per il mantenimento dei figli in € 600 CP_1
pagina 12 di 17 mensili, ferme le spese straordinarie integralmente a suo carico;
nonché quello in favore della moglie in
€ 200,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-reddituale delle parti all'attualità per come emergente dagli atti e dalla documentazione reddituale acquisita, il Collegio rileva quanto segue.
La – già inoccupata in costanza di matrimonio, dopo la separazione ha iniziato a Pt_1 lavorare come commessa –solo saltuariamente e per brevi periodi, dovendo peraltro occuparsi in misura prevalente dei figli – con una retribuzione di 1.500,00/1.600 € mensili circa;
secondo le allegazioni di parte, da maggio 2024 avrebbe perso il lavoro – ancorché risultano bonificati importi dalla takecare srl. fino a luglio 2024; nell'ultimo anno di imposta ha dichiarato redditi per soli € 8.951,21 (cfr. PF 2024 relativo ai redditi 2023, comunque inferiori a quelli del triennio: cfr. PF 2023, da cui risulta un reddito annuo di € 10.891.96 e PF 2022, attestante un reddito di € 14.458,29); non è titolare di proprietà immobiliari e non ha documentato risparmi.
Per contro il è medico cardiologo interventista presso vari centri milanesi – nello CP_1 specifico, in regime di libera professione, presso l'UOC dell'Istituto Clinico Città Studi, con cui ha un contratto per 1.800 ore l'anno, oltre a 1600 ore di reperibilità, con un compenso annuo lordo di € 116.800,00 – pari a un importo mensile di € 9.733,33, oltre agli importi corrisposti per i turni di guardia cardiologica (cfr. doc. 18 di parte); lavora altresì sempre in libera professione, a far data dall'1/03/2023 anche presso l'analoga unità operativa dell'Ospedale San FA (con cui pure ha un contratto per 580 ore di sala operatoria: cfr. docc. 19-20); sempre nel 2023 ha avviato altresì una collaborazione con il Poliambulatorio di Segrate Top Medical (cfr. doc. 51); percepisce inoltre gli importi delle locazioni brevi dell'ex casa coniugale sita in Milano Galleria Buenos Aires 16, di sua esclusiva proprietà, che ha inserito nel circuito Airbnb a far data dal recesso del precedente rapporto locativo – con ricavi accertati pari nell'anno 2024 a oltre 23.000 € - sicuramente superiori quindi alla redditività della precedente locazione in essere nell'immobile fino a novembre 2023 - pari ad € 1.600,00 mensili circa.
Quanto alla propria situazione abitativa, il ha dichiarato di essersi trasferito presso CP_1
l'abitazione della nuova compagna (cfr. verbale udienza 20.03.2024) con conseguente venir meno, a far data dal mese di giugno 2024, della spesa di € 7.800 annui in precedenza sostenuta per la locazione dell'immobile di S. Donato M.se dove viveva, con un risparmio di spesa di € 1400 mensili;
sostiene invece la spesa di € 2.200 circa per il mutuo gravante sull'ex casa coniugale di Milano – Buenos Aires, di sua esclusiva proprietà; oltre a 800 € per l'assicurazione sulla casa e ad € 500.00 annui per l'assicurazione professionale;
sostiene poi, oltre al 100% delle spese straordinarie dei minori, le spese del canone di locazione dell'abitazione dove vivono a far data dal 1/05/2023 moglie e figli, per ulteriori
€ 1700.00. Detto onere è peraltro sostanzialmente corrispondente a quello già inizialmente assunto su accordo delle parti in sede presidenziale, attesa la necessità di far fronte alle esigenze abitative della moglie e dei figli minori - laddove il a far data dall'estate 2021, non aveva consentito loro CP_1 di far rientro nell'ex casa coniugale, che già all'epoca aveva provveduto a porre in locazione. Non ha dichiarato la titolarità di risparmi, né ulteriori proprietà immobiliari;
ha dichiarato inoltre di non avere altre fonti di redditi o proprietà mobiliari o immobiliari all'estero.
Deve innanzitutto rilevarsi che dall'esame degli estratti di c/c del prodotti in atti, CP_1 risulta innanzitutto smentita la pretesa contrazione reddituale allegata da parte resistente: per contro, nel periodo di riferimento il risulta aver notevolmente incrementato la propria attività CP_1 lavorativa – circostanza di cui peraltro ha dato atto anche la difesa - registrando un significativo aumento dei propri redditi rispetto all'epoca delle statuizioni provvisorie assunte in sede presidenziale, passati dai € 6.126 netti medi dell'anno d'imposta 2020 agli oltre 10.000 € circa netti mensili medi pagina 13 di 17 percepiti nell'anno 2024 per la sola attività svolta in ICCS - cui sono da aggiungersi i proventi per l'ulteriore attività professionale svolta presso il e privatamente, corrispondenti a poco CP_5 meno di € 3.000.00 netti medi mensili ulteriori – con un reddito netto medio mensile accertato, quindi, pari a circa 13.000 € – complessivamente quindi più che raddoppiato.
Deve poi tenersi conto del risparmio di spesa di cui il a beneficiato già da circa un CP_1 anno, con l'intervenuta cessazione del proprio contratto di locazione, per ulteriori 1.400 € mensili e del fatto che le spese del mutuo gravante sull'ex casa coniugale sono da ritenersi - quanto meno - sicuramente ricoperte dai guadagni documentati delle locazioni brevi dell'ex casa coniugale, che peraltro non sono stati compiutamente documentati in atti.
Tutto ciò premesso, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, deve rilevarsi che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'assenza in capo al coniuge ai sensi dell'art. 156 del c.c. di adeguati redditi propri – da valutarsi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: presupposto che certamente ricorre nel caso di specie, tenuto conto del rilevante divario reddituale pacificamente esistente tra le parti, peraltro accresciutosi negli anni, laddove la capacità reddituale del è sicuramente aumentata, anche a fronte dell'impegno CP_1 assunto dalla madre che si occupa in via prevalente della prole, mentre quella della – già di Pt_1 per sé nettamente inferiore – è peraltro all'attualità diminuita.
Alla luce di tali parametri, la domanda di parte ricorrente dev'essere integralmente accolta, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del n favore del coniuge in € 1.000,00 mensili. CP_1
Quanto alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli di cui all'art. 337ter comma 4 c.c. deve aversi riguardo alle esigenze dei figli, all'età degli stessi e ai rispettivi tempi di permanenza con i genitori, oltre che agli oneri di accudimento diretto di cui ciascun genitore è gravato (Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299 e succ. conf.); per cui in assenza di accordi diversi tra le parti, la quantificazione dell'assegno di mantenimento deve tener conto delle complessive esigenze di mantenimento della prole, comprensive di quelle abitative, avuto riguardo al tenore di vita complessivamente goduto dai figli in costanza di convivenza, con esclusione delle sole spese c.d. straordinarie, perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Tenuto conto quindi della situazione reddituale e patrimoniale complessiva delle parti, per come emergente dagli atti e dalla documentazione acquisita;
nonché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e delle esigenze dei figli in relazione all'età - quelle abitative comprese, cui il padre già provvede integralmente con l'esborso mensile di € 1.700,00 attesa l'assunzione dei costi di locazione dell'immobile dove vivono moglie e figli;
si ritiene equo rideterminare il contributo a carico del per il mantenimento della prole in complessivi € 3.000,00 (pari a € 1500.00 ciascuno) – CP_1 importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT – prima rivalutazione luglio 2026 - oltre al 100% delle spese straordinarie, individuate come da vigenti Linee Guida di seguito indicate in dispositivo.
Le spese di lite Le spese di lite devono essere compensate per la quota di 1/3 considerata la natura necessaria del presente procedimento rispetto alla pronuncia sullo status e i parziali accordi raggiunti dalle parti in punto affido condiviso e frequentazioni padre-figli; la restante quota di 2/3 dev'essere invece posta a carico del resistente, attesta la soccombenza prevalente riguardo alla domanda di addebito della separazione e di mantenimento del coniuge. pagina 14 di 17
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi, e Parte_1 he hanno contratto matrimonio in Milano in data 05.10.2013 – iscritto nei registri CP_1 del Comune di Milano n.565, parte 2, serie A, volume R01,anno 2013;
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Respinge la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente;
Conferma l'affidamento condiviso di nato il [...] ed nata il Per_1 Persona_6
1.6.2017 con loro collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
Dispone che il padre terrà con sé i figli a week end alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21,30 oltre a un giorno infrasettimanale – in assenza di diversi accordi tra le parti al mercoledì - dall'uscita da scuola con pernottamento e accompagnamento a scuola il giorno successivo;
nonché: - durante le vacanze estive per quattro settimane, anche non consecutive;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o il periodo dal 30 dicembre alla ripresa scolastica;
- durante le vacanze pasquali, nei ponti e durante le altre festività extra-scolastiche ad anni alterni;
Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano e i Servizi Specialistici dell' (NPI e Pt_2 CFI) competenti per territorio, in stretta collaborazione tra loro:
- mantengano il monitoraggio sulla situazione del nucleo e sulla situazione psico-fisica dei figli minori;
- proseguano la presa in carico dei minori presso la NPI competente, dando seguito agli interventi riabilitativi e di supporto già in atto per e dando altresì avvio – salvo che Per_1 le parti provvedano a designare di comune accordo un professionista privato - a un percorso di supporto psicologico in favore della figlia minore Per_2
- proseguano altresì il percorso di supporto alla genitorialità già avviato in favore delle parti al fine di sostenerne la comunicazione di coppia nell'interesse dei minori –ove le stesse non decidano di proseguire anche detto percorso privatamente.
Pone a carico di l'obbligo di versare in favore del coniuge la CP_1 Parte_1 somma di € 1.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Dispone che con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente CP_1 sentenza, versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo complessivo di € 3.000 mensili – di cui € 1.700 a titolo di contributo alle spese abitative dei minori – oltre al 100% delle spese straordinarie dei minori individuate come da vigenti Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
pagina 15 di 17 d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani- guida;
il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a pagina 16 di 17 comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 – che si liquidano in euro 2.500, oltre Iva, Cpa e spese generali;
Condanna al pagamento della quota di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in euro 5.000,00, oltre Iva, Cpa e spese generali.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali di Milano per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di Consiglio del 25/06/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Valentina DI PEPPE Anna CATTANEO
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