Articolo 6 della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 gennaio 1957
>
Versione
24 marzo 1995
Art. 6.
Nelle societa' ((controllate dallo Stato)) il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.
Entrata in vigore il 24 marzo 1995