Versione
12 gennaio 1957
12 gennaio 1957
>
Versione
24 marzo 1995
24 marzo 1995
Art. 6.
Nelle societa' ((controllate dallo Stato)) il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.
Nelle societa' ((controllate dallo Stato)) il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.