CASS
Ordinanza 9 novembre 2022
Ordinanza 9 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/11/2022, n. 42426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42426 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA , sul ricorso proposto da: BOUHAJ EL MEHDI nato il [...] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANO (dato a\pds-o alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42426 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di UH El DI per il delitto di tentato furto, aggravato dalla recidiva specifica ed infra- quinquennale;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando sei motivi;
- che il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto (il 22 marzo 2022) - a fronte della scadenza del termine per impugnare in data 17 marzo 2022 - e personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2022
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42426 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 12/10/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di UH El DI per il delitto di tentato furto, aggravato dalla recidiva specifica ed infra- quinquennale;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando sei motivi;
- che il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto (il 22 marzo 2022) - a fronte della scadenza del termine per impugnare in data 17 marzo 2022 - e personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613 cod. proc. pen., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2022