Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Decreto presidenziale 12 agosto 2023
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8168 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2023, proposto da Urgo Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi De Biasi, Giulia Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano BO in Roma, viale Milizie 34;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Eurospital Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare, con tutti gli atti preordinati, conseguenziali, eventualmente successivi e comunque connessi, anche di quelli allo stato non noti, rispetto ai quali si formula fin d'ora espressa riserva di formulare eventuali motivi aggiunti di ricorso a) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.22 e del relativo Allegato “A”, con cui sono stati ripartiti gli oneri di ripianamento per il superamento del tetto di acquisto dei dispositivi medici per ciascun anno tra il 2015 e il 2018, indicando l'importo a carico della ricorrente in € 2.132,21; b) del Decreto del Ministro della Salute in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022; c) del Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, con cui sono state adottate linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di riparto del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018; d) per quanto occorrer possa, dell'atto 22/183/SR01/C2 della Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 28 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- la ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del servizio sanitario nazionale, col ricorso introduttivo ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
- con memoria del 9 gennaio 2026, la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118, come da documentazione versata in atti;
Considerato in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina « la cessazione della materia del contendere »;
Ritenuti sussistenti giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
DO IA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | DO IA |
IL SEGRETARIO