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15 maggio 1998
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18 maggio 1999
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22 aprile 2023
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Art. 4. Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie). 1. Le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28 , si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. (( Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti)) . Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Commentari • 4
- 1. Trattamento Iva dei differenzialihttps://www.fiscooggi.it/ · 9.013922
[…] Detto ciò, la base imponibile dei differenziali in argomento deve essere individuata nell'importo degli stessi differenziali monetari, anche alla luce dell'articolo 4 della legge n. 146/1998, così come modificato dall'articolo 4, della legge n. 133/1999, il quale stabilisce che "agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2005, n. 1794Provvedimento: […] precisato che, in considerazione dei limiti della censura formulata dai ricorrenti, il thema decidendum deve ritenersi circoscritto all'individuazione dell'ambito applicativo della disposizione, contenuta nel citato art. 4 della legge n. 146 del 1998, che prevede il divieto del rimborso delle imposte già versate, restando ormai definitivamente incontestato che, nella fattispecie, […]Leggi di più...
- non rimborsabilita' delle somme gia' versate·
- portata·
- disposizioni transitorie·
- fondamento·
- divieto·
- rimborso di imposte già pagate·
- sesta direttiva ce·
- interpretazione conforme a costituzione·
- art. 4 della legge n. 146 del 1998·
- ammissibilita'.·
- esclusione dal divieto·
- riferimento alle sole somme già versate, in base alla previgente disciplina, a titolo di iva·
- previsione·
- somme versate a titolo di imposta di registro divenute retroattivamente non dovute·
- retroattività delle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 28 del 1997