Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13244
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità del trasferimento ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992

    Il Tribunale ha ritenuto che il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione costituisca un trasferimento di sede ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, che richiede il consenso del lavoratore. La normativa speciale prevale sulle ordinarie esigenze del datore di lavoro in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte. Il contratto di lavoro specificava la sede originaria, e le differenze logistiche tra le linee Metro A e B incidono sull'esercizio del diritto di assistenza.

  • Accolto
    Richiesta di conferma della sede

    La dichiarazione di nullità del trasferimento implica implicitamente il ripristino della sede lavorativa precedente o la sua conferma.

  • Altro
    Riserva di richiesta risarcimento danni

    La sentenza non si pronuncia sul risarcimento del danno, ma accoglie la domanda principale relativa alla nullità del trasferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13244
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 13244
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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