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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13244 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 29802/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Panariti per Parte_1 procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Ivella e dall'avv. Maria Astuto per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: trasferimento. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 30 agosto 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
[...]
- di essere dipendente della resistente a decorrere dall'1 aprile 2025;
- di essere transitato nell'organico della resistente in quanto nuova aggiudicataria del servizio di appalto cui era addetto;
- di essere stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operaio;
- di essere inquadrato nel 3° livello del C.C.N.L. addetti alle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, mansione di addetto alle pulizie e assegnazione al turno notturno presso la linea Metro B;
- di assistere, come cargiver, la madre, , soggetto Persona_1 disabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- di avere ricevuto comunicazione del 12 luglio 2025 con cui il nuovo datore di lavoro ha modificato il luogo di lavoro, assegnandolo al turno notturno di pulizie presso la Metro A. Alla stregua di queste premesse, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità di trasferimento della sede, indicata espressamente nel contratto di lavoro, senza il suo consenso, sicché chiedendo che il Tribunale “in accoglimento del presente ricorso ed in applicazione dell'art. 33 L. 104/1992 e dall'art. 35 C.C.N.L, voglia dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace l'intimato trasferimento del ricorrente ad altra sede lavorativa, come indicato nella raccomandata a mano del 12.7.2025 e, per l'effetto, disporre la conferma della sede lavorativa del ricorrente presso la Metro Linea B Notte oppure, in via subordinata, presso Atac Deposito Magliana oppure Tronchini di Laurentina. Con espressa riserva di richiesta del risarcimento del danno”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto;
in particolare, la parte datoriale ha contestato che sia configurabile un trasferimento, poiché non sussiste variazione di sede di lavoro, costituita dalla metropolitana di Roma, ove si svolge il servizio commissionato a
[...]
. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di memorie difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, le domande attoree sono fondate e vanno accolte. È pacifico, oltre che di riscontro documentale, che il ricorrente, già adibito presso la sede di lavoro indicata nel contratto di assunzione come
“metro B”, sia stato spostato dal nuovo datore di lavoro presso la linea “metro A”. Il punto n. 16 del contratto di assunzione, tuttavia, rubricato “sede di lavoro”, espressamente prevede che “ella viene assegnato, in fase di assunzione, alla seguente unità locale: metro b” (cfr. doc. n. 3 del ricorso). Si configura, pertanto, un trasferimento di sede, nell'accezione unanimemente recepita in giurisprudenza in subiecta materia, per il quale l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 richiede il consenso del lavoratore. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 183 del 2010, opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva di cui all'art. 2103 c.c. (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015 e, in senso conforme, la successiva Cass., sez. lav., n. 21670 del 23 agosto 2019).
3. La ratio della disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, in forza del quale il lavoratore che assiste un familiare con disabilità con necessità di sostegno intensivo (già handicap in situazione di gravità) non possa essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, ha quindi lo scopo di tutelare la permanenza del lavoratore nel luogo geografico di svolgimento della prestazione lavorativa, funzionale ad agevolare l'attività di assistenza, sicché la nozione di trasferimento protetto non coincide pienamente con quella delineata dall'art. 2103 c.c., bensì abbraccia ogni mutamento imposto unilateralmente che abbia incidenza significativa sui beni e sulle esigenze tutelate dalla normativa speciale. Detto indirizzo interpretativo si basa sul presupposto che l'onere probatorio rafforzato gravante in base all'art. 2103 c.c. sul datore di lavoro con riferimento all'esigenza dell'impresa di variare la sede lavorativa (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., n. 11984 del 17 maggio 2010) dimostra la preoccupazione del legislatore nei confronti dei provvedimenti destinati ad avere, nella generalità dei casi, ricadute sovente pregiudizievoli per il lavoratore sotto diversi versanti, incidenti non di rado oltre che sul piano economico anche su quello familiare per interrompere, per tempi non limitati, quei rapporti di affetti e di solidarietà quotidiana fondanti la comunità familiare: a questi ultimi particolare attenzione è stata dedicata dal legislatore italiano con l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, che ha inteso regolare più incisivamente i poteri del datore di lavoro nei casi nei quali il lavoratore sia parte di una comunità familiare nella quale vi siano persone con disabilità che richiedano un impegno più pregnante e gravoso da parte del familiare lavoratore, impegno che anche l'inamovibilità di quest'ultimo può garantire. In particolare, la citata Cass., sez. lav., n. 24015/2017, premettendo che
“Ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 nel testo modificato dalla L. 24 novembre 2010, n. 183, art. 24, comma 1, lett. b) il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione anche se lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva”, ha affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5 come modificato dalla L. 24 novembre 2010, n. 183, art. 24, comma 1, lett. b) il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”, specificamente argomentando che “La ricostruzione del quadro normativo nazionale e sovranazionale e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati induce a ritenere che nel necessario bilanciamento di interessi e di diritti del lavoratore e del datore di lavoro, aventi ciascuno copertura costituzionale, dovranno essere valorizzate le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore, occorrendo salvaguardare condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui la persona con disabilità si trova inserita ed evitando riflessi pregiudizievoli dal trasferimento del congiunto ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte ( Cass. 25379/2016, 9201/2012)”. La successiva Cass., sez. lav., n. 2969 dell'8 febbraio 2021, nel ribadire che “il trasferimento del lavoratore di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 è configurabile anche nell'ipotesi in cui lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi (vedi Cass. 12/10/2017 n. 24015, Cass. 23/8/2019 n. 21670)”, ha ulteriormente precisato “in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 17/6/2012 n. 9201, Cass. 3/11/2015 n. 22421, Cass. 12/12/2016 n. 25379)” che "la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, e della Carta di Nizza che, al capo 3 - rubricato Uguaglianza riconosce e rispetta i diritti dei disabili di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità (art. 26) e al capo 4 - rubricato Solidarietà - tratta della protezione della salute, per la quale si afferma che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un alto livello di protezione della salute umana” e che
“Va anche osservato che la lettura della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5 nei termini sopra ricostruiti è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009. dall'Italia (C. Cost. n. 275 del 2016) e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (Cass. cit. n. 25379/2016 cui adde Cass. 23/5/2017n. 12911)”.
4. Nel caso di specie, posto che non è nemmeno in contestazione l'assistenza prestata dal ricorrente alla madre - residente nello stesso stabile del figlio, come risulta dai certificati anagrafici prodotti (doc. nn. 12 e 13 del ricorso) - soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma, 3 della legge n. 104/1992 (cfr. doc. n. 14 del ricorso), il mutamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione integra un trasferimento di sede vietato in assenza di consenso del lavoratore: tanto più, laddove sia lo stesso contratto di lavoro a indicare come luogo di lavoro e, quindi, come sede di servizio, la linea B della Metro e non ricorrono ragioni organizzative del datore di lavoro che non sia possibile fronteggiare altrimenti, circostanza nemmeno allegata in memoria di costituzione. Peraltro, è di riscontro obiettivo l'osservazione del lavoratore secondo cui proprio la struttura della linea metropolitana cittadina e i percorsi delle due linee, A e B, che incrociandosi presso la stazione di Termini si diramano su traiettorie divergenti e raggiungono zone tra loro molto distanti, refluisce direttamente sugli spostamenti e, di conseguenza, sulle modalità di esercizio del diritto di assistenza costituzionalmente garantito, che riguarda direttamente la possibilità di rendersi quanto più sollecitamente disponibile anche nel caso di emergenze notturne.
5. A tale riguardo, invero, il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, previsto all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive – legittimanti la mobilità, ma non anche nei casi di soppressione del posto –, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l'impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente, o ad altre situazioni di fatto (ad es. l'incompatibilità ambientale) insuscettibili di essere diversamente soddisfatte e ciò in quanto la tutela rafforzata dell'inamovibilità non costituisce un diritto assoluto ma postula, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale (cfr. Cass., sez. lav. n. 33429 dell'11 novembre 2022): circostanze, queste ultime, parimenti nemmeno prospettate. Sicché, nel caso di specie, in assenza di situazioni enucleate dalla giurisprudenza, non allegate e comprovate in giudizio, che consentano di giustificare il sacrificio del diritto di assistenza al familiare disabile, non assume alcuna rilevanza valutare quanto distante sia la nuova sede, né la misura dell'aggravio delle concrete possibilità di assistenza, incidendo direttamente il trasferimento il diritto del lavoratore all'applicazione di una norma di legge dal contenuto ben chiaro e definito e non essendo state profilate esigenze datoriali suscettibili di valutazione in ottica di contemperamento: tanto più che, nel caso di specie, pur riservandosi il diritto all'eventuale risarcimento del danno, il lavoratore non ha opposto un rifiuto al trasferimento e, anzi, pur contestandone la legittimità, ha preso servizio presso la sede comandata. 6. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022 e con riguardo allo scaglione di valore della causa, da individuare in quello dal valore indeterminabile per cause di bassa complessità, nonché in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. 3, n. 7343 del 19 marzo 2025 e Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, le quali richiamano in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021), viepiù laddove, come nel caso di specie, all'udienza di comparizione la causa sia stata direttamente rinviata per la decisione.
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara nullo il trasferimento comunicato al ricorrente con lettera del 12 luglio 2025. Condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo di € 7.377, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 22 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo