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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 3280/2025 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. RAGO ISABELLA con domicilio eletto presso il suo studio in Piacenza, Via
Sant'Eufemia n. 34
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“8) la nuova condizione dovrà quindi prevedere la collocazione dei minori presso la casa paterna e porre a carico della Sig. l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal corrente mese, in favore del Sig. Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo del mantenimento dei figli minori, la somma di Pt_1
euro 400,00 (quattrocento) per entrambi da rivalutarsi annualmente secondi gli indici ISTAT oltre il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
9) le parti concordano che le altre condizioni restino invariate e quindi valide ed efficaci;
”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni relative alla prole;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di
Pavia in data 06.06.2018, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito al collocamento abitativo della prole e conseguentemente in ordine al loro mantenimento, ciò in ragione del fatto che i minori, precedentemente collocati presso la madre, sono andati a vivere presso l'abitazione paterna;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire condizioni di cui al ricorso sopra riportato.
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adattata. Il Collegio non ritiene perciò di dover convocare le Parti, che peraltro non hanno richiesto l'udienza in presenza;
risultano agli atti le indicazioni relative ai redditi delle Parti.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
- a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Pavia in data 06.06.2018 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi