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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/09/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Luca Putignano
a p p e l l a n t e
c o n t r o
CP_1
Avv. Roberto Annovazzi
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a. dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione di vecchiaia decorrente dal 1° luglio 1999 mediante il ricalcolo del contributo figurativo della retribuzione per i periodi di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge n.
223/91, nella misura di € 892,64 mensili;
b. condanna l' a corrispondere all'appellante – in virtù della riliquidazione CP_1
disposta al punto a – le differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate a decorrere dall'8 dicembre 2020, con un importo pari ad euro 279,51 mensili,
calcolato al 1° gennaio 2023, ad euro 294,60 mensili calcolato al 1° gennaio 2024, e ad euro 296,96 calcolato al 1° gennaio 2025, e con i successivi adeguamenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, sesto comma della legge n. 412/1991.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, CP_1
quanto al primo grado in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11
della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato,
da distrarsi a favore del difensore antistatario, avv. Luca Putignano, quanto al secondo grado in €
2.400,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi a favore del difensore antistatario, avv. Luca Putignano.
Così deciso in Perugia, il 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
Dr. Claudio Baglioni - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 dell'anno 2025 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
Parte_1
Avv. Luca Putignano
a p p e l l a n t e
c o n t r o
CP_1
Avv. Roberto Annovazzi
a p p e l l a t o
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
a. dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione di vecchiaia decorrente dal 1° luglio 1999 mediante il ricalcolo del contributo figurativo della retribuzione per i periodi di mobilità ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge n.
223/91, nella misura di € 892,64 mensili;
b. condanna l' a corrispondere all'appellante – in virtù della riliquidazione CP_1
disposta al punto a – le differenze rispetto al trattamento economico erogato, maturate a decorrere dall'8 dicembre 2020, con un importo pari ad euro 279,51 mensili,
calcolato al 1° gennaio 2023, ad euro 294,60 mensili calcolato al 1° gennaio 2024, e ad euro 296,96 calcolato al 1° gennaio 2025, e con i successivi adeguamenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, accessori da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, sesto comma della legge n. 412/1991.
Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida, CP_1
quanto al primo grado in € 2.200,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11
della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato,
da distrarsi a favore del difensore antistatario, avv. Luca Putignano, quanto al secondo grado in €
2.400,00 per compenso professionale, oltre a IVA e contributo ex art. 11 della legge n. 576/1980, e oltre al rimborso delle spese generali, pari al 15% del compenso liquidato, da distrarsi a favore del difensore antistatario, avv. Luca Putignano.
Così deciso in Perugia, il 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale