CASS
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35422 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del PG, Giuseppina CASELLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile - in quanto tardivo - l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Bologna-Sezione Misure di Prevenzione- del 14.10.2024 – che ha imposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre nei confronti di AE AR. 2. Ricorre il proposto, con il ministero del difensore di fiducia avvocato Emanuel Foschi, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, censura l’ordinanza impugnata per erronea applicazione dell’art. 10 del D. lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 87-bis del D.Lgs. n. 150/2022 e del provvedimento DGSIA Penale Sent. Sez. 5 Num. 35422 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 17/09/2025 2 contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari deputati ai depositi degli atti di parte. Espone che: - il decreto del Tribunale era stato notificato al difensore il 14.11.2024 e al proposto AE AR il 16.11.2024; - che l’impugnazione era stata inoltrata con P.E.C. del 25/11/2024, agli indirizzi “depositoattipenali.ca.bologna” e “depositoattipenali2.ca.bologna”, conformemente alle indicazioni del decreto DGSIA, quali caselle di posta elettronica deputate al deposito alla Corte di appello degli atti in materia di misure di prevenzione;
- che, a seguito di rilievo dell’operatore di cancelleria, successivamente, il 17/12/2024, l’atto d’appello è stato re-inviato all’indirizzo assise.penale.tribunale.bologna@giustiziacert.it; - che solo tale ultimo indirizzo è stato ritenuto corretto dalla Corte di appello, in quanto deputato alla ricezione degli atti di impugnazione in materia di misure di prevenzione, secondo quanto indicato sul sito della Corte di appello, imputando al difensore di non essersi sincerato tempestivamente della corretta ricezione dell’atto e dichiarando, dunque, la tardività del gravame. Tanto premesso, deduce che la valutazione sulla tardività dell’impugnazione è frutto di un errore nella applicazione della legge, atteso che quella del 17/12/2024 non era la trasmissione dell’atto di appello ma un semplice re-inoltro, una ripetizione del primo, tempestivo, invio del 25/11/2024. Quanto alla scusabilità dell’errore il ricorrente invoca arresti di questa Corte che privilegiano l’approccio sostanzialistico (n. 26465 del 08/07/2022; n. 33324/2024) 2.2. Con il secondo motivo, si duole dell’omessa pronuncia nel merito delle eccezioni sollevate con l’atto di gravame, con le quali si erano segnalate le incongruenze motivazionali in punto di sussistenza della pericolosità del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Sembra chiaro, infatti, dalla rappresentazione del ricorrente e da quanto emerge dagli atti – a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio dedotto (error in procedendo) - che l’appello sia stato inoltrato a un indirizzo diverso da quello deputato alla ricezione delle impugnazioni e a una autorità diversa da quella che la legge individua come destinataria del gravame. 2.1.Giova, infatti, ricordare che : - a norma dell’art. 582 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di presentazione dell’impugnazione, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità 3 previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- a norma dell’art 590, l’impugnazione unitamente all’atto impugnato e agli atti del procedimento devono essere trasmessi al Giudice dell’impugnazione. - l’art. 591, al comma primo lett. c) individua, tra le causa di inammissibilità dell’impugnazione, l’ipotesi in cui “non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586” ( art. 591 co. 1 lett. c). - l’art. 87- bis del D. L.vo n. 150/2022, contenente una disposizione transitoria della ‘Riforma Cartabia’, autorizza il deposito degli atti di impugnazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, come modalità alternativa al deposito cartaceo in cancelleria. - l’art. 87-bis al comma 7 prevede: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: - omissis- - c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. - Il comma 8 dell’art. 87-bis prevede che, nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 2.2. Dunque, nel caso di specie, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 591 lett. c) cod. proc.pen., con atto depositato al giudice che aveva emesso il provvedimento, ovvero al Tribunale di Bologna;
e, trattandosi di inoltro a mezzo p.e.c, l’indirizzo corretto, deputato alla ricezione delle impugnazioni, al quale il gravame avrebbe dovuto essere inoltrato, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 87-bis del D. Lg.vo n. 150/2022, era: “depositoattipenali1.tribunalebologna@giustiziacert.it”, secondo quanto risulta anche dall’allegato n. 6 al ricorso. 2.3. Nel caso di specie, il decreto del Tribunale, oggetto del gravame, era stato notificato al difensore e al proposto, rispettivamente, il 14/11 e il 16/11, cosicchè il termine ultimo (di dieci giorni) per la tempestiva impugnazione era il 26/11/2024. 2.4. Invece, il gravame è stato depositato con p.e.c. del 25/11/2024, inoltrata a due indirizzi di posta elettronica deputati, secondo il decreto DGSIA, al deposito degli atti in Corte di appello 4 in materia di misure di prevenzione, e solo successivamente, il 17/12/2024, all’indirizzo deputato, secondo il decreto DGSIA, alla ricezione delle impugnazioni aventi riguardo all’Autorità Giudiziaria che aveva emesso il provvedimento impugnato. 2.5. Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023 Rv. 285399 – 01; conf. Sez. 2 n. 11795 del 21/02/2024 Rv. 286141; conf. Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024 Rv. 287294). La Sez. 6 n. 19415 del 17/04/2025 Rv. 288084 ha anche precisato che non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l'atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere. (Conf. Sez. 6 n. 4633 del 09/11/2023 (dep. 2024 ) Rv. 286056 01). Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, giacchè l’atto di gravame è giunto alla cancelleria del giudice competente a decidere solo dopo la scadenza del termine di legge. 2.5. Ne discende che l’impugnazione è inammissibile, come correttamente statuito dal Giudice territoriale, in quanto opzione decisionale conforme a diritto. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore IA SA BE Il Presidente OS ZZ
lette le conclusioni del PG, Giuseppina CASELLA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile - in quanto tardivo - l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Bologna-Sezione Misure di Prevenzione- del 14.10.2024 – che ha imposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre nei confronti di AE AR. 2. Ricorre il proposto, con il ministero del difensore di fiducia avvocato Emanuel Foschi, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, censura l’ordinanza impugnata per erronea applicazione dell’art. 10 del D. lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 87-bis del D.Lgs. n. 150/2022 e del provvedimento DGSIA Penale Sent. Sez. 5 Num. 35422 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 17/09/2025 2 contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari deputati ai depositi degli atti di parte. Espone che: - il decreto del Tribunale era stato notificato al difensore il 14.11.2024 e al proposto AE AR il 16.11.2024; - che l’impugnazione era stata inoltrata con P.E.C. del 25/11/2024, agli indirizzi “depositoattipenali.ca.bologna” e “depositoattipenali2.ca.bologna”, conformemente alle indicazioni del decreto DGSIA, quali caselle di posta elettronica deputate al deposito alla Corte di appello degli atti in materia di misure di prevenzione;
- che, a seguito di rilievo dell’operatore di cancelleria, successivamente, il 17/12/2024, l’atto d’appello è stato re-inviato all’indirizzo assise.penale.tribunale.bologna@giustiziacert.it; - che solo tale ultimo indirizzo è stato ritenuto corretto dalla Corte di appello, in quanto deputato alla ricezione degli atti di impugnazione in materia di misure di prevenzione, secondo quanto indicato sul sito della Corte di appello, imputando al difensore di non essersi sincerato tempestivamente della corretta ricezione dell’atto e dichiarando, dunque, la tardività del gravame. Tanto premesso, deduce che la valutazione sulla tardività dell’impugnazione è frutto di un errore nella applicazione della legge, atteso che quella del 17/12/2024 non era la trasmissione dell’atto di appello ma un semplice re-inoltro, una ripetizione del primo, tempestivo, invio del 25/11/2024. Quanto alla scusabilità dell’errore il ricorrente invoca arresti di questa Corte che privilegiano l’approccio sostanzialistico (n. 26465 del 08/07/2022; n. 33324/2024) 2.2. Con il secondo motivo, si duole dell’omessa pronuncia nel merito delle eccezioni sollevate con l’atto di gravame, con le quali si erano segnalate le incongruenze motivazionali in punto di sussistenza della pericolosità del proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Sembra chiaro, infatti, dalla rappresentazione del ricorrente e da quanto emerge dagli atti – a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio dedotto (error in procedendo) - che l’appello sia stato inoltrato a un indirizzo diverso da quello deputato alla ricezione delle impugnazioni e a una autorità diversa da quella che la legge individua come destinataria del gravame. 2.1.Giova, infatti, ricordare che : - a norma dell’art. 582 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di presentazione dell’impugnazione, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità 3 previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato;
- a norma dell’art 590, l’impugnazione unitamente all’atto impugnato e agli atti del procedimento devono essere trasmessi al Giudice dell’impugnazione. - l’art. 591, al comma primo lett. c) individua, tra le causa di inammissibilità dell’impugnazione, l’ipotesi in cui “non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 585 e 586” ( art. 591 co. 1 lett. c). - l’art. 87- bis del D. L.vo n. 150/2022, contenente una disposizione transitoria della ‘Riforma Cartabia’, autorizza il deposito degli atti di impugnazione tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, come modalità alternativa al deposito cartaceo in cancelleria. - l’art. 87-bis al comma 7 prevede: “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: - omissis- - c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello. - Il comma 8 dell’art. 87-bis prevede che, nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato. 2.2. Dunque, nel caso di specie, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 582 e 591 lett. c) cod. proc.pen., con atto depositato al giudice che aveva emesso il provvedimento, ovvero al Tribunale di Bologna;
e, trattandosi di inoltro a mezzo p.e.c, l’indirizzo corretto, deputato alla ricezione delle impugnazioni, al quale il gravame avrebbe dovuto essere inoltrato, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 87-bis del D. Lg.vo n. 150/2022, era: “depositoattipenali1.tribunalebologna@giustiziacert.it”, secondo quanto risulta anche dall’allegato n. 6 al ricorso. 2.3. Nel caso di specie, il decreto del Tribunale, oggetto del gravame, era stato notificato al difensore e al proposto, rispettivamente, il 14/11 e il 16/11, cosicchè il termine ultimo (di dieci giorni) per la tempestiva impugnazione era il 26/11/2024. 2.4. Invece, il gravame è stato depositato con p.e.c. del 25/11/2024, inoltrata a due indirizzi di posta elettronica deputati, secondo il decreto DGSIA, al deposito degli atti in Corte di appello 4 in materia di misure di prevenzione, e solo successivamente, il 17/12/2024, all’indirizzo deputato, secondo il decreto DGSIA, alla ricezione delle impugnazioni aventi riguardo all’Autorità Giudiziaria che aveva emesso il provvedimento impugnato. 2.5. Come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023 Rv. 285399 – 01; conf. Sez. 2 n. 11795 del 21/02/2024 Rv. 286141; conf. Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024 Rv. 287294). La Sez. 6 n. 19415 del 17/04/2025 Rv. 288084 ha anche precisato che non è causa di inammissibilità il deposito telematico del gravame presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora l'atto, entro il termine previsto per il suo deposito, sia stato materialmente acquisito dalla cancelleria del giudice competente a decidere. (Conf. Sez. 6 n. 4633 del 09/11/2023 (dep. 2024 ) Rv. 286056 01). Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, giacchè l’atto di gravame è giunto alla cancelleria del giudice competente a decidere solo dopo la scadenza del termine di legge. 2.5. Ne discende che l’impugnazione è inammissibile, come correttamente statuito dal Giudice territoriale, in quanto opzione decisionale conforme a diritto. 3.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore IA SA BE Il Presidente OS ZZ