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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5535 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa SA GN Presidente rel
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
Dr. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10949/25 promossa da:
n. Prato 21.1.94 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nigra, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30.5.25 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 4.4.25 volto ad ottenere l'aggiornamento del CP_1
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari chiedendone l'annullamento ed il rilascio del permesso richiesto. Parte resistente ha depositato una nota con la quale ha evidenziato di avere revocato, in autotutela, il provvedimento di rigetto stante la documentazione tardivamente depositata dal ricorrente.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti la difesa del ricorrente ha rinunciato alla domanda avanzata.
Non essendosi costituita parte resistente, la rinuncia agli atti del giudizio avanzata da parte ricorrente non richiede l'accettazione dell'altra parte.
Non rimane pertanto che disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Torino, 2.12.25
Il Giudice
SA GN
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa SA GN Presidente rel
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
Dr. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 10949/25 promossa da:
n. Prato 21.1.94 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nigra, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso cui è CP_1
domiciliato;
PARTE CONVENUTA costituita
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30.5.25 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di in data 4.4.25 volto ad ottenere l'aggiornamento del CP_1
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari chiedendone l'annullamento ed il rilascio del permesso richiesto. Parte resistente ha depositato una nota con la quale ha evidenziato di avere revocato, in autotutela, il provvedimento di rigetto stante la documentazione tardivamente depositata dal ricorrente.
All'udienza fissata per la comparizione delle parti la difesa del ricorrente ha rinunciato alla domanda avanzata.
Non essendosi costituita parte resistente, la rinuncia agli atti del giudizio avanzata da parte ricorrente non richiede l'accettazione dell'altra parte.
Non rimane pertanto che disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Torino, 2.12.25
Il Giudice
SA GN