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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI DR, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Via Principe Umberto 89 96011 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006174851 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.6.2025Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento di € 1607,00 per IMU 2012 e relativo al mancato pagamento di quanto riportato nella cartella n.29820210013102625000, contestando la pretesa ed eccependo di non aver mai ricevuto né l'avviso né tanto meno la relativa cartella.
Tra l'altro eccepiva che nulla era dovuto a titolo di IMU essendo l'immobile l'abitazione principale e che, in ogni caso, l'Ente impositore era decaduto dalla pretesa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva Il Comune di Augusta contestando il ricorso atteso che l'avviso era stato regolarmente notificato in data 28.12.2017 .
All'udienza del 19.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente avverso il sollecito di pagamento per IMU 2012 osserva questo Giudice che le stesse appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Il Ricorrente ha contestato il sollecito di pagamento notificato il 13.6.2025 e relativo ad una cartella per IMU
2012 eccependo la mancata notifica degli atti prodromici oltre la non debenza del tributo. Invero il Comune di Augusta, costituendosi, ha dato prova della notifica dell'avviso di accertamento in data 28.12.2017 ma nessuna prova esiste in atti della notifica della cartella n. n.29820210013102625000, riportata nel sollecito che sarebbe stata notificata il 21.2.2023. Ne discende quindi che, non risultando in atti la prova della notifica della cartella richiamata, il relativo sollecito di pagamento va annullato, stante la incompletezza del procedimento notificatorio ed essendo ampiamente decorsi, in mancanza di atti interruttivi, i termini prescrizionali dalla notifica dell'avviso al sollecito opposto. Gli ulteriori motivi richiamati dal ricorrente nella memoria illustrativa, con cui è stata contestata la debenza del tributo, rimangono assorbiti.
Ritenuta quindi la fondatezza del ricorso, va annullato l'atto opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori e rimborso
CUT.
Siracusa, 19.12.2025
IL Giudice
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LI DR, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1215/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Via Principe Umberto 89 96011 Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006174851 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.6.2025Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento di € 1607,00 per IMU 2012 e relativo al mancato pagamento di quanto riportato nella cartella n.29820210013102625000, contestando la pretesa ed eccependo di non aver mai ricevuto né l'avviso né tanto meno la relativa cartella.
Tra l'altro eccepiva che nulla era dovuto a titolo di IMU essendo l'immobile l'abitazione principale e che, in ogni caso, l'Ente impositore era decaduto dalla pretesa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva Il Comune di Augusta contestando il ricorso atteso che l'avviso era stato regolarmente notificato in data 28.12.2017 .
All'udienza del 19.12.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente avverso il sollecito di pagamento per IMU 2012 osserva questo Giudice che le stesse appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Il Ricorrente ha contestato il sollecito di pagamento notificato il 13.6.2025 e relativo ad una cartella per IMU
2012 eccependo la mancata notifica degli atti prodromici oltre la non debenza del tributo. Invero il Comune di Augusta, costituendosi, ha dato prova della notifica dell'avviso di accertamento in data 28.12.2017 ma nessuna prova esiste in atti della notifica della cartella n. n.29820210013102625000, riportata nel sollecito che sarebbe stata notificata il 21.2.2023. Ne discende quindi che, non risultando in atti la prova della notifica della cartella richiamata, il relativo sollecito di pagamento va annullato, stante la incompletezza del procedimento notificatorio ed essendo ampiamente decorsi, in mancanza di atti interruttivi, i termini prescrizionali dalla notifica dell'avviso al sollecito opposto. Gli ulteriori motivi richiamati dal ricorrente nella memoria illustrativa, con cui è stata contestata la debenza del tributo, rimangono assorbiti.
Ritenuta quindi la fondatezza del ricorso, va annullato l'atto opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Condanna parte resistente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori e rimborso
CUT.
Siracusa, 19.12.2025
IL Giudice
dott. Adriana Puglisi