TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/11/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3323/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Katiuscia Furlani
ricorrenti Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Lavis (TN) in data 30 luglio 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lavis, Parte II, Serie A, N. 11, Anno 2005,
e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 2 giugno 2005, Per_1 maggiorenne), (il 28 settembre 2007, divenuto maggiorenne nelle more del Per_2
Per_ procedimento) e (il 3 novembre 2011, minorenne).
1 I ricorrenti hanno dato atto che la residenza familiare è sita in via G. Segantini n. 16
a Lavis (TN) nell'appartamento acquistato in ragione di un mezzo ciascuno.
I coniugi hanno rappresentato che il sig. lavora come commerciante di Pt_1 motocicli mentre la sig.ra non presta attività lavorativa e si dedica Pt_2 all'accudimento dei figli, in particolare della figlia affetta da grave Per_1 disabilità.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. in accordo con la moglie, si è già Pt_1 trasferito presso l'immobile donatogli dal padre sito a Lavis, fraz. Nave San Felice
n. 13/A.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Separazione personale: I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Affidamento dei figli: I figli minori saranno collocati prevalentemente presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e, vista l'età degli stessi, regoleranno autonomamente, in base alle esigenze dei figli e secondo i loro desideri, la permanenza degli stessi con ciascun genitore. I genitori, vista la grave forma di disabilità da cui è affetta la figlia (Sindrome di Rubinstein- Per_1
Taybi), si impegnano a proseguire nel percorso di cura di accudimento e a prestare la massima collaborazione nel soddisfare le esigenze della medesima, anche secondo le indicazioni degli specialisti da cui la stessa è seguita.
3. Contributo al mantenimento dei figli: Il padre, sig. , verserà alla Parte_1 madre, sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Al raggiungimento della maggiore età del figlio considerato che questi inizierà una scuola di ballo a Molinella Per_2
(BO), la quale è in grado di garantire un rapido inserimento lavorativo quale insegnante di ballo, il padre – in accordo con la madre – contribuirà una tantum al
2 suo mantenimento acquistando in loco, a nome del figlio, un appartamento ritenuto da entrambi adeguato alle sue esigenze. Dal momento in cui l'appartamento sarà effettivamente acquistato e nella disponibilità del figlio il contributo al Per_2 mantenimento per le spese ordinarie nell'interesse dei figli versato alla madre sarà ridotto a € 350,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Spese Straordinarie: il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sarà sostenuto da parte di entrambi i genitori nella misura del 70% al padre e del 30% alla madre, dichiarando i ricorrenti di intendere, a titolo esemplificativo, quali spese straordinarie le seguenti: spese mediche e farmaceutiche extra mutua;
spese per interventi chirurgici, odontoiatrici;
spese per occhiali da vista;
spese per tasse scolastiche;
spese sanitarie non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche); spese per eventuali gite e viaggi scolastici;
spese per libri o materiale scolastico;
spese per corsi di recupero. Tra le spese straordinarie sono altresì ricomprese quelle per eventuali corsi sportivi;
vacanze all'estero; corsi di studio, anche all'estero, con l'intesa, peraltro, che tali tre voci di spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con i genitori se di importo superiore ad Euro 150,00.
Per ogni spesa non prevista nel presente atto, le parti faranno riferimento al protocollo previsto dal CNF.
5. Assegni e contributi: La madre percepirà in via esclusiva sia l'assegno unico, che attualmente ammonta a circa Euro 766,00 mensili per l'assegno unico nazionale
(doc. 6) e ad Euro 215,00 per l'assegno unico provinciale (doc. 7). Continuerà inoltre ad amministrare nell'interesse della figlia non autosufficiente, Per_1
l'assegno di invalidità da questa percepito, che attualmente ammonta a circa Euro
1.500,00 (doc. 8). Percepirà, inoltre, nell'interesse dei figli e in via esclusiva ogni contributo per il sostegno della famiglia, sovvenzione, assegno per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
6. Trasferimento dell'immobile: a ulteriore definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, le parti convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione e regolamentazione della responsabilità genitoriale, il riconoscimento in favore della sig.ra Parte_2
3 della proprietà esclusiva di beni immobili. La sig.ra infatti, non ha sinora Pt_2 potuto prestare attività lavorativa essendosi spesa per le esigenze della famiglia, anche in considerazione della condizione di fragilità della figlia Per_1
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono che il sig. trasferisce alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento una tantum per la stessa e al fine di garantire un Pt_2 alloggio adeguato ai figli senza l'esborso di somme per il relativo alloggio, la quota a sé spettante di 1/2 dell'appartamento sito in Lavis, attualmente destinato a casa familiare, per il quale continuerà a corrispondere – come ha sinora fatto – in via esclusiva la rata del mutuo relativo allo stesso e che si accolla totalmente, per un importo di circa € 400,00 mensili (cfr atto di mutuo e piano ammortamento in allegato sub doc. 9), nonché le due rate annuali dell'importo di circa Euro 4.100,00
(saldate a giugno e dicembre di ogni anno, cfr doc. 10). La scadenza prevista di detto mutuo è nel 2031.
L'immobile è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I dati dell'immobile sono i seguenti: Comune Catastale di Lavis, in P.T. 2483 nella p.ed. 1160
- p.m. 28 tavolarmente così descritta: nel piano interrato: cantina, a sesto piano: appartamento a sud, composto di ingresso, due ripostigli, disbrigo, cucina, bagno, due stanze, soggiorno e due poggioli;
- p.m. 32 tavolarmente così descritta: nel piano interrato: box nel lato est.
Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati di Trento, C.C. Lavis
(185), Foglio 12, particella, 1160, zona censuaria unica come segue:
- Subalterno 28, via Giovanni Segantini, piano S1-6, Cat. A/2, classe 3, vani 6, sup.
126 mq, rendita Euro 526,79;
- Subalterno 32, via Giovanni Segantini, piano S1, Cat. C/6, classe 2, sup. 31 mq, rendita Euro 104,12;
La descrizione di cui sopra viene fatta a titolo meramente esemplificativo, facendo fede comunque tra le parti la descrizione risultante al libro fondiario, anche per quanto riguarda le parti comuni dell'edificio.
4 L'immobile viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni servitù ed altri diritti nella consistenza risultante al Libro Fondiario e con tutti i diritti relativi e congiunti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985
n. 52, si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate dalle PLANIMETRIE depositate in catasto in data 17/01/1973 con Prot. 307/73.000.1973 e 17/01/1973 con Prot.
311/73.000.1973, che le parti riconoscono essere conformi e che si allegano sub doc. 11 sottoscritte dalle parti.
L'intestazione catastale degli immobili urbani in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari ovvero del Libro Fondiario.
Il sig. dichiara e garantisce, e la sig.ra Parte_1 Parte_2 ne prende atto, che le planimetrie di cui al presente atto sono le ultime depositate in Catasto e che, in base alle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) n. AA00571-501, redatto in data
5 04/07/2025 dall'ing. che si allega al presente atto, formandone Persona_4 parte integrante, sub doc. 12.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Al riguardo:
- la parte alienante attesta di non avere eseguito, dalla data del rilascio, interventi che hanno modificato la classe energetica di quanto venduto e garantisce la validità del documento allegato avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti;
- le parti dichiarano di essere state rese edotte che, ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2013, n. 90, la validità temporale decennale del suddetto attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013, nn. 74 e 75.
Le parti, ai sensi di legge e delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, dichiarano che per il garage sub. 32 non c'è obbligo di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, in quanto trattasi di posto macchina e garage e quindi di edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R.
26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. e)
D.lgs. 192/2005.
6 Dichiarano i coniugi che la quota dell'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a in forza di atto di Compravendita dd. 6/10/2006, Parte_1 avanti al notaio dott. con atto a suo rep. 3136/1420. Persona_5
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca sub G.N. 7685/2006, nell'importo complessivo di EUR 315.000,00.= comprensivo di EUR 210.000,00.= di capitale, degli interessi al tasso del 4,25% annuo, interessi al tasso di mora del
6,25% annuo, spese ed accessori, con clausola di indicizzazione di cui all'art. 6 del contratto, a favore di (ora ) per Controparte_1 Controparte_2 la quale il sig. si impegna a titolo di accollo interno a Parte_1 corrispondere le restanti rate del relativo mutuo, fino a scadenza.
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara, richiamata sulle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false:
- che le opere di costruzione del fabbricato oggetto del presente atto sono state eseguite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Lavis in data 30 agosto 1968 n. 791/C ed alla successiva variante rilasciata dal medesimo il 9 luglio 1971 n. 791/C1. Pt_3
- che successivamente a tale data non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia;
- che le porzioni dell'immobile in oggetto ed il fabbricato di cui fanno parte sono stati dichiarati abitabili con dichiarazione di abitabilità n. 791/C di data 15 gennaio
1973 rilasciata dalle competenti autorità del Comune di Lavis;
- che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore a
5.000 mq. e costituiscono pertinenza di immobile censito in Catasto;
non si rende pertanto necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
7 Ai sensi del DPR n. 443 e 445 d.d. 28.10.2000 artt. 46, 47 e 48 il cedente dichiara di non essersi avvalso unitamente alla moglie dell'opera di agenzia mediatrice o di altri intermediari.
Le parti dichiarano che la quota di immobile oggetto di cessione è destinata ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
2.08.1969 e successive modifiche ed integrazioni.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale, dispensando dall'iscrizione d'ufficio il competente conservatore del Libro Fondiario con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti si impegnano ad espletare tutti quegli ulteriori atti notarili e/o tavolari e/o altri fossero necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte.
Si autorizza l'intavolazione del diritto di proprietà in forza del presente atto e del successivo verbale di omologa ad istanza dell'avvocato Katiuscia Furlani, con notifica allo stesso del relativo decreto, anche in caso di reiezione.
7. Documenti per l'espatrio: I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ivi compresa la cessione di quota immobiliare, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3323/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Katiuscia Furlani
ricorrenti Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Lavis (TN) in data 30 luglio 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lavis, Parte II, Serie A, N. 11, Anno 2005,
e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 2 giugno 2005, Per_1 maggiorenne), (il 28 settembre 2007, divenuto maggiorenne nelle more del Per_2
Per_ procedimento) e (il 3 novembre 2011, minorenne).
1 I ricorrenti hanno dato atto che la residenza familiare è sita in via G. Segantini n. 16
a Lavis (TN) nell'appartamento acquistato in ragione di un mezzo ciascuno.
I coniugi hanno rappresentato che il sig. lavora come commerciante di Pt_1 motocicli mentre la sig.ra non presta attività lavorativa e si dedica Pt_2 all'accudimento dei figli, in particolare della figlia affetta da grave Per_1 disabilità.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. in accordo con la moglie, si è già Pt_1 trasferito presso l'immobile donatogli dal padre sito a Lavis, fraz. Nave San Felice
n. 13/A.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Separazione personale: I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2. Affidamento dei figli: I figli minori saranno collocati prevalentemente presso la madre.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e, vista l'età degli stessi, regoleranno autonomamente, in base alle esigenze dei figli e secondo i loro desideri, la permanenza degli stessi con ciascun genitore. I genitori, vista la grave forma di disabilità da cui è affetta la figlia (Sindrome di Rubinstein- Per_1
Taybi), si impegnano a proseguire nel percorso di cura di accudimento e a prestare la massima collaborazione nel soddisfare le esigenze della medesima, anche secondo le indicazioni degli specialisti da cui la stessa è seguita.
3. Contributo al mantenimento dei figli: Il padre, sig. , verserà alla Parte_1 madre, sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Al raggiungimento della maggiore età del figlio considerato che questi inizierà una scuola di ballo a Molinella Per_2
(BO), la quale è in grado di garantire un rapido inserimento lavorativo quale insegnante di ballo, il padre – in accordo con la madre – contribuirà una tantum al
2 suo mantenimento acquistando in loco, a nome del figlio, un appartamento ritenuto da entrambi adeguato alle sue esigenze. Dal momento in cui l'appartamento sarà effettivamente acquistato e nella disponibilità del figlio il contributo al Per_2 mantenimento per le spese ordinarie nell'interesse dei figli versato alla madre sarà ridotto a € 350,00 mensili, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Spese Straordinarie: il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli sarà sostenuto da parte di entrambi i genitori nella misura del 70% al padre e del 30% alla madre, dichiarando i ricorrenti di intendere, a titolo esemplificativo, quali spese straordinarie le seguenti: spese mediche e farmaceutiche extra mutua;
spese per interventi chirurgici, odontoiatrici;
spese per occhiali da vista;
spese per tasse scolastiche;
spese sanitarie non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (ad esempio esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche); spese per eventuali gite e viaggi scolastici;
spese per libri o materiale scolastico;
spese per corsi di recupero. Tra le spese straordinarie sono altresì ricomprese quelle per eventuali corsi sportivi;
vacanze all'estero; corsi di studio, anche all'estero, con l'intesa, peraltro, che tali tre voci di spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate con i genitori se di importo superiore ad Euro 150,00.
Per ogni spesa non prevista nel presente atto, le parti faranno riferimento al protocollo previsto dal CNF.
5. Assegni e contributi: La madre percepirà in via esclusiva sia l'assegno unico, che attualmente ammonta a circa Euro 766,00 mensili per l'assegno unico nazionale
(doc. 6) e ad Euro 215,00 per l'assegno unico provinciale (doc. 7). Continuerà inoltre ad amministrare nell'interesse della figlia non autosufficiente, Per_1
l'assegno di invalidità da questa percepito, che attualmente ammonta a circa Euro
1.500,00 (doc. 8). Percepirà, inoltre, nell'interesse dei figli e in via esclusiva ogni contributo per il sostegno della famiglia, sovvenzione, assegno per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
6. Trasferimento dell'immobile: a ulteriore definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, le parti convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione e regolamentazione della responsabilità genitoriale, il riconoscimento in favore della sig.ra Parte_2
3 della proprietà esclusiva di beni immobili. La sig.ra infatti, non ha sinora Pt_2 potuto prestare attività lavorativa essendosi spesa per le esigenze della famiglia, anche in considerazione della condizione di fragilità della figlia Per_1
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono che il sig. trasferisce alla sig.ra Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento una tantum per la stessa e al fine di garantire un Pt_2 alloggio adeguato ai figli senza l'esborso di somme per il relativo alloggio, la quota a sé spettante di 1/2 dell'appartamento sito in Lavis, attualmente destinato a casa familiare, per il quale continuerà a corrispondere – come ha sinora fatto – in via esclusiva la rata del mutuo relativo allo stesso e che si accolla totalmente, per un importo di circa € 400,00 mensili (cfr atto di mutuo e piano ammortamento in allegato sub doc. 9), nonché le due rate annuali dell'importo di circa Euro 4.100,00
(saldate a giugno e dicembre di ogni anno, cfr doc. 10). La scadenza prevista di detto mutuo è nel 2031.
L'immobile è ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
I dati dell'immobile sono i seguenti: Comune Catastale di Lavis, in P.T. 2483 nella p.ed. 1160
- p.m. 28 tavolarmente così descritta: nel piano interrato: cantina, a sesto piano: appartamento a sud, composto di ingresso, due ripostigli, disbrigo, cucina, bagno, due stanze, soggiorno e due poggioli;
- p.m. 32 tavolarmente così descritta: nel piano interrato: box nel lato est.
Dette unità immobiliari sono censite al Catasto Fabbricati di Trento, C.C. Lavis
(185), Foglio 12, particella, 1160, zona censuaria unica come segue:
- Subalterno 28, via Giovanni Segantini, piano S1-6, Cat. A/2, classe 3, vani 6, sup.
126 mq, rendita Euro 526,79;
- Subalterno 32, via Giovanni Segantini, piano S1, Cat. C/6, classe 2, sup. 31 mq, rendita Euro 104,12;
La descrizione di cui sopra viene fatta a titolo meramente esemplificativo, facendo fede comunque tra le parti la descrizione risultante al libro fondiario, anche per quanto riguarda le parti comuni dell'edificio.
4 L'immobile viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni servitù ed altri diritti nella consistenza risultante al Libro Fondiario e con tutti i diritti relativi e congiunti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985
n. 52, si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate dalle PLANIMETRIE depositate in catasto in data 17/01/1973 con Prot. 307/73.000.1973 e 17/01/1973 con Prot.
311/73.000.1973, che le parti riconoscono essere conformi e che si allegano sub doc. 11 sottoscritte dalle parti.
L'intestazione catastale degli immobili urbani in oggetto è conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari ovvero del Libro Fondiario.
Il sig. dichiara e garantisce, e la sig.ra Parte_1 Parte_2 ne prende atto, che le planimetrie di cui al presente atto sono le ultime depositate in Catasto e che, in base alle disposizioni vigenti in materia catastale, i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo delle rendite catastali, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) n. AA00571-501, redatto in data
5 04/07/2025 dall'ing. che si allega al presente atto, formandone Persona_4 parte integrante, sub doc. 12.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Al riguardo:
- la parte alienante attesta di non avere eseguito, dalla data del rilascio, interventi che hanno modificato la classe energetica di quanto venduto e garantisce la validità del documento allegato avendo rispettato le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dalle normative vigenti;
- le parti dichiarano di essere state rese edotte che, ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2013, n. 90, la validità temporale decennale del suddetto attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui ai D.P.R. 16 aprile 2013, nn. 74 e 75.
Le parti, ai sensi di legge e delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, dichiarano che per il garage sub. 32 non c'è obbligo di dotazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, in quanto trattasi di posto macchina e garage e quindi di edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R.
26.8.1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. e)
D.lgs. 192/2005.
6 Dichiarano i coniugi che la quota dell'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a in forza di atto di Compravendita dd. 6/10/2006, Parte_1 avanti al notaio dott. con atto a suo rep. 3136/1420. Persona_5
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad eccezione dell'ipoteca sub G.N. 7685/2006, nell'importo complessivo di EUR 315.000,00.= comprensivo di EUR 210.000,00.= di capitale, degli interessi al tasso del 4,25% annuo, interessi al tasso di mora del
6,25% annuo, spese ed accessori, con clausola di indicizzazione di cui all'art. 6 del contratto, a favore di (ora ) per Controparte_1 Controparte_2 la quale il sig. si impegna a titolo di accollo interno a Parte_1 corrispondere le restanti rate del relativo mutuo, fino a scadenza.
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare dell'immobile trasferito dichiara, richiamata sulle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false:
- che le opere di costruzione del fabbricato oggetto del presente atto sono state eseguite in forza di concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Lavis in data 30 agosto 1968 n. 791/C ed alla successiva variante rilasciata dal medesimo il 9 luglio 1971 n. 791/C1. Pt_3
- che successivamente a tale data non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia;
- che le porzioni dell'immobile in oggetto ed il fabbricato di cui fanno parte sono stati dichiarati abitabili con dichiarazione di abitabilità n. 791/C di data 15 gennaio
1973 rilasciata dalle competenti autorità del Comune di Lavis;
- che le aree scoperte e le comproprietà dell'edificio sono di superficie inferiore a
5.000 mq. e costituiscono pertinenza di immobile censito in Catasto;
non si rende pertanto necessaria l'allegazione del relativo certificato di destinazione urbanistica.
7 Ai sensi del DPR n. 443 e 445 d.d. 28.10.2000 artt. 46, 47 e 48 il cedente dichiara di non essersi avvalso unitamente alla moglie dell'opera di agenzia mediatrice o di altri intermediari.
Le parti dichiarano che la quota di immobile oggetto di cessione è destinata ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M.
2.08.1969 e successive modifiche ed integrazioni.
La parte cedente rinuncia all'ipoteca legale, dispensando dall'iscrizione d'ufficio il competente conservatore del Libro Fondiario con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.
Le parti si impegnano ad espletare tutti quegli ulteriori atti notarili e/o tavolari e/o altri fossero necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte.
Si autorizza l'intavolazione del diritto di proprietà in forza del presente atto e del successivo verbale di omologa ad istanza dell'avvocato Katiuscia Furlani, con notifica allo stesso del relativo decreto, anche in caso di reiezione.
7. Documenti per l'espatrio: I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli”.
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti sono comparse personalmente, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, ivi compresa la cessione di quota immobiliare, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
8