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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17504/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
ES LD IC
RE SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17504/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CHELI STEFANIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. CHELI STEFANIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e celebrato in data 14/06/2003 in Gargnano (BS), trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri del predetto Comune al n.4, parte II, Serie A- Ufficio Uno - anno 2003 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di maggior rilievo (salute, luogo di residenza, istruzione, religione) e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei
1 periodi di rispettiva frequentazione;
i genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute.
3. I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire loro un progetto educativo comune, di preservare la loro serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica.
4. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, nonché a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Fermo ogni diverso accordo che potrà essere raggiunto dai genitori, stante anche la maggiore età raggiunta dai figli e (anche in relazione ai loro impegni di lavoro, per particolari Per_1 Per_2
esigenze e/o per impegni del figlio minore), si confermano i tempi di visita concordati in sede di separazione e sino ad oggi attuati, ovvero:
“a. e saranno collocati in via paritaria, a settimane alternate, presso la madre e Per_1 Per_2
presso il padre;
b. rimarrà prevalentemente collocata presso la madre e il padre potrà vederla e tenerla con Per_3
sé, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, secondo il seguente calendario di massima:
- week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
c. i figli trascorreranno con il padre:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 22 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze scolastiche di Pasqua, ponti e festività varie e ulteriori ad anni alterni;
- due settimane consecutive ad agosto e una ulteriore settimana durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, periodi da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
”
6. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli versando l'importo complessivo di Controparte_1
€ 3.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, così ripartiti: € 900,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, € Per_1
900,00 per il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente ed € 1.200,00 per Per_2 la figlia minore Detta somma complessiva verrà corrisposta sino all'indipedenza Per_3 economica dell'ultimo figlio.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei minori saranno sostenute nella misura del 100% dal sig.
così come da Protocollo del Tribunale di Brescia. CP_1
2 8. L'assegno unico per i figli, così come qualsiasi beneficio che sia erogato dagli organi pubblici o privati nell'interesse dei figli, ivi compresi gli eventuali arretrati, verrà corrisposto al 100% in favore della sig.ra Pt_1
9. I coniugi concordano al rilascio ed al rinnovo di documento di identità (e/o passaporto) valido per l'espatrio per la sola figlia minorenne Per_3
10. Entrambi i coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio che verrà emessa da codesto Ill.mo Tribunale, formulando sin d'ora istanza di acquiescenza.
11. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GA (BS) in data 143.6.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GA al n. 4, parte II, serie A, anno 2003.
Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, e nata il [...]. Per_3
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 280/2023, pubblicata in data 7.2.2023 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU GH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU GH Presidente relatrice
ES LD IC
RE SI IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 17504/2025 R.G. promosso da
(C.F. , con l'Avv. CHELI STEFANIA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. CHELI STEFANIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e celebrato in data 14/06/2003 in Gargnano (BS), trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri del predetto Comune al n.4, parte II, Serie A- Ufficio Uno - anno 2003 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. I figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta per le decisioni di maggior rilievo (salute, luogo di residenza, istruzione, religione) e in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione nei
1 periodi di rispettiva frequentazione;
i genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute.
3. I genitori si impegnano, altresì, a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse dei figli, al fine di garantire loro un progetto educativo comune, di preservare la loro serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica.
4. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni dei figli, nonché a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Fermo ogni diverso accordo che potrà essere raggiunto dai genitori, stante anche la maggiore età raggiunta dai figli e (anche in relazione ai loro impegni di lavoro, per particolari Per_1 Per_2
esigenze e/o per impegni del figlio minore), si confermano i tempi di visita concordati in sede di separazione e sino ad oggi attuati, ovvero:
“a. e saranno collocati in via paritaria, a settimane alternate, presso la madre e Per_1 Per_2
presso il padre;
b. rimarrà prevalentemente collocata presso la madre e il padre potrà vederla e tenerla con Per_3
sé, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, secondo il seguente calendario di massima:
- week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera;
- due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
c. i figli trascorreranno con il padre:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 22 al 30 dicembre o il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze scolastiche di Pasqua, ponti e festività varie e ulteriori ad anni alterni;
- due settimane consecutive ad agosto e una ulteriore settimana durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, periodi da concordare entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
”
6. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli versando l'importo complessivo di Controparte_1
€ 3.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, così ripartiti: € 900,00 mensili per il mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, € Per_1
900,00 per il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente ed € 1.200,00 per Per_2 la figlia minore Detta somma complessiva verrà corrisposta sino all'indipedenza Per_3 economica dell'ultimo figlio.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei minori saranno sostenute nella misura del 100% dal sig.
così come da Protocollo del Tribunale di Brescia. CP_1
2 8. L'assegno unico per i figli, così come qualsiasi beneficio che sia erogato dagli organi pubblici o privati nell'interesse dei figli, ivi compresi gli eventuali arretrati, verrà corrisposto al 100% in favore della sig.ra Pt_1
9. I coniugi concordano al rilascio ed al rinnovo di documento di identità (e/o passaporto) valido per l'espatrio per la sola figlia minorenne Per_3
10. Entrambi i coniugi si impegnano a non impugnare l'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio che verrà emessa da codesto Ill.mo Tribunale, formulando sin d'ora istanza di acquiescenza.
11. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GA (BS) in data 143.6.2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GA al n. 4, parte II, serie A, anno 2003.
Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, e nata il [...]. Per_3
La separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 280/2023, pubblicata in data 7.2.2023 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alla figlia minorenne della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
AU GH
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