Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inesistenza sostanziale del credito tributario

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che le questioni relative all'inesistenza sostanziale del credito tributario, quando non dedotte come vizio di notifica degli atti prodromici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Inesistenza sostanziale del credito tributario

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che le questioni relative all'inesistenza sostanziale del credito tributario, quando non dedotte come vizio di notifica degli atti prodromici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno
    Numero : 8
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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