CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
GIACOMELLI UMBERTO, Relatore
BATTISTUZZI ANDREA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01684202500001051000 REGISTRO 2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01684202500001052001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrenti: l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectis, voglia:
1. Disporre, con urgenza, la sospensione della procedura esecutiva in corso, in considerazione della manifesta infondatezza della pretesa azionata e del grave pregiudizio economico e personale che deriverebbe ai ricorrenti dalla prosecuzione dell'azione coattiva;
2. In via gradata e subordinata, adottare provvedimento cautelare inaudita altera parte ex art. 700 c.p.c., volto a inibire provvisoriamente ogni ulteriore effetto esecutivo derivante dagli atti di pignoramento presso terzi notificati in data 25 agosto 2025:
o Atto di pignoramento n. 016202500000193 5A/001 notificato a Ricorrente_1,
o Atto di pignoramento n. 01684202500001052/001 notificato a Ricorrente_2, sino alla definizione del presente giudizio di opposizione;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato con entrambi gli atti di pignoramento sopra richiamati, per insussistenza del titolo esecutivo e per la natura “prenotata a debito” dell'imposta di registro ex art. 59, comma 1, lett. d), DPR 131/1986;
4. Per l'effetto, annullare entrambi gli atti di pignoramento presso terzi, disponendo la cessazione delle relative procedure esecutive;
5. Condannare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari.
Resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione:
In via preliminare:
Rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
In via pregiudiziale ed assorbente:
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 e 21 del D.lgs. 546/92.
Nel merito: respingere la domanda dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo.
Nel merito e in subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni di competenza dell'ente impositore indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza:
chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o comunque di respingerlo giacché infondato in fatto e in diritto;
- di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso in data 23.9.2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto opposizione cumulativa, ai sensi dell'art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1973, avverso due atti di pignoramento di crediti presso terzi, notificati in data 25 agosto 2025:
1. Atto di pignoramento presso terzi n. 016 2025 00000193 5A/001 emesso nei confronti di Ricorrente_1;
2. Atto di pignoramento presso terzi n. 01684202500001052/001 emesso nei confronti di Ricorrente_2.
Gli opponenti – deducendo che entrambi gli atti sono fondati sul medesimo titolo esecutivo, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/SC000001317/0/001, con riferimento alla sentenza n.
1317/2023 del Tribunale di Vicenza, in cui i ricorrenti sono stati attori della medesima azione risarcitoria, in relazione a fatti penalmente rilevanti rispetto ai quali si erano costituiti parti civili – hanno chiesto che sia accertata l'inesistenza del credito azionato e sia pronunciato l'annullamento degli atti impugnati, adducendo:
1. l'assoggettamento della sentenza liquidata alla disciplina della prenotazione a debito prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 131/1986, implicante il differimento della riscossione e il recupero dell'imposta unicamente in capo al soccombente;
2. la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, attesa la sospensione del ruolo attuata dall'Amministrazione Finanziaria nei soli confronti del sig. Nom._1 a seguito della sentenza a lui favorevole (della CGT Vicenza n. 114/02/2025);
3. l'impossibilità di escutere i coobbligati in modo selettivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D. lgs, n. 546/1992; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dagli opponenti riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza ed ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa impositiva, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Ciò premesso, in via preliminare va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'opposizione ha ad oggetto atti di pignoramento di crediti presso terzi.
In proposito, con riferimento alla giurisdizione del giudice tributario, gli opponenti hanno richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione (v. Cass. sez. un. n. 2098/2025), sostenendo che la giurisdizione appartiene alla Corte di giustizia tributaria in quanto l'impugnazione ha ad oggetto l'inesistenza sostanziale del credito tributario e la tutela invocata riguarda vizi della pretesa impositiva, e non profili meramente esecutivi.
Tuttavia, la pronuncia in esame ha precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata (v. Cass., sez. un.
n. 7822 del 14.4.2020), "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" (v. Cass. sez. un. ord. 29.1.2025 n. 2098).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che “in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito;
pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (v. Cass. 10.12.2019 n. 32203; cfr. Cass. sez. un.
5.6.2017 n. 13913). In sostanza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 617 c.p.c., va proposta davanti al giudice tributario l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento
(o di altro atto prodromico al pignoramento), mentre quando non venga dedotto tale vizio – come nel caso in esame, in cui si discute dell'inesistenza sostanziale del credito tributario, e la tutela invocata riguarda asseriti vizi della pretesa impositiva – l'opposizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, restando assorbita anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dagli opponenti, ai sensi degli artt. 19 e
21 D.lgs. n. 546/92, per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle cartelle di pagamento.
Gli opponenti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo, nei confronti delle controparti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
condanna gli opponenti a rifondere alle controparti le spese del giudizio, liquidate in favore di ciascuna in complessivi euro 900, comprensivi di accessori.
Così deciso in Belluno, 20.1.2026
Il Presidente
Il giudice
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
GIACOMELLI UMBERTO, Relatore
BATTISTUZZI ANDREA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01684202500001051000 REGISTRO 2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 01684202500001052001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrenti: l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis reiectis, voglia:
1. Disporre, con urgenza, la sospensione della procedura esecutiva in corso, in considerazione della manifesta infondatezza della pretesa azionata e del grave pregiudizio economico e personale che deriverebbe ai ricorrenti dalla prosecuzione dell'azione coattiva;
2. In via gradata e subordinata, adottare provvedimento cautelare inaudita altera parte ex art. 700 c.p.c., volto a inibire provvisoriamente ogni ulteriore effetto esecutivo derivante dagli atti di pignoramento presso terzi notificati in data 25 agosto 2025:
o Atto di pignoramento n. 016202500000193 5A/001 notificato a Ricorrente_1,
o Atto di pignoramento n. 01684202500001052/001 notificato a Ricorrente_2, sino alla definizione del presente giudizio di opposizione;
3. Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato con entrambi gli atti di pignoramento sopra richiamati, per insussistenza del titolo esecutivo e per la natura “prenotata a debito” dell'imposta di registro ex art. 59, comma 1, lett. d), DPR 131/1986;
4. Per l'effetto, annullare entrambi gli atti di pignoramento presso terzi, disponendo la cessazione delle relative procedure esecutive;
5. Condannare l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di lite, diritti ed onorari.
Resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione:
In via preliminare:
Rigettare la richiesta di sospensiva spiegata dalla ricorrente, per assoluto difetto dei presupposti di legge;
In via pregiudiziale ed assorbente:
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 e 21 del D.lgs. 546/92.
Nel merito: respingere la domanda dei ricorrenti in quanto infondate in fatto e diritto;
dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo.
Nel merito e in subordine:
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni di competenza dell'ente impositore indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Resistente Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza:
chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
- di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o comunque di respingerlo giacché infondato in fatto e in diritto;
- di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso in data 23.9.2025, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto opposizione cumulativa, ai sensi dell'art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1973, avverso due atti di pignoramento di crediti presso terzi, notificati in data 25 agosto 2025:
1. Atto di pignoramento presso terzi n. 016 2025 00000193 5A/001 emesso nei confronti di Ricorrente_1;
2. Atto di pignoramento presso terzi n. 01684202500001052/001 emesso nei confronti di Ricorrente_2.
Gli opponenti – deducendo che entrambi gli atti sono fondati sul medesimo titolo esecutivo, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2023/001/SC000001317/0/001, con riferimento alla sentenza n.
1317/2023 del Tribunale di Vicenza, in cui i ricorrenti sono stati attori della medesima azione risarcitoria, in relazione a fatti penalmente rilevanti rispetto ai quali si erano costituiti parti civili – hanno chiesto che sia accertata l'inesistenza del credito azionato e sia pronunciato l'annullamento degli atti impugnati, adducendo:
1. l'assoggettamento della sentenza liquidata alla disciplina della prenotazione a debito prevista dall'art. 59, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 131/1986, implicante il differimento della riscossione e il recupero dell'imposta unicamente in capo al soccombente;
2. la violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e buon andamento dell'azione amministrativa, attesa la sospensione del ruolo attuata dall'Amministrazione Finanziaria nei soli confronti del sig. Nom._1 a seguito della sentenza a lui favorevole (della CGT Vicenza n. 114/02/2025);
3. l'impossibilità di escutere i coobbligati in modo selettivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D. lgs, n. 546/1992; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dagli opponenti riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vicenza ed ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito della pretesa impositiva, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.- Ciò premesso, in via preliminare va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l'opposizione ha ad oggetto atti di pignoramento di crediti presso terzi.
In proposito, con riferimento alla giurisdizione del giudice tributario, gli opponenti hanno richiamato i principi espressi dalla Corte di Cassazione (v. Cass. sez. un. n. 2098/2025), sostenendo che la giurisdizione appartiene alla Corte di giustizia tributaria in quanto l'impugnazione ha ad oggetto l'inesistenza sostanziale del credito tributario e la tutela invocata riguarda vizi della pretesa impositiva, e non profili meramente esecutivi.
Tuttavia, la pronuncia in esame ha precisato che, secondo la giurisprudenza consolidata (v. Cass., sez. un.
n. 7822 del 14.4.2020), "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" (v. Cass. sez. un. ord. 29.1.2025 n. 2098).
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che “in tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito;
pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (v. Cass. 10.12.2019 n. 32203; cfr. Cass. sez. un.
5.6.2017 n. 13913). In sostanza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 617 c.p.c., va proposta davanti al giudice tributario l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento
(o di altro atto prodromico al pignoramento), mentre quando non venga dedotto tale vizio – come nel caso in esame, in cui si discute dell'inesistenza sostanziale del credito tributario, e la tutela invocata riguarda asseriti vizi della pretesa impositiva – l'opposizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, in favore del giudice ordinario, restando assorbita anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dagli opponenti, ai sensi degli artt. 19 e
21 D.lgs. n. 546/92, per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle cartelle di pagamento.
Gli opponenti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali, liquidate in dispositivo, nei confronti delle controparti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario;
condanna gli opponenti a rifondere alle controparti le spese del giudizio, liquidate in favore di ciascuna in complessivi euro 900, comprensivi di accessori.
Così deciso in Belluno, 20.1.2026
Il Presidente
Il giudice