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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11984 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice designato dott. ssa EL Di AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3° C.P.C.
nella causa iscritta al n. 18130 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
- - già (P. ) Parte_1 Parte_2 PartitaIVA_1 corrente in Vallo della Lucania (SA), piazza Vittorio Emanuele n. 50, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché amministratore unico Controparte_1
elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina (SA), via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv. Laura Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
- (P.IVA - C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'avv. Filippo Sciuto, che la rappresenta e difende in forza di dichiarazione di nomina anche in via disgiunta con l'avv. Corrado Barile del Foro di Genova, il quale la rappresenta e difende giusta procura generale del 01.03.2022 a rogito dott. Persona_1 notaio in Roma - rep. n. 91134; racc. n. 26977 -, anche con l'avv. Alessio Basso del Foro di Torino come da dichiarazione di nomina in atti;
indirizzi di posta elettronica certificata:
; Email_2 Email_3
Email_4
CONVENUTA - OPPOSTA
L'impugnazione qui promossa deve trovare accoglimento, in difetto di idonea prova della fondatezza della pretesa creditoria in controversia. Ovvero, quell'ammontare complessivo pari a € 11.108,10 chiesto e riconosciuto nel procedimento monitorio che ha preceduto questo giudizio, quale saldo dei ratei di premio scaduti e non versati in riferimento alla polizza fideiussoria n. 06048126 che la compagnia assicurativa ricorrente qui convenuta ha dedotto di aver rilasciato - nell'anno 2011 - nell'interesse della ora . Infatti, la società odierna instante sin Parte_2 Parte_1 dall'atto di citazione ha negato che appartenessero al proprio legale rappresentante
[...] le firme apposte in qualità di “contraente” sul già menzionato contratto di CP_1 assicurazione, quella polizza che la controparte ha allegato sia al ricorso per decreto ingiuntivo sia alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio e ha posto a fondamento dell'ammontare in pretesa, per i supplementi di premio a suo dire dovuti e non corrisposti dall'assicurato per il protrarsi della garanzia assicurativa negli anni 2015,
2016 e 2017. E ciononostante, sebbene ancora nelle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. la opponente avesse ribadito di disconoscere le sottoscrizioni a lei attribuite relative al documento in forza del quale era stato emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo qui fatto oggetto di opposizione, la compagnia di assicurazioni non ha formulato istanza di verificazione di tali firme ai sensi dell'art. 216 c.p.c. ovvero non ha chiesto che ne venisse accertata l'autenticità, non ha proposto mezzi di prova utili a tal fine quali una consulenza tecnica grafologica, e neppure ha prodotto o indicato scritture che potessero servire da comparazione. Ebbene, a tenore del disposto della norma sopra citata la mancata proposizione dell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto in parola,
a fronte del tempestivo e reiterato disconoscimento delle stesse effettuato dalla controparte negoziale - come sopra evidenziato -, deve essere intesa quale dichiarazione dell'altro contraente ovvero della compagnia di assicurazioni odierna opposta di non volersi avvalere di quel documento come mezzo di prova. E pertanto, alla polizza in atti non può attribuirsi alcun valore probatorio a sostegno della effettiva sussistenza del credito in controversia. Del pari, atteso il disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c., la fondatezza della pretesa creditoria in parola non trova valido riscontro nella copia dell'estratto del giornale di cassa che la compagnia di assicurazioni ha prodotto in giudizio per dimostrare di aver contabilizzato i premi corrisposti per la “polizza cauzione appalti n. 6048126” dalla società odierna opponente negli anni 2012, 2013 e 2014. Si tratta, infatti, di documentazione formata dalla stessa parte che intende trarne argomenti di prova in suo favore, meramente indiziaria dell'effettiva esecuzione dei pagamenti ivi attribuiti alla
[...] nella misura e per le annualità indicate, e per giunta priva di riferimento Parte_2 alcuno alla proroga della durata del contratto di garanzia e alla conseguente debenza di supplementi di premio da parte della suddetta società. Mentre, come sopra evidenziato,
l'ammontare qui in contestazione - in quanto chiesto e riconosciuto in sede monitoria - attiene proprio alle somme che l'assicurata avrebbe dovuto corrispondere in ragione del protrarsi della copertura contrattuale negli anni 2015, 2016 e 2017.
Pertanto, va ritenuta fondata l'opposizione promossa con il presente giudizio e deve essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, emesso per via telematica dal Tribunale Ordinario di Roma in data 3.12.2022 e contraddistinto dal n. 20984/2022.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'opposta a rifondere alla controparte le spese processuali, distratte in favore dell'avv. Laura Senatore che ne ha chiesto l'attribuzione e liquidate nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal tariffario forense aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, determinato dall'ammontare del pagamento ingiunto, e considerate altresì la assai contenuta complessità della fase istruttoria e le scarne note conclusionali della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'impugnazione qui promossa, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto - D.I. 20984/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
3.12.2022 - e per l'effetto condanna la nella persona del Controparte_2 suo Rappresentante Legale pro tempore a rifondere alla opponente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 145,50 per esborsi documentati non imponibili ed
€2.540,00 per compensi oltre oneri accessori nella misura di legge, somme queste da distrarre in favore dell'avv. Laura Senatore che ne ha richiesto l'attribuzione.
Così deciso ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del
19 giugno 2025.
Il Giudice
EL Di AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice designato dott. ssa EL Di AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA 3° C.P.C.
nella causa iscritta al n. 18130 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente tra
- - già (P. ) Parte_1 Parte_2 PartitaIVA_1 corrente in Vallo della Lucania (SA), piazza Vittorio Emanuele n. 50, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché amministratore unico Controparte_1
elettivamente domiciliata in Altavilla Silentina (SA), via Roma n. 59, presso lo studio dell'avv. Laura Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
- (P.IVA - C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 con sede legale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, nella persona del Legale
Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6/10, presso lo studio dell'avv. Filippo Sciuto, che la rappresenta e difende in forza di dichiarazione di nomina anche in via disgiunta con l'avv. Corrado Barile del Foro di Genova, il quale la rappresenta e difende giusta procura generale del 01.03.2022 a rogito dott. Persona_1 notaio in Roma - rep. n. 91134; racc. n. 26977 -, anche con l'avv. Alessio Basso del Foro di Torino come da dichiarazione di nomina in atti;
indirizzi di posta elettronica certificata:
; Email_2 Email_3
Email_4
CONVENUTA - OPPOSTA
L'impugnazione qui promossa deve trovare accoglimento, in difetto di idonea prova della fondatezza della pretesa creditoria in controversia. Ovvero, quell'ammontare complessivo pari a € 11.108,10 chiesto e riconosciuto nel procedimento monitorio che ha preceduto questo giudizio, quale saldo dei ratei di premio scaduti e non versati in riferimento alla polizza fideiussoria n. 06048126 che la compagnia assicurativa ricorrente qui convenuta ha dedotto di aver rilasciato - nell'anno 2011 - nell'interesse della ora . Infatti, la società odierna instante sin Parte_2 Parte_1 dall'atto di citazione ha negato che appartenessero al proprio legale rappresentante
[...] le firme apposte in qualità di “contraente” sul già menzionato contratto di CP_1 assicurazione, quella polizza che la controparte ha allegato sia al ricorso per decreto ingiuntivo sia alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio e ha posto a fondamento dell'ammontare in pretesa, per i supplementi di premio a suo dire dovuti e non corrisposti dall'assicurato per il protrarsi della garanzia assicurativa negli anni 2015,
2016 e 2017. E ciononostante, sebbene ancora nelle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. la opponente avesse ribadito di disconoscere le sottoscrizioni a lei attribuite relative al documento in forza del quale era stato emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo qui fatto oggetto di opposizione, la compagnia di assicurazioni non ha formulato istanza di verificazione di tali firme ai sensi dell'art. 216 c.p.c. ovvero non ha chiesto che ne venisse accertata l'autenticità, non ha proposto mezzi di prova utili a tal fine quali una consulenza tecnica grafologica, e neppure ha prodotto o indicato scritture che potessero servire da comparazione. Ebbene, a tenore del disposto della norma sopra citata la mancata proposizione dell'istanza di verificazione delle sottoscrizioni apposte sul contratto in parola,
a fronte del tempestivo e reiterato disconoscimento delle stesse effettuato dalla controparte negoziale - come sopra evidenziato -, deve essere intesa quale dichiarazione dell'altro contraente ovvero della compagnia di assicurazioni odierna opposta di non volersi avvalere di quel documento come mezzo di prova. E pertanto, alla polizza in atti non può attribuirsi alcun valore probatorio a sostegno della effettiva sussistenza del credito in controversia. Del pari, atteso il disposto degli artt. 2709 e 2710 c.c., la fondatezza della pretesa creditoria in parola non trova valido riscontro nella copia dell'estratto del giornale di cassa che la compagnia di assicurazioni ha prodotto in giudizio per dimostrare di aver contabilizzato i premi corrisposti per la “polizza cauzione appalti n. 6048126” dalla società odierna opponente negli anni 2012, 2013 e 2014. Si tratta, infatti, di documentazione formata dalla stessa parte che intende trarne argomenti di prova in suo favore, meramente indiziaria dell'effettiva esecuzione dei pagamenti ivi attribuiti alla
[...] nella misura e per le annualità indicate, e per giunta priva di riferimento Parte_2 alcuno alla proroga della durata del contratto di garanzia e alla conseguente debenza di supplementi di premio da parte della suddetta società. Mentre, come sopra evidenziato,
l'ammontare qui in contestazione - in quanto chiesto e riconosciuto in sede monitoria - attiene proprio alle somme che l'assicurata avrebbe dovuto corrispondere in ragione del protrarsi della copertura contrattuale negli anni 2015, 2016 e 2017.
Pertanto, va ritenuta fondata l'opposizione promossa con il presente giudizio e deve essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, emesso per via telematica dal Tribunale Ordinario di Roma in data 3.12.2022 e contraddistinto dal n. 20984/2022.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'opposta a rifondere alla controparte le spese processuali, distratte in favore dell'avv. Laura Senatore che ne ha chiesto l'attribuzione e liquidate nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal tariffario forense aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, determinato dall'ammontare del pagamento ingiunto, e considerate altresì la assai contenuta complessità della fase istruttoria e le scarne note conclusionali della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'impugnazione qui promossa, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto - D.I. 20984/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data
3.12.2022 - e per l'effetto condanna la nella persona del Controparte_2 suo Rappresentante Legale pro tempore a rifondere alla opponente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 145,50 per esborsi documentati non imponibili ed
€2.540,00 per compensi oltre oneri accessori nella misura di legge, somme queste da distrarre in favore dell'avv. Laura Senatore che ne ha richiesto l'attribuzione.
Così deciso ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del
19 giugno 2025.
Il Giudice
EL Di AL