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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente e Relatore
MISERI CARLO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA_1
Difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24040413183667243 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
La Corte ritiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa e il Ricorrente_2 proponevano ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste richiedendo la declaratoria di illegittimità e per l'effetto l'annullamento totale o parziale della ricevuta di annullamento della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 121 del d.l. n.34/2020 n. 24040413183667243 con nome file
80032880322_SVEV24_EBOP3.ccf, comunicata in data 4 maggio 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni necessaria e conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge, e al pagamento delle spese del processo ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992. La società Ricorrente_1 S.p.a. premette di aver eseguito un intervento di riqualificazione energetica (con l'agevolazione Ecobonus al 50 per cento) sul
Ricorrente_2 , ubicato in Indirizzo_1 nel
Comune di Trieste.
Detto intervento veniva eseguito previa approvazione della assemblea condominiale e sottoscrizione del relativo contratto e prevedeva: - la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale del condominio con un impianto dotato di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione;
- fornitura di servizi energetici con sistema di contabilizzazione con unità di misura a MWh (Megawattora).
Il contratto sottoscritto inter partes era da considerare equivalente a un contratto di locazione finanziaria ai fini dell'accesso alle agevolazioni in materia di riqualificazione energetica (comma 3 del suindicato paragrafo
5; risposta a interpello n. 288/2019 dell'Agenzia delle Entrate).
Le parti concordavano quindi il pagamento secondo le seguenti modalità: - emissione di una prima fattura
(per una quota del valore dell'intervento) con: • sconto in fattura al 50% praticato da Ricorrente_1; • pagamento a carico dei committenti della rimanente parte (50%). Per la parte rimanente («alfa») del valore dell'intervento effettuato si prevedeva: • emissione di una seconda fattura pari al 55% dell'importo rimanente (50% con sconto in fattura praticato da Ricorrente_1 + 5% a carico dei condomini); • pagamento rateale a carico dei condomini del 45% dell'importo rimanente (con emissione di una fattura per ogni rata). In pratica, per la parte rimanente « alfa»: • sul 50% dell'importo è stato applicato lo sconto in fattura da Ricorrente_1; • il rimanente 50% è rimasto a carico dei condomini (pagamento in 10 rate di pari importo, di cui la prima già inclusa nella seconda fattura di Ricorrente_1).
A seguito dell'effettuazione dell'intervento per un importo complessivo di 254.828,51 euro (oltre 8.341,35 euro per oneri amministrativi), la società Ricorrente_1 ha proceduto con l'emissione di una prima fattura (n.
332310012808/2023) pari a 146.719,28 euro così suddivisi: - 73.359,64 euro effettivamente pagati dai committenti;
- 73.359,64 euro per i quali è stato applicato lo sconto in fattura (50 per cento dell'importo complessivo). Rimaneva pertanto un importo di 108.101,93 euro (ossia 254.828,51 euro –
146.719,28 euro). Successivamente è stata emessa una seconda fattura (pari al 55% di 108.101,93 euro) con la quale: - è stato applicato lo sconto in fattura sul 50 per cento del rimanente importo (108.101,93 *
50% = 54.054,47 euro); - è stata addebitata la prima di dieci rate a carico dei condomini, pari a 5.405,45 euro (1/10 di 54.054,27 euro, ossia il 5% di 108.101,93 euro). La rimanente parte, pari a 48.648,82 euro
(9/10 di 54.054,27 euro, ossia il 45% di 108.101,93 euro) sarebbe poi stata versata in nove rate di pari importo a carico dei condomini (con emissione delle relative fatture da parte di Ricorrente_1).
Parte ricorrente ritine il contratto in questione sia parificabile a un contratto di locazione finanziaria (allegato
II, paragrafo 5, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008, attuativo della Direttiva 2006/32/CE in materia di efficienza degli usi finali dell'energia; risposta a interpello n. 288/2019 dell'Agenzia delle Entrate).
E dunque ritiene che gli interventi ecobonus eseguiti mediante tale tipologia di contratto la detrazione è determinata sulla base del costo sostenuto dalla concedente (nel caso di specie Ricorrente_1; cfr. art. 2, co. 2, D.
M. 19 febbraio 2007 e circolari nn. 36/E/2007, 21/E/2010, 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate). Avendo
Ricorrente_1 eseguito gli interventi pattuiti con il condominio per 254.828,51 euro presentava all'Agenzia delle
Entrate due comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito.
In entrambe le comunicazioni ha indicato che la spesa complessiva dell'intervento ammonta a 254.810 euro.
Nella prima comunicazione ha quantificato un credito d'imposta pari a 73.359,64 euro (50 per cento di
146.719,28 euro). Nella seconda comunicazione ossia 54.050,50 euro.
A seguito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 122 bis, D.L. n. 34/2020, l'Agenzia delle Entrate comunicava a Ricorrente_1 (cessionario) il mancato riconoscimento della cessione del credito di cui alla prima comunicazione in esame con la ricevuta di annullamento di cui sopra.
Parte ricorrente contesta l'illegittimità della ricevuta di annullamento qui impugnata e propone i seguenti motivi di ricorso.
1. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, LEGGE N.
212/2000, 3, LEGGE N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
1.2. La ricevuta di annullamento non è motivata: non si comprende il motivo per cui la comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito è stata annullata.
2. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C..
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5 BIS, D. LGS. 546/1992.
2.1 L'art. 7, comma 5 bis. D.Lgs 546/1992
2.2. Gli elementi dell'Ufficio non sono circostanziati e puntuali e nemmeno sufficienti.
3. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 2, D.M. 19/2/2007
DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IL CREDITO D'IMPOSTA PER ECOBONUS È
ESISTENTE ED È STATO QUANTIFICATOCORRETTAMENTE
3.1. Inquadramento giuridico: l'agevolazione «Ecobonus» al 50 per cento per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale.
3.1.1. Se gli interventi di riqualificazione sono eseguiti tramite contratto di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore e va determinata sulla base del costo sostenuto dalla società concedente
3.2. I requisiti sono tutti rispettati.
3.2.1. Gli interventi sono stati approvati con delibera dell'assemblea del condominio
3.2.2. È stato sottoscritto un contratto di servizio energia «Plus», assimilabile a un contratto di locazione finanziaria
3.2.3. L'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale è stato effettivamente eseguito con sostenimento dei relativi costi da parte del concedente
(Ricorrente_1 S.p.a.) per la realizzazione dell'intervento
3.2.4. È stata inviata la comunicazione all'Enea ed era stato depositato il progetto di impianto termico
4. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 2, D.M. 19/2/2007
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IL CREDITO DERIVA DA INTERVENTI ESEGUITI
PARI A 254.810 EURO. Il Credito è stato calcolato al netto dell'importo della prima fattura di € 146.719,28
EURO.
4.1. Per l'effettuazione dell'intervento è stato sottoscritto un contratto di servizio energia «Plus».
4.2. Il contratto è assimilabile a un contratto di locazione finanziaria.
4.3. Per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti tramite contratto di locazione finanziaria rileva il costo sostenuto/attività effettivamente svolta dal concedente per la quantificazione del credito d'imposta.
4.4. Sono stati effettivamente eseguiti interventi per un importo di 254.828,22 euro e il credito d'imposta è stato calcolato sulla quota rimanente al netto della prima fattura di 146.719,28 euro.
5. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 2, D.M. 19/2/2007
DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 121, D.L. N. 34/2020. LL COMUNICAZIONE DI
SCONTO IN FATTURA È STATO INDICATO L'AMMONTARE DEGLI INTERVENTI EFFETTIVAMENTE
ESEGUITI NEL 2023.
6. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006. IL CREDITO È
STATO QUANTIFICATO NEI LIMITI DI LEGGE.
7. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, D.L. N. 63/2013,
1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 121, D.L. N. 34/2020. L'OPZIONE DI
SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO È STATA CORRETTAMENTE ESERCITATA E INVIATA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
7.1. Inquadramento giuridico.
7.2. I requisiti sono rispettati.
8. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, D.L. N. 63/2013,
1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 121, D.L. N. 34/2020. LL
COMUNICAZIONE PER L'OPZIONE DI SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO SONO STATI CORRETTAMENTI INDICATI I DATI CATASTALI DELLE UNITÀ DEL CONDOMINIO
9. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 119, COMMA 5 BIS,
D.L. N. 34/2020. EVENTUALI VIOLAZIONI FORMALI NON COMPORTANO LA DECADENZA
DALL'AGEVOLAZIONE
10. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 122 BIS, D.L. N.
34/2020. ERRONEA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DA PARTE
DELL'UFFICIO. NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO
10.1. L'Agenzia ha emesso la ricevuta di annullamento sulla base della procedura di cui all'art. 122 bis del D.L. n. 34/2020
10.2. La procedura è stata erroneamente applicata dall'Ufficio. Non sussistono i presupposti per l'annullamento.
11. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, LEGGE N.
212/2000, 19, COMMA 2, D.LGS. 546/1992. OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI
IMPUGNAZIONE
12. EMENDABILITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO NEL
CORSO DEL GIUDIZIO.
13. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, D.L. N.
63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 121, D.L. N. 34/2020.
RICONOSCIMENTO PARZIALE DEL CREDITO D'IMPOSTA
14. APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS EX ART. 2, COMMA 1, D.L. N.
16/2012. IN SUBORDINE, RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA.
14.1. L'istituto della remissione in bonis.
14.2. L'art. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 ha previsto l'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis solo in prossimità della scadenza del 4 aprile 2024 per l'invio delle comunicazioni di sconto in fattura/ cessione del credito
14.3. L'istituto è applicabile alla luce di un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della disciplina.
14.3.1. L'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis comporterebbe una violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di iniziativa economica (artt. 53, 3, 41 della Costituzione).
14.3.2. Sull'art. 3 della Costituzione (principio di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza).
14.3.3. Sull'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (principio della collaborazione e della buona fede)
14.3.4. Sull'art. 117 della Costituzione e sulla disciplina comunitaria.
Conclude formulando le seguenti conclusioni: in via principale: dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, disporre l'annullamento totale della ricevuta di annullamento di cui in epigrafe, con conseguente riconoscimento della legittimità della comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito inviata dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate;
in via subordinata: dichiarare l'illegittimità parziale e, per l'effetto, disporre l'annullamento parziale della ricevuta di annullamento di cui in epigrafe, con conseguente riconoscimento della legittimità parziale della comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito inviata dalla ricorrente all'Agenzia delle
Entrate; in via del tutto subordinata: dichiarare l'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. In subordine disporre il rinvio della questione alla Corte Costituzionale, affinché valuti se l'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis disposta dall'art. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo
2024 si ponga in contrasto con gli artt. 3, 41, 53 e 117 della Costituzione e con l'art. 10, Legge n. 212/2000; disporre il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché valuti se l'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis disposta dall'art. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 si ponga in contrasto con gli artt. 14 della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione C.Edu, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
in ogni caso: condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Trieste al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni. L'Ufficio esponeva che il condominio di
Indirizzo_1 presentava, in data 04.04.2024, comunicazione dell'opzione ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020. Successivamente in data 06.04.2024 l'Ufficio tempestivamente provvedeva alla sospensione dell'opzione e quindi, in data 04.05.2024, provvedeva all'annullamento della suddetta opzione con comunicazione con numero di protocollo 24040413183667243-000001.
Le ragioni di tale annullamento risiedevano nel fatto che vi erano motivi evidenti per ritenere non corretta la quantificazione del credito indicato da parte ricorrente, rilevando un utilizzo distorto dell'agevolazione, avendo il Condominio da una parte beneficiato di uno sconto totale a fronte di una rateizzazione della somma rimanente, dall'altra sfruttando un importo complessivo non giustificato dagli effettivi costi sostenuti.
In particolare la stessa controparte produceva un prospetto riassuntivo delle fatture emesse dall'impresa esecutrice delle opere, la quale emetteva corrispettivi per € 125.390,00. Diversamente Ricorrente_1 indicava costi complessivi per € 254.828,51, suddividendo detto importo in due diverse fatture: la n. 332310012808 per
€ 146.719,28 iva inclusa (con sconto in fattura di € 73.359,64 - 50%), oggetto della presente doglianza, e la n. 332310012826 di € 60.306,64 iva inclusa (con sconto in fattura di € 54.054,17 – 89,63%), oggetto di altro procedimento.
Le spese complessivamente fatturate per tutti gli interventi, allegate alla comunicazione ENEA, ammontavano ad € 207.025,92 con uno sconto in fattura applicato di € 127.414,11. Tali incongruenze hanno portato alla conferma e successivo annullamento del provvedimento da parte dell'Ufficio.
Parte resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del prodotto ricorso in quanto il provvedimento protocollo n. 24040413183667243-000001, comunicato in data 04.05.2024, di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, co. 1 D. Lgs. 546/1992. Pertanto, secondo l'Ufficio, trova applicazione il terzo comma di tale norma, ai sensi del quale: “3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente… La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Rappresenta, infatti, che con il provvedimento protocollo n. 24040413183667243- 000001 è stato disposto l'annullamento degli effetti della comunicazione di opzione dello sconto, e tanto considerato che, in ragione di quanto previsto dall'art. 121, comma 1 DL 34/2020, la fruizione del cd. sconto in fattura è, comunque, alternativa rispetto all'utilizzo diretto della detrazione.
Secondo l'Ufficio il provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione di cui si discute, rientra tra gli atti non impugnabile innanzi al giudice tributario stante la mancanza della natura impositiva dell'atto in questione.
L'Ufficio precisa altresì che nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020, ai soggetti che - negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 - sostengono spese per interventi legati all'efficientamento energetico/sismico degli edifici, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell'importo corrispondente alla misura stabilita per legge, il legislatore ha riconosciuto la facoltà di cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti ovvero quella di vedersi riconosciuto uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.
Per scongiurare le possibili frodi in materia di cessioni dei crediti, il legislatore ha previsto, in un momento successivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, di rafforzare i controlli preventivi tramite lo sviluppo di procedure automatizzate, con software e lo sviluppo di appositi algoritmi, che intercettassero eventuali anomalie.
In quest'ottica, l'art. 1 della Legge n. 234/2021 ha novellato l'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.
A tale fine, il legislatore ha previsto la possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli effetti di quelle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura, anche successive alla prima, che presentino profili di rischio. Per quanto attiene la fattispecie in esame, dopo la sospensione degli effetti della comunicazione, disposta a livello centrale dal software disposta già il secondo giorno successivo alla presentazione della stessa, la comunicazione non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, anche a seguito di comparazione con le banche dati dell'A.T., per cui – dopo un'ulteriore istruttoria – gli effetti di detta comunicazione sono stati integralmente annullati con la conseguenza che essa si intende come mai presentata e viene privata di qualunque effetto.
In ogni caso, al di là dell'inammissibilità del ricorso, secondo L'Ufficio l'annullamento degli effetti della comunicazione è legittimo, mancando i presupposti per la fruizione delle detrazioni, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
Fatte le predette eccezioni preliminari l'Ufficio contestava quindi anche nel merito e in dettaglio ogni singolo motivo di ricorso proposto da parte ricorrente.
Concludeva quindi, ferma l'inammissibilità del proposto ricorso in considerazione della non impugnabilità dell'atto di cui trattasi stante la mancanza di natura impositiva dell'atto, posto che la cessione del credito rappresenta una facoltà, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di superare la predetta questione preliminare, si chiede la conferma dell'intervenuto annullamento della comunicazione di opzione della fruizione del contributo sotto forma di sconto di cui è causa ai fini di non vanificare il controllo ex ante espressamente previsto dal legislatore.
Si precisa, al fine di evidenziare gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dall'accoglimento del ricorso, che la sospensione confermata dall'Ufficio, facendo venire meno la comunicazione di cessione del credito, ne inibisce a titolo definitivo gli effetti;
in caso contrario, una volta revocato l'annullamento, gli effetti dell'operazione sarebbero irreversibili, la comunicazione di cessione del credito rivivrebbe e non sarebbe più possibile intervenire ulteriormente su quella cessione di credito. E tanto, pur mantenendo l'Amministrazione Finanziaria anche in questo caso intatti i propri ordinari poteri di controllo.
L'Ufficio insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio
La istanza cautelare veniva accolta.
Le parti depositavano memorie e documenti.
L'Ufficio depositava altresì memoria con proposta conciliativa relativa al presente fascicolo e ad altro analogo pendente avanti a questa Corte avente Rg 265/2024.
L'Ufficio premette che:
1. Le posizioni in esame concernono due diverse fatture emesse dalla Ricorrente_1 Spa e riguardano i complessivi lavori eseguiti sul condominio di Indirizzo_1 ; per detta ragione, le vertenze dovranno necessariamente essere trattate congiuntamente.
In particolare, Ricorrente_1 indicava costi complessivi per € 254.828,51, suddividendo detto ammontare in due fatture: la n. 332310012808 per € 146.719,28 iva inclusa (con sconto in fattura di € 73.359,64) e la n.
332310012826 di € 60.306,64 iva inclusa (con sconto in fattura di € 54.054,17).
2. Nel ricorso con rgr 264/2024 relativo alla comunicazione n. 24040413183667243 veniva accolta la richiesta di sospensione presentata dalla controparte, con sblocco del credito d'imposta precedentemente bloccato da Codesta Amministrazione;
diversamente nel procedimento con rgr 265/2024 concernente la comunicazione n. 24040417395361025 veniva negata la richiesta cautelare di sospensione presentata dalla parte, con conferma del blocco del credito, sottolineando “appare tutta da dimostrare la sussistenza, sulla base delle argomentazioni esposte, del fumus boni juris”. Decisione, per altro, avvalorata anche in secondo grado a seguito di appello di Ricorrente_1 (rgc 200013/2024), nella quale i
Giudici di seconde cure evidenziavano, tra l'altro, “l'equivocità degli elementi documentali dai quali si vorrebbe far derivare la sussistenza del profilo del fumus boni iuris”.
3. Ciò posto, riconducendo la fattispecie, soprattutto in ragione della fattura n. 332310012826, ad un'ipotesi di leasing finanziario, risultava ancor più determinante la rispondenza e giustificazione dei costi sostenuti da Ricorrente_1.
4. Inizialmente, le fatture prodotte dalla ricorrente coprivano esclusivamente € 125.390,00 di costi sostenuti;
nel corso del giudizio, rispetto al complessivo importo di € 254.828,21 € (iva inclusa), Ricorrente_1 depositava dell'ulteriore documentazione, lasciando, però, privi di giustificazione € 32.355,49 € (iva esclusa), ovvero
€ 35.591,04 (iva inclusa).
5. In particolare, le “Attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte. Tali somme non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità.
L'Ufficio conclude quindi formulando una proposta, ad un fine meramente conciliativo e senza che ciò valga quale riconoscimento alcuno con la quale propone di definire entrambe le posizioni individuando un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11, pertanto rideterminando il credito d'imposta utilizzabile in
€ 108.943,05 (in ragione dei richiesti € 127.414,11 derivanti dalla somma di € 73.359,64 ed € 54.054,47).
Stante quanto sopra, al fine di procedere con lo sblocco dell'intero credito d'imposta richiesto e a definizione di entrambe le controversie, dovrà quindi essere versata all'Amministrazione la parte di credito non riconosciuta, pari ad € 18.471,06. La proposta non veniva accettata da parte ricorrente.
La causa dopo discussione alla udienza del 30.10.2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente esamina la eccezione di inammissibilità eccepita da parte resistente.
Esaminata la detta eccezione la Corte ritiene la propria giurisdizione poiché, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito – impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria – si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del predetto beneficio fiscale. Ritiene altresì che l'evoluzione della giurisdizione delle commissioni tributarie, ora Corti di Giustizia
Tributaria, si è sviluppata nel senso di un riconoscimento alle stesse, della loro competenza in presenza di una controversia che riguardi uno specifico rapporto tributario con una giurisdizione che, secondo la
Cassazione, ha competenza esclusiva e generale non circoscritta solo da alcuni aspetti per tributi e tasse di ogni tipo e tale competenza è indipendente dalla denominazione del tributo o dal contenuto della domanda presentata dalle parti ricorrenti. L'atto impugnato, a c.d. contenuto negativo, si concretizza nel diniego di una agevolazione conseguente alla ricostruzione “alternativa e fiscale” nella fattispecie operata dall'Ufficio
e non condivisa da questo Giudice. Ne consegue che se anche non espressamente menzionato l'atto impugnato riemtra tra quelli impugnabili. La eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
Si passa quindi all'esame delle uteriori questioni sollevate. Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018;
Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass. n. 12002/2014; Cass. S.U. n.
9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n.
29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda. La Corte ritiene quindi fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero
8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11. Ne consgue che rideterminando il credito d'imposta utilizzabile in € 108.943,05 (in ragione dei richiesti € 127.414,11 derivanti dalla somma di € 73.359,64 ed
€ 54.054,47). Di conseguenza a definizione della presente controversia unitamente a quella di cui ad Rg
265/2024 dovrà essere versata all'Amministrazione la parte di credito non riconosciuta, pari ad € 18.471,06.
Considerata la reciproca soccombenza la Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento, ridetermina il credito d'imposta utilizzabile in € 108.943,00. Spese compensate anche della fase cautelare.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRIESTE Sezione 2, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FADEL PIERANTONIO, Presidente e Relatore
MISERI CARLO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P_IVA_1
Difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Avv. Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trieste elettivamente domiciliato presso dp.trieste@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 24040413183667243 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 173/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle proprie richieste.
Parte resistente si oppone.
La Corte ritiene il ricorso in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa e il Ricorrente_2 proponevano ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste richiedendo la declaratoria di illegittimità e per l'effetto l'annullamento totale o parziale della ricevuta di annullamento della comunicazione dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 121 del d.l. n.34/2020 n. 24040413183667243 con nome file
80032880322_SVEV24_EBOP3.ccf, comunicata in data 4 maggio 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo, con ogni necessaria e conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Trieste, al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge, e al pagamento delle spese del processo ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992. La società Ricorrente_1 S.p.a. premette di aver eseguito un intervento di riqualificazione energetica (con l'agevolazione Ecobonus al 50 per cento) sul
Ricorrente_2 , ubicato in Indirizzo_1 nel
Comune di Trieste.
Detto intervento veniva eseguito previa approvazione della assemblea condominiale e sottoscrizione del relativo contratto e prevedeva: - la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale del condominio con un impianto dotato di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe
A di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione;
- fornitura di servizi energetici con sistema di contabilizzazione con unità di misura a MWh (Megawattora).
Il contratto sottoscritto inter partes era da considerare equivalente a un contratto di locazione finanziaria ai fini dell'accesso alle agevolazioni in materia di riqualificazione energetica (comma 3 del suindicato paragrafo
5; risposta a interpello n. 288/2019 dell'Agenzia delle Entrate).
Le parti concordavano quindi il pagamento secondo le seguenti modalità: - emissione di una prima fattura
(per una quota del valore dell'intervento) con: • sconto in fattura al 50% praticato da Ricorrente_1; • pagamento a carico dei committenti della rimanente parte (50%). Per la parte rimanente («alfa») del valore dell'intervento effettuato si prevedeva: • emissione di una seconda fattura pari al 55% dell'importo rimanente (50% con sconto in fattura praticato da Ricorrente_1 + 5% a carico dei condomini); • pagamento rateale a carico dei condomini del 45% dell'importo rimanente (con emissione di una fattura per ogni rata). In pratica, per la parte rimanente « alfa»: • sul 50% dell'importo è stato applicato lo sconto in fattura da Ricorrente_1; • il rimanente 50% è rimasto a carico dei condomini (pagamento in 10 rate di pari importo, di cui la prima già inclusa nella seconda fattura di Ricorrente_1).
A seguito dell'effettuazione dell'intervento per un importo complessivo di 254.828,51 euro (oltre 8.341,35 euro per oneri amministrativi), la società Ricorrente_1 ha proceduto con l'emissione di una prima fattura (n.
332310012808/2023) pari a 146.719,28 euro così suddivisi: - 73.359,64 euro effettivamente pagati dai committenti;
- 73.359,64 euro per i quali è stato applicato lo sconto in fattura (50 per cento dell'importo complessivo). Rimaneva pertanto un importo di 108.101,93 euro (ossia 254.828,51 euro –
146.719,28 euro). Successivamente è stata emessa una seconda fattura (pari al 55% di 108.101,93 euro) con la quale: - è stato applicato lo sconto in fattura sul 50 per cento del rimanente importo (108.101,93 *
50% = 54.054,47 euro); - è stata addebitata la prima di dieci rate a carico dei condomini, pari a 5.405,45 euro (1/10 di 54.054,27 euro, ossia il 5% di 108.101,93 euro). La rimanente parte, pari a 48.648,82 euro
(9/10 di 54.054,27 euro, ossia il 45% di 108.101,93 euro) sarebbe poi stata versata in nove rate di pari importo a carico dei condomini (con emissione delle relative fatture da parte di Ricorrente_1).
Parte ricorrente ritine il contratto in questione sia parificabile a un contratto di locazione finanziaria (allegato
II, paragrafo 5, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008, attuativo della Direttiva 2006/32/CE in materia di efficienza degli usi finali dell'energia; risposta a interpello n. 288/2019 dell'Agenzia delle Entrate).
E dunque ritiene che gli interventi ecobonus eseguiti mediante tale tipologia di contratto la detrazione è determinata sulla base del costo sostenuto dalla concedente (nel caso di specie Ricorrente_1; cfr. art. 2, co. 2, D.
M. 19 febbraio 2007 e circolari nn. 36/E/2007, 21/E/2010, 24/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate). Avendo
Ricorrente_1 eseguito gli interventi pattuiti con il condominio per 254.828,51 euro presentava all'Agenzia delle
Entrate due comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito.
In entrambe le comunicazioni ha indicato che la spesa complessiva dell'intervento ammonta a 254.810 euro.
Nella prima comunicazione ha quantificato un credito d'imposta pari a 73.359,64 euro (50 per cento di
146.719,28 euro). Nella seconda comunicazione ossia 54.050,50 euro.
A seguito dell'attività istruttoria svolta ai sensi dell'art. 122 bis, D.L. n. 34/2020, l'Agenzia delle Entrate comunicava a Ricorrente_1 (cessionario) il mancato riconoscimento della cessione del credito di cui alla prima comunicazione in esame con la ricevuta di annullamento di cui sopra.
Parte ricorrente contesta l'illegittimità della ricevuta di annullamento qui impugnata e propone i seguenti motivi di ricorso.
1. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, LEGGE N.
212/2000, 3, LEGGE N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
1.2. La ricevuta di annullamento non è motivata: non si comprende il motivo per cui la comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito è stata annullata.
2. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C..
VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 5 BIS, D. LGS. 546/1992.
2.1 L'art. 7, comma 5 bis. D.Lgs 546/1992
2.2. Gli elementi dell'Ufficio non sono circostanziati e puntuali e nemmeno sufficienti.
3. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 2, D.M. 19/2/2007
DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IL CREDITO D'IMPOSTA PER ECOBONUS È
ESISTENTE ED È STATO QUANTIFICATOCORRETTAMENTE
3.1. Inquadramento giuridico: l'agevolazione «Ecobonus» al 50 per cento per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale.
3.1.1. Se gli interventi di riqualificazione sono eseguiti tramite contratto di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore e va determinata sulla base del costo sostenuto dalla società concedente
3.2. I requisiti sono tutti rispettati.
3.2.1. Gli interventi sono stati approvati con delibera dell'assemblea del condominio
3.2.2. È stato sottoscritto un contratto di servizio energia «Plus», assimilabile a un contratto di locazione finanziaria
3.2.3. L'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale è stato effettivamente eseguito con sostenimento dei relativi costi da parte del concedente
(Ricorrente_1 S.p.a.) per la realizzazione dell'intervento
3.2.4. È stata inviata la comunicazione all'Enea ed era stato depositato il progetto di impianto termico
4. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 2, D.M. 19/2/2007
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. IL CREDITO DERIVA DA INTERVENTI ESEGUITI
PARI A 254.810 EURO. Il Credito è stato calcolato al netto dell'importo della prima fattura di € 146.719,28
EURO.
4.1. Per l'effettuazione dell'intervento è stato sottoscritto un contratto di servizio energia «Plus».
4.2. Il contratto è assimilabile a un contratto di locazione finanziaria.
4.3. Per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti tramite contratto di locazione finanziaria rileva il costo sostenuto/attività effettivamente svolta dal concedente per la quantificazione del credito d'imposta.
4.4. Sono stati effettivamente eseguiti interventi per un importo di 254.828,22 euro e il credito d'imposta è stato calcolato sulla quota rimanente al netto della prima fattura di 146.719,28 euro.
5. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 2, D.M. 19/2/2007
DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 121, D.L. N. 34/2020. LL COMUNICAZIONE DI
SCONTO IN FATTURA È STATO INDICATO L'AMMONTARE DEGLI INTERVENTI EFFETTIVAMENTE
ESEGUITI NEL 2023.
6. ILLEGITTIMITÀ/INFONDATEZZA DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
14, D.L. N. 63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006. IL CREDITO È
STATO QUANTIFICATO NEI LIMITI DI LEGGE.
7. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, D.L. N. 63/2013,
1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 121, D.L. N. 34/2020. L'OPZIONE DI
SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO È STATA CORRETTAMENTE ESERCITATA E INVIATA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.
7.1. Inquadramento giuridico.
7.2. I requisiti sono rispettati.
8. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, D.L. N. 63/2013,
1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 121, D.L. N. 34/2020. LL
COMUNICAZIONE PER L'OPZIONE DI SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO SONO STATI CORRETTAMENTI INDICATI I DATI CATASTALI DELLE UNITÀ DEL CONDOMINIO
9. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 119, COMMA 5 BIS,
D.L. N. 34/2020. EVENTUALI VIOLAZIONI FORMALI NON COMPORTANO LA DECADENZA
DALL'AGEVOLAZIONE
10. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 122 BIS, D.L. N.
34/2020. ERRONEA APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DA PARTE
DELL'UFFICIO. NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L'ANNULLAMENTO
10.1. L'Agenzia ha emesso la ricevuta di annullamento sulla base della procedura di cui all'art. 122 bis del D.L. n. 34/2020
10.2. La procedura è stata erroneamente applicata dall'Ufficio. Non sussistono i presupposti per l'annullamento.
11. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, LEGGE N.
212/2000, 19, COMMA 2, D.LGS. 546/1992. OMESSA INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI
IMPUGNAZIONE
12. EMENDABILITÀ DELLA COMUNICAZIONE DI SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO NEL
CORSO DEL GIUDIZIO.
13. ILLEGITTIMITÀ DELLA RICEVUTA DI ANNULLAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14, D.L. N.
63/2013, 1, CO. 48, LEGGE N. 220/2010, 1, CO. 347, LEGGE N. 296/2006, 121, D.L. N. 34/2020.
RICONOSCIMENTO PARZIALE DEL CREDITO D'IMPOSTA
14. APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DELLA REMISSIONE IN BONIS EX ART. 2, COMMA 1, D.L. N.
16/2012. IN SUBORDINE, RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA.
14.1. L'istituto della remissione in bonis.
14.2. L'art. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 ha previsto l'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis solo in prossimità della scadenza del 4 aprile 2024 per l'invio delle comunicazioni di sconto in fattura/ cessione del credito
14.3. L'istituto è applicabile alla luce di un'interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della disciplina.
14.3.1. L'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis comporterebbe una violazione dei principi di capacità contributiva, uguaglianza e libertà di iniziativa economica (artt. 53, 3, 41 della Costituzione).
14.3.2. Sull'art. 3 della Costituzione (principio di tutela dell'affidamento e di ragionevolezza).
14.3.3. Sull'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (principio della collaborazione e della buona fede)
14.3.4. Sull'art. 117 della Costituzione e sulla disciplina comunitaria.
Conclude formulando le seguenti conclusioni: in via principale: dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, disporre l'annullamento totale della ricevuta di annullamento di cui in epigrafe, con conseguente riconoscimento della legittimità della comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito inviata dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate;
in via subordinata: dichiarare l'illegittimità parziale e, per l'effetto, disporre l'annullamento parziale della ricevuta di annullamento di cui in epigrafe, con conseguente riconoscimento della legittimità parziale della comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito inviata dalla ricorrente all'Agenzia delle
Entrate; in via del tutto subordinata: dichiarare l'applicabilità dell'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. In subordine disporre il rinvio della questione alla Corte Costituzionale, affinché valuti se l'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis disposta dall'art. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo
2024 si ponga in contrasto con gli artt. 3, 41, 53 e 117 della Costituzione e con l'art. 10, Legge n. 212/2000; disporre il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, affinché valuti se l'inapplicabilità dell'istituto della remissione in bonis disposta dall'art. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 si ponga in contrasto con gli artt. 14 della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale alla convenzione C.Edu, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
in ogni caso: condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Trieste al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
L'Ufficio si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni. L'Ufficio esponeva che il condominio di
Indirizzo_1 presentava, in data 04.04.2024, comunicazione dell'opzione ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020. Successivamente in data 06.04.2024 l'Ufficio tempestivamente provvedeva alla sospensione dell'opzione e quindi, in data 04.05.2024, provvedeva all'annullamento della suddetta opzione con comunicazione con numero di protocollo 24040413183667243-000001.
Le ragioni di tale annullamento risiedevano nel fatto che vi erano motivi evidenti per ritenere non corretta la quantificazione del credito indicato da parte ricorrente, rilevando un utilizzo distorto dell'agevolazione, avendo il Condominio da una parte beneficiato di uno sconto totale a fronte di una rateizzazione della somma rimanente, dall'altra sfruttando un importo complessivo non giustificato dagli effettivi costi sostenuti.
In particolare la stessa controparte produceva un prospetto riassuntivo delle fatture emesse dall'impresa esecutrice delle opere, la quale emetteva corrispettivi per € 125.390,00. Diversamente Ricorrente_1 indicava costi complessivi per € 254.828,51, suddividendo detto importo in due diverse fatture: la n. 332310012808 per
€ 146.719,28 iva inclusa (con sconto in fattura di € 73.359,64 - 50%), oggetto della presente doglianza, e la n. 332310012826 di € 60.306,64 iva inclusa (con sconto in fattura di € 54.054,17 – 89,63%), oggetto di altro procedimento.
Le spese complessivamente fatturate per tutti gli interventi, allegate alla comunicazione ENEA, ammontavano ad € 207.025,92 con uno sconto in fattura applicato di € 127.414,11. Tali incongruenze hanno portato alla conferma e successivo annullamento del provvedimento da parte dell'Ufficio.
Parte resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del prodotto ricorso in quanto il provvedimento protocollo n. 24040413183667243-000001, comunicato in data 04.05.2024, di annullamento degli effetti della comunicazione dell'opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020 non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, co. 1 D. Lgs. 546/1992. Pertanto, secondo l'Ufficio, trova applicazione il terzo comma di tale norma, ai sensi del quale: “3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente… La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Rappresenta, infatti, che con il provvedimento protocollo n. 24040413183667243- 000001 è stato disposto l'annullamento degli effetti della comunicazione di opzione dello sconto, e tanto considerato che, in ragione di quanto previsto dall'art. 121, comma 1 DL 34/2020, la fruizione del cd. sconto in fattura è, comunque, alternativa rispetto all'utilizzo diretto della detrazione.
Secondo l'Ufficio il provvedimento di annullamento degli effetti della comunicazione di cui si discute, rientra tra gli atti non impugnabile innanzi al giudice tributario stante la mancanza della natura impositiva dell'atto in questione.
L'Ufficio precisa altresì che nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020, ai soggetti che - negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 - sostengono spese per interventi legati all'efficientamento energetico/sismico degli edifici, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell'importo corrispondente alla misura stabilita per legge, il legislatore ha riconosciuto la facoltà di cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti ovvero quella di vedersi riconosciuto uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.
Per scongiurare le possibili frodi in materia di cessioni dei crediti, il legislatore ha previsto, in un momento successivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, di rafforzare i controlli preventivi tramite lo sviluppo di procedure automatizzate, con software e lo sviluppo di appositi algoritmi, che intercettassero eventuali anomalie.
In quest'ottica, l'art. 1 della Legge n. 234/2021 ha novellato l'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.
A tale fine, il legislatore ha previsto la possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli effetti di quelle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura, anche successive alla prima, che presentino profili di rischio. Per quanto attiene la fattispecie in esame, dopo la sospensione degli effetti della comunicazione, disposta a livello centrale dal software disposta già il secondo giorno successivo alla presentazione della stessa, la comunicazione non ha superato i controlli di coerenza e regolarità dei dati indicati nella stessa, anche a seguito di comparazione con le banche dati dell'A.T., per cui – dopo un'ulteriore istruttoria – gli effetti di detta comunicazione sono stati integralmente annullati con la conseguenza che essa si intende come mai presentata e viene privata di qualunque effetto.
In ogni caso, al di là dell'inammissibilità del ricorso, secondo L'Ufficio l'annullamento degli effetti della comunicazione è legittimo, mancando i presupposti per la fruizione delle detrazioni, per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
Fatte le predette eccezioni preliminari l'Ufficio contestava quindi anche nel merito e in dettaglio ogni singolo motivo di ricorso proposto da parte ricorrente.
Concludeva quindi, ferma l'inammissibilità del proposto ricorso in considerazione della non impugnabilità dell'atto di cui trattasi stante la mancanza di natura impositiva dell'atto, posto che la cessione del credito rappresenta una facoltà, nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse di superare la predetta questione preliminare, si chiede la conferma dell'intervenuto annullamento della comunicazione di opzione della fruizione del contributo sotto forma di sconto di cui è causa ai fini di non vanificare il controllo ex ante espressamente previsto dal legislatore.
Si precisa, al fine di evidenziare gli effetti pregiudizievoli che deriverebbero dall'accoglimento del ricorso, che la sospensione confermata dall'Ufficio, facendo venire meno la comunicazione di cessione del credito, ne inibisce a titolo definitivo gli effetti;
in caso contrario, una volta revocato l'annullamento, gli effetti dell'operazione sarebbero irreversibili, la comunicazione di cessione del credito rivivrebbe e non sarebbe più possibile intervenire ulteriormente su quella cessione di credito. E tanto, pur mantenendo l'Amministrazione Finanziaria anche in questo caso intatti i propri ordinari poteri di controllo.
L'Ufficio insisteva quindi per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio
La istanza cautelare veniva accolta.
Le parti depositavano memorie e documenti.
L'Ufficio depositava altresì memoria con proposta conciliativa relativa al presente fascicolo e ad altro analogo pendente avanti a questa Corte avente Rg 265/2024.
L'Ufficio premette che:
1. Le posizioni in esame concernono due diverse fatture emesse dalla Ricorrente_1 Spa e riguardano i complessivi lavori eseguiti sul condominio di Indirizzo_1 ; per detta ragione, le vertenze dovranno necessariamente essere trattate congiuntamente.
In particolare, Ricorrente_1 indicava costi complessivi per € 254.828,51, suddividendo detto ammontare in due fatture: la n. 332310012808 per € 146.719,28 iva inclusa (con sconto in fattura di € 73.359,64) e la n.
332310012826 di € 60.306,64 iva inclusa (con sconto in fattura di € 54.054,17).
2. Nel ricorso con rgr 264/2024 relativo alla comunicazione n. 24040413183667243 veniva accolta la richiesta di sospensione presentata dalla controparte, con sblocco del credito d'imposta precedentemente bloccato da Codesta Amministrazione;
diversamente nel procedimento con rgr 265/2024 concernente la comunicazione n. 24040417395361025 veniva negata la richiesta cautelare di sospensione presentata dalla parte, con conferma del blocco del credito, sottolineando “appare tutta da dimostrare la sussistenza, sulla base delle argomentazioni esposte, del fumus boni juris”. Decisione, per altro, avvalorata anche in secondo grado a seguito di appello di Ricorrente_1 (rgc 200013/2024), nella quale i
Giudici di seconde cure evidenziavano, tra l'altro, “l'equivocità degli elementi documentali dai quali si vorrebbe far derivare la sussistenza del profilo del fumus boni iuris”.
3. Ciò posto, riconducendo la fattispecie, soprattutto in ragione della fattura n. 332310012826, ad un'ipotesi di leasing finanziario, risultava ancor più determinante la rispondenza e giustificazione dei costi sostenuti da Ricorrente_1.
4. Inizialmente, le fatture prodotte dalla ricorrente coprivano esclusivamente € 125.390,00 di costi sostenuti;
nel corso del giudizio, rispetto al complessivo importo di € 254.828,21 € (iva inclusa), Ricorrente_1 depositava dell'ulteriore documentazione, lasciando, però, privi di giustificazione € 32.355,49 € (iva esclusa), ovvero
€ 35.591,04 (iva inclusa).
5. In particolare, le “Attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte. Tali somme non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità.
L'Ufficio conclude quindi formulando una proposta, ad un fine meramente conciliativo e senza che ciò valga quale riconoscimento alcuno con la quale propone di definire entrambe le posizioni individuando un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11, pertanto rideterminando il credito d'imposta utilizzabile in
€ 108.943,05 (in ragione dei richiesti € 127.414,11 derivanti dalla somma di € 73.359,64 ed € 54.054,47).
Stante quanto sopra, al fine di procedere con lo sblocco dell'intero credito d'imposta richiesto e a definizione di entrambe le controversie, dovrà quindi essere versata all'Amministrazione la parte di credito non riconosciuta, pari ad € 18.471,06. La proposta non veniva accettata da parte ricorrente.
La causa dopo discussione alla udienza del 30.10.2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente esamina la eccezione di inammissibilità eccepita da parte resistente.
Esaminata la detta eccezione la Corte ritiene la propria giurisdizione poiché, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, ciò nonostante la possibilità di cessione del credito – impedito dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria – si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce, sicuramente, un elemento della struttura tributaria del predetto beneficio fiscale. Ritiene altresì che l'evoluzione della giurisdizione delle commissioni tributarie, ora Corti di Giustizia
Tributaria, si è sviluppata nel senso di un riconoscimento alle stesse, della loro competenza in presenza di una controversia che riguardi uno specifico rapporto tributario con una giurisdizione che, secondo la
Cassazione, ha competenza esclusiva e generale non circoscritta solo da alcuni aspetti per tributi e tasse di ogni tipo e tale competenza è indipendente dalla denominazione del tributo o dal contenuto della domanda presentata dalle parti ricorrenti. L'atto impugnato, a c.d. contenuto negativo, si concretizza nel diniego di una agevolazione conseguente alla ricostruzione “alternativa e fiscale” nella fattispecie operata dall'Ufficio
e non condivisa da questo Giudice. Ne consegue che se anche non espressamente menzionato l'atto impugnato riemtra tra quelli impugnabili. La eccezione è pertanto infondata e va rigettata.
Si passa quindi all'esame delle uteriori questioni sollevate. Occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018;
Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass. n. 12002/2014; Cass. S.U. n.
9936/2014). Tanto in ragione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale una controversia può essere decisa sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni secondo l'ordine che preordina quelle pregiudiziali agli argomenti di merito (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n.
29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza in ordine al diritto processuale civile, risulta applicabile al rito tributario, sia perché quest'ultimo è una species del diritto processuale civile, sia in ragione del canone costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., che tendenzialmente richiede di adottare - in tutti i sistemi processuali - la soluzione che economicizza il tempo e le energie necessarie alla soluzione della regiudicanda. La Corte ritiene quindi fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero
8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11. Ne consgue che rideterminando il credito d'imposta utilizzabile in € 108.943,05 (in ragione dei richiesti € 127.414,11 derivanti dalla somma di € 73.359,64 ed
€ 54.054,47). Di conseguenza a definizione della presente controversia unitamente a quella di cui ad Rg
265/2024 dovrà essere versata all'Amministrazione la parte di credito non riconosciuta, pari ad € 18.471,06.
Considerata la reciproca soccombenza la Corte dispone la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento, ridetermina il credito d'imposta utilizzabile in € 108.943,00. Spese compensate anche della fase cautelare.