Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per difetto di motivazione

    La Corte ritiene la propria giurisdizione poiché, sebbene il provvedimento impugnato non sia elencato tra quelli indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, la possibilità di cessione del credito, impedita dal provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, si pone come una delle possibilità attraverso le quali il contribuente può beneficiare dello sconto fiscale previsto dalla norma agevolatrice e, pertanto, costituisce un elemento della struttura tributaria del predetto beneficio fiscale. L'atto impugnato, a contenuto negativo, si concretizza nel diniego di una agevolazione conseguente alla ricostruzione "alternativa e fiscale" nella fattispecie operata dall'Ufficio e non condivisa da questo Giudice. Ne consegue che se anche non espressamente menzionato l'atto impugnato rientra tra quelli impugnabili. La eccezione è pertanto infondata e va rigettata.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. 546/1992

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità/infondatezza della ricevuta di annullamento per errata quantificazione del credito d'imposta

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità/infondatezza della ricevuta di annullamento per errata quantificazione del credito d'imposta

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità/infondatezza della ricevuta di annullamento per errata indicazione degli interventi eseguiti nel 2023

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità/infondatezza della ricevuta di annullamento per errata quantificazione del credito nei limiti di legge

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per errata esercitazione dell'opzione di sconto in fattura/cessione del credito

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per errata indicazione dei dati catastali

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per mancata decadenza dall'agevolazione nonostante eventuali violazioni formali

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per erronea applicazione della procedura di annullamento

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per omessa indicazione delle modalità di impugnazione

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Emendabilità della comunicazione di sconto in fattura/cessione del credito nel corso del giudizio

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Illegittimità della ricevuta di annullamento per mancato riconoscimento parziale del credito d'imposta

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'istituto della remissione in bonis

    La Corte ritiene fondata e accoglibile la proposta avanzata dall'Ufficio sulla base della circostanza che viene condivisa che le attività Ricorrente_1 indicate nel computo metrico: voci indicate al numero 8 (pagg. 2 e 3 del computo metrico) escluse le voci indicate in parte "Compresi" (29.658,28 euro) + opere meccaniche (2.697,21 euro)” - cfr. doc. 24 di parte si riferiscono a somme che non trovano riscontri nelle attività ricollegabili ad Ricorrente_1 (cfr. doc. 25 di parte, punto 8) e risultano sprovviste di supporto probatorio idoneo a confermarne la spettanza e la riconducibilità. Di conseguenza la Corte giudica corretto il riconoscimento di un importo di spesa complessivo pari ad € 217.886,11.

  • Rigettato
    Annullamento totale della ricevuta di annullamento

    La Corte, in parziale accoglimento, ridetermina il credito d'imposta utilizzabile in € 108.943,00. Spese compensate anche della fase cautelare.

  • Accolto
    Annullamento parziale della ricevuta di annullamento

    La Corte, in parziale accoglimento, ridetermina il credito d'imposta utilizzabile in € 108.943,00. Spese compensate anche della fase cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
    Numero : 14
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo