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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25798/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARENA MAURO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PREVE ROBERTO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Collegno il 06/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (atto n. 104 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 4 gennaio 2003 ed il 23 maggio 2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 2.03.2020 omologato dal Tribunale di Torino in data 3.03.2020.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nelle more del giudizio, in data 27.05.2025, il sig. ecedeva (cfr. certificato di Parte_1 morte depositato il 4 luglio 2025).
I procuratori delle parti, dato atto di quanto sopra, chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo stata depositata, dal difensore del sig. dichiarazione di decesso (avvenuto il 27.5.2025) del proprio assistito. Parte_1
Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Infatti, è orientamento consolidato della Suprema Corte che “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla in punto spese attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/07/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25798/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARENA MAURO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PREVE ROBERTO che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte di udienza.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in Collegno il 06/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Collegno (atto n. 104 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 4 gennaio 2003 ed il 23 maggio 2014. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 2.03.2020 omologato dal Tribunale di Torino in data 3.03.2020.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Nelle more del giudizio, in data 27.05.2025, il sig. ecedeva (cfr. certificato di Parte_1 morte depositato il 4 luglio 2025).
I procuratori delle parti, dato atto di quanto sopra, chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo stata depositata, dal difensore del sig. dichiarazione di decesso (avvenuto il 27.5.2025) del proprio assistito. Parte_1
Nel procedimento di separazione e in quello di divorzio non si produce l'effetto interruttivo del processo previsto dalla disciplina contenuta negli artt. 299 e seg. c.p.c. in quanto la causa non potrebbe essere utilmente riassunta dagli eredi.
Infatti, è orientamento consolidato della Suprema Corte che “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, determinando, ai sensi dell'art. 149 cod. civ., lo scioglimento del matrimonio, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici” (cfr. Cass. n. 2944/1997, n. 9689/2006 e n. 18130/2013).
La conseguenza della morte della parte sul presente procedimento è, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Nulla in punto spese attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA cessata la materia del contendere.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/07/2025.
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.