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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/11/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2563 /2015
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario CA La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2563 /2015 R.G. introitata all'udienza del 18/05/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato ad [...] in data [...] cod. fisc Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANNETTO SALVATORE, giusta procura C.F._1 in atti;
-attore-
CONTRO
(c.f. e P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITARELLI ANGELO, come da procura in atti;
– convenuto –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2015, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo che: - in data 6 giugno 2013, mentre percorreva, Controparte_1
a bordo del proprio motociclo BMW 1200 GS tg. CP 90650, l'autostrada A/18 in direzione Catania –
Messina, giunto al Km. 46 + 600, in prossimità di una curva, si vedeva tagliare la strada da tre cani di grossa taglia;
- a causa dell'improvviso attraversamento della carreggiata stradale da parte dei cani, nonostante il tentativo di frenata, non riusciva ad evitare l'impatto del proprio motoveicolo con due dei predetti animali e, in seguito all'urto, veniva disarcionato dal proprio mezzo e, cadendo rovinosamente sulla sede stradale in prossimità della corsia d'emergenza, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso;
il motoveicolo, privo di controllo, proseguiva la marcia sul piano stradale per un centinaio di metri, subendo ingenti danni quantificati in € 9.627,80.
Premesso quanto sopra, deduceva la parte attrice che l'evento dannoso sopra descritto sarebbe conseguenza del fatto che il avrebbe omesso di collocare idonea Controparte_1 recinzione ai margini della carreggiata e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa così incorrendo in responsabilità ex art. 2051 c.c.. In via subordinata, ipotizzava una responsabilità ex art. 2043 c.c. del medesimo sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza, nel caso di specie, di un' insidia e/o trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità obiettiva e della non prevedibilità soggettiva della situazione di pericolo lamentata. Affermava, infine, esistere una responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. di parte convenuta, ritenendo che dal pagamento del pedaggio autostradale discenderebbe per l'utente il diritto all'utilizzo della strada e, conseguentemente, sussisterebbe un onere di manutenzione dell'ente gestore.
Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti dedotti dalla CP_1 parte attrice per l'accoglimento dell'azione e chiedeva il rigetto delle domande spiegate nell'atto introduttivo.
°°°°°°°°°°°
La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022,
(ud. 24/02/2022, n.9610, Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce;
v. ancora, in motivazione, Cass. 13/02/2019, nn. 4160 - 4161).
L'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c., riposa, da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e, dall'altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma, vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011,
n. 11016).
Ciò, del resto, al pari di quanto pacificamente si afferma nel caso di sinistri causati dalla presenza di una pozzanghera o di una macchia d'olio o di un masso caduto da rocce o pareti attigue alla sede stradale: tutti fattori che, in ragione di serie causali in astratto prevedibili, possono modificare la condizione della cosa creando situazioni di pericolo. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve, come detto, il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità anche in tali ipotesi proprio perché è in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l'intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l'ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l'imprevedibile e improvvisa presenza dell'animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo o poco prima introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile né prevenibile) (cfr. Cass. 9610/2022 sopra richiamata).
Ciò detto, si precisa che nel caso di specie, il rapporto di custodia si individua in capo al CAS, che ha la titolarità e la gestione delle (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 4495 del Controparte_1
24/02/2011).
Al fine di verificare l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico delle parti devono, quindi. esaminarsi le risultanze dell'istruttoria svolta.
In primo luogo deve rilevasi come il CAS, costituendosi in giudizio, non abbia contestato il verificarsi del fatto come descritto nell'atto di citazione, ma ha dedotto che lo stesso non fosse imputabile a inadempimento o colpa del convenuto per le argomentazioni spiegate in atti.
Quanto sopra, come già evidenziato con ordinanza del 12.10.2026 ha reso superflua la prova sull'an articolata da parte attrice nell'atto di citazione nonché su quanto risultante dal verbale di sopralluogo allegato. Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 14668/2008) quello secondo cui i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, secondo la disposizione contenuta nell'art. 2700 codice civile, dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti fino a querela di falso (Cass. 25 giugno 2003 n. 10128, 14 dicembre 2002 n. 17949, 25 luglio 2002 n. 10898).
Si è invece proceduto all'espletamento della prova per testi articolata dal convenuto CP_1 per accertare l'assolvimento dell'onere sullo stesso incombente (in ottemperanza ai consolidati principi sopra enunciati) ai fini di andare esente da responsabilità.
All'udienza del 08.09.2017, veniva escusso il teste Assistente in servizio Testimone_1 presso la Polizia stradale di Catania, il quale dichiarava di essere intervenuto sui luoghi di causa dopo il verificarsi del sinistro su chiamata della centrale operativa e di aver effettuato gli accertamenti sui luoghi medesimi, cristallizzati nel verbale di accertamento del 06.06.2013 in atti, che gli veniva esibito. In particolare il teste dichiarava di ricordare “la presenza di un signore alto a terra e la presenza sulla carreggiata di un cane tranciato a metà”. Lo stesso aggiungeva, altresì, di non aver compiuto nell'immediatezza del sinistro accertamenti sullo stato della recinzione della sede stradale,
i quali, per come riferito dallo stesso, “sono stati effettuati da altra pattuglia di cui io non ho fatto parte il giorno successivo”.
All'udienza del 06/07/2018 veniva escusso il teste , agente di P.S., il quale riferiva Testimone_2 di essere intervenuto sui luoghi del sinistro oggetto di causa dopo il suo verificarsi unitamente al collega e di aver redatto il verbale di sopralluogo allegato al fascicolo attoreo. Testimone_1
Dichiarava, inoltre, che vi era vegetazione alta ma di non avere accertato personalmente lo stato della recinzione. Per il resto confermava quanto riportato nel verbale del 06.06.2013 in ordine allo stato dei luoghi.
Il teste, , sopraintendente Capo della Polizia Stradale di Giardini Naxos, Testimone_3 escusso alla medesima udienza del 06/07/2018, dichiarava di non aver assistito all'incidente oggetto di causa ma di aver effettuato un sopralluogo il giorno dopo nel posto indicatogli dal capo CP_2
[...]
Affermava: - che nel corso del sopralluogo aveva solo accertato lo stato della recinzione per circa 200 metri;
di non sapere riferire in ordine alla posizione dell'aiuola spartitraffico;
- che buona parte della recinzione era coperta da vegetazione fitta e non gli è stato possibile accertare l'integrità per l'intera estensione della recinsione medesima.
Il teste , agente di P.S., dichiarava, infine, di non aver assistito all'incidente Testimone_4 oggetto di causa ma di aver eseguito un sopralluogo sui luoghi del sinistro stesso insieme al collega il giorno dopo. Il teste nello specifico riferiva: “Io e il mio collega abbiamo accertato lo Tes_3 stato della recinzione metallica. Io sono anche sceso dall'auto e ho controllato la rete per circa 200 metri. Nella parte non coperta dalla vegetazione la recinzione si presentava apparentemente integra.
Nei punti in cui la vegetazione era più fitta non è stato possibile controllane l'integrità” ed aggiungeva, altresì, che “la recinzione era alta più o meno un metro e trenta. Io sono alto un metro
e 75 e la recinzione mi arrivava all'altezza del petto. La rete alla base non è ancorata”.
Le risultanze documentali e le deposizioni assunte confermano la sussistenza del nesso causale tra la presenza del cane e l'evento (la presenza del cane sulla carreggiata è stata confermata anche nel corso dell'istruttoria orale) e deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato. Il convenuto, come detto, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare o l'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio, oppure l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'evento.
Nel caso di specie, l'Ente, sul punto, ha affermato che il sinistro de quo sarebbe stato causato dall'abbandono in carreggiata dei tre cani da parte di terzi rimasti ignoti. Tale asserzione non ha, però, trovato riscontro all'esito dei mezzi di prova espletati. Non risulta ad esempio dimostrato che il cane rinvenuto sulla carreggiata nel corso del sopralluogo della Polizia stradale fosse, ad esempio, dotato di microchip o altro segno distintivo da cui potesse dedursi che l'animale fosse di proprietà di terzi.
Non risulta inoltre smentita la circostanza dell'assenza, nelle vicinanze del luogo dell'incidente, di aree di sosta. Appare infine inverosimile l'abbandono contemporaneo di tre cani di grossa taglia.
Non è stata, inoltre, fornita prova dell'integrità della rete posta a margine della carreggiata che si presentava non ancorata alla base ( come dichiarato dal teste ) e ricoperta di vegetazione Tes_4 spontanea che ha impedito agli accertatori di verificarne l'integrità (vegetazione presente sulla rete, diversa da quella dell'aiuola spartitraffico). Ciò dà contezza della carenza di manutenzione sintomatica dell'omessa custodia.
Alla luce di tutto quanto sopra, in difetto di assolvimento dell'onere della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il convenuto deve essere ritenuto responsabile del sinistro stante il dovere CP_1 generale di mantenere l'autostrada in condizioni di sicurezza.
Acclarata l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine alla verificazione del sinistro in esame, può procedersi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
In corso di causa è stata espletata consulenza tecnica medico legale in esito alla quale il Prof.
ha accertato in capo al sig. “Esiti dolorosi secondari a pregressa frattura Persona_1 Pt_1 dell'arco medio-anteriore della III° e IV° costa dell'emitorace destro, strumentalmente accertata.
Esiti dolorosi secondari a pregresso trauma distorsivo-contusivo della spalla destra con infrazione scapolare e diastasi acromion-claveare con disfunzionalità minimale dell'articolazione scapolo- omerale in soggetto con esito cicatriziale da pregressa ferita lacero-contusa alla faccia anteriore della rotula del ginocchio destro con lieve danno estetico.” Riguardo ai quesiti sopra indicati è da precisare quanto segue: a) secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dalla
Ricorrente é da attribuire all'incidente della strada del 6.06.2013. b) la durata della malattia: a mio avviso, è da considerare una inabilità temporanea assoluta per una durata di giorni trenta (30), cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per una durata di giorni trenta
(30) e una inabilità temporanea parziale al 25 % per una durata di giorni quaranta (40). c) la natura
e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico della Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura del tre,5 %
(3,5%)”.
Le conclusioni del CTU, analitiche e motivate possono essere recepite ai fini del decidere.
I danni come sopra accertati vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno relativo alla capacità lavorativa generica ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore.
Il criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle, già nel 2021, contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato danneggiato un risarcimento pari ad € 3.450,00 per giorni 30 al 100%, € 1.725,00 per giorni 30 al 50% ed € 1.150,00 per giorni 40 al 25%, per un totale complessivo di Euro 6.325,00.
In ordine ai postumi permanenti stimati nella misura del 3,5%, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio civile milanese e tenendo conto delle nuove modalità di liquidazione, l'importo spettante all'attore, avuto riguardo al fatto che lo stesso aveva 56 anni all'epoca dei fatti, è pari ad €
4892,50 (euro 4261,00 pari al 3% + Euro 631,50 pari allo 0,5%) comprensivo dell'incremento
(tabellarmente previsto) per sofferenza soggettiva.
Il totale liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è, dunque, pari ad €
11.217,50.
Tenuto conto del fatto che parte attrice non ha allegato e provato la sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivatole dal così specificato danno biologico riguardo tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.
La cifra non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass.18/02/2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Quanto al danno al mezzo il CTU nominato, Dott. previo esame del verbale Persona_2 di sopralluogo nonché della documentazione fotografica allegata in atti relativa allo stato del mezzo dopo il sinistro ed avuto riguardo anche al preventivo prodotto, ha accertato che i danni riconducibili all'impatto del mezzo contro i cani ed i danni successivi allo strisciamento del motoveicolo sull'asfalto ammontano a complessive 5758,72.
Il convenuto deve, quindi, essere condannato a rifondere all'attore per il ristoro del danno al mezzo la somma complessiva di Euro 5753,72.
La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Devono infine essere rimborsate le spese mediche documentate ( per complessivi Euro121,23)
e le spese per la rimozione del mezzo dalla sede autostradale e per la custodia dello stesso ( per Euro
180,00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto al danno da fermo tecnico la Suprema Corte ha di recente ribadito che il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente,
a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo
(Cassazione 15262 del 2023 Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova che possa giustificare la liquidazione di tale voce di danno, non essendo sufficiente la valutazione presuntiva operata dal CTU in assenza della dimostrazione di esborsi per il noleggio di un mezzo sostitutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara la responsabilità del convenuto per il verificarsi dell'incidente oggetto di CP_1 giudizio.
Condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore CP_1 dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 11.217,50 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale (per il danno al mezzo) in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 5753,72 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al rimborso delle spese documentate come specificate in parte CP_1 motiva che si liquidano complessivamente in euro 301,23 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida in € CP_1
260,00 per spese, € 5077,00,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte ai due CTU per l'espletamento delle due consulenze nella misura liquidata in atti.
Così deciso in Messina il 02/11/2025
Il Giudice
(CA La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario CA La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2563 /2015 R.G. introitata all'udienza del 18/05/2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nato ad [...] in data [...] cod. fisc Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANNETTO SALVATORE, giusta procura C.F._1 in atti;
-attore-
CONTRO
(c.f. e P.Iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITARELLI ANGELO, come da procura in atti;
– convenuto –
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14 maggio 2015, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio il esponendo che: - in data 6 giugno 2013, mentre percorreva, Controparte_1
a bordo del proprio motociclo BMW 1200 GS tg. CP 90650, l'autostrada A/18 in direzione Catania –
Messina, giunto al Km. 46 + 600, in prossimità di una curva, si vedeva tagliare la strada da tre cani di grossa taglia;
- a causa dell'improvviso attraversamento della carreggiata stradale da parte dei cani, nonostante il tentativo di frenata, non riusciva ad evitare l'impatto del proprio motoveicolo con due dei predetti animali e, in seguito all'urto, veniva disarcionato dal proprio mezzo e, cadendo rovinosamente sulla sede stradale in prossimità della corsia d'emergenza, riportava lesioni personali per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso;
il motoveicolo, privo di controllo, proseguiva la marcia sul piano stradale per un centinaio di metri, subendo ingenti danni quantificati in € 9.627,80.
Premesso quanto sopra, deduceva la parte attrice che l'evento dannoso sopra descritto sarebbe conseguenza del fatto che il avrebbe omesso di collocare idonea Controparte_1 recinzione ai margini della carreggiata e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa così incorrendo in responsabilità ex art. 2051 c.c.. In via subordinata, ipotizzava una responsabilità ex art. 2043 c.c. del medesimo sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza, nel caso di specie, di un' insidia e/o trabocchetto, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità obiettiva e della non prevedibilità soggettiva della situazione di pericolo lamentata. Affermava, infine, esistere una responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. di parte convenuta, ritenendo che dal pagamento del pedaggio autostradale discenderebbe per l'utente il diritto all'utilizzo della strada e, conseguentemente, sussisterebbe un onere di manutenzione dell'ente gestore.
Il convenuto si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti dedotti dalla CP_1 parte attrice per l'accoglimento dell'azione e chiedeva il rigetto delle domande spiegate nell'atto introduttivo.
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La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dall'inattesa ed imprevista presenza di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2022,
(ud. 24/02/2022, n.9610, Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce;
v. ancora, in motivazione, Cass. 13/02/2019, nn. 4160 - 4161).
L'affermazione in tale ipotesi di una responsabilità dell'ente gestore ex art. 2051 c.c., riposa, da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e, dall'altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma, vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011,
n. 11016).
Ciò, del resto, al pari di quanto pacificamente si afferma nel caso di sinistri causati dalla presenza di una pozzanghera o di una macchia d'olio o di un masso caduto da rocce o pareti attigue alla sede stradale: tutti fattori che, in ragione di serie causali in astratto prevedibili, possono modificare la condizione della cosa creando situazioni di pericolo. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve, come detto, il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilità anche in tali ipotesi proprio perché è in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l'intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilità ove si dimostri, con onere a carico del custode, l'ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l'imprevedibile e improvvisa presenza dell'animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo o poco prima introdottosi attraverso un varco nella recinzione da troppo poco tempo determinatosi per fatto non prevedibile né prevenibile) (cfr. Cass. 9610/2022 sopra richiamata).
Ciò detto, si precisa che nel caso di specie, il rapporto di custodia si individua in capo al CAS, che ha la titolarità e la gestione delle (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 4495 del Controparte_1
24/02/2011).
Al fine di verificare l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico delle parti devono, quindi. esaminarsi le risultanze dell'istruttoria svolta.
In primo luogo deve rilevasi come il CAS, costituendosi in giudizio, non abbia contestato il verificarsi del fatto come descritto nell'atto di citazione, ma ha dedotto che lo stesso non fosse imputabile a inadempimento o colpa del convenuto per le argomentazioni spiegate in atti.
Quanto sopra, come già evidenziato con ordinanza del 12.10.2026 ha reso superflua la prova sull'an articolata da parte attrice nell'atto di citazione nonché su quanto risultante dal verbale di sopralluogo allegato. Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 14668/2008) quello secondo cui i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, secondo la disposizione contenuta nell'art. 2700 codice civile, dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti fino a querela di falso (Cass. 25 giugno 2003 n. 10128, 14 dicembre 2002 n. 17949, 25 luglio 2002 n. 10898).
Si è invece proceduto all'espletamento della prova per testi articolata dal convenuto CP_1 per accertare l'assolvimento dell'onere sullo stesso incombente (in ottemperanza ai consolidati principi sopra enunciati) ai fini di andare esente da responsabilità.
All'udienza del 08.09.2017, veniva escusso il teste Assistente in servizio Testimone_1 presso la Polizia stradale di Catania, il quale dichiarava di essere intervenuto sui luoghi di causa dopo il verificarsi del sinistro su chiamata della centrale operativa e di aver effettuato gli accertamenti sui luoghi medesimi, cristallizzati nel verbale di accertamento del 06.06.2013 in atti, che gli veniva esibito. In particolare il teste dichiarava di ricordare “la presenza di un signore alto a terra e la presenza sulla carreggiata di un cane tranciato a metà”. Lo stesso aggiungeva, altresì, di non aver compiuto nell'immediatezza del sinistro accertamenti sullo stato della recinzione della sede stradale,
i quali, per come riferito dallo stesso, “sono stati effettuati da altra pattuglia di cui io non ho fatto parte il giorno successivo”.
All'udienza del 06/07/2018 veniva escusso il teste , agente di P.S., il quale riferiva Testimone_2 di essere intervenuto sui luoghi del sinistro oggetto di causa dopo il suo verificarsi unitamente al collega e di aver redatto il verbale di sopralluogo allegato al fascicolo attoreo. Testimone_1
Dichiarava, inoltre, che vi era vegetazione alta ma di non avere accertato personalmente lo stato della recinzione. Per il resto confermava quanto riportato nel verbale del 06.06.2013 in ordine allo stato dei luoghi.
Il teste, , sopraintendente Capo della Polizia Stradale di Giardini Naxos, Testimone_3 escusso alla medesima udienza del 06/07/2018, dichiarava di non aver assistito all'incidente oggetto di causa ma di aver effettuato un sopralluogo il giorno dopo nel posto indicatogli dal capo CP_2
[...]
Affermava: - che nel corso del sopralluogo aveva solo accertato lo stato della recinzione per circa 200 metri;
di non sapere riferire in ordine alla posizione dell'aiuola spartitraffico;
- che buona parte della recinzione era coperta da vegetazione fitta e non gli è stato possibile accertare l'integrità per l'intera estensione della recinsione medesima.
Il teste , agente di P.S., dichiarava, infine, di non aver assistito all'incidente Testimone_4 oggetto di causa ma di aver eseguito un sopralluogo sui luoghi del sinistro stesso insieme al collega il giorno dopo. Il teste nello specifico riferiva: “Io e il mio collega abbiamo accertato lo Tes_3 stato della recinzione metallica. Io sono anche sceso dall'auto e ho controllato la rete per circa 200 metri. Nella parte non coperta dalla vegetazione la recinzione si presentava apparentemente integra.
Nei punti in cui la vegetazione era più fitta non è stato possibile controllane l'integrità” ed aggiungeva, altresì, che “la recinzione era alta più o meno un metro e trenta. Io sono alto un metro
e 75 e la recinzione mi arrivava all'altezza del petto. La rete alla base non è ancorata”.
Le risultanze documentali e le deposizioni assunte confermano la sussistenza del nesso causale tra la presenza del cane e l'evento (la presenza del cane sulla carreggiata è stata confermata anche nel corso dell'istruttoria orale) e deve, pertanto, ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato. Il convenuto, come detto, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare o l'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio, oppure l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'evento.
Nel caso di specie, l'Ente, sul punto, ha affermato che il sinistro de quo sarebbe stato causato dall'abbandono in carreggiata dei tre cani da parte di terzi rimasti ignoti. Tale asserzione non ha, però, trovato riscontro all'esito dei mezzi di prova espletati. Non risulta ad esempio dimostrato che il cane rinvenuto sulla carreggiata nel corso del sopralluogo della Polizia stradale fosse, ad esempio, dotato di microchip o altro segno distintivo da cui potesse dedursi che l'animale fosse di proprietà di terzi.
Non risulta inoltre smentita la circostanza dell'assenza, nelle vicinanze del luogo dell'incidente, di aree di sosta. Appare infine inverosimile l'abbandono contemporaneo di tre cani di grossa taglia.
Non è stata, inoltre, fornita prova dell'integrità della rete posta a margine della carreggiata che si presentava non ancorata alla base ( come dichiarato dal teste ) e ricoperta di vegetazione Tes_4 spontanea che ha impedito agli accertatori di verificarne l'integrità (vegetazione presente sulla rete, diversa da quella dell'aiuola spartitraffico). Ciò dà contezza della carenza di manutenzione sintomatica dell'omessa custodia.
Alla luce di tutto quanto sopra, in difetto di assolvimento dell'onere della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il convenuto deve essere ritenuto responsabile del sinistro stante il dovere CP_1 generale di mantenere l'autostrada in condizioni di sicurezza.
Acclarata l'esclusiva responsabilità della convenuta in ordine alla verificazione del sinistro in esame, può procedersi alla quantificazione dei danni patiti dall'attore.
In corso di causa è stata espletata consulenza tecnica medico legale in esito alla quale il Prof.
ha accertato in capo al sig. “Esiti dolorosi secondari a pregressa frattura Persona_1 Pt_1 dell'arco medio-anteriore della III° e IV° costa dell'emitorace destro, strumentalmente accertata.
Esiti dolorosi secondari a pregresso trauma distorsivo-contusivo della spalla destra con infrazione scapolare e diastasi acromion-claveare con disfunzionalità minimale dell'articolazione scapolo- omerale in soggetto con esito cicatriziale da pregressa ferita lacero-contusa alla faccia anteriore della rotula del ginocchio destro con lieve danno estetico.” Riguardo ai quesiti sopra indicati è da precisare quanto segue: a) secondo quanto valutabile dagli atti, considerata la natura dell'evento traumatico e le lesioni conseguenti, si può affermare che la causa dei postumi riportati dalla
Ricorrente é da attribuire all'incidente della strada del 6.06.2013. b) la durata della malattia: a mio avviso, è da considerare una inabilità temporanea assoluta per una durata di giorni trenta (30), cui ha fatto seguito un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% per una durata di giorni trenta
(30) e una inabilità temporanea parziale al 25 % per una durata di giorni quaranta (40). c) la natura
e l'entità degli esiti conseguenti all'evento traumatico hanno determinato a carico della Ricorrente postumi permanenti, quale espressione del danno biologico, valutabili nella misura del tre,5 %
(3,5%)”.
Le conclusioni del CTU, analitiche e motivate possono essere recepite ai fini del decidere.
I danni come sopra accertati vanno risarciti, quali componenti del complessivo danno non patrimoniale subito dall'attore.
A tal proposito, deve evidenziarsi che la Suprema Corte (ex multis sentenza Sez. Unite n. 26972 dell'11.11.2008 Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24864) ha chiarito che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, danno relativo alla capacità lavorativa generica ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Alla luce di quanto sopra, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione del danno patito dall'attore.
Il criterio di liquidazione che questo Tribunale ritiene di adottare è quello di stabilire un importo per ciascun giorno di inabilità assoluta che il danneggiato abbia subito, importo che, in caso di inabilità parziale, verrà liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
appare opportuno determinare la misura di tale importo, stante la mancanza di riferimenti legislativi sul punto, assumendo come valore orientativo quello espresso dalle tabelle elaborate dall'Osservatorio civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica.
Si evidenzia che le nuove tabelle, già nel 2021, contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) ha, invero, espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione (ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), bisogna procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle tabelle dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Milano aggiornate al 2024, può essere riconosciuto l'importo di euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, importo comprensivo della sofferenza soggettiva (come da tabelle).
Per il periodo da invalidità temporanea deve, quindi, essere liquidato danneggiato un risarcimento pari ad € 3.450,00 per giorni 30 al 100%, € 1.725,00 per giorni 30 al 50% ed € 1.150,00 per giorni 40 al 25%, per un totale complessivo di Euro 6.325,00.
In ordine ai postumi permanenti stimati nella misura del 3,5%, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio civile milanese e tenendo conto delle nuove modalità di liquidazione, l'importo spettante all'attore, avuto riguardo al fatto che lo stesso aveva 56 anni all'epoca dei fatti, è pari ad €
4892,50 (euro 4261,00 pari al 3% + Euro 631,50 pari allo 0,5%) comprensivo dell'incremento
(tabellarmente previsto) per sofferenza soggettiva.
Il totale liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è, dunque, pari ad €
11.217,50.
Tenuto conto del fatto che parte attrice non ha allegato e provato la sofferenza di alcun pregiudizio superiore alla media derivatole dal così specificato danno biologico riguardo tutte le attività ordinarie della esplicazione quotidiana della sua vita, in difetto di alcun particolare patimento maggiore rispetto a quanto ordinariamente dato riscontrarsi per il tipo di lesioni accertate, null'altro si ritiene di poter liquidare a titolo di danno non patrimoniale.
La cifra non deve essere rivalutata, essendo liquidata ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass.18/02/2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Quanto al danno al mezzo il CTU nominato, Dott. previo esame del verbale Persona_2 di sopralluogo nonché della documentazione fotografica allegata in atti relativa allo stato del mezzo dopo il sinistro ed avuto riguardo anche al preventivo prodotto, ha accertato che i danni riconducibili all'impatto del mezzo contro i cani ed i danni successivi allo strisciamento del motoveicolo sull'asfalto ammontano a complessive 5758,72.
Il convenuto deve, quindi, essere condannato a rifondere all'attore per il ristoro del danno al mezzo la somma complessiva di Euro 5753,72.
La cifra non deve essere rivalutata essendo liquidata ai valori attuali ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e quindi gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Devono infine essere rimborsate le spese mediche documentate ( per complessivi Euro121,23)
e le spese per la rimozione del mezzo dalla sede autostradale e per la custodia dello stesso ( per Euro
180,00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Quanto al danno da fermo tecnico la Suprema Corte ha di recente ribadito che il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente,
a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo
(Cassazione 15262 del 2023 Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389).
Nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova che possa giustificare la liquidazione di tale voce di danno, non essendo sufficiente la valutazione presuntiva operata dal CTU in assenza della dimostrazione di esborsi per il noleggio di un mezzo sostitutivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Dichiara la responsabilità del convenuto per il verificarsi dell'incidente oggetto di CP_1 giudizio.
Condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore CP_1 dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 11.217,50 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale (per il danno al mezzo) in favore dell'attore che liquida nella complessiva somma di euro 5753,72 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al rimborso delle spese documentate come specificate in parte CP_1 motiva che si liquidano complessivamente in euro 301,23 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida in € CP_1
260,00 per spese, € 5077,00,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura di legge e oltre al rimborso delle spese corrisposte ai due CTU per l'espletamento delle due consulenze nella misura liquidata in atti.
Così deciso in Messina il 02/11/2025
Il Giudice
(CA La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.