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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1681/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], sottoposta ad amministrazione di Parte_1 sostegno in persona dell'Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Putelli Scrinzi Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e perciò chiedendo dichiararsi la separazione personale dal coniuge, con addebito di responsabilità a quest'ultimo, e accordarsi in proprio favore il diritto di percepire un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nella misura di Euro 250,00 al mese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Cinisello Balsamo (MI), il 9 dicembre 2006 e che dalla loro CP_1 unione non sono nati figli. Esponeva che il marito, dopo circa tre mesi di matrimonio, aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno, lasciandola in condizioni di indigenza e, così, omettendo di adempiere ai doveri di assistenza morale e materiale.
Sotto diversi aspetti, soggiungeva di essere invalida all'85%, di essere domiciliata in un piccolo immobile gestito dall'Associazione San Cristoforo e di percepire provvidenze a titolo di pensione d'invalidità e di reddito d'inclusione.
Deducendo, pertanto, l'irreversibilità della crisi coniugale, formulava le domande meglio riportate in epigrafe.
La stessa parte depositava in seguito memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nella contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata, all'udienza del 28 gennaio 2025 , comparsa personalmente, escludeva possibilità Parte_1 conciliative e confermava di non sentire il marito e di non avere più notizie di lui da lungo tempo.
Senza incombenti istruttori, disattese le relative istanze, alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le conclusioni nei termini di cui in ricorso discutendo oralmente.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' anzitutto fondata e va accolta la domanda principale proposta da parte ricorrente.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, supportata dalle puntuali allegazioni riguardanti la durevole cessazione del legame di coabitazione e la condizione di irreperibilità del marito, sono elementi che comprovano l'impossibile prosecuzione (o, meglio, il ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Meritano invece reiezione le ulteriori domande formulate nell'interesse di . Parte_1
Con riferimento a quella intesa all'altrui addebito della separazione, invero, difettano prove oggettive in ordine al lamentato abbandono del domicilio familiare da parte di , così CP_1 come alla sua conseguente condotta violativa dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale.
In relazione alla domanda volta alla percezione di contribuzioni economiche, poi, è regola generale quella secondo cui occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
Nel caso di specie, invero, nulla è dato sapere in merito al tenore di vita matrimoniale, peraltro da rapportare a una convivenza durata soltanto tre mesi, e nemmeno è riscontrabile dagli atti quella sproporzione tra le risorse economiche degli interessati – se è vero che ha Parte_1 esposto di beneficiare di provvidenze mensili per circa Euro 790,00 complessivi al mese e che nessuna circostanza è stata fornita, né, tanto meno, richiesta in relazione alla posizione del convenuto – eventualmente fondante il diritto in oggetto. La natura necessaria del procedimento rispetto alla pronuncia sul vincolo matrimoniale e l'infondatezza delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente rappresentano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 9 dicembre 2006, in Cinisello Balsamo (MI), iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 124, parte 1, anno 2006.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- respinge le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1681/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], sottoposta ad amministrazione di Parte_1 sostegno in persona dell'Avv. , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Putelli Scrinzi Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e perciò chiedendo dichiararsi la separazione personale dal coniuge, con addebito di responsabilità a quest'ultimo, e accordarsi in proprio favore il diritto di percepire un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nella misura di Euro 250,00 al mese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con , in Cinisello Balsamo (MI), il 9 dicembre 2006 e che dalla loro CP_1 unione non sono nati figli. Esponeva che il marito, dopo circa tre mesi di matrimonio, aveva abbandonato la casa coniugale senza farvi più ritorno, lasciandola in condizioni di indigenza e, così, omettendo di adempiere ai doveri di assistenza morale e materiale.
Sotto diversi aspetti, soggiungeva di essere invalida all'85%, di essere domiciliata in un piccolo immobile gestito dall'Associazione San Cristoforo e di percepire provvidenze a titolo di pensione d'invalidità e di reddito d'inclusione.
Deducendo, pertanto, l'irreversibilità della crisi coniugale, formulava le domande meglio riportate in epigrafe.
La stessa parte depositava in seguito memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
Nella contumacia di parte convenuta, non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata, all'udienza del 28 gennaio 2025 , comparsa personalmente, escludeva possibilità Parte_1 conciliative e confermava di non sentire il marito e di non avere più notizie di lui da lungo tempo.
Senza incombenti istruttori, disattese le relative istanze, alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le conclusioni nei termini di cui in ricorso discutendo oralmente.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' anzitutto fondata e va accolta la domanda principale proposta da parte ricorrente.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, supportata dalle puntuali allegazioni riguardanti la durevole cessazione del legame di coabitazione e la condizione di irreperibilità del marito, sono elementi che comprovano l'impossibile prosecuzione (o, meglio, il ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Meritano invece reiezione le ulteriori domande formulate nell'interesse di . Parte_1
Con riferimento a quella intesa all'altrui addebito della separazione, invero, difettano prove oggettive in ordine al lamentato abbandono del domicilio familiare da parte di , così CP_1 come alla sua conseguente condotta violativa dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale.
In relazione alla domanda volta alla percezione di contribuzioni economiche, poi, è regola generale quella secondo cui occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
Nel caso di specie, invero, nulla è dato sapere in merito al tenore di vita matrimoniale, peraltro da rapportare a una convivenza durata soltanto tre mesi, e nemmeno è riscontrabile dagli atti quella sproporzione tra le risorse economiche degli interessati – se è vero che ha Parte_1 esposto di beneficiare di provvidenze mensili per circa Euro 790,00 complessivi al mese e che nessuna circostanza è stata fornita, né, tanto meno, richiesta in relazione alla posizione del convenuto – eventualmente fondante il diritto in oggetto. La natura necessaria del procedimento rispetto alla pronuncia sul vincolo matrimoniale e l'infondatezza delle ulteriori domande proposte da parte ricorrente rappresentano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 9 dicembre 2006, in Cinisello Balsamo (MI), iscritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 124, parte 1, anno 2006.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- respinge le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 30 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto