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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 315/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente - CF Ricorrente
Difeso da
Difensore Ricorrente - CF Difensore Ricorrente
ed elettivamente domiciliato presso PEC Difensore Ricorrente
contro
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore AER - CF AER
ed elettivamente domiciliato presso PEC Difensore AER
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249004005434 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004005434/000, notificata da ADER il 10.2.2025 e relativa alla cartella di pagamento n. 13320210009771188000 avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità/annullamento.
Lamentava, in particolare, la omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale.
Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4.7.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria illustrative depositate il 26.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, costituendosi in giudizio ADER ha provato che la cartella di pagamento presupposta (la n. 13320210009771188000) è stata notificata il 4.12.2022 mediante consegna dell'atto a familiare convivente (cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente): l'eccezione di prescrizione laddove riferita al periodo antecedente alla notifica di detta cartella è, quindi, inammissibile siccome tardiva in questa sede avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella.
Con le memorie illustrative la parte ricorrente ha lamentato che la documentazione prodotta da ADER – ivi compresa la procura - è inutilizzabile siccome sprovvista di conformità all'originale ex art 25 bis comma 5- bis D. Lgs n. 546/1992; ha poi dedotto che “[..] Si contesta la ricezione del coniuge che disconosce formalmente la firma sull'atto esibito dalla resistente [..]” sostenendo anche che “[..] Cartelle/Atti della riscossione vanno ritirati e firmati solo dall'interessato e non è possibile in ritiro neanche dai suoi conviventi
[..]”.
Trattasi di contestazioni prive di pregio.
Ed invero, l'art. 25 bis comma 5 bis citato prevede ”Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Ebbene, ad avviso del giudice l'introduzione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, non altera in modo significativo il quadro normativo precedente delineato dal D. Lgs. n. 8/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, e successive modifiche e integrazioni, ovvero non inserisce, in via generalizzata, un obbligo di certificazione di conformità di documenti, previsto a pena di inutilizzabilità.
Infatti, avvero la tesi contraria, sostenuta dalla parte ricorrente, militano vari argomenti.
In primo luogo, l'imposizione di un simile obbligo in via generalizzata costituirebbe un ingiustificato e inspiegabile aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD.
Tale radicale innovazione, si osserva, non traspare dagli atti della riforma.
In secondo luogo, la stessa collocazione della norma in oggetto non consente di acquisire elementi a favore della tesi più restrittiva, anzi l'esegesi del dato normativo conduce a soluzioni diametralmente opposte.
Infatti, la norma sull'obbligo per il giudice tributario di non tenere conto di documenti originali cartacei, di cui non sia stata acquisita copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non è contenuta in un apposito articolo né in un apposito comma, bensì costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita a escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio.
Insomma, la stessa collocazione della norma in oggetto fa propendere per una interpretazione meno dirompente rispetto al quadro normativo già delineato dal CAD, ossia una interpretazione da ricercarsi nel contesto delineato dalla prima parte del comma, cioè nell'ambito della disciplina di formazione del fascicolo telematico.
In effetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018, si è generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali a decorrere dal giorno 1.7.2019: in precedenza, l'impiego dello strumento del processo tributario telematico era solo facoltativo e comportava, comunque, la possibile convivenza di atti depositati telematicamente e atti depositati in forma cartacea.
L'art. 12 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabiliva che “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [..]”.
Alla luce di tale disposizione, tuttora vigente, l'ultimo periodo del comma 5-bis va letto, non nel senso di attribuire al difensore un potere (o peggio un obbligo) di attestazione di conformità di documenti cartacei tout court, ma semplicemente di conferma che il giudice tributario può prendere in considerazione solo quegli atti che, anche se prodotti in forma cartacea, siano poi stati inseriti nel fascicolo telematico in copia per immagine, certificata conforme al documento originariamente prodotto.
D'altra parte, la stessa collocazione della disposizione in oggetto immediatamente dopo quella che disciplina l'unicità del fascicolo processuale per tutti i gradi di giudizio, con conseguente esonero per il difensore della parte di ridepositare in appello tutti i documenti prodotti in primo grado, ben consente di spiegare la necessità di una copia informatica per immagine di quegli atti e documenti esistenti solo in formato cartaceo: quindi, il riferimento della disposizione riguarda necessariamente solo le produzioni ante 2014, ossia le uniche ad essere prive di certificazione di conformità. Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, interpretata in tal senso, assume una propria coerenza ed una portata molto definita: non si tratta di attestare la conformità della copia per immagine a chissà quale documento cartaceo di incerta paternità e completezza, ma al contrario si tratta di attestare la conformità della copia per immagine al documento cartaceo depositato in una determinata e ben individuata fase processuale.
In tal modo viene salvato il tenore letterale della novella, senza determinare implicite alterazioni al significato degli altri commi dell'art. 25 bis e soprattutto senza creare regimi speciali di attestazione di conformità, diversi e più gravosi di quelli disciplinati dal CAD non oggetto della legge delega al Governo.
Quanto al disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento è sufficiente rilevare che la firma
è stata apposta da familiare sicchè la parte ricorrente non è legittimata al disconoscimento e che l'atto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ben può essere notificato mediante consegna al familiare, non occorrendo peraltro alcuna spedizione della c.d. CAN trattandosi nella specie di notifica diretta a mezzo di raccomandata A/R e dunque di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), sicchè trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n.
890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto
(cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
Ciò precisato, dalla notifica della cartella di pagamento a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il
10.2.2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spse di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 315/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente - CF Ricorrente
Difeso da
Difensore Ricorrente - CF Difensore Ricorrente
ed elettivamente domiciliato presso PEC Difensore Ricorrente
contro
Ag.entrate - OS - RO
Difeso da
Difensore AER - CF AER
ed elettivamente domiciliato presso PEC Difensore AER
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 13320249004005434 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.4.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004005434/000, notificata da ADER il 10.2.2025 e relativa alla cartella di pagamento n. 13320210009771188000 avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità/annullamento.
Lamentava, in particolare, la omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale.
Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 4.7.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria illustrative depositate il 26.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, costituendosi in giudizio ADER ha provato che la cartella di pagamento presupposta (la n. 13320210009771188000) è stata notificata il 4.12.2022 mediante consegna dell'atto a familiare convivente (cfr. avviso di ricevimento in fasc. resistente): l'eccezione di prescrizione laddove riferita al periodo antecedente alla notifica di detta cartella è, quindi, inammissibile siccome tardiva in questa sede avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della cartella.
Con le memorie illustrative la parte ricorrente ha lamentato che la documentazione prodotta da ADER – ivi compresa la procura - è inutilizzabile siccome sprovvista di conformità all'originale ex art 25 bis comma 5- bis D. Lgs n. 546/1992; ha poi dedotto che “[..] Si contesta la ricezione del coniuge che disconosce formalmente la firma sull'atto esibito dalla resistente [..]” sostenendo anche che “[..] Cartelle/Atti della riscossione vanno ritirati e firmati solo dall'interessato e non è possibile in ritiro neanche dai suoi conviventi
[..]”.
Trattasi di contestazioni prive di pregio.
Ed invero, l'art. 25 bis comma 5 bis citato prevede ”Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Ebbene, ad avviso del giudice l'introduzione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, non altera in modo significativo il quadro normativo precedente delineato dal D. Lgs. n. 8/2005, cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, e successive modifiche e integrazioni, ovvero non inserisce, in via generalizzata, un obbligo di certificazione di conformità di documenti, previsto a pena di inutilizzabilità.
Infatti, avvero la tesi contraria, sostenuta dalla parte ricorrente, militano vari argomenti.
In primo luogo, l'imposizione di un simile obbligo in via generalizzata costituirebbe un ingiustificato e inspiegabile aggravamento degli obblighi a carico delle parti e l'introduzione di un regime di certificazione documentale più restrittivo di quello previsto dal CAD.
Tale radicale innovazione, si osserva, non traspare dagli atti della riforma.
In secondo luogo, la stessa collocazione della norma in oggetto non consente di acquisire elementi a favore della tesi più restrittiva, anzi l'esegesi del dato normativo conduce a soluzioni diametralmente opposte.
Infatti, la norma sull'obbligo per il giudice tributario di non tenere conto di documenti originali cartacei, di cui non sia stata acquisita copia informatica attestata mediante certificazione di conformità, non è contenuta in un apposito articolo né in un apposito comma, bensì costituisce il secondo periodo di un comma che, nella prima parte, si limita a escludere l'obbligo di un nuovo deposito in appello dei documenti già prodotti in primo grado o, comunque, in un precedente grado di giudizio.
Insomma, la stessa collocazione della norma in oggetto fa propendere per una interpretazione meno dirompente rispetto al quadro normativo già delineato dal CAD, ossia una interpretazione da ricercarsi nel contesto delineato dalla prima parte del comma, cioè nell'ambito della disciplina di formazione del fascicolo telematico.
In effetti, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 119/2018, come convertito dalla legge n. 136/2018, si è generalizzato l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali a decorrere dal giorno 1.7.2019: in precedenza, l'impiego dello strumento del processo tributario telematico era solo facoltativo e comportava, comunque, la possibile convivenza di atti depositati telematicamente e atti depositati in forma cartacea.
L'art. 12 D.M. 23 dicembre 2013, n. 163 stabiliva che “Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [..]”.
Alla luce di tale disposizione, tuttora vigente, l'ultimo periodo del comma 5-bis va letto, non nel senso di attribuire al difensore un potere (o peggio un obbligo) di attestazione di conformità di documenti cartacei tout court, ma semplicemente di conferma che il giudice tributario può prendere in considerazione solo quegli atti che, anche se prodotti in forma cartacea, siano poi stati inseriti nel fascicolo telematico in copia per immagine, certificata conforme al documento originariamente prodotto.
D'altra parte, la stessa collocazione della disposizione in oggetto immediatamente dopo quella che disciplina l'unicità del fascicolo processuale per tutti i gradi di giudizio, con conseguente esonero per il difensore della parte di ridepositare in appello tutti i documenti prodotti in primo grado, ben consente di spiegare la necessità di una copia informatica per immagine di quegli atti e documenti esistenti solo in formato cartaceo: quindi, il riferimento della disposizione riguarda necessariamente solo le produzioni ante 2014, ossia le uniche ad essere prive di certificazione di conformità. Di conseguenza, la disposizione di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, interpretata in tal senso, assume una propria coerenza ed una portata molto definita: non si tratta di attestare la conformità della copia per immagine a chissà quale documento cartaceo di incerta paternità e completezza, ma al contrario si tratta di attestare la conformità della copia per immagine al documento cartaceo depositato in una determinata e ben individuata fase processuale.
In tal modo viene salvato il tenore letterale della novella, senza determinare implicite alterazioni al significato degli altri commi dell'art. 25 bis e soprattutto senza creare regimi speciali di attestazione di conformità, diversi e più gravosi di quelli disciplinati dal CAD non oggetto della legge delega al Governo.
Quanto al disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento è sufficiente rilevare che la firma
è stata apposta da familiare sicchè la parte ricorrente non è legittimata al disconoscimento e che l'atto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ben può essere notificato mediante consegna al familiare, non occorrendo peraltro alcuna spedizione della c.d. CAN trattandosi nella specie di notifica diretta a mezzo di raccomandata A/R e dunque di forma “semplificata” di notificazione (così Corte Cost. n. 175/2018), sicchè trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n.
890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto
(cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020 e Corte Cost. n. 175/2018).
Ciò precisato, dalla notifica della cartella di pagamento a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il
10.2.2025) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spse di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.