Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Decreto presidenziale 7 febbraio 2025
Decreto presidenziale 13 febbraio 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Ordinanza cautelare 30 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02042/2026REG.PROV.COLL.
N. 03806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3806 del 2025, proposto dalle signore ON RE e NA RA, rappresentate e difese dall'avvocato NA RA, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi 20;
contro
il Comune di Senise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Comuniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PA NO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00226/2025, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Senise;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la consigliera IL NO;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado le odierne appellanti esponevano quanto segue.
1.1. In data 17 giugno 1970 i coniugi signori IU RA e ON RE acquistavano dai signori HE De AR e AR OS De AR la piena proprietà di un appezzamento di suolo edificatorio sito nel Comune di Senise (PZ), Via Temponelli (ora Via Soldato Latrecchiana Felice), giusta atto a rogito Notaio IU Nicola Viceconte di Senise, rep. n. 9604, registrato a Chiaromonte il 26 giugno 1970 al n. 345 Vol.129 e trascritto a Potenza il 9 luglio 1970 ai n.ri 13727/12314 (doc. nn. 1-2, primo grado).
Il terreno acquistato, avente una superficie di 487 mq, era distinto in Catasto al foglio 41, particella 464 (già 95/B).
1.2. Su detto terreno i coniugi RA-RE, in forza di autorizzazioni-licenze edilizie rilasciate entrambe dal Sindaco del Comune di Senise il 21.10.1971, sulla base dei pareri favorevoli della Commissione Comunale Edilizia resi in data 04.10.1971, delibere n. 6-3 e n. 6-4 (docc. nn. 3-4), costruivano un fabbricato avente una superficie coperta di circa 400 mq, composto da n. 4 piani fuori terra (docc. da n. 5 a n. 8).
Sullo stesso terreno i suddetti coniugi realizzavano, a loro cure e spese, un’area pertinenziale scoperta, adiacente al fabbricato, avente una superficie di quasi 30 mq con annessa gradinata, composta da 17 alzate terminanti su un pianerottolo di riposo che portava (e porta) alla parte ovest dello stesso fabbricato.
Tale area, che i coniugi RA-RE destinavano a parcheggio esclusivo delle loro autovetture, costituisce pertinenza dell’appartamento posto al primo piano, scala “B”, del suddetto fabbricato, sito alla Via Soldato Latrecchiana Felice n. 63, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Senise al foglio 41, particella 464, subalterno 5, ove i medesimi coniugi risiedevano unitamente ai loro figli.
1.3. Nell’anno 2009 i coniugi RA-RE hanno donato ai propri figli, NA RA e ZO RA le unità immobiliari di cui è composto il fabbricato (trattasi di 7 unità), con relative aree pertinenziali.
1.4. Alla data dell’11 marzo 2015, a seguito del decesso del signor RA, l’usufrutto vitalizio è rimasto in capo alla sola signora RE, odierna ricorrente, che ha posseduto e possiede l’appartamento posto al primo piano, scala “B”, e, sino alla data del 18.06.2024, l’annessa suindicata area pertinenziale scoperta.
Su tale area, realizzata a cure e spese dei predetti coniugi RA-RE, da maestranze di loro fiducia, e da sempre utilizzata solo dalla loro famiglia, la signora RE rappresentava di avere parcheggiato, sino alla data del 18.06.2024, l’automobile di sua proprietà.
1.5. Dalla data di realizzazione e sino al mese di dicembre 2023, alcuna controversia e alcun dubbio sono mai insorti in ordine alla proprietà della suddetta area pertinenziale scoperta, cininterrottamente e pacificamente utilizzata dalla famiglia RA-RE per il parcheggio delle proprie autovetture.
1.6. Nel mese di dicembre 2023, a seguito di acquisto da parte dei signori NO e La NC del magazzino sito alla Via Soldato Latrecchiana n. 67, l’avvocato RA, avuta notizia della pretesa avanzata da questi ultimi di ottenere dal Comune di Senise una concessione di passo carrabile sulla predetta area pertinenziale scoperta di sua proprietà, diffidava il Responsabile del Settore Tecnico, il Comandante della Polizia Locale e il Sindaco del medesimo Comune a non rilasciare relativamente a tale area alcun titolo autorizzatorio, non sussistendone a suo dire i presupposti di legge, trattandosi di area di proprietà privata.
Dopo aver ricevuto la nota/pec dell’avv. NA RA del 21.3.2024, il Responsabile del Settore Tecnico ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Senise con nota prot. n. 1803 del 22.3.2024 facevano presente che la suddetta area, identificata in catasto, particella n. 464, subalterno n. 5, non poteva essere destinata ad uso personale, perché la stessa sarebbe “ad uso pubblico”, in quanto “dà accesso ad una scala di proprietà pubblica che collega le due strade comunali di Via Soldato Latrecchiana e di Via Soldato Palermo”, evidenziando anche che l’avvocato RA con nota del 5.11.2015 aveva diffidato il Comune ad effettuare interventi di pavimentazione e regimentazione delle acque di Via Soldato Latrecchiana, per infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato di sua madre.
L’avvocato RA:
-con nota pec del 23.3.2024 contestava le predette circostanze, evidenziate dal Comune con nota prot. n. 1803 del 22.3.2024;
-con nota/pec del 18.6.2024 faceva presente che i Carabinieri di Senise avevano nuovamente fatto spostare l’autovettura di sua madre, perché il Comune aveva rilasciato al sig. PA NO un’autorizzazione di passo carrabile;
- con istanza ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 del 22.6.2024, sollecittaa con note/pec del 29.6.2024, dell’8.7.2024 e del 10.7.2024, chiedeva la copia dell’autorizzazione di passo carrabile n. 2 del 30.5.2024, rilasciata, con riferimento al locale, sito in Senise Via Soldato Latrecchiana Felice n. 67, dal Comune di Senise al sig. NO (con nota prot. n. 3811 del 9.7.2024 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Senise ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 comunicava la predetta istanza di accesso al sig. PA NO, per l’eventuale presentazione entro 10 giorni di motivate opposizioni alla richiesta di accesso).
1.7. Detta autorizzazione veniva impugnata con il ricorso principale di primo grado, facendo tuttavia presente che tale provvedimento non era stato ancora osteso.
Lo stesso veniva peraltro depositato in giudizio dal Comune in data 7 settembre 2024 e i relativi atti endoprocedimentali trasmessi all’avvocato RA con pec dell’11.9.2024.
1.8. Il ricorso di primo grado veniva affidato ai seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 832 C.C.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 22 DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE, in quanto l’area particella n. 464, subalterno n. 5, è di proprietà dell’avvocato NA RA, come evincibile dal contratto di acquisto dell’intera particella 464 del 17.6.1970 e dell’atto di donazione del subalterno n. 5 del 27.12.2009; l’adozione dell’impugnato titolo non è giustificata dal perseguimento di alcun interesse pubblico essendo sorretta unicamente dal fine di tutelare un interesse privato, ossia quello del controinteressato ad avere la piena disponibilità e il possesso dell’area pertinenziale scoperta di proprietà e in uso alle ricorrenti.
2) ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA, PERPLESSITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, EFFICIENZA E IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.
L’area pertinenziale scoperta in riferimento alla quale è stato rilasciato il contestato titolo autorizzatorio non è di proprietà del Comune di Senise il quale, peraltro, non ha dato riscontro alla richiesta delle odierne ricorrenti di invio di documentazione comprovante la proprietà comunale dell’area. Quest’ultima, comunque, non sarebbe nemmeno asservita ad uso pubblico.
Le ricorrenti hanno dedotto, altresì, la violazione dell’art. 7 della n. 241/1990. La comunicazione dell’avvio del procedimento sarebbe stata necessaria poiché l’avvocato RA si era esplicitamente opposto al rilascio dell’autorizzazione in questione.
3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. MANCANZA DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 46, COMMA 2°, LETT. A, B, E COMMA 6, DEL D.P.R. 16.12.1992 N. 495. MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA.
In ogni caso, non sussisterebbero le condizioni di sicurezza richieste ai fini della concessione di passo carrabile dall’art. 46 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (DPR n. 495/1992). Tali norme prevedono, rispettivamente, che il passo carrabile “ deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni ” e “ deve consentire l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli ”, mentre, nella specie: “- L’accesso al locale avviene attraversando la proprietà privata di altra ditta; - La distanza tra l’inizio del passo carraio e l’intersezione tra l’area privata (particelle n. 464 e 986) e la via Soldato Latrecchiana Felice è pari a ml. 1,37; - La via Soldato Latrecchiana Felice è a senso unico di circolazione nella direzione Corso Garibaldi – Via Madonna D’Anglona; - Considerata la posizione dell’accesso ai locali, non esiste visibilità adeguata per chi percorre la citata via in caso di uscita di automezzi dal locale sopra descritto; - Per poter utilizzare il passo carraio autorizzato si rende necessario eseguire manovra in retromarcia e contromano non consentita in una strada a senso unico di circolazione, oltre che il passaggio su proprietà RA [...]”. (cfr. Relazione tecnica del 6.7.2024, allegata al ricorso).
1.9. Con atto di motivi aggiunti, le ricorrenti hanno quindi impugnato:
- il permesso di costruire, rilasciato al sig. PA NO il 22.1.2024, relativo al cambio di destinazione d’uso da deposito a garage del locale, sito in Senise Via Soldato Latrecchiana Felice n. 67;
- la nota prot. n. 2903 del 20.5.2024, con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Senise ha chiesto al Comandante della Polizia Municipale il parere sull’istanza del sig. PA NO, volta ad ottenere il passo carrabile con riferimento al predetto locale, sito in Senise Via Soldato Latrecchiana Felice n. 67;
- la nota prot. n. 3069 del 29.5.2024, con la quale il Comandante della Polizia Municipale ha espresso parere favorevole all’istituzione del predetto passo carrabile;
- l’autorizzazione n. 2/2024, emessa in data 30.05.2024 dal Comune di Senise, in forza della quale è stato concesso al Sig. PA NO “ il passo carrabile per l’accesso al locale sito alla Via Soldato Latrecchiana Felice n. 59, distinto in Catasto al Foglio n. 41 Particella n. 854 Sub. 3 Categoria C/&, Classe 4 ” già impugnata, “ benché non conosciuta ” con il ricorso originario e “ acquisita dalle ricorrenti in data 07.09.2024, per deposito effettuato nel presente giudizio dalla difesa della resistente Amministrazione ”;
- la delibera n. 26 del 22.8.2024, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Senise con i poteri della Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione del Comune nel presente giudizio, nella parte in cui viene affermato che “ lo spazio sui cui è stato concesso il passo carrabile è di proprietà comunale ”.
I motivi aggiunti sono stati articolati nelle seguenti censure:
1° MOTIVO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 832, 1032 E 1053 C.C.. ECCESSO DI POTERE PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI E PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 16.12.1992 N. 495. MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I.
Le ricorrenti hanno ribadito che l’area – qualificata nell’impugnata DEibera n. 26 del 22.08.2024 come “spazio” – è quella costituente pertinenza dell’appartamento posto al primo piano, scala “B”, del fabbricato di Via Soldato Latrecchiana Felice n. 63, distinto in Catasto fabbricati del Comune di Senise al foglio 41, particella 464, sub 5, di proprietà dell’avvocato RA e in uso alla di lei madre signora ON RE, come già evidenziato nel ricorso originario e comprovato a mezzo di documentazione a esso allegata (docc. nn. 1, 2, 3, 4, 10, 11 in atti).
Non essendo il Comune “proprietario” dell’area de qua , né essendo tale area asservita a uso pubblico, esso non poteva rilasciare alcun titolo autorizzatorio né costituire “pesi” di alcuna natura sulla stessa area.
Relativamente al permesso di costruire n. 6 del 2024, rilasciato anteriormente all’autorizzazione di passo carrabile, le ricorrenti hanno evidenziato altresì come il controinteressato non abbia allegato né comprovato di essere titolare di un diritto di servitù di transito veicolare sull’area privata da utilizzare (quella costituente pertinenza della particella 464, subalterno 5) per accedere con il proprio autoveicolo al locale oggetto del richiesto cambio di destinazione d’uso. La mancanza di tale indefettibile presupposto - che l’Amministrazione resistente, qualora avesse eseguito apposita istruttoria, avrebbe dovuto necessariamente rilevare, con conseguente rigetto dell’istanza per impossibilità di utilizzare il locale de quo nei termini richiesti – rende illegittimo l’impugnato permesso di costruire.
Anche nell’ipotesi in cui l’area risultasse asservita a uso pubblico, il Comune, in mancanza di assenso della proprietaria dell’area, non avrebbe potuto adottare un atto abilitativo (nella specie, il permesso di costruire) contrastante con i diritti dominicali delle odierne ricorrenti. In tal senso esse hanno richiamato la giurisprudenza secondo cui la compressione delle prerogative del proprietario conseguenti all’assoggettamento del bene al pubblico passaggio non può spingersi (per evidente eterogeneità di ratio) sino ad ammettere l’adozione di atti abilitativi (nel caso di specie: il permesso di costruire) i quali comportino un’ulteriore forma di compressione volta al soddisfacimento di un interesse squisitamente privato ed individuale, quale l’accesso alla strada di uso pubblico.
Se l’Amministrazione resistente avesse espletato idonea istruttoria relativamente alla richiesta di rilascio di permesso di costruire presentata, avrebbe inoltre verificato l’inesistenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni di sicurezza di cui all’art. 46 d.P.R. n. 495/1992.
Ed invero, il controinteressato per accedere e uscire con il proprio autoveicolo dal suddetto locale, non solo deve invadere la proprietà delle ricorrenti, ma deve eseguire manovre in retromarcia e contromano in una strada a senso unico di circolazione e con scarsa visibilità, come già comprovato in forza della Relazione Tecnica del 6.07.2024 depositata dalle ricorrenti.
Esse hanno evidenziato inoltre che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 11 delle “Prescrizioni generali” dell’impugnato permesso di costruire, sulla tabella esposta nel cantiere ove si eseguivano le opere, non era stato indicato “l’oggetto dei lavori” e che dalla documentazione prodotta da parte avversa neppure risultava essere stata irrogata alcuna sanzione o richiamo in merito a tale inosservanza.
2° MOTIVO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL’ART. 832 C.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 22 DEL D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E PER MANCANZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’, IRRAGIONEVOLEZZA, PERPLESSITA’, MANIFESTA INGIUSTIZIA. SVIAMENTO DI POTERE.
L’accesso per cui è stata rilasciata l’autorizzazione di passo carrabile non si affaccia su una strada comunale ma su un’area che è di proprietà dell’avvocato ricorrente ed in uso alla madre.
L’Amministrazione ha illegittimamente dato corso all’istanza e con nota prot. n. 3069 del 29.05.2024 pure impugnata, il Comandante della Polizia Locale ha rilasciato il parere favorevole in violazione degli artt. 2, 3 e 22 del Codice della Strada, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del d.P.R. n. 495/1992, non sussistendo nella fattispecie in esame le condizioni di sicurezza prescritte ai fini del rilascio di passo carrabile da tale disposizione normativa, come già comprovato sia a mezzo della suindicata Relazione Tecnica del 6.07.2024 (doc. n. 11) che di documentazione fotografica in atti (docc. nn. 43-47).
Relativamente alla delibera del Commissario straordinario n. 26 del 22 agosto 2024, è stata censura l’affermazione ivi contenuta secondo cui il Comune di Senise è proprietario dell’area de qua per avere nell’anno 2015 “ realizzato la pavimentazione che fino ad allora non era mai esistita ” e perché esisterebbe “ scala pubblica che smonta proprio sullo spazio in questione ”.
Le ricorrenti hanno ribadito che si è trattato del rifacimento della pavimentazione già esistente, realizzata quarant’anni prima dai coniugi RA - RE, a loro cure e spese, da maestranze di loro fiducia, su terreno di loro proprietà.
Esse hanno sottolineato altresì che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Senise aveva pacificamente riconosciuto nella Relazione di chiarimenti del 23.09.2024 che l’area pertinenziale su cui, in forza di autorizzazione di passo carrabile n. 2/2024, è stata vietata la sosta è di pertinenza dell’immobile particella 464, subalterno 5, fosse di proprietà dell’avvocato ricorrente.
Quanto ai verbali di violazione del Codice della strada richiamati dal Comune, essi sono stati annullati in forza di sentenze n. 157/2024 e n. 156/2024 del Giudice di Pace di Chiaromonte, entrambe depositate il 03.09.2024 e trasmesse dalla cancelleria alle parti a mezzo pec del 20.09.2024.
Le appellanti hanno richiamato infine le censure contenute nelle pagine da 22 a 27 contenute nel ricorso originario.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
3. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO. TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEGLI ATTI DI CAUSA. ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. OMESSO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. TRAVISAMENTO DEI MOTIVI DI RICORSO.
Nell’impugnata sentenza il T.a.r., dopo aver dato atto che l’area pertinenziale scoperta per cui è questione (identificata in Catasto alla particella 464, subalterno 5) è di proprietà dell’avvocato ricorrente ed è stata da sempre utilizzata dalla sua famiglia per il parcheggio delle proprie autovetture – avrebbe fornito (pagg. 3 – 5), una erronea rappresentazione dello stato dei luoghi nonché del contenuto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Non è vero, in primo luogo che il locale del NO, in riferimento al quale il Comune di Senise ha rilasciato dapprima il permesso di costruire n. 6/2024 e poi l’autorizzazione di passo carrabile n. 2/2024, fosse utilizzato come “garage”.
Non solo non esiste alcun elemento a sostegno di tale affermazione (fatta eccezione per la mendace dichiarazione resa dal NO nell’istanza di rilascio di autorizzazione di passo carrabile del 01.12.2023, poi rettificata e integrata il 9.01.2024, entrambe allegate al ricorso per motivi aggiunti quali docc. nn. 8-9) ma è documentato in atti che l’uso fosse quello di deposito/magazzino.
Il locale non poteva essere utilizzato come garage perché i controinteressati non disponevano di una servitù di transito veicolare sull’area pertinenziale privata utilizzata, pacificamente e ininterrottamente, per oltre quarant’anni, per parcheggio auto dalla sola famiglia RA-RE, che a tale scopo l’ha realizzata su terreno di sua proprietà.
DE resto, è solo con l’impugnato permesso di costruire n. 6/2024 che il Comune di Senise ha, di fatto, costituito tale servitù di transito veicolare in favore del NO.
Nemmeno corrisponde al vero che il locale in questione abbia il suo accesso solo sull’area pertinenziale di proprietà e in uso alle appellanti.
Tale locale (come si evince dall’integrazione all’istanza di rilascio di passo carrabile del 9.01.2024, allegata quale doc. n. 9 al ricorso per motivi aggiunti) ha due accessi: quello utilizzato dal dante causa del NO si trova sulla pubblica via (civico n. 69 di Via Soldato Latrecchiana Felice) e un altro (civ. n. 67), veniva utilizzato per accedere a piedi all’area in quesionte.
Viene dunque contestata l’erronea rappresentazione dello stato dei luoghi per come riportata nell’impugnata sentenza (pagg. 3-5, 12, 13, 15). In particolare, l’area pertinenziale privata per cui è questione non è un “vicolo”, mancando in ogni caso la delibera di Consiglio Comunale istitutiva di tale inesistente “vicolo”. Inoltre, anche la scala che su di essa poggia, costituita da 17 gradini terminanti su un pianerottolo di riposo, che conduce alla parte ovest del fabbricato delle ricorrenti non è di “proprietà pubblica”.
Già in primo grado le ricorrenti avevano evidenziato che in passato esisteva in loco solo la suindicata area pertinenziale privata, con annessa scalinata composta da 17 alzate e terminante sul pianerottolo di riposo che conduce alla parte ovest del fabbricato delle ricorrenti, realizzata dal signor IU RA, unitamente a tale fabbricato, per contenimento terra e per accedere alla parte ovest dello stesso. Ove ora è posta la scala pubblica (realizzata meno di vent’anni fa), composta da circa 22 alzate e terminante sul predetto pianerottolo di riposo che conduce ad altra area (parte ovest del fabbricato), esisteva uno strapiombo di terra (dovuto allo sbancamento terra realizzato ai fini della costruzione dello stesso fabbricato).
In ordine all’affermazione, più volte ripetuta in sentenza (già contenuta nell’ordinanza interlocutoria n. 116/2024 e ribadita nell’ordinanza collegiale n. 635/2024), che l’area de qua fungerebbe da collegamento tra la Via Soldato Latrecchiana Felice e la Via Soldato Palermo, come emergerebbe dalla “planimetria pag. 23 della Relazione tecnica del 6.07.2024 allegata al ricorso” (pag. 9 sentenza impugnata), viene evidenziato, al contrario, che, nella “Integrazione alla Relazione tecnica del 6.07.2024” il tecnico di parte ha precisato di non aver mai fatto, in tale sua precedente relazione, alcun riferimento grafico e/o letterale alla Via Soldato Palermo.
Il presunto “vicolo” è comunque totalmente inesistente nella toponomastica del Comune di Senise.
Anche il contenuto del secondo e del terzo motivo non sono stati correttamente riportati come pure è errata l’affermazione secondo cui l’atto per motivi aggiunti recherebbe “le medesime censure dedotte con il ricorso introduttivo”.
In ogni caso, il T.a.r. ha dichiarato i motivi aggiunti infondati senza averli in alcun modo esaminati.
II. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL’ALLEGATO 2 NORME DI ATTUAZIONE DEL C.P.A. MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111, 2° COMMA, COST. PERPLESSITA’, ARBITRARIETA’ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.
Il T.a.r. ha preliminarmente “confermato” la “inammissibilità” (originariamente “statuita” dal Presidente dello stesso T.a.r. in forza di Decreto n. 3 del 7.02.2025), della produzione di n. 4 files video in formato MP4 - effettuata dalle ricorrenti in data 17.02.2025, giusta Decreto n. 4/2025 Reg. Prov. Pres. del 13.02.2025 (doc. E) - che ha altresì considerato “irrilevante”.
Peraltro il Presidente della Sez. IV del Consiglio di Stato, con Decreto n. 8 dell’8.01.2025, reso nell’appello cautelare inerente lo stesso giudizio n.r.g. 360/2024, aveva già autorizzato le ricorrenti al deposito di tale documentazione video, sicché il Presidente del T.ar. ha ritenuto “di doversi adeguare” a tale provvedimento revocando il precedente suo Decreto n. 3/2025, e ha quindi autorizzato la produzione video che, tuttavia, nella gravata sentenza, si è assunto invece essere “inammissibile”.
Per “mero tuziorismo”, le appellanti impugnano anche tale statuizione.
Contrariamente a quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, la produzione dei suindicati n. 4 files video in formato MP4 non si pone in contrasto con il richiamato “ art. 12 dell’allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 28.07.2021 ” e - come già statuito dal Consiglio di Stato con Decreto n. 8/2025 Reg. Prov. Pres. dell’8.01.2025 (doc. F) - è consentita “ non ostando le norme di cui all’Allegato 2 Norme di attuazione del c.p.a .”.
Quanto alla dichiarata “irrilevanza” di tale produzione video, attraverso cui – ad avviso del giudice di prima istanza – le ricorrenti avrebbero inteso “ dimostrare l’inopportunità dell’autorizzazione di passo carrabile di cui è causa, per la grande difficoltà da parte del controinteressato nell’entrare nel suo garage a marcia indietro ”, e che riguarderebbe “ una valutazione di merito insindacabile da parte del Tribunale adito, perché la controversia in esame non rientra tra quelle, per le quali gli artt. 7, comma 6, e 134 cod. proc. amm. attribuiscono al Giudice Amministrativo, oltre alla giurisdizione generale di legittimità, anche una cognizione estesa al merito ” (pag. 10-11- sentenza impugnata), le appellanti deducono di avere, realtà, non già sindacato l’“inopportunità” dell’impugnata autorizzazione di passo carrabile ma l’illegittimità della stessa e del permesso di costruire n. 6/2024, entrambi emessi anche in assenza delle condizioni di sicurezza di cui all’art. 46, comma 2, lett. a) e b) e comma 6, del d.P.R. n. 495/1992, come chiaramente potrebbe apprezzarsi anche (e non solo) dai 4 files video in atti.
III. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE SULL’ASSERITA IRRICEVIBILITA’ PER TARDIVITA’ DELL’IMPUGNAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6/2024. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST. PERPLESSITA’ E ILLOGICITA’ MANIFESTA.
La motivazione del T.a.r. sarebbe poi assolutamente generica ed indeterminata, non contendendo elementi precisi a cui le appellanti possano replicare, con conseguente lesione del loro diritto di difesa ex art. 24 Cost.
In particolare, le ricorrenti si dolgono del fatto che il T.a.t. abbia sic et simpliciter dichiarato la “irricevibilità” dell’impugnazione del permesso di costruire n. 6/2024.
Il primo giudice ha statuito che esso “ avrebbe dovuto essere impugnato quantomeno dall’ultimazione dei lavori ”, di cui ha pero omesso di indicare la data, essendo la stessa del tutto sconosciuta.
Non solo le odierne appellanti ignorano la data di ultimazione dei lavori eseguiti dal NO all’interno del suo locale, per mutamento di destinazione d’uso di parte dello stesso da magazzino a garage, ma tale data non è mai stata indicata in giudizio neanche dalla resistente Amministrazione, né emerge dalla documentazione che la stessa ha versato in atti.
Conseguentemente, non si comprende sulla base di quali elementi sia stata pronunciata l’irricevibilità dell’impugnazione de qua , né è dato sapere il giorno in cui sarebbe scaduto - ad avviso del primo Giudice - il termine per proporla.
A sua volta il Comune aveva eccepito la tardività dell’impugnazione del permesso di costruire in quanto non effettuata “ nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione all’albo pretorio ”.
Tuttavia le ricorrenti contestano che ciò sia avvenuto e rappresentano che, per tale ragione, è attualmente pendente un procedimento penale per il reato di cui all’art. 479 c.p.
Le appellanti avrebbe invece avuto piena contezza del contenuto del permesso di costruire n. 6/2024 solo alla data del 7 settembre 2024, per deposito effettuato in giudizio dalla difesa dell’Ente comunale.
Pertanto, l’impugnazione da esse proposta avverso tale titolo, a mezzo ricorso per motivi aggiunti del 10.10.2024, sarebbe tempestiva.
IV. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. INFONDATEZZA DELLA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA’ PER DIFETTO DI INTERESSE DELL’IMPUGNAZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE ALL’ISTITUZIONE DI PASSO CARRABILE DEL 20.05.2024 E DELLA DELIBERA N. 26 DEL 22.08.2024.
In via ancora preliminare, il T.a.r. ha pronunciato la “inammissibilità per difetto di interesse” dell’impugnazione della nota prot. n. 3069 del 29 maggio 2024, in forza della quale il Comandante della Polizia Locale del Comune di Senise ha espresso parere favorevole all’istituzione del contestato passo carrabile, e della DEibera n. 26 del 22.08.2024 perché si tratterebbe di “atti endoprocedimentali non lesivi”.
Tuttavia il primo parere (acquisito dalle ricorrenti alla data dell’11.09.2024), costituisce “atto presupposto” dell’impugnata autorizzazione di passo carrabile n. 2/2024 (prodotta in giudizio dalla difesa dell’Ente il 07.09.2024), che su di esso si fonda.
L’accertamento dell’illegittimità di tale parere si ripercuote, inficiandola, sulla legittimità e validità dell’impugnata autorizzazione di passo carrabile.
In ordine alla DEibera n. 26 del 22.08.2024 del Commissario Straordinario del Comune di Senise, impugnata nella parte in cui è stato affermato che lo “spazio” su cui è stato concesso il Passo carrabile in favore del Sig. PA NO “è di proprietà comunale”, si contesta la natura di “atto endoprocedimentale” di tale DEibera, trattandosi di atto successivo, autonomo e avente efficacia lesiva degli interessi delle appellanti, atteso che con essa è stata affermata – contrariamente al vero – la “proprietà comunale” della suindicata area pertinenziale privata.
Anche in riferimento a tale atto sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alle odierne appellanti.
V. ERROR IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO EX ART. 112 C.P.C. ULTRAPETIZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COST.PERPLESSITA’ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.
L’art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), in coerenza con l’art. 99 dello stesso codice (Principio della domanda) e con l’art. 2907 c.c., stabilisce che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Nella fattispecie in esame, il T.a.r. ha pronunciato oltre i limiti delle eccezioni formulate da parte resistente e ha posto a fondamento della decisione circostanze mai dedotte in giudizio, estranee alla materia del contendere (la ricorrenza della c.d. “dicatio ad patriam ”), con palese violazione dei diritti di difesa delle ricorrenti.
Ed invero, benché il Comune di Senise abbia sostenuto nei propri scritti difensivi, senza fornirne prova alcuna, che i provvedimenti impugnati devono ritenersi legittimi in quanto l’area pertinenziale interessata dagli stessi (particella 464, subalterno 5) sarebbe di “ proprietà comunale e/o di destinazione e uso pubblico da oltre cinquant’anni ”, il T.a.r. ha invece dichiarato che nel caso in esame “ ricorre la fattispecie della cd. “dicatio ad patriam ”” (pagg. 12-13 sentenza impugnata).
Tale statuizione non solo è palesemente infondata (non ricorrendo nel caso di specie gli elementi costitutivi della “ dicatio ad patriam ”), ma rende nulla l’impugnata sentenza, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c..
Il T.a.r., si è sostituito alla difesa dell’Ente comunale, ha introdotto eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio, ha rigettato per asserita infondatezza sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti, assumendo la ricorrenza nella fattispecie in esame della c.d. “ dicatio ad patriam ”, mai prospettata ed eccepita dalla difesa avversaria, con palese violazione dei diritti di difesa ex art. 24 Cost. delle odierne appellanti.
La violazione del principio dispositivo determinerebbe la nullità della gravata sentenza.
VI. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO. ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 832 C.C. E DEGLI ARTT. 2 E 22 D.LGS. N. 285/1992 E S.M.I.. OMESSA PRONUNCIA SUL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2697 C.C.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. SVIAMENTO. PERPLESSITA’. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il T.a.r., dopo aver dato atto che il Comune di Senise ha rilasciato al controinteressato NO l’autorizzazione di passo carrabile n. 2/2024 relativamente ad un accesso che si affaccia sull’area pertinenziale (area particella n. 464, subalterno 5) “ di proprietà dell’avv. NA RA, come evincibile dal contratto di acquisto dell’intera particella 464 del 17.6.1970 e dall’atto di donazione del subalterno n. 5 del 27.12.2009) ” ha ritenuto, con motivazione carente e illogica, non “decisiva” tale circostanza (pagg. 11-12 sentenza impugnata). In particolare, ha assunto che:
a) il subalterno 5 di proprietà della sottoscritta appellante si estenderebbe per una parte in un (inesistente) “vicolo” che collegherebbe Via Soldato Latrecchiana Felice a Via Soldato Palermo e terminerebbe con una scalinata di proprietà pubblica composta da 17 gradini;
b) la ricorrente Sig.ra RE avrebbe utilizzato per lunghissimo tempo “come parcheggio della sua automobile” la parte del subalterno 5 antistante il portone del suo fabbricato e non quella laterale adiacente lo stesso (fabbricato) su cui è stato istituito, in forza dell’autorizzazione di passo carrabile rilasciata al NO, il contestato divieto di sosta. Ciò sarebbe stato provato dalla stessa ricorrente attraverso “le 13 fotografie, depositate il 5.09.2024”.
Le circostanze sub lett. a) e b) indicate - la cui erroneità, come già sopra evidenziato, è stata ripetutamente e invano dedotta e contestata dalle ricorrenti (con istanza ex art. 86 cpa, “Nota integrativa alla Relazione tecnica del 6.07.2024” del 21.12.2024 del Geom. Miele e memorie in atti), per averle il primo Giudice già rappresentate nell’ordinanza interlocutoria n. 116/2024 e nell’ordinanza collegiale n. 635/2024 – non corrispondono alla realtà dei fatti.
Sulla circostanza sub a) vengono richiamate le pagg. 11-12-16-17 del presente atto, e l’esposizione del primo motivo di diritto (pagg. 21-22).
Sulla circostanza sub b), l’appellante riporta quanto evidenziato a pag. 12 della memoria ex art. 73 c.p.a., in particolare in ordine al fatto che l’autovettura della ricorrente sia stata sempre parcheggiata sull’area de qua come peraltro confermato dall’intervento dei Carabinieri della Stazione di Chiaromonte del 23.12.2023 (di cui si è detto nel ricorso introduttivo) e dalla rimozione forzata dalla medesima area operata alla data del 20.03.2024 (cfr. docc. nn. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 31).
Sulla parete del fabbricato RA-RE, che delimita l’area de qua , è apposta, da oltre un trentennio, cartellonistica indicante l’area quale “proprietà privata”, come accertato e dichiarato anche dal giudice di Pace di Chiaromonte in forza di sentenza n. 156/2024 (doc. n. 11 allegato all’atto per motivi aggiunti).
DEla pulizia e manutenzione di tale area si è sempre occupata la sola famiglia RA-RE.
Contrariamente a quanto dichiarato dal primo giudice, sussiste la denunciata violazione dell’art. 832 c.c. e degli artt. 2 e 22 Codice della Strada, avendo il Comune di Senise rilasciato al NO l’autorizzazione di passo carraio relativamente ad un accesso che non si affaccia su una strada comunale ma su un’area di proprietà privata e uso privato.
Le appellanti ribadiscono che l’area non è di proprietà pubblica né asservita ad uso pubblico.
Il Responsabile del Settore ad interim , non ha effettuato alcuna istruttoria sulla proprietà dell’area e ha richiesto sic et simpliciter , giusta nota prot. n. 2903 del 20.05.2024 pure impugnata, il rilascio del parere di competenza al Comandante della Polizia Locale.
Quest’ultima, consapevole che l’area in riferimento alla quale il NO aveva richiesto il suindicato passo carrabile è privata e a uso privato e che l’Amministrazione resistente era stata diffidata dal rilasciare alcun atto autorizzatorio inerente alla stessa, avrebbe dovuto emettere parere negativo per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 22 Codice Strada, oltre che dell’art. 46 DPR n. 495/1992.
Contrariamente a quanto statuito nella gravata sentenza, sussistono i vizi dedotti, sia nel primo motivo del ricorso introduttivo che nel secondo motivo dell’atto per motivi aggiunti, avverso l’impugnata autorizzazione di passo carrabile.
Il T.a.r. ha poi rigettato anche il secondo motivo del ricorso introduttivo assumendo che il Comune di Senise avrebbe provato che l’area pertinenziale “ è utilizzata come pubblico passaggio pedonale della collettività e dimostrato di averlo pavimentato nel 2015 ”.
Contrariamente a quanto assunto dal primo giudice e come risulta dagli atti, il Comune di Senise, su cui grava il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c., non ha in alcun modo provato che tale area sia utilizzata come “pubblico passaggio pedonale dalla collettività”, essendosi limitato a produrre una sola foto, la quale sarebbe stata “creata ad arte” e che comunque non comprova affatto quanto affermato in sentenza.
Al riguardo le appellanti hanno richiamato la giurisprudenza, civile e amministrativa, in materia di costituzione della servitù di pubblico passaggio.
Nelle memorie in atti la difesa avversaria si è limitata, sic et simpliciter , ad affermare che “ l’area interessata dal passo carrabile è comunale e/o di destinazione e uso pubblico da oltre cinquant’anni avendo il Comune di Senise finanche provveduto nell’anno 2015 alla sua risistemazione e pavimentazione ”.
Il Comune di Senise non ha prodotto (e non avrebbe potuto produrre) il “titolo” di acquisto dell’area de qua e non ha, altresì, fornito alcuna prova circa le modalità di costituzione dell’asserito e contestato asservimento a uso pubblico di detta area.
Si contesta la circostanza che la pavimentazione, o meglio il rifacimento della pavimentazione già esistente di tale area, eseguita nell’anno 2015 dal Comune di Senise, siano idonei a comprovare l’uso pubblico della stessa.
In ordine alla ricorrenza della fattispecie della cd. “ dicatio ad patriam ”, viene rimarcato come il T.a.r. abbi fatto riferimento ad argomenti mai sollevati dalla difesa dell’Ente, su cui non vi è stato contraddittorio alcuno, con grave lesione per i diritti di difesa delle odierne appellanti.
In ogni caso, mancano gli elementi essenziali per la configurazione della fattispecie individuata dal T.a.r. ovvero la manifestazione di volontà delle appellanti di mettere a disposizione, con carattere di continuità (e non di precarietà e mera tolleranza), l’area in questione per il pubblico transito.
Le appellanti hanno poi reiterato anche le censure relative alla mancata osservanza delle garanzie procedimentali.
VII. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 46, CO. 2, LETT. A) E B), CO. 6, D.P.R. N. 495/1992. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA.
Il T.a.r. ha omesso di esaminare e valutare il contenuto della Relazione tecnica del 6.7.2024 a firma del Geom. Miele (doc. 11), che ha evidenziato e comprovato l’insussistenza nella fattispecie in esame dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 46, comma 2, lett. a) e b) e comma 6 del DPR n. 495/1992 (rilevanti ai fini della legittimità degli impugnati provvedimenti) e della Nota integrativa del 21.12.2024 (doc. n. 52).
Nel respingere il terzo motivo, dopo aver erroneamente assunto che il tecnico delle appellanti avrebbe “attestato” che l’area pertinenziale privata per cui è questione “si trova nel vicolo che collega Via Soldato Latrecchiana Felice a Via Soldato Palermo” e che la signora RE avrebbe per oltre 40 anni parcheggiato la sua auto sull’area antistante al portone del suo fabbricato (circostanze che non corrispondono affatto alla realtà dei fatti, come già sopra evidenziato e contestato), il T.a.r. ha statuito che “ non è stata violata la lett. a) del comma 2 dell’art. 46 DPR n. 495/1992 (Regolamento Codice della Strada), che prevede la distanza minima di 12 metri dei passi carrabili dalle intersezioni, in quanto ai sensi dell’art. 3, n. 26, del Codice della Strada D.Lg.vo n. 285/1992 per “intersezione” si intende “l’area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall’una all’altra di esse ” (pag. 14 sentenza impugnata).
Sulla mancanza di visibilità di cui al suddetto art. 46, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 495/1992 (che statuisce che il passo carrabile deve in ogni caso “ essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima ”), denunciata sia nel ricorso introduttivo che nell’atto per motivi aggiunti e comprovata attraverso la Relazione tecnica del 6.07.2024, il T.a.r. non si è pronunciato affatto.
L’appellante richiama il contenuto delle relazioni tecniche depositate in cui si rappresenta che la confluenza tra l’area sopra descritta e Via Soldato Latrecchiana Felice, costituisce incrocio/intersezione stradale, per cui, non vengono rispettate le distanze minime come previste dalla vigente normativa.
Il T.a.r., inoltre, non ha considerato che l’area pertinenziale privata su cui è stato apposto il divieto di sosta consente di immettersi da tale area sulla strada comunale (Via Soldato Latrecchiana Felice) solo alla proprietaria e usufruttuaria della particella 464, subalterno 5 e non ad altri.
Ed invero, solo le odierne appellanti possono immettersi su Via Soldato Latrecchiana Felice senza arrecare pregiudizio alla sicurezza e all’incolumità pubblica, atteso che le stesse vi accedono eseguendo le manovre in retromarcia su altra area privata di loro proprietà, ovvero su quella antistante il portone del fabbricato, costituente pertinenza degli appartamenti posti ai piani 1, 2, e 3 (sub 5, 7 e 9) che ivi si affiacciano.
“Entrare a retromarcia nel proprio garage non è manovra vietata dal Codice della Strada”, così come affermato dal T.a.r. a pag. 15 dell’impugnata sentenza, solo quando la manovra (trattasi in realtà di diverse manovre in retromarcia e contromano su strada stretta, come si evince dai 4 files video in atti) non venga eseguita – come invece viene fatto nel caso di specie dal controinteressato NO - in “ una strada a senso unico di circolazione con scarsa visibilità per chi percorre via Soldato Latrecchiana Felice essendo l’intersezione tra la detta via e l’area da utilizzare posizionata in curva ” (vedansi doc. n. 11).
VIII ERROR PROCEDENDO E IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO EX ART. 112 C.P.C. IN RELAZIONE AL PRIMO MOTIVO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
Il T.a.r. - dichiarata preliminarmente ed erroneamente l’irricevibilità dell’impugnazione del permesso di costruire n. 6/2024 - ha poi pronunciato l’infondatezza dell’atto per motivi aggiunti con cui è stato impugnato tale provvedimento, senza esaminare le censure in esso dedotte e ciò in palese violazione dell’art. 112 c.p.c..
Sono state quindi riproposte le censure contenute nei motivi aggiunti relative al suddetto permesso di costruire:
1° Motivo. Violazione di legge. Violazione degli artt. 832, 1032 e 1053 c.c.. Eccesso di potere per mancanza dei presupposti e per difetto assoluto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. Mancato rispetto delle norme di sicurezza. Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i ..
Sul permesso di costruire n. 6/2024
Il richiedente non ha comprovato di poter effettivamente utilizzare come garage e/o autorimessa il locale oggetto del cambio di destinazione d’uso di cui al richiesto titolo abilitativo.
In particolare questi non dispone di un diritto di servitù di transito veicolare sull’area privata da utilizzare (quella costituente pertinenza della particella 464, subalterno 5) per accedere con il proprio autoveicolo al locale oggetto del richiesto cambio di destinazione d’uso.
La mancanza di tale indefettibile presupposto inficia la legittimità dell’impugnato permesso di costruire.
L’Amministrazione resistente ha costituito sull’area di proprietà e in uso alle ricorrenti un “peso” (l’obbligo di consentire il passaggio veicolare), non solo in assenza del consenso di queste ultime ma anzi in presenza di loro espresso dissenso, come da diffida del 4.12.2023 (già in atti quale doc. n. 12).
Anche nell’ipotesi in cui l’area fosse stata asservita a uso pubblico il Comune di Senise, in mancanza di assenso della proprietaria dell’area, non poteva adottare un atto abilitativo (nella specie, il permesso di costruire) che avrebbe comportato un’ulteriore forma di compressione dei diritti reali e dominicali delle odierne ricorrenti.
Il Comune ha quindi violato il disposto degli artt. 832, 1032 e 1053 c.c..
Se l’Amministrazione resistente avesse espletato idonea istruttoria relativamente alla richiesta di rilascio di permesso di costruire presentata dal NO, avrebbe verificato l’inesistenza, nella fattispecie in esame, delle condizioni di sicurezza di cui all’art. 46 d.P.R. n. 495/1992.
Prima di rilasciare l’impugnato permesso di costruire l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto dare comunicazione dell’avvio del relativo procedimento alle odierne ricorrenti, i cui diritti reali e dominicali ben sapeva sarebbero stati compromessi da tale illegittimo titolo.
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento alle ricorrenti, a cui è stato illegittimamente precluso di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale, concretizza una palese violazione del disposto degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Come dedotto ed eccepito nella memoria del 31.10.2024, il permesso di costruire n. 6/2024 – contrariamente a quanto riportato dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Senise, nella “Relazione di chiarimenti” del 23.09.2024 - non è altresì conforme al vigente Regolamento Urbanistico e, in particolare, all’art. 11, comma 4, delle Norme Tecniche di attuazione, allegate alla medesima memoria.
IX. SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE.
Con l’impugnata sentenza il Giudice di prima istanza ha disposto la condanna in solido delle ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Senise, delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori e oneri di legge.
Pur avendo disatteso le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune di Senise (nello specifico, il difetto di giurisdizione; la tardività dell’impugnazione del permesso di costruire in quanto non effettuata “nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione – mai avvenuta - all’albo pretorio”) e pur avendo rigettato il ricorso introduttivo e l’atto per motivi aggiunti in accoglimento di eccezioni e argomentazioni mai sollevate e svolte dalla suddetta difesa e su cui non vi è stato alcun contraddittorio tra le parti (l’asserita ricorrenza della c.d. “ dicatio ad patriam ”), il T.a.r. pur richiamando l’art. 92, comma 2, c.p.c., che prevede la compensazione parziale o per intero, ha poi ingiustificatamente condannato le ricorrenti al pagamento integrale delle spese di giudizio.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Senise.
5. Con ordinanza n. 1951 del 29 maggio 2025 è stata respinta l’istanza cautelare.
6. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, in vista della pubblica udienza del 4 dicembre 2025, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
7. In via preliminare il Collegio ritiene che possa prescindersi dall’ammissibilità del deposito dei 4 files video in formato MP4, esclusa dal T.a.r., in quanto essa non è rilevante ai fini del decidere.
8. Nel merito, l’appello è fondato per le ragioni che vengono di seguito esposte.
9. Risultano anzitutto fondati il quinto e sesto mezzo dell’appello con i quali sono stati censurati la reiezione da parte del T.a.r. del primo e del secondo motivo articolato in primo grado nonché del secondo motivo aggiunto, con i quali le ricorrenti avevano dedotto, da un lato, la violazione del loro diritto di proprietà e comunque l’inesistenza di diritti del Comune o del controinteressato sull’area pertinenziale privata oggetto dell’autorizzazione di passo carrabile, dall’altro, l’insussistenza di una servitù di uso pubblico sull’area medesima.
9.1. Al riguardo, a fronte dei dubbi sulla giurisdizione del g.a. espressi dal Comune intimato – senza peraltro impugnare il capo di sentenza con cui il T.a.r. ne ha esplicitamente e complessivamente affermato la sussistenza - va anzitutto ricordato che secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo Cons. Stato, sez. VII, 7 aprile 2025, n. 2949) il giudice amministrativo, nel giudicare la legittimità degli atti sottoposti al suo scrutinio, può conoscere della questione concernente l’esistenza del diritto di proprietà o dell'uso pubblico di un’area o di una strada allorquando la questione abbia solo rilevanza incidentale, ovvero nella misura in cui l’esistenza di tale servitù rilevi ai fini della valutazione della legittimità degli atti impugnati, non sussistendo questioni pregiudiziali obbligatorie di competenza del giudice ordinario.
9.2. Inoltre, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, affinché possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su di una strada realizzata in area privata, occorre la prova concreta che la strada:
a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone, e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato;
b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale;
c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica Amministrazione (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544).
Occorre, inoltre, un titolo valido idoneo a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può peraltro identificarsi anche nella protrazione dell’uso per il tempo necessario all'usucapione (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2017, n. 28632).
Non vi è, invece, uso pubblico qualora il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari dei fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, ovvero da coloro che abbiano occasione di accedervi per esigenze connesse ad una privata utilizzazione (Cass. Civ., sez. II, 23 maggio 1995, n. 5637), oppure rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici (Cons. di Stato, sez., V, 14 febbraio 2012, n. 728).
9.3. Ciò posto, nel caso in esame non vi è contestazione da parte del Comune sull’accertamento operato dallo stesso T.a.r., in ordine al fatto che “ l’area particella n. 464, subalterno n. 5, è di proprietà dell’avv. NA RA, come evincibile dal contratto di acquisto dell’intera particella 464 del 17.6.1970 e dell’atto di donazione del subalterno n. 5 del 27.12.2009 “.
Il Comune ha contestato, piuttosto, l’acquisizione mediante usucapione della particella n. 986 del foglio 41 - che si estende dal confine con la particella n. 464, nella titolarità delle ricorrenti, e fino al fabbricato proprietà NO/Labanca, la quale è intestata alla ditta di De AR DI, De AR HE e DE RN ON - non ritenendo sufficienti in tal senso le dichiarazioni rese dalle ricorrenti al loro tecnico.
Tuttavia – in disparte l’effettiva titolarità della particella n. 986 - l’istituzione del passo carrabile ha comunque comportato l’impossibilità di utilizzo di una parte del subalterno 5 di proprietà dell’avvocato ricorrente, essendo anche tale area oggetto del divieto di sosta funzionale all’accesso in esame.
Tale circostanza è stata indirettamente confermata dalla relazione del Comune depositata in giudizio in primo grado in esecuzione degli incombenti disposti dal T.a.r., nella quale è stato chiarito che “ l’impugnata autorizzazione di passo carrabile n. 2 del 30.5.2024 impedisce solo il parcheggio sulla parte del subalterno n. 5, sita nel sopra descritto vicolo, ma non impedisce il parcheggio sulla parte del subalterno n. 5, antistante il portone del fabbricato della ricorrente ON RE ed adiacente a Via Soldato Latrecchiana Felice [...]”.
Il Comune ha comunque ribadito che su tale area pertinenziale, o “vicolo” che dir si voglia, debba ritenersi sussistente una servitù di pubblico passaggio.
A supporto di tale tesi, ha indicato due circostanze di fatto: da un lato, che, nel 2015, si è fatto carico della risistemazione e pavimentazione di tale spazio; dall’altro che l’area è collocata a ridosso della scala comunale costituendo un “tutt’uno” che collega via Soldato Latrecchiana con la parte del paese posta a monte di detta strada (via Soldato Palermo), come potrebbe evincersi dai rilievi fotografici prodotti in primo grado.
9.4. Ciò posto, il Collegio osserva che, alla luce delle circostanze di fatto e delle rispettive prospettazioni delle parti, deve sicuramente escludersi che nella fattispecie ricorra la figura della c.d. “ dicatio ad patriam ”, come ritenuto dal primo giudice.
Questa modalità di costituzione della servitù di pubblico passaggio presuppone, infatti, la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall’effettivo esercizio dell’uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un’iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all’esercizio dell'uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico “ è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l’usucapione. In tale seconda ipotesi, pertanto, si parla di dicatio ad patriam in senso improprio, in quanto manca l’atto giuridico iniziale della messa a disposizione dell'interesse pubblico della collettività volontaria e continuativa di un fondo privato avente in astratto caratteristiche analoghe ad un bene demaniale, che caratterizza la dicatio ad patriam in senso proprio. La volontà inequivocamente manifestata dal proprietario del fondo con la sua condotta attiva, od omissiva, permette di ritenere immediatamente e autonomamente acquisito il diritto di uso pubblico, prescindendo dal requisito del possesso ultraventennale, occorrente per l’usucapione ” (così, ex multis , Cass. civ, sez. II, 9 gennaio 2026, n. 492).
9.5. Per quanto riguarda la prova dell’uso pubblico ventennale, si rileva che il Comune non ha fornito alcuna specifica dimostrazione in ordine;
- all’effettiva e specifica funzione della scala pedonale, non essendo stato comprovato se la stessa sia intrinsecamente idonea all’uso generalizzato della collettività stanziata nel Comune, ovvero sia, come sostenuto dalle ricorrenti, specificamente funzionale all’accesso alle abitazioni ivi dislocate, tenuto conto che la prima parte della scala ricade comunque nel subalterno 5 di proprietà delle ricorrenti medesime; in tal senso, non appare decisiva l’effettuazione da parte del Comune, nel 2015, di interventi di pavimentazione, poiché gli stessi risultano essere stati effettuati nel quadro di un più ampio programma di interventi relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato (cfr. il doc. n. 5 depositato dal Comune in data 7 settembre 2024, recante la risposta dell’UTC in data 5.11.2015 in riscontro ad una “nota di diffida” inviata dall’avvocato della ricorrente);
- all’eventuale inserimento, del “vicolo” e della scala nella toponomastica comunale, unitamente all’adozione di misure relative alla circolazione e/alla sosta, perlomeno fino all’adozione del contestato passo carrabile;
- all’epoca di realizzazione della scala nonché della sua apertura al pubblico transito, e conseguentemente al tempo necessario per il compimento dell’usucapione ventennale.
Gli elementi forniti dal Comune, nei limiti dell’accertamento incidentale che compete al g.a., sono in sostanza troppo labili per affermare che sull’area di cui si verte sussista effettivamente una servitù di pubblico passaggio.
9.6. Ad ogni buon conto - quand’anche fosse effettivamente sussistente una servitù di pubblico passaggio nell’area di cui trattasi – nondimeno l’autorizzazione di passo carrabile sarebbe egualmente illegittima.
In tal senso questo Consiglio ha già chiarito che l’Amministrazione comunale non può consentire l’accesso - carrabile e pedonale - da un’area privata su una strada ad uso pubblico, qualora tale strada sia di proprietà di un altro soggetto privato e qualora manchi il consenso (anzi, vi sia l’espresso dissenso) da parte del proprietario. In particolare “ Se si ammettesse che in sede di rilascio del permesso di costruire all’autorità amministrativa sia consentito costituire sull’area di un terzo un peso (nel caso si specie, l'obbligo di consentire il passaggio) indipendentemente dal consenso del proprietario, si giungerebbe ad ammettere un modo surrettizio di costituzione di una servitù sostanziale (quale quella che consente il passaggio attraverso e sul fondo del vicino) al di fuori dei tassativi modi di costituzione espressamente richiamati dall'articolo 1032 del Codice civile e in assenza della corresponsione dell’indennità dovuta ai sensi degli articoli 1032 e 1053 del medesimo Codice ” (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2416)l
In sostanza, la compressione delle prerogative del proprietario conseguenti all'assoggettamento del bene al pubblico passaggio non può spingersi (per evidente eterogeneità di ratio ) sino ad ammettere l’adozione di atti abilitativi i quali comportino un’ulteriore forma di compressione volta al soddisfacimento di un interesse squisitamente privato ed individuale, quale l’accesso alla strada di uso pubblico.
La giurisprudenza di questo Consiglio è peraltro conforme a quella della Cassazione civile la quale ha parimenti sottolineato che l’assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all’interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non comporta la facoltà dei proprietari frontisti di aprirvi accessi diretti dai loro fondi, implicando ciò un’utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto di detta servitù (Cass., Sez. II, n. 21953 del 25 settembre 2013).
9.7. In ragione di quanto precede, in definitiva, risultano fondati il quinto e il sesto mezzo di appello e, correlativamente, il primo, il secondo motivo del ricorso principale, e il secondo motivo aggiunto per i profili testé evidenziati.
10. La decisione impugnata deve poi essere riformata anche nella parte in cui ha dichiarato l’irricevibilità dell’impugnativa del permesso di costruire n. 6 del 2004 (terzo motivo di appello).
10.1. Il Collegio osserva che la statuizione del T.a.r. è fondata sul rilievo che il permesso di costruire sarebbe stato impugnato oltre il termine di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori,
Tuttavia tale statuizione non è coerente né con le difese svolte dal Comune né comunque trova riscontro nelle circostanze di fatto documentate in atti.
Il Comune, all’uopo, si è infatti limitato a richiamare la circostanza dell’avvenuta pubblicazione (dal 23 gennaio 2024 al 6 febbraio 2024) all’Albo pretorio del permesso di costruire, siccome attestata in calce alla copia versata in atti dal Responsabile del Settore, (cfr. il doc. n. 12 della produzione del Comune in data 7 settembre 2024).
In ogni caso, non è dato rinvenire in atti la documentazione relativa alla data di ultimazione dei lavori, sicché il rilievo del T.a.r. non ha alcun concreto riscontro.
10.2. Per quanto riguarda, poi, l’eccezione effettivamente sollevata dal Comune – e riproposta in questo grado – va richiamata la consolidata giurisprudenza della Sezione secondo cui il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi decorre dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento (sentenza n. 9937 del 10 dicembre 2024).
Per quanto concerne la pubblicazione all’Albo pretorio (attualmente prevista dall’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380 del 2011), va osservato che tale formalità – la cui effettiva esecuzione, nel caso di specie, è stata peraltro contestata dalla ricorrente – va espletata unitamente all’apposizione del cartello di cantiere (parimenti prevista dalla suddetta disposizione) nel quale debbono essere riportati gli estremi del permesso di costruire.
In ogni caso, la mera conoscenza degli estremi formali di un titolo edilizio rilasciato a terzi, di per sé sola, non costituisce presupposto valido per la decorrenza del termine di impugnazione in sede giurisdizionale, poiché occorre che l'interessato abbia la piena conoscenza quantomeno degli elementi essenziali del titolo anzidetto (in particolare, del contenuto del progetto edilizio), dalla quale soltanto discende l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita.
La Sezione ha anche soggiunto che è onere del ricorrente di attivarsi immediatamente e senza indugio presso i competenti uffici comunali per prendere visione del progetto. Infatti, se per un verso deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, per altro verso deve parimenti essere salvaguardato l'interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente o colposamente differito nel tempo, al fine di evitare la creazione di una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche in contrasto con il principio dell'affidamento (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4215 del 16 maggio 2015).
Nel caso in esame, deve pertanto ritenersi che l’avvenuta pubblicazione all’Albo pretorio non sarebbe stata comunque sufficiente ad integrare la piena conoscenza del permesso n. 6 del 22 gennaio 2024.
Al riguardo, risulta poi ragionevole quanto fatto rilevare dalle ricorrenti in ordine al fatto che – poiché il permesso riguarda il mutamento di destinazione d’uso di un deposito in autorimessa, e quindi ha per oggetto la realizzazione di opere interne ad un’unità immobiliare già costruita - esse non avrebbero potuto avere contezza della natura, entità e finalità dei lavori assentiti se non attraverso la visione del progetto allegato al permesso di costruire.
Al riguardo, risulta poi che le stesse abbiano richiesto di potervi accedere già a partire dal 20 febbraio 2024 (cfr. il doc. n. 14 allegato al ricorso di primo grado), ma che detta richiesta non sia stata evasa anteriormente al deposito in giudizio del permesso di costruire da parte del Comune, avvenuto in data 7 settembre 2024.
10.3. Relativamente al permesso di costruire, come dedotto nell’VIII mezzo dell’appello – che ripropone il primo motivo aggiunto articolato in primo grado - risulta fondata la censura secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto previamente verificare che il controinteressato avesse un titolo di disponibilità dell’area da utilizzare per accedere con il proprio autoveicolo al locale oggetto del richiesto cambio di destinazione d’uso.
In ogni caso va considerato che, come già evidenziato, anche l’eventuale supposta esistenza di una servitù di uso pubblico su tale area non era idonea a consentirne la sottrazione a tale uso per attribuirlo in via esclusiva ad un privato.
11. Va parzialmente accolto anche il IV mezzo dell’appello, nella parte in cui censura la declaratoria di inammissibilità delle note prot. n. 2903 del 20.5.2024 dell’UTC e prot. n. 3069 del 29.5.2024, del Comando di Polizia Municipale, relative alla fase di consultazione propedeutica al rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile.
Deve infatti riconoscersi l’interesse delle ricorrenti ad impugnarle poiché è anche sulla base di tali atti che è stata rilasciata l’autorizzazione di passo carrabile.
11.1. Tale interesse non sussiste invece rispetto alla delibera n. 26 del 22 agosto 2024, relativa alla costituzione del Comune nel presente giudizio, trattandosi di un atto meramente interno ed evidentemente estraneo al procedimento che ha condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati.
12. Le argomentazioni sin qui esposte risultano invero assorbenti ai fini dell’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.
13. Per completezza, il Collegio rileva che, sebbene logicamente subordinate a quelle in precedenza esaminate, risultano fondate anche le deduzioni contenute nel settimo mezzo dell’appello, con le quali è stata criticata la reiezione del terzo motivo del ricorso principale.
Si osserva infatti che, anche nell’ipotesi in cui, come ritenuto dal T.a.r., non sia configurabile, la violazione della lett. a) del comma 2 dell’art. 46 d.P.R. n. 495/1992 - che prevede la distanza minima di 12 metri dei passi carrabili dalle “intersezioni” – in relazione alla peculiare conformazione dello stato dei luoghi avrebbe dovuto tuttavia formare oggetto di specifica istruttoria, non emergente dagli atti di causa, la sussistenza in concreto delle “condizioni di visibilità”, parimenti stabilite dalla previsione di chiusura contenuta nella medesima disposizione ai fini dell’apertura di un passo carrabile.
14. In definitiva, per quanto sopra argomentato, ed assorbita ogni altra censura, l’appello deve essere accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado devono essere accolti, con il conseguente annullamento del permesso di costruire n. 6 del 2024 e dell’autorizzazione di passo carrabile n. 2 del 2024.
15. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado e annulla i seguenti atti:
- permesso di costruire n. 6 del 22 gennaio 2024;
- autorizzazione di passo carrabile n. 2 del 30 maggio 2024.
Condanna il Comune di Senise alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle signore ON RE e NA RA, che liquida complessivamente in euro 6.000,00 (seimila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO NE, Presidente
IL NO, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NO | ZO NE |
IL SEGRETARIO