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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5424/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5424/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BORNO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAVOUR il Parte_1 Parte_2 28/10/2023.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati: la moglie nella casa -già coniugale- sita in Cavour, via Vigone n.71, il marito presso l'abitazione concessagli in uso transitorio, con comodato d'uso gratuito dai genitori, in Pinerolo, via Puccini n.12;
DA' ATTO che marito e moglie si comunicheranno vicendevolmente e formalmente ogni futura eventuale variazione del luogo di abitazione;
DA' ATTO che i mobili dell'alloggio coniugale rimarranno alla moglie, avendo già concordato le parti il ritiro dall'immobile di Cavour, ad opera del marito, dei propri effetti e beni personali;
DA' ATTO che marito e moglie, economicamente indipendenti, rinunciano a qualsivoglia contributo al reciproco mantenimento;
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso per ottenere il passaporto, documenti equipollenti, eventuali rinnovi e visti;
DA' ATTO che i coniugi hanno convenuto, con successiva formalizzazione che verrà espletata tramite atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2025, di sciogliere la comproprietà relativa agli immobili di cui infra, nello specifico di seguito indicati e siti: in Cavour, via Vigone n.71
1) fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra, oltre a parziale piano interrato e basso fabbricato con cortile pertinenziale, insistenti su terreno di mq. 1214,00, catastalmente censito al Foglio 32, particella 109, come pervenuti loro da compravendita a rogito Notaio Dott. delli Persona_1 18.01.2024 e di seguito analiticamente specificati:
A) , di cui al Foglio 32, mappale 109, Parte_3
sub. 11, A/3, cl. 2, vani 9,5, mq.109, rendita euro 426,85,
sub. 12, p.t., C/7, cl. U, mq.49, rendita euro 60,74,
sub. 10, p.t, C/2, cl. U, mq. 11, rendita euro 10,23,
sub. 5, bene comune non censito ai mappali 10,11 e 12;
B) terreni agricoli in area urbana, censiti al Foglio 32, mappali n.188, p.t., cat. F/1 di mq.8 e 189, p.t., cat. F/1 di mq.4;
pagina 2 di 3 2) appezzamenti agricoli pertinenziali agli immobili di cui al punto 1, lett. A, complessivamente di mq.2159, censiti al Foglio 32, mappali 179, prato irriguo arborato, r.d. 1,33, 180, prato irriguo arborato, r.d. 21,83,
DA' ATTO che l'attribuzione da parte del marito, sig. della sua quota di proprietà del Parte_1
50% degli immobili di cui sopra alla moglie, sig.ra , avverrà alle seguenti condizioni: Parte_2
- gli immobili di cui sopra saranno attribuiti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché con tutti i diritti accessioni, accessori, migliorie e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusti i titoli di provenienza;
- le parti convengono -sin da ora- che la signora , a fronte del suddetto trasferimento, Parte_2 rimborserà -contestualmente all'acquisizione in capo suo dell'intera quota di proprietà dei beni siti in Cavour via Vigone n.71- al marito il 50% delle somme occorse per estinguere l'intero debito residuo contratto per l'acquisto dei menzionati beni in forza dell'atto notarile 18.01.2024, a rogito Dott.
[...] ; Per_1
- tuttavia, con la chiusura del finanziamento di cui sopra, in corso di perfezionamento da parte della signora , atteso che l'Istituto di credito ha al 28.02.2025 contabilizzato la quota interessi in Parte_2 ragione di complessivi euro 5.416,38, considerato altresì che per l'acquisto dell'immobile in oggetto vennero sopportate spese notarili in ragione di complessivi euro 4.000,00, il signor Parte_1 verserà alla moglie la complessiva somma di euro 4.708,19 (pari alla metà delle spese borsuali di cui innanzi), in numero 24 rate mensili, in scadenza all'ultimo giorno di ogni mese a partire da aprile 2025, ognuna dell'importo di euro 200,00, tranne l'ultima in scadenza al 31.03.2027 pari ai residuali euro 107,19;
DA' ATTO che al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti domandano l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo o tassa, trattandosi di atto relativo e necessariamente connesso a procedimento di separazione consensuale fra i coniugi come previsto dall' art. 19 della Legge n.74 del 06 marzo 1987, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, nonché della Circolare n.49/E del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate, del 16.03.2000 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/2012;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5424/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BORNO MARCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAVOUR il Parte_1 Parte_2 28/10/2023.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati: la moglie nella casa -già coniugale- sita in Cavour, via Vigone n.71, il marito presso l'abitazione concessagli in uso transitorio, con comodato d'uso gratuito dai genitori, in Pinerolo, via Puccini n.12;
DA' ATTO che marito e moglie si comunicheranno vicendevolmente e formalmente ogni futura eventuale variazione del luogo di abitazione;
DA' ATTO che i mobili dell'alloggio coniugale rimarranno alla moglie, avendo già concordato le parti il ritiro dall'immobile di Cavour, ad opera del marito, dei propri effetti e beni personali;
DA' ATTO che marito e moglie, economicamente indipendenti, rinunciano a qualsivoglia contributo al reciproco mantenimento;
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso per ottenere il passaporto, documenti equipollenti, eventuali rinnovi e visti;
DA' ATTO che i coniugi hanno convenuto, con successiva formalizzazione che verrà espletata tramite atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2025, di sciogliere la comproprietà relativa agli immobili di cui infra, nello specifico di seguito indicati e siti: in Cavour, via Vigone n.71
1) fabbricato di civile abitazione disposto su due piani fuori terra, oltre a parziale piano interrato e basso fabbricato con cortile pertinenziale, insistenti su terreno di mq. 1214,00, catastalmente censito al Foglio 32, particella 109, come pervenuti loro da compravendita a rogito Notaio Dott. delli Persona_1 18.01.2024 e di seguito analiticamente specificati:
A) , di cui al Foglio 32, mappale 109, Parte_3
sub. 11, A/3, cl. 2, vani 9,5, mq.109, rendita euro 426,85,
sub. 12, p.t., C/7, cl. U, mq.49, rendita euro 60,74,
sub. 10, p.t, C/2, cl. U, mq. 11, rendita euro 10,23,
sub. 5, bene comune non censito ai mappali 10,11 e 12;
B) terreni agricoli in area urbana, censiti al Foglio 32, mappali n.188, p.t., cat. F/1 di mq.8 e 189, p.t., cat. F/1 di mq.4;
pagina 2 di 3 2) appezzamenti agricoli pertinenziali agli immobili di cui al punto 1, lett. A, complessivamente di mq.2159, censiti al Foglio 32, mappali 179, prato irriguo arborato, r.d. 1,33, 180, prato irriguo arborato, r.d. 21,83,
DA' ATTO che l'attribuzione da parte del marito, sig. della sua quota di proprietà del Parte_1
50% degli immobili di cui sopra alla moglie, sig.ra , avverrà alle seguenti condizioni: Parte_2
- gli immobili di cui sopra saranno attribuiti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché con tutti i diritti accessioni, accessori, migliorie e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusti i titoli di provenienza;
- le parti convengono -sin da ora- che la signora , a fronte del suddetto trasferimento, Parte_2 rimborserà -contestualmente all'acquisizione in capo suo dell'intera quota di proprietà dei beni siti in Cavour via Vigone n.71- al marito il 50% delle somme occorse per estinguere l'intero debito residuo contratto per l'acquisto dei menzionati beni in forza dell'atto notarile 18.01.2024, a rogito Dott.
[...] ; Per_1
- tuttavia, con la chiusura del finanziamento di cui sopra, in corso di perfezionamento da parte della signora , atteso che l'Istituto di credito ha al 28.02.2025 contabilizzato la quota interessi in Parte_2 ragione di complessivi euro 5.416,38, considerato altresì che per l'acquisto dell'immobile in oggetto vennero sopportate spese notarili in ragione di complessivi euro 4.000,00, il signor Parte_1 verserà alla moglie la complessiva somma di euro 4.708,19 (pari alla metà delle spese borsuali di cui innanzi), in numero 24 rate mensili, in scadenza all'ultimo giorno di ogni mese a partire da aprile 2025, ognuna dell'importo di euro 200,00, tranne l'ultima in scadenza al 31.03.2027 pari ai residuali euro 107,19;
DA' ATTO che al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti domandano l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo o tassa, trattandosi di atto relativo e necessariamente connesso a procedimento di separazione consensuale fra i coniugi come previsto dall' art. 19 della Legge n.74 del 06 marzo 1987, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999, nonché della Circolare n.49/E del Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate, del 16.03.2000 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/2012;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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