Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1003
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto documentata la regolare notifica degli atti prodromici all'intimazione, i quali non erano stati impugnati nei termini di legge. Pertanto, l'eccezione di omessa notifica è destituita di fondamento.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la notifica di atti presupposti, avvenuta in date precedenti e regolarmente notificati, abbia interrotto il decorso della prescrizione/decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1003
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1003
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo