Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6766 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6766 /2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residente in [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Festa, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Bovisio Masciago,
Via Alfieri n. 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
a) la minore verrà affidata ad entrambi i genitori in via condivisa, con domicilio privilegiato Per_1 presso la casa di residenza materna con indirizzo da determinarsi, atteso che i ricorrenti hanno definito che la sig.ra il 1/11/2024 si trasferirà, unitamente a presso altra Parte_2 Per_1 abitazione a pochi chilometri dal comune di Nova Milanese;
b) i genitori avranno l'affidamento condiviso ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni relative alla minore;
si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia:
c) il padre potrà tenere con se Per_1
- a week end alternati dal venerdì mattina alle ore 9 al lunedì successivo alle ore 9;
- la settimana del week end di spettanza paterna anche il lunedì dalle h. 9 del mattino fino alle ore 9 del martedì mattina:
- il martedì, mercoledì e il giovedì nella settimana in cui il week end è di spettanza materna;
Allorché inizierà il percorso scolastico la turnazione di cui sopra inizierà con l'uscita da scuola Per_1
e terminerà con il ti-accompagnamento della minore presso l'istituto. RA trascorrerà, con il padre,
nello specifico RA trascorrerà il giorno di Natale dalle h. 21 della Vigilia alle ore 21 del giorno di Natale con un genitore dalle h. 21 del giorno di Natale alle h. 21 del giorno di S. Stefano con l'atro genitore;
i genitori alterneranno anche il capodanno (dalle h. 9 del 31 dicembre alle ore 21 del 1 gennaio) con il giorno dell'Epifania (dalle ore 21 del 5 gennaio alle h. 21 del 6 gennaio); la Pasqua (dalle ore 21 del sabato Santo alle h. 21 della Pasqua) con un genitore e il lunedì in Albis (dalle h. 21 della Pasqua alle ore 21 della Pasquetta) con l'altro. In estate, trascorrerà con il padre tre settimane anche Per_1 non consecutive. Io ogni caso trascorrerà una settimana di vacanza con la madre nel mese di Per_1 giugno d) Il sig. corrisponderà la somma pari ad euro 200,00 mensili, più Parte_1 adeguamento ISTAT, annuale ed automatico, quale contributo al mantenimento della da Per_2 pagarsi entro il giorno 12 di ciascun mese;
e) L genitori concorrono nel pagamento delle spese straordinarie come definite dal Protocollo del
Tribunale di Monza nella misura pari al 50% ciascuno;
f) Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 m. 1185, così come novellato dall'art. 24 1.
3/2003 i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici per ciascuno di essi e per la figlia minore, il passaporto e la carta di identità saranno custoditi dalla madre della minore la quale lo consegnerà al padre qualora questi dovesse condurre il bambino in vacanza all'estero.
g) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicarsi ogni cambiamento di residenza o domicilio, eventuali variazioni dei recapiti telefonici ed anche a comunicarsi il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura.
h) La madre si impegna a lasciare la casa familiare entro il 1/11/2024; da tale data la sig.ra Pt_2 si trasferirà insieme a presso altra abitazione ove trasferirà la residenza anagrafica propria e Per_1 della figlia;
i sig.ri e concordano che la sig.ra asporterà dalla casa familiare Parte_1 Pt_2 Pt_2 un mobile scarpiera presente all'ingresso dell'abitazione, il mobile bianco dei cappotti, il tavolo con la panca, il forno a microonde, TV grande;
inoltre la sig.ra asporterà mobili e beni di sua proprietà tra cui Aspirapolvere, mobile due ante posto in cameretta figli (complemento mobile Parte_1 camera da letto), mobile un anta collegato al mobile della sala (quest'ultimo resta al sig. ), Parte_1 mobili cameretta figli tende e bastoni tende. Pt_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 15.10.2024, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi