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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1)Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. est.
2)Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice
3)Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.71 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Cartisano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via dei Bianchi, n.3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
03.05.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Scarfò, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Crocefisso n.42, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 13.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in SO (V.V.) il 12.06.1993 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 11.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in SO (V.V.) il 12.06.1993 b) dal matrimonio sono nati (28.09.1994) e Per_1
(13.05.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 13.02.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 13.01.2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e il cui Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SO (V.V.) parte 2, serie A, n. 2 anno 1993, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. l'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria in C. da rimarrà Controparte_2
nella disponibilità della sig.ra unitamente ai mobili che la CP_1
corredano;
3. la sig.ra provvederà tempestivamente ad effettuare la voltura del CP_1
contratto di locazione in essere presso la casa familiare di cui al punto 2) - attualmente intestato al sig. delle utenze domestiche in esso insistenti;
Parte_2
4. il sig. , stante lo stato di disoccupazione cui versa la moglie, verserà Parte_1
un assegno di mantenimento di € 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. l'assegno sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra CP_1
6. nulla si dispone in ordine ai figli in ragione della raggiunta maggiore età nonché della loro autosufficienza economica;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO (V.V.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.05.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1)Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel. est.
2)Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice
3)Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n.71 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Cartisano, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via dei Bianchi, n.3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
03.05.1975, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Scarfò, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, via Crocefisso n.42, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 13.01.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in SO (V.V.) il 12.06.1993 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 11.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in SO (V.V.) il 12.06.1993 b) dal matrimonio sono nati (28.09.1994) e Per_1
(13.05.2000), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 13.02.2025;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 13.01.2025 da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e il cui Parte_1 Controparte_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SO (V.V.) parte 2, serie A, n. 2 anno 1993, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. l'abitazione coniugale sita in Reggio Calabria in C. da rimarrà Controparte_2
nella disponibilità della sig.ra unitamente ai mobili che la CP_1
corredano;
3. la sig.ra provvederà tempestivamente ad effettuare la voltura del CP_1
contratto di locazione in essere presso la casa familiare di cui al punto 2) - attualmente intestato al sig. delle utenze domestiche in esso insistenti;
Parte_2
4. il sig. , stante lo stato di disoccupazione cui versa la moglie, verserà Parte_1
un assegno di mantenimento di € 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. l'assegno sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate dalla sig.ra CP_1
6. nulla si dispone in ordine ai figli in ragione della raggiunta maggiore età nonché della loro autosufficienza economica;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SO (V.V.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12.05.2025
Il Presidente rel.est.
dott. Giuseppe Campagna