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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SI AD, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1522/2024 depositato il 25/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.5.2024 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. n.29820239002077835/000, notificata il 15/05/2024, per cpplessivi € 1.388,77 eccependo la mancata notifica della cartella sottesa n.29820170001440905000 asseritamente notificata il 10/04/2017 ed in ogni caso eccependo la prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso ritenuto peraltro che la cartella era stata regolarmente notificata e precisando che in data 23.6.2023 la ricorrente aveva presentato domanda di rottamazione quater inserendo anche la cartella opposta, con rinunzia implicita quindi alle eventuali eccezioni
.
Alla udienza del 10.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che come documentato da AdER parte ricorrente ha presentato in data
23.6.2023 domanda di rateizzazione, regolarmente accettata, inserendo anche la cartella sottesa alla intimazione opposta .
Osserva questo Giudice che in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. (Ord. Cass. 11.9.24 n. 24428 – Cass- n. 29574/25)
Atteso quindi quanto sopra e l'orientamento della Suprema Corte, essendo stata accettata la domanda di rottamazione quater formulata dalla ricorrente con inserimento della cartella sottesa alla intimazione, va dichiarata la estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Siracusa, 10.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SI AD, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1522/2024 depositato il 25/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239002077835000 TARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.5.2024 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. n.29820239002077835/000, notificata il 15/05/2024, per cpplessivi € 1.388,77 eccependo la mancata notifica della cartella sottesa n.29820170001440905000 asseritamente notificata il 10/04/2017 ed in ogni caso eccependo la prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate contestando il ricorso ritenuto peraltro che la cartella era stata regolarmente notificata e precisando che in data 23.6.2023 la ricorrente aveva presentato domanda di rottamazione quater inserendo anche la cartella opposta, con rinunzia implicita quindi alle eventuali eccezioni
.
Alla udienza del 10.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che come documentato da AdER parte ricorrente ha presentato in data
23.6.2023 domanda di rateizzazione, regolarmente accettata, inserendo anche la cartella sottesa alla intimazione opposta .
Osserva questo Giudice che in tema di rateizzazione dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta. (Ord. Cass. 11.9.24 n. 24428 – Cass- n. 29574/25)
Atteso quindi quanto sopra e l'orientamento della Suprema Corte, essendo stata accettata la domanda di rottamazione quater formulata dalla ricorrente con inserimento della cartella sottesa alla intimazione, va dichiarata la estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara la estinzione del giudizio.
Compensa le spese.
Siracusa, 10.11.2025
Il Giudice
(dott. Adriana Puglisi)