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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3486/20 RG, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5679/20, pubblicata l'8 Settembre
2020, e notificata il 16 Settembre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Luglio 2025, all'esito dell'udienza del 15 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 12 Novembre 2025), e pendente tra:
C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., per mezzo della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F.: , in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. (ed in qualità di cessionaria del credito da “ Controparte_1
”), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Fabrizio SA
[...]
( ) e IA LA SA ( ), con i quali è C.F._1 C.F._2
elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Interventrice ed appellante
1 E
( ), ( , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( ), rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. CP_4 C.F._5
PI IO ( , con il quale sono elettivamente dom.ti presso il C.F._6 seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellati
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23 Luglio 2009, la società “ ” (in nome e per conto Controparte_1
di “Banca MO dei PA di Siena SpA”) conveniva in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3
. CP_4
La banca istante era creditrice nei confronti di AM ZI RL (debitrice principale), nonché nei confronti di e (fideiussori), per l'importo di euro 324.368,13. Controparte_5 Controparte_2
Appunto, la banca aveva ottenuto, dal G.M. del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, un decreto ingiuntivo per euro 324.368,13, nei confronti di AM ZI RL, nonché nei confronti dei fideiussori e . Controparte_5 Controparte_2
Quest'ultimo aveva proposto opposizione, avverso il provvedimento monitorio.
Nelle more, era emerso come (pochissimi giorni prima che gli venisse notificato il d.i.), Controparte_2
CP avesse venduto alla figlia (ed unitamente alla moglie , in regime di comunione legale) la CP_4
nuda proprietà del residuo bene immobile, ancora esistente nella sua sfera patrimoniale.
Precisamente, con rogito per notar del Primo Febbraio 2008, i coniugi e Per_1 Controparte_2
avevano venduto alla loro figlia la nuda proprietà dell'appartamento sito in CP_4 Controparte_3
Frattamaggiore alla Via Vecchia Carditello n. 11, in NCEU al fol. 2, particella 1310, sub. 1, di vani 7,5, con annesso giardino (e con superficie superiore ai 300 mq.), al prezzo di euro 100.000,00 (versati a mezzo di due assegni bancari, di euro 50.000,00 ciascuno).
2 La società attrice chiedeva dichiararsi nulla la vendita, per simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 cc.; in subordine, chiedeva dichiararsi la vendita inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cc..
Si costituivano i convenuti e , a mezzo di comparsa depositata il 26 Controparte_2 Controparte_3
Marzo 2010, chiedendo rigettarsi la domanda attorea.
In pari data si costituiva anche la convenuta , chiedendo allo stesso modo rigettarsi la CP_4
domanda (sia pure a mezzo di due autonome comparse, i tre convenuti si costituivano col ministero del medesimo Difensore).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 5679/20, pubblicata l'8 Settembre 2020, e notificata il 16 Settembre 2020.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato l'attrice
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute – spese Controparte_1
liquidate in complessivi euro 10.500,00, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv.
FA CU (appunto, i tre soggetti convenuti si erano costituiti con due distinte comparse, ma con il medesimo Difensore distrattario, e cioè l'avv. FA CU).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società per mezzo della procuratrice Parte_1
speciale , quale cessionaria di crediti da . Parte_2 Controparte_1
Il gravame è stato proposto con la citazione notificata in data 12 Ottobre 2020 nei confronti di CP_2
, e .
[...] Controparte_3 CP_4
Fin da ora è d'uopo osservare come non si possano nutrire dubbi sulla legittimazione attiva dell'interventrice-appellante Infatti, il Collegio aderisce all'insegnamento della Suprema Parte_1
Corte secondo il quale – in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
D. Lgs. n. 385/93 – ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazz. Uff., recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Quindi, non occorre una specifica enumerazione di ciascun rapporto, allorchè gli elementi comuni, presi in considerazione, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., n. 15884/19; n. 17110/19). In altri termini, siamo dinanzi ad una cessione di credito soggetta alla normativa sulle cd. “cartolarizzazioni” bancarie, per il cui perfezionamento risulta sufficiente e necessaria, ai sensi dell'art. 58 TUB, la documentata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, deve fin da ora respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di (eccezione sollevata Parte_1
dagli appellati + 2 nella comparsa di costituzione, depositata il 31.12.2020). Controparte_2
3 L'appellante (nella qualità) chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della Parte_1
pronuncia di prime cure, di accogliersi integralmente le domande proposte in primo grado da
[...]
; e quindi: Controparte_1
Dichiararsi nullo per simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 cc., il rogito per notar del Primo Per_1
Febbraio 2008 (rep. 45961, raccolta n. 12505), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 28
Febbraio 2008, ai nn. 12350/7788;
In subordine dichiararsi inefficace la suddetta vendita nei confronti della banca istante, ai sensi dell'art. 2901 cc.;
Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di annotare l'emittenda sentenza a margine della trascrizione, senza alcuna responsabilità;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 31 Dicembre 2020, si sono costituiti gli appellati , Controparte_2
e (col ministero del comune Difensore, avv. FA CU), chiedendo di Controparte_3 CP_4
rigettarsi il gravame.
In data 4 Luglio 2023 si è costituito (per gli appellati + 2) l'avv. PI IO (in Controparte_2
sostituzione dell'avv. FA CU).
Giusta ordinanza comunicata il 24 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza del 15 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla
Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è d'uopo prendere in considerazione i vari provvedimenti giudiziari depositati dall'appellante nel corso del presente grado. Parte_1
Come già accennato, ab origine viene in rilievo il credito per euro 324.368,13, vantato dalla banca MO dei PA di Siena nei confronti della debitrice principale AM ZI RL, nonchè nei confronti dei fideiussori e . Controparte_5 Controparte_2
Appunto (odierno appellato) era fideiussore di AM ZI RL, insieme a Controparte_2
. Controparte_5
Con sentenza n. 61/13, pubblicata il 14 Marzo 2013, il G.M. del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Frattamaggiore, ha dichiarato inefficace ex art. 2901 cc., nei confronti di MO dei PA di Siena Gestione
4 Crediti SpA, l'atto di donazione per notar del 5 Marzo 2008, con cui ha Per_1 Controparte_5
donato alla figlia le unità immobiliari oggetto del rogito. CP_6
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4034/21, pubblicata il 29 Ottobre 2021, ha rigettato l'appello di , avverso la sentenza del G.M. di Frattamaggiore n. 61/13. CP_6
La sentenza n. 4034/21 è divenuta irrevocabile per omessa impugnazione.
Altresì il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 365/17, publicata il 12 Gennaio 2017, ha dichiarato inefficaci, ex art. 2901 cc., nei confronti di , ulteriori due atti di donazione per Controparte_1
notar (datati 18 Marzo 2008 ed 8 Maggio 2008), con i quali ha donato alla Per_1 Controparte_5
figlia plurime unità immobiliari. CP_6
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1893/20, pubblicata il 29 Maggio 2020, ha confermato le suddette statuizioni della sentenza del Tribunale di Napoli n. 365/17. Vi è stata un'appendice conclusasi con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4131/25, in sede di rinvio dalla Cassazione, ma tale appendice ha riguardato l'intervento in giudizio del Fallimento di AM ZI RL.
Quindi, è ormai divenuta irrevocabile la statuizione di accoglimento della revocatoria ordinaria, con riferimento alle due donazioni del 18 Marzo 2008 e dell'8 Maggio 2008, da in favore Controparte_5
CP_ della figlia (e con riferimento al rapporto processuale tra la banca attrice in revocatoria ed il fideiussore ). Controparte_5
L'odierna appellante ha anche prodotto documentazione, inerente al procedimento Parte_1
giudiziario, avente ad oggetto il credito presupposto (rispetto alla presente domanda ex art. 2901 cc.), vantato dalla banca cedente nei confronti del fideiussore . Controparte_2
Si è già accennato al d.i. per euro 324.368,13, ottenuto dalla creditrice nei Controparte_1
confronti della debitrice principale AM ZI RL, nonché nei confronti dei fideiussori CP_5
e .
[...] Controparte_2
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, con la sentenza n. 181/13, pubblicata l'11 Luglio
2013, ha rigettato l'opposizione proposta dall'ingiunto (con la conseguente conferma Controparte_2
del d.i. opposto).
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1220/22, pubblicata il 24 Marzo 2022, ha rigettato l'appello di , avverso la sentenza del G.M. di Frattamaggiore. Controparte_2
L'appellante nella prima comparsa ex art. 190 cpc, riferisce come penda attualmente Parte_1
ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1220/22.
5 Ciò premesso, è necessario, a questo punto, ripercorrere nei tratti salienti l'iter argomentativo, seguito dal primo Giudice nella sentenza impugnata n. 5679/20 (pronuncia con cui è stata rigettata sia la domanda principale di declaratoria di nullità del rogito impugnato per simulazione assoluta;
sia la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901 cc.).
Per quel che concerne la principale domanda di simulazione, il G.M. ritiene che gli elementi indiziari
(evidenziati da parte attrice) non assurgano al rango di indizi gravi, precisi e concordanti, sufficienti per dare la prova dell'accordo simulatorio.
Ci si riferisce al rapporto di parentela tra il venditore (e debitore) e l'acquirente Controparte_2
; alla posteriorità del rogito rispetto all'insorgere dell'esposizione debitoria;
alla circostanza Controparte_3 di un prezzo vile, nonché versato in modo anomalo.
Peraltro i convenuti hanno contestato la dedotta incongruenza del prezzo di euro 100.000,00, ed hanno osservato come il rogito sia intervenuto il Primo Febbraio 2008, e cioè prima della notifica del decreto ingiuntivo, dall'importo di euro 324.368,13.
Il Giudice Monocratico ha anche affermato la non ricorrenza degli elementi soggettivi del consilium fraudis
e della partecipatio fraudis (elemento che dovrebbe caratterizzare il terzo acquirente).
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda attorea anche sotto un ulteriore profilo, ed ha quindi negato la ricorrenza dell'eventus damni. In particolare il G.M. ha argomentato sul rapporto sottostante tra la banca creditrice (attrice in revocatoria) ed il fideiussore . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 4 co.2 del contratto di garanzia, si prevedeva che il fideiussore avrebbe garantito anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere tali rinnovi fosse stata comunicata dalla banca al terzo garante (ed a condizione che costui avesse manifestato espressamente la volontà di mantenere la garanzia).
Ergo, il primo giudicante ha scritto di intervenuta risoluzione ipso jure della fideiussione.
Da qui il rigetto sia della principale domanda di simulazione, sia della subordinata azione revocatoria.
La cessionaria del credito ed appellante ha radicalmente contestato l'iter argomentativo seguito dal primo giudicante.
In particolare ha osservato come sia irrilevante la circostanza, per cui il rogito del Primo Parte_1
Febbraio 2008 è antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il credito è sorto con la stipula della fideiussione. Per giunta, alla data del Primo Febbraio 2008, già erano state inoltrate le lettere racc.te di revoca dei fidi, ed erano state inoltrate le diffide ad adempiere (nei
6 confronti della debitrice principale AM ZI RL, nonché nei confronti dei fideiussori CP_5
e ).
[...] Controparte_2
Nulla quaestio sul fatto che la vendita della nuda proprietà dell'appartamento (da parte dei coniugi e ) sia stata effettuata in favore di , loro figlia Controparte_2 CP_4 Controparte_3
convivente.
In primo grado la banca attrice aveva vanamente avanzato richiesta di espletamento di CTU, avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato dell'unità immobiliare, alienata il Primo Febbraio 2008.
In ogni caso, il prezzo di euro 100.000,00 appare eccessivamente contenuto, considerato che trattasi di unità immobiliare ampia, di vani 7,5, con superficie superiore ai 300 mq.
Né può trascurarsi il carattere anomalo di un versamento del prezzo integralmente a mezzo di assegni bancari (in assenza di prova della loro negoziazione).
Il c/c della debitrice principale AM ZI RL fu chiuso il 20 Dicembre 2007, e Controparte_2
è stato reiteratamente fideiussore della AM ZI RL, fin dal 2003.
Pertanto, era senz'altro consapevole della situazione economica della RL debitrice Controparte_2
principale (da qui anche il vulnus per la banca creditrice, integrato dalla dismissione patrimoniale, realizzata dal fideiussore a mezzo della vendita del Primo Febbraio 2008). CP_2
Per giunta, la stretta parentela (nonché convivenza) tra i venditori e l'acquirente Controparte_7
integra un elemento presuntivo, che depone in modo inequivoco per la sussistenza Controparte_3
dell'elemento della partecipatio fraudis, in capo alla suddetta . Controparte_3
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In particolare, ricorrono i presupposti per accogliere la subordinata domanda di revocatoria ex art. 2901 cc., avanzata in primo grado da , e coltivata nel presente grado Controparte_1
dall'interventrice ed impugnante Parte_1
Per quel che concerne l'estinzione e/o risoluzione della fideiussione (affermata dal primo Giudice), il
Collegio condivide gli argomenti usati sia dal G.M. di Frattamaggiore (nella sentenza n. 181/13), sia dalla
Corte di Appello (nella sentenza n. 1220/22), nel procedimento avente ad oggetto il credito presupposto per euro 324.368,13, vantato da (alla quale è succeduta Controparte_1 Parte_1
[...
nei confronti di . Controparte_2
Trattasi di credito originariamente azionato in sede monitoria.
7 Appunto – come già accennato – all'esito del secondo grado, è stato rigettato l'appello di CP_2
, avverso la pronuncia del G.M. di Frattamaggiore (pronuncia di rigetto dell'opposizione, con la
[...] conseguente conferma del d.i. opposto).
Peraltro, si è già evidenziato come penda attualmente ricorso per Cassazione, proposto da CP_2
, avverso la pronuncia della Corte territoriale.
[...]
In sostanza il fideiussore (convenuto per l'azione revocatoria) invoca la clausola di cui Controparte_2
all'art. 4 del contratto di fideiussione. Tale clausola prevede – in caso di rinnovi o proroghe dell'apertura di credito oltre il termine del 18 Giugno 2007 pattuito per la copertura della garanzia (termine di due mesi successivo all'ultima delibera di concessione di scoperto in favore della debitrice, avvenuta il 18.4.2007) –
l'obbligo della banca di comunicazione al fideiussore, nonché l'espressa manifestazione di volontà del garante, di mantenere la garanzia (nell'ottica di , si è verificata l'estinzione della Controparte_2
fideiussione, in mancanza della comunicazione, ed in mancanza della pedissequa manifestazione di volontà di mantenere la garanzia).
Orbene, nel caso di specie MO dei PA di Siena, successivamente al 18 Giugno 2007, non ha concesso alla AM ZI RL nessun ulteriore finanziamento, tramite addebito del relativo importo sul c/c di appoggio.
Infatti l'ultima operazione di finanziamento, con addebito sul c/c della AM ZI RL di euro
104.561,98, è stata effettuata il 14 Giugno 2007.
Di conseguenza, tra la banca e AM ZI RL, non vi è stato alcun rinnovo del rapporto di anticipazione di credito. Si poteva configurare il rinnovo, soltanto laddove fossero stati erogati ulteriori finanziamenti alla RL debitrice principale, dopo il decorso del termine di due mesi dal perfezionamento della fideiussione, ovvero dopo il 18 Giugno 2007.
E' irrilevante la circostanza che il conto corrente ed il collegato rapporto di anticipazione bancaria siano stati chiusi da MO PA successivamente, e cioè il 20 Dicembre 2007.
Infatti, nessun'altra movimentazione, implicante nuovi fidi, è stata nelle more autorizzata dalla banca, e contabilizzata a debito sul c/c di appoggio.
La circostanza per cui il conto corrente sia stato chiuso soltanto nel Dicembre 2007, non è in alcun modo sintomatica di una tacita volontà delle parti di rinnovare il rapporto di anticipazione di credito, oltre la data ultima di copertura della garanzia, fissata pattiziamente al 18 Giugno 2007.
8 Piuttosto, siamo dinanzi ad un comportamento prudente della banca: considerato il rilevante importo della scopertura, MO PA ha ritenuto di concedere alla debitrice AM ZI RL un tempo congruo ed adeguato, per consentirle un rientro senza ulteriori aggravi.
Dunque, l'accertata infondatezza dell'eccezione di estinzione e/o risoluzione della fideiussione, milita in modo pregnante per la sussistenza del credito di nei confronti del Controparte_1
fideiussore (credito ceduto a . Controparte_2 Parte_1
Nella comparsa di costituzione nel presente grado, gli appellati + 2, per la prima volta Controparte_2
hanno anche eccepito la nullità della fideiussione contratta da , per violazione della Controparte_2
normativa anti-trust di cui all'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/90, in quanto redatta secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (schema contrattuale ritenuto anti-concorrenziale con provvedimento della Banca di Italia n. 55/05).
Nel corso del presente grado, l'appellante ha correttamente replicato come, nel caso di Parte_1
specie, si fosse costituito fideiussore, non già con fideiussione omnibus, bensì con Controparte_2
Cont fideiussione connessa ad una singola operazione di finanziamento, concesso da lla debitrice principale AM ZI RL (appunto, l'esame della fideiussione in atti è conducente, rispetto alla conclusione per cui trattasi di fideiussione per singola operazione, e non già omnibus).
Per giunta, non può condividersi la prospettazione degli appellati, laddove essi invocano la nullità integrale della fideiussione, per violazione della normativa sulla libertà di concorrenza.
Infatti, come ben chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 41994/21 del 30 Dicembre
2021, la violazione della normativa anti-trust determina la nullità non già integrale, bensì soltanto parziale della fideiussione prestata, con riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale
(articoli inerenti alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc.).
In ogni caso, la descritta nullità parziale non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di
[...]
nei confronti del fideiussore . Controparte_1 Controparte_2
Infatti, la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione in atti, determina la necessità di qualificare la fideiussione prestata da , come contratto autonomo di garanzia. Controparte_2
E questo alla luce dell'obbligo, in capo al garante, di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto all'istituto di credito per capitale, interessi, spese e tasse.
In altri termini, vi è una deroga all'accessorietà della fideiussione. Dunque, deve ritenersi che la sussistenza e validità della clausola di cui all'art. 7, prevalga in modo pregnante sulla nullità delle clausole, di cui agli artt. 2, 6 ed 8.
9 Il Supremo Collegio, in due arresti del 2019 (Cass. civ., nn. 4717/19, 30509/19), ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 3947/10, secondo il quale il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore, dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile….peraltro….l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (come nel caso di specie) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione…(Cass. civ., n. 30509/19, cit.).
Ed allora la nullità parziale del contratto di garanzia (limitata alle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8) non è idonea a paralizzare la domanda creditoria, avanzata in sede monitoria nei confronti del fideiussore
(domanda coltivata nel presente grado dalla cessionaria . Controparte_2 Parte_1
Per giunta, assume rilievo assorbente il recente insegnamento, di cui all'ordinanza della Cassazione, Prima sezione civile, n. 29019/25, pubblicata il 3 Novembre 2025.
I Supremi Giudici – proprio in tema di nullità della fideiussione in quanto adesiva all'intesa ABI anticoncorrenziale – hanno affermato che la rilevazione della nullità presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato le circostanze fattuali che consentono la rilevazione medesima. Vale a dire, la rilevazione di ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Nel caso di specie, in primo grado, i convenuti + 2 non avevano in alcun modo evocato Controparte_2
le circostanze, idonee a consentire l'eventuale rilevazione della nullità parziale.
Per giunta gli odierni appellati non hanno neanche prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Inoltre, nella citata recentissima pronuncia la Cassazione ha ribadito come la questione della nullità parziale per violazione della normativa sulla concorrenza riguardi la fideiussione omnibus, e non già la fideiussione collegata ad una singola operazione di finanziamento (come nel caso della fideiussione prestata da
). Controparte_2
In definitiva, le considerazioni testè esposte depongono senz'altro per la ricorrenza dell'eventus damni.
Secondo i princìpi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione pauliana
(cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
10 Parte creditrice ha senz'altro assolto all'onere di dare prova della modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale.
In altri termini, per integrare l'eventus damni, è sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito;
vale a dire, occorre la sola dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale sterilità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la natura pregiudizievole dell'atto di disposizione impugnato, e cioè della vendita immobiliare per notar del Primo Febbraio 2008. Per_1
Né risulta che il debitore (ed il coniuge , in regime di comunione legale) Controparte_2 CP_4 disponessero di ulteriori cespiti o redditi, idonei a garantire la soddisfazione del credito vantato da
[...]
. Controparte_1
Vale a dire, l'odierno appellato non ha assolto all'onere di provare che il suo Controparte_2
patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della banca creditrice (si vedano Cass. civ. n. 5113/24; n. 15866/22; n. 18193/21; n. 16221/19).
Ricorrono altresì (come evidenziato dall'appellante plurimi ulteriori e concordanti indizi, Parte_1
militanti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc..
Per quel che concerne la prova dei presupposti dell'actio pauliana, la giurisprudenza ha chiarito come la stessa possa essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 15389/05; n. 2748/05).
Innanzi tutto, non può ignorarsi la seguente circostanza: la medesima (quale cessionaria Parte_1
di ) ha ottenuto (con statuizioni divenute irrevocabili) la declaratoria di Controparte_1
inefficacia, ex art. 2901 cc., dei rogiti immobiliari del 5 Marzo 2008, 18 Marzo 2008 ed 8 Maggio 2008 – rogiti che hanno visto, quale dante causa, (vale a dire l'altro fideiussore di AM Controparte_5
ZI RL, insieme a ). Controparte_2
Trattasi di atti, che hanno visto tutti il notaio nelle vesti di P.U. rogante (al pari Persona_2 della vendita del Primo Febbraio 2008, oggi impugnata ex art. 2901 cc.).
Altresì è inequivoca l'omogeneità del contesto temporale.
Ricorre il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato;
infatti, alla data del rogito, già era stata stipulata la fideiussione, ed inoltre già erano state inoltrate dalla banca creditrice le missive di revoca dei fidi e di diffida ad adempiere.
Pur trattandosi della vendita della nuda proprietà (con riserva di usufrutto in favore degli alienanti), il
11 prezzo di euro 100.000,00 depone per la scientia damni – considerato che l'alienazione ha riguardato un'unità immobiliare estesa, di ben 7,5 vani, con superficie di 330 mq., e con annesso giardino.
Piuttosto anomale risultano le modalità di versamento del prezzo. Infatti il prezzo risulta integralmente versato con assegni bancari (in assenza però di prova della loro negoziazione).
Dal punto di vista soggettivo, risulta come il venditore sia stato più volte fideiussore Controparte_2
della AM ZI RL;
quindi, deve ritenersi che avesse conoscenza approfondita della situazione economica della RL debitrice principale.
Ancora, ai fini della ricorrenza della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente , non Controparte_3
può trascurarsi il dato, del tutto peculiare, per cui costei era figlia convivente degli alienanti coniugi
. Controparte_7
In definitiva gli elementi acquisiti (pur inidonei ai fini dell'accoglimento della principale domanda di simulazione) sono senz'altro idonei, ai fini dell'accoglimento della subordinata domanda ex art. 2901 cc..
Il tutto, in integrale accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo grado.
Appunto, è d'uopo scrivere di un integrale accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado.
Infatti, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria (pur avanzata in prime cure in via subordinata rispetto alla domanda di simulazione), l'odierna appellante consegue comunque l'obiettivo di rendere inefficace nei suoi confronti l'impugnato rogito del Primo Febbraio 2008.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. proposta in primo grado (nonché in riforma della pronuncia di prime cure), va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di
(che agisce per mezzo della procuratrice speciale ), e quale Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito originariamente vantato da , dell'atto di vendita per Controparte_1
notar Primo Febbraio 2008 (rep. 45961, raccolta n. 12505) – atto con il quale Persona_3 CP_2
e hanno venduto a la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in
[...] CP_4 Controparte_3
Frattamaggiore alla Via Vecchia Carditello n. 11, in NCEU al fol. 2, p.lla 1310, sub. 1.
Altresì deve essere ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2, l'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione del suddetto rogito, con esonero da qualsivoglia responsabilità.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
12 L'accoglimento dell'appello (nonché della domanda proposta in primo grado da Controparte_1
, domanda coltivata, in questa sede, dalla cessionaria comporta di dover statuire
[...] Parte_1 sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza degli odierni appellati
, e;
pertanto esse vengono poste, in via solidale, a loro Controparte_2 Controparte_3 CP_4
carico.
Per quel che concerne il valore della causa, è d'uopo uniformarsi al valore indicato nell'atto di gravame;
appunto, in quella sede si è indicato un valore indeterminabile medio (da associarsi allo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi (nell'ambito dello scaglione di riferimento) sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore di (nella qualità), i Parte_1
seguenti importi:
euro 10.577,50 per il primo grado;
euro 10.738,50 per il presente grado.
Con riferimento ai compensi del presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, deve essere liquidato, in favore dell'odierna appellante, l'importo di euro 804,00 (pari alla sommatoria della versata marca da bollo di euro 27,00, e del versato contributo unificato di euro 777,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(per mezzo della procuratrice speciale ), quale cessionaria del Parte_1 Parte_2
credito da , nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
13 , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5679/20, pubblicata l'8 Settembre 2020, e CP_4
notificata il 16 Settembre 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello, nonché la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. proposta in primo grado;
per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure,
A1) Dichiara inefficace, nei confronti di (per mezzo della procuratrice speciale Parte_1 [...]
), quale cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2 Controparte_1
, l'atto di vendita per notar del Primo Febbraio 2008 (rep. 45961, raccolta n. 12505) – atto
[...] Per_1
con il quale e hanno venduto a la nuda proprietà Controparte_2 CP_4 Controparte_3
dell'unità immobiliare sita in Frattamaggiore alla Via Vecchia Carditello n. 11, in NCEU al fol. 2, p.lla 1310, sub. 1;
B) Ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli
2, l'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione del suddetto rogito, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
C) Condanna in solido , e al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_3 CP_4
doppio grado in favore di (quale cessionaria del credito da Parte_1 Controparte_1
) – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 10.577,50 (diecimilacinquecentosettantasette/50)
[...] per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 10.738,50
(diecimilasettecentotrentotto/50) per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3486/20 RG, avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5679/20, pubblicata l'8 Settembre
2020, e notificata il 16 Settembre 2020; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 24 Luglio 2025, all'esito dell'udienza del 15 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 12 Novembre 2025), e pendente tra:
C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., per mezzo della Parte_1 P.IVA_1
procuratrice speciale (C.F.: , in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rapp.te p.t. (ed in qualità di cessionaria del credito da “ Controparte_1
”), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Fabrizio SA
[...]
( ) e IA LA SA ( ), con i quali è C.F._1 C.F._2
elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Interventrice ed appellante
1 E
( ), ( , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3 C.F._4
( ), rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. CP_4 C.F._5
PI IO ( , con il quale sono elettivamente dom.ti presso il C.F._6 seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellati
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 15 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23 Luglio 2009, la società “ ” (in nome e per conto Controparte_1
di “Banca MO dei PA di Siena SpA”) conveniva in giudizio , e Controparte_2 Controparte_3
. CP_4
La banca istante era creditrice nei confronti di AM ZI RL (debitrice principale), nonché nei confronti di e (fideiussori), per l'importo di euro 324.368,13. Controparte_5 Controparte_2
Appunto, la banca aveva ottenuto, dal G.M. del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, un decreto ingiuntivo per euro 324.368,13, nei confronti di AM ZI RL, nonché nei confronti dei fideiussori e . Controparte_5 Controparte_2
Quest'ultimo aveva proposto opposizione, avverso il provvedimento monitorio.
Nelle more, era emerso come (pochissimi giorni prima che gli venisse notificato il d.i.), Controparte_2
CP avesse venduto alla figlia (ed unitamente alla moglie , in regime di comunione legale) la CP_4
nuda proprietà del residuo bene immobile, ancora esistente nella sua sfera patrimoniale.
Precisamente, con rogito per notar del Primo Febbraio 2008, i coniugi e Per_1 Controparte_2
avevano venduto alla loro figlia la nuda proprietà dell'appartamento sito in CP_4 Controparte_3
Frattamaggiore alla Via Vecchia Carditello n. 11, in NCEU al fol. 2, particella 1310, sub. 1, di vani 7,5, con annesso giardino (e con superficie superiore ai 300 mq.), al prezzo di euro 100.000,00 (versati a mezzo di due assegni bancari, di euro 50.000,00 ciascuno).
2 La società attrice chiedeva dichiararsi nulla la vendita, per simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 cc.; in subordine, chiedeva dichiararsi la vendita inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 cc..
Si costituivano i convenuti e , a mezzo di comparsa depositata il 26 Controparte_2 Controparte_3
Marzo 2010, chiedendo rigettarsi la domanda attorea.
In pari data si costituiva anche la convenuta , chiedendo allo stesso modo rigettarsi la CP_4
domanda (sia pure a mezzo di due autonome comparse, i tre convenuti si costituivano col ministero del medesimo Difensore).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 5679/20, pubblicata l'8 Settembre 2020, e notificata il 16 Settembre 2020.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato l'attrice
[...]
al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti convenute – spese Controparte_1
liquidate in complessivi euro 10.500,00, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv.
FA CU (appunto, i tre soggetti convenuti si erano costituiti con due distinte comparse, ma con il medesimo Difensore distrattario, e cioè l'avv. FA CU).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società per mezzo della procuratrice Parte_1
speciale , quale cessionaria di crediti da . Parte_2 Controparte_1
Il gravame è stato proposto con la citazione notificata in data 12 Ottobre 2020 nei confronti di CP_2
, e .
[...] Controparte_3 CP_4
Fin da ora è d'uopo osservare come non si possano nutrire dubbi sulla legittimazione attiva dell'interventrice-appellante Infatti, il Collegio aderisce all'insegnamento della Suprema Parte_1
Corte secondo il quale – in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
D. Lgs. n. 385/93 – ai fini della prova della titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazz. Uff., recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco. Quindi, non occorre una specifica enumerazione di ciascun rapporto, allorchè gli elementi comuni, presi in considerazione, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ., n. 15884/19; n. 17110/19). In altri termini, siamo dinanzi ad una cessione di credito soggetta alla normativa sulle cd. “cartolarizzazioni” bancarie, per il cui perfezionamento risulta sufficiente e necessaria, ai sensi dell'art. 58 TUB, la documentata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, deve fin da ora respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di (eccezione sollevata Parte_1
dagli appellati + 2 nella comparsa di costituzione, depositata il 31.12.2020). Controparte_2
3 L'appellante (nella qualità) chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della Parte_1
pronuncia di prime cure, di accogliersi integralmente le domande proposte in primo grado da
[...]
; e quindi: Controparte_1
Dichiararsi nullo per simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 cc., il rogito per notar del Primo Per_1
Febbraio 2008 (rep. 45961, raccolta n. 12505), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 28
Febbraio 2008, ai nn. 12350/7788;
In subordine dichiararsi inefficace la suddetta vendita nei confronti della banca istante, ai sensi dell'art. 2901 cc.;
Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di annotare l'emittenda sentenza a margine della trascrizione, senza alcuna responsabilità;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 31 Dicembre 2020, si sono costituiti gli appellati , Controparte_2
e (col ministero del comune Difensore, avv. FA CU), chiedendo di Controparte_3 CP_4
rigettarsi il gravame.
In data 4 Luglio 2023 si è costituito (per gli appellati + 2) l'avv. PI IO (in Controparte_2
sostituzione dell'avv. FA CU).
Giusta ordinanza comunicata il 24 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza del 15 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla
Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è d'uopo prendere in considerazione i vari provvedimenti giudiziari depositati dall'appellante nel corso del presente grado. Parte_1
Come già accennato, ab origine viene in rilievo il credito per euro 324.368,13, vantato dalla banca MO dei PA di Siena nei confronti della debitrice principale AM ZI RL, nonchè nei confronti dei fideiussori e . Controparte_5 Controparte_2
Appunto (odierno appellato) era fideiussore di AM ZI RL, insieme a Controparte_2
. Controparte_5
Con sentenza n. 61/13, pubblicata il 14 Marzo 2013, il G.M. del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Frattamaggiore, ha dichiarato inefficace ex art. 2901 cc., nei confronti di MO dei PA di Siena Gestione
4 Crediti SpA, l'atto di donazione per notar del 5 Marzo 2008, con cui ha Per_1 Controparte_5
donato alla figlia le unità immobiliari oggetto del rogito. CP_6
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 4034/21, pubblicata il 29 Ottobre 2021, ha rigettato l'appello di , avverso la sentenza del G.M. di Frattamaggiore n. 61/13. CP_6
La sentenza n. 4034/21 è divenuta irrevocabile per omessa impugnazione.
Altresì il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 365/17, publicata il 12 Gennaio 2017, ha dichiarato inefficaci, ex art. 2901 cc., nei confronti di , ulteriori due atti di donazione per Controparte_1
notar (datati 18 Marzo 2008 ed 8 Maggio 2008), con i quali ha donato alla Per_1 Controparte_5
figlia plurime unità immobiliari. CP_6
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1893/20, pubblicata il 29 Maggio 2020, ha confermato le suddette statuizioni della sentenza del Tribunale di Napoli n. 365/17. Vi è stata un'appendice conclusasi con la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4131/25, in sede di rinvio dalla Cassazione, ma tale appendice ha riguardato l'intervento in giudizio del Fallimento di AM ZI RL.
Quindi, è ormai divenuta irrevocabile la statuizione di accoglimento della revocatoria ordinaria, con riferimento alle due donazioni del 18 Marzo 2008 e dell'8 Maggio 2008, da in favore Controparte_5
CP_ della figlia (e con riferimento al rapporto processuale tra la banca attrice in revocatoria ed il fideiussore ). Controparte_5
L'odierna appellante ha anche prodotto documentazione, inerente al procedimento Parte_1
giudiziario, avente ad oggetto il credito presupposto (rispetto alla presente domanda ex art. 2901 cc.), vantato dalla banca cedente nei confronti del fideiussore . Controparte_2
Si è già accennato al d.i. per euro 324.368,13, ottenuto dalla creditrice nei Controparte_1
confronti della debitrice principale AM ZI RL, nonché nei confronti dei fideiussori CP_5
e .
[...] Controparte_2
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, con la sentenza n. 181/13, pubblicata l'11 Luglio
2013, ha rigettato l'opposizione proposta dall'ingiunto (con la conseguente conferma Controparte_2
del d.i. opposto).
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1220/22, pubblicata il 24 Marzo 2022, ha rigettato l'appello di , avverso la sentenza del G.M. di Frattamaggiore. Controparte_2
L'appellante nella prima comparsa ex art. 190 cpc, riferisce come penda attualmente Parte_1
ricorso per Cassazione, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1220/22.
5 Ciò premesso, è necessario, a questo punto, ripercorrere nei tratti salienti l'iter argomentativo, seguito dal primo Giudice nella sentenza impugnata n. 5679/20 (pronuncia con cui è stata rigettata sia la domanda principale di declaratoria di nullità del rogito impugnato per simulazione assoluta;
sia la domanda subordinata di inefficacia ex art. 2901 cc.).
Per quel che concerne la principale domanda di simulazione, il G.M. ritiene che gli elementi indiziari
(evidenziati da parte attrice) non assurgano al rango di indizi gravi, precisi e concordanti, sufficienti per dare la prova dell'accordo simulatorio.
Ci si riferisce al rapporto di parentela tra il venditore (e debitore) e l'acquirente Controparte_2
; alla posteriorità del rogito rispetto all'insorgere dell'esposizione debitoria;
alla circostanza Controparte_3 di un prezzo vile, nonché versato in modo anomalo.
Peraltro i convenuti hanno contestato la dedotta incongruenza del prezzo di euro 100.000,00, ed hanno osservato come il rogito sia intervenuto il Primo Febbraio 2008, e cioè prima della notifica del decreto ingiuntivo, dall'importo di euro 324.368,13.
Il Giudice Monocratico ha anche affermato la non ricorrenza degli elementi soggettivi del consilium fraudis
e della partecipatio fraudis (elemento che dovrebbe caratterizzare il terzo acquirente).
Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda attorea anche sotto un ulteriore profilo, ed ha quindi negato la ricorrenza dell'eventus damni. In particolare il G.M. ha argomentato sul rapporto sottostante tra la banca creditrice (attrice in revocatoria) ed il fideiussore . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 4 co.2 del contratto di garanzia, si prevedeva che il fideiussore avrebbe garantito anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, a condizione che l'intenzione di concedere tali rinnovi fosse stata comunicata dalla banca al terzo garante (ed a condizione che costui avesse manifestato espressamente la volontà di mantenere la garanzia).
Ergo, il primo giudicante ha scritto di intervenuta risoluzione ipso jure della fideiussione.
Da qui il rigetto sia della principale domanda di simulazione, sia della subordinata azione revocatoria.
La cessionaria del credito ed appellante ha radicalmente contestato l'iter argomentativo seguito dal primo giudicante.
In particolare ha osservato come sia irrilevante la circostanza, per cui il rogito del Primo Parte_1
Febbraio 2008 è antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Il credito è sorto con la stipula della fideiussione. Per giunta, alla data del Primo Febbraio 2008, già erano state inoltrate le lettere racc.te di revoca dei fidi, ed erano state inoltrate le diffide ad adempiere (nei
6 confronti della debitrice principale AM ZI RL, nonché nei confronti dei fideiussori CP_5
e ).
[...] Controparte_2
Nulla quaestio sul fatto che la vendita della nuda proprietà dell'appartamento (da parte dei coniugi e ) sia stata effettuata in favore di , loro figlia Controparte_2 CP_4 Controparte_3
convivente.
In primo grado la banca attrice aveva vanamente avanzato richiesta di espletamento di CTU, avente ad oggetto la determinazione del valore di mercato dell'unità immobiliare, alienata il Primo Febbraio 2008.
In ogni caso, il prezzo di euro 100.000,00 appare eccessivamente contenuto, considerato che trattasi di unità immobiliare ampia, di vani 7,5, con superficie superiore ai 300 mq.
Né può trascurarsi il carattere anomalo di un versamento del prezzo integralmente a mezzo di assegni bancari (in assenza di prova della loro negoziazione).
Il c/c della debitrice principale AM ZI RL fu chiuso il 20 Dicembre 2007, e Controparte_2
è stato reiteratamente fideiussore della AM ZI RL, fin dal 2003.
Pertanto, era senz'altro consapevole della situazione economica della RL debitrice Controparte_2
principale (da qui anche il vulnus per la banca creditrice, integrato dalla dismissione patrimoniale, realizzata dal fideiussore a mezzo della vendita del Primo Febbraio 2008). CP_2
Per giunta, la stretta parentela (nonché convivenza) tra i venditori e l'acquirente Controparte_7
integra un elemento presuntivo, che depone in modo inequivoco per la sussistenza Controparte_3
dell'elemento della partecipatio fraudis, in capo alla suddetta . Controparte_3
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In particolare, ricorrono i presupposti per accogliere la subordinata domanda di revocatoria ex art. 2901 cc., avanzata in primo grado da , e coltivata nel presente grado Controparte_1
dall'interventrice ed impugnante Parte_1
Per quel che concerne l'estinzione e/o risoluzione della fideiussione (affermata dal primo Giudice), il
Collegio condivide gli argomenti usati sia dal G.M. di Frattamaggiore (nella sentenza n. 181/13), sia dalla
Corte di Appello (nella sentenza n. 1220/22), nel procedimento avente ad oggetto il credito presupposto per euro 324.368,13, vantato da (alla quale è succeduta Controparte_1 Parte_1
[...
nei confronti di . Controparte_2
Trattasi di credito originariamente azionato in sede monitoria.
7 Appunto – come già accennato – all'esito del secondo grado, è stato rigettato l'appello di CP_2
, avverso la pronuncia del G.M. di Frattamaggiore (pronuncia di rigetto dell'opposizione, con la
[...] conseguente conferma del d.i. opposto).
Peraltro, si è già evidenziato come penda attualmente ricorso per Cassazione, proposto da CP_2
, avverso la pronuncia della Corte territoriale.
[...]
In sostanza il fideiussore (convenuto per l'azione revocatoria) invoca la clausola di cui Controparte_2
all'art. 4 del contratto di fideiussione. Tale clausola prevede – in caso di rinnovi o proroghe dell'apertura di credito oltre il termine del 18 Giugno 2007 pattuito per la copertura della garanzia (termine di due mesi successivo all'ultima delibera di concessione di scoperto in favore della debitrice, avvenuta il 18.4.2007) –
l'obbligo della banca di comunicazione al fideiussore, nonché l'espressa manifestazione di volontà del garante, di mantenere la garanzia (nell'ottica di , si è verificata l'estinzione della Controparte_2
fideiussione, in mancanza della comunicazione, ed in mancanza della pedissequa manifestazione di volontà di mantenere la garanzia).
Orbene, nel caso di specie MO dei PA di Siena, successivamente al 18 Giugno 2007, non ha concesso alla AM ZI RL nessun ulteriore finanziamento, tramite addebito del relativo importo sul c/c di appoggio.
Infatti l'ultima operazione di finanziamento, con addebito sul c/c della AM ZI RL di euro
104.561,98, è stata effettuata il 14 Giugno 2007.
Di conseguenza, tra la banca e AM ZI RL, non vi è stato alcun rinnovo del rapporto di anticipazione di credito. Si poteva configurare il rinnovo, soltanto laddove fossero stati erogati ulteriori finanziamenti alla RL debitrice principale, dopo il decorso del termine di due mesi dal perfezionamento della fideiussione, ovvero dopo il 18 Giugno 2007.
E' irrilevante la circostanza che il conto corrente ed il collegato rapporto di anticipazione bancaria siano stati chiusi da MO PA successivamente, e cioè il 20 Dicembre 2007.
Infatti, nessun'altra movimentazione, implicante nuovi fidi, è stata nelle more autorizzata dalla banca, e contabilizzata a debito sul c/c di appoggio.
La circostanza per cui il conto corrente sia stato chiuso soltanto nel Dicembre 2007, non è in alcun modo sintomatica di una tacita volontà delle parti di rinnovare il rapporto di anticipazione di credito, oltre la data ultima di copertura della garanzia, fissata pattiziamente al 18 Giugno 2007.
8 Piuttosto, siamo dinanzi ad un comportamento prudente della banca: considerato il rilevante importo della scopertura, MO PA ha ritenuto di concedere alla debitrice AM ZI RL un tempo congruo ed adeguato, per consentirle un rientro senza ulteriori aggravi.
Dunque, l'accertata infondatezza dell'eccezione di estinzione e/o risoluzione della fideiussione, milita in modo pregnante per la sussistenza del credito di nei confronti del Controparte_1
fideiussore (credito ceduto a . Controparte_2 Parte_1
Nella comparsa di costituzione nel presente grado, gli appellati + 2, per la prima volta Controparte_2
hanno anche eccepito la nullità della fideiussione contratta da , per violazione della Controparte_2
normativa anti-trust di cui all'art. 2 co.2 lett. a) L. 287/90, in quanto redatta secondo lo schema contrattuale predisposto dall'ABI (schema contrattuale ritenuto anti-concorrenziale con provvedimento della Banca di Italia n. 55/05).
Nel corso del presente grado, l'appellante ha correttamente replicato come, nel caso di Parte_1
specie, si fosse costituito fideiussore, non già con fideiussione omnibus, bensì con Controparte_2
Cont fideiussione connessa ad una singola operazione di finanziamento, concesso da lla debitrice principale AM ZI RL (appunto, l'esame della fideiussione in atti è conducente, rispetto alla conclusione per cui trattasi di fideiussione per singola operazione, e non già omnibus).
Per giunta, non può condividersi la prospettazione degli appellati, laddove essi invocano la nullità integrale della fideiussione, per violazione della normativa sulla libertà di concorrenza.
Infatti, come ben chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella pronuncia n. 41994/21 del 30 Dicembre
2021, la violazione della normativa anti-trust determina la nullità non già integrale, bensì soltanto parziale della fideiussione prestata, con riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale
(articoli inerenti alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc.).
In ogni caso, la descritta nullità parziale non incide sulla fondatezza della pretesa creditoria di
[...]
nei confronti del fideiussore . Controparte_1 Controparte_2
Infatti, la clausola di cui all'art. 7 della fideiussione in atti, determina la necessità di qualificare la fideiussione prestata da , come contratto autonomo di garanzia. Controparte_2
E questo alla luce dell'obbligo, in capo al garante, di pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto all'istituto di credito per capitale, interessi, spese e tasse.
In altri termini, vi è una deroga all'accessorietà della fideiussione. Dunque, deve ritenersi che la sussistenza e validità della clausola di cui all'art. 7, prevalga in modo pregnante sulla nullità delle clausole, di cui agli artt. 2, 6 ed 8.
9 Il Supremo Collegio, in due arresti del 2019 (Cass. civ., nn. 4717/19, 30509/19), ha confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 3947/10, secondo il quale il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore, dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile….peraltro….l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (come nel caso di specie) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione…(Cass. civ., n. 30509/19, cit.).
Ed allora la nullità parziale del contratto di garanzia (limitata alle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8) non è idonea a paralizzare la domanda creditoria, avanzata in sede monitoria nei confronti del fideiussore
(domanda coltivata nel presente grado dalla cessionaria . Controparte_2 Parte_1
Per giunta, assume rilievo assorbente il recente insegnamento, di cui all'ordinanza della Cassazione, Prima sezione civile, n. 29019/25, pubblicata il 3 Novembre 2025.
I Supremi Giudici – proprio in tema di nullità della fideiussione in quanto adesiva all'intesa ABI anticoncorrenziale – hanno affermato che la rilevazione della nullità presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato le circostanze fattuali che consentono la rilevazione medesima. Vale a dire, la rilevazione di ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i presupposti di fatto siano stati acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie.
Nel caso di specie, in primo grado, i convenuti + 2 non avevano in alcun modo evocato Controparte_2
le circostanze, idonee a consentire l'eventuale rilevazione della nullità parziale.
Per giunta gli odierni appellati non hanno neanche prodotto il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05.
Inoltre, nella citata recentissima pronuncia la Cassazione ha ribadito come la questione della nullità parziale per violazione della normativa sulla concorrenza riguardi la fideiussione omnibus, e non già la fideiussione collegata ad una singola operazione di finanziamento (come nel caso della fideiussione prestata da
). Controparte_2
In definitiva, le considerazioni testè esposte depongono senz'altro per la ricorrenza dell'eventus damni.
Secondo i princìpi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione pauliana
(cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
10 Parte creditrice ha senz'altro assolto all'onere di dare prova della modificazione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale.
In altri termini, per integrare l'eventus damni, è sufficiente una variazione patrimoniale idonea a comportare una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito;
vale a dire, occorre la sola dimostrazione della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale sterilità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio la natura pregiudizievole dell'atto di disposizione impugnato, e cioè della vendita immobiliare per notar del Primo Febbraio 2008. Per_1
Né risulta che il debitore (ed il coniuge , in regime di comunione legale) Controparte_2 CP_4 disponessero di ulteriori cespiti o redditi, idonei a garantire la soddisfazione del credito vantato da
[...]
. Controparte_1
Vale a dire, l'odierno appellato non ha assolto all'onere di provare che il suo Controparte_2
patrimonio residuo fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni della banca creditrice (si vedano Cass. civ. n. 5113/24; n. 15866/22; n. 18193/21; n. 16221/19).
Ricorrono altresì (come evidenziato dall'appellante plurimi ulteriori e concordanti indizi, Parte_1
militanti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 cc..
Per quel che concerne la prova dei presupposti dell'actio pauliana, la giurisprudenza ha chiarito come la stessa possa essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ. n. 15389/05; n. 2748/05).
Innanzi tutto, non può ignorarsi la seguente circostanza: la medesima (quale cessionaria Parte_1
di ) ha ottenuto (con statuizioni divenute irrevocabili) la declaratoria di Controparte_1
inefficacia, ex art. 2901 cc., dei rogiti immobiliari del 5 Marzo 2008, 18 Marzo 2008 ed 8 Maggio 2008 – rogiti che hanno visto, quale dante causa, (vale a dire l'altro fideiussore di AM Controparte_5
ZI RL, insieme a ). Controparte_2
Trattasi di atti, che hanno visto tutti il notaio nelle vesti di P.U. rogante (al pari Persona_2 della vendita del Primo Febbraio 2008, oggi impugnata ex art. 2901 cc.).
Altresì è inequivoca l'omogeneità del contesto temporale.
Ricorre il presupposto dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato;
infatti, alla data del rogito, già era stata stipulata la fideiussione, ed inoltre già erano state inoltrate dalla banca creditrice le missive di revoca dei fidi e di diffida ad adempiere.
Pur trattandosi della vendita della nuda proprietà (con riserva di usufrutto in favore degli alienanti), il
11 prezzo di euro 100.000,00 depone per la scientia damni – considerato che l'alienazione ha riguardato un'unità immobiliare estesa, di ben 7,5 vani, con superficie di 330 mq., e con annesso giardino.
Piuttosto anomale risultano le modalità di versamento del prezzo. Infatti il prezzo risulta integralmente versato con assegni bancari (in assenza però di prova della loro negoziazione).
Dal punto di vista soggettivo, risulta come il venditore sia stato più volte fideiussore Controparte_2
della AM ZI RL;
quindi, deve ritenersi che avesse conoscenza approfondita della situazione economica della RL debitrice principale.
Ancora, ai fini della ricorrenza della partecipatio fraudis in capo alla terza acquirente , non Controparte_3
può trascurarsi il dato, del tutto peculiare, per cui costei era figlia convivente degli alienanti coniugi
. Controparte_7
In definitiva gli elementi acquisiti (pur inidonei ai fini dell'accoglimento della principale domanda di simulazione) sono senz'altro idonei, ai fini dell'accoglimento della subordinata domanda ex art. 2901 cc..
Il tutto, in integrale accoglimento dell'appello e della domanda proposta in primo grado.
Appunto, è d'uopo scrivere di un integrale accoglimento dell'appello e della domanda di primo grado.
Infatti, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria (pur avanzata in prime cure in via subordinata rispetto alla domanda di simulazione), l'odierna appellante consegue comunque l'obiettivo di rendere inefficace nei suoi confronti l'impugnato rogito del Primo Febbraio 2008.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. proposta in primo grado (nonché in riforma della pronuncia di prime cure), va dichiarata l'inefficacia, nei confronti di
(che agisce per mezzo della procuratrice speciale ), e quale Parte_1 Parte_2
cessionaria del credito originariamente vantato da , dell'atto di vendita per Controparte_1
notar Primo Febbraio 2008 (rep. 45961, raccolta n. 12505) – atto con il quale Persona_3 CP_2
e hanno venduto a la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in
[...] CP_4 Controparte_3
Frattamaggiore alla Via Vecchia Carditello n. 11, in NCEU al fol. 2, p.lla 1310, sub. 1.
Altresì deve essere ordinata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Napoli 2, l'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione del suddetto rogito, con esonero da qualsivoglia responsabilità.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
12 L'accoglimento dell'appello (nonché della domanda proposta in primo grado da Controparte_1
, domanda coltivata, in questa sede, dalla cessionaria comporta di dover statuire
[...] Parte_1 sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza degli odierni appellati
, e;
pertanto esse vengono poste, in via solidale, a loro Controparte_2 Controparte_3 CP_4
carico.
Per quel che concerne il valore della causa, è d'uopo uniformarsi al valore indicato nell'atto di gravame;
appunto, in quella sede si è indicato un valore indeterminabile medio (da associarsi allo scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi (nell'ambito dello scaglione di riferimento) sulla misura esattamente intermedia tra valori minimi e valori medi.
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore di (nella qualità), i Parte_1
seguenti importi:
euro 10.577,50 per il primo grado;
euro 10.738,50 per il presente grado.
Con riferimento ai compensi del presente grado, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Per quel che concerne gli esborsi del presente grado, deve essere liquidato, in favore dell'odierna appellante, l'importo di euro 804,00 (pari alla sommatoria della versata marca da bollo di euro 27,00, e del versato contributo unificato di euro 777,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(per mezzo della procuratrice speciale ), quale cessionaria del Parte_1 Parte_2
credito da , nei confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
13 , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5679/20, pubblicata l'8 Settembre 2020, e CP_4
notificata il 16 Settembre 2020, così provvede:
A) Accoglie l'appello, nonché la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc. proposta in primo grado;
per l'effetto, in riforma della pronuncia di prime cure,
A1) Dichiara inefficace, nei confronti di (per mezzo della procuratrice speciale Parte_1 [...]
), quale cessionaria del credito originariamente vantato da Parte_2 Controparte_1
, l'atto di vendita per notar del Primo Febbraio 2008 (rep. 45961, raccolta n. 12505) – atto
[...] Per_1
con il quale e hanno venduto a la nuda proprietà Controparte_2 CP_4 Controparte_3
dell'unità immobiliare sita in Frattamaggiore alla Via Vecchia Carditello n. 11, in NCEU al fol. 2, p.lla 1310, sub. 1;
B) Ordina all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli
2, l'annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione del suddetto rogito, con esonero da qualsivoglia responsabilità;
C) Condanna in solido , e al pagamento delle spese del Controparte_2 Controparte_3 CP_4
doppio grado in favore di (quale cessionaria del credito da Parte_1 Controparte_1
) – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 10.577,50 (diecimilacinquecentosettantasette/50)
[...] per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 804,00 per esborsi ed euro 10.738,50
(diecimilasettecentotrentotto/50) per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Così deciso, nella camera di consiglio del 5 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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