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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g 262/2022promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
EA ES giusta delega in atti
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ), nella qualità di impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parisi giusta delega in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente l'attore ha convenuto in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la
[...]
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada per la Regione Sicilia, esponendo: - che in data 29.02.2020, alle ore 06,20 circa, alla guida del proprio ciclomotore targato X8493S percorreva la Piazza Santa Maria di Gesù in Catania quando, giunto nei pressi della confluenza con il Viale Mario
Rapisardi, è stato attinto “sul posteriore del mezzo” da una autovettura che si è allontanata, senza fermarsi sul luogo del sinistro;
- che il ciclomotore, a causa dell'impatto, è precipitato rovinosamente a terra unitamente al conducente il quale è stato trasportato, in ambulanza, al vicino dove le sono state riscontrate Controparte_3
plurime fratture al volto e agli arti inferiori per le quali è stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- che la dinamica dell'evento, come descritta in citazione, è stata accertata dai Vigili Urbani di Catania intervenuti sui luoghi;
- che, a causa del sinistro, ha subito danni non patrimoniali e patrimoniali analiticamente descritti in citazione e quantificati in € 23.860 per danno patrimoniale, € 47.000,00 per danno non patrimoniale, €558,48,00 per per spese mediche sostenute;
- che prima di intraprendere il presente giudizio, ha inoltrato alla compagnia odierna convenuta, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Sicilia, formale richiesta di risarcimento per i danni patiti e successivamente, ha avviato il procedimento di negoziazione assistita con esisto negativo per la mancata partecipazione della parte odierna convenuta.
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto, a questo tribunale di “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo sconosciuto nella causazione del sinistro” e “condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'evento”, come quantificati in citazione e con vittoria di spese e compensi di causa.
La , n.q, si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta nella Controparte_2
quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada ritenendo che l'attore non abbia fornito “alcuna prova oggettiva non solo della esclusiva responsabilità del pirata della strada nell'evento per cui è causa, ma prima ancora, dell'effettivo coinvolgimento di esso nel sinistro de quo”, ha contestato la dinamica esposta nell'atto di citazione ed ha manifestato dubbi sulla veridicità dei fatti esposti dall'attore “in particolare in merito al coinvolgimento di un veicolo non identificato nell'incidente per cui è causa”.
Parte convenuta ha evidenziato che l'incidente, come affermato dall'attore in citazione, è avvenuto alle ore
06:30 del 29.02.2020 ma il Comando di Polizia Municipale ne è stato informato alle ore 19:04 e la pattuglia è giunta sui luoghi alle ore 19:25, potendo procedere, dopo tale lungo lasso di tempo dal sinistro, soltanto ad effettuare rilievi fotografici, ad infliggere sanzioni all'attore per essere sprovvisto di RCA, per non aver mai conseguito la patente di guida e per essere privo della carta di circolazione e affidare in custodia il ciclomotore ad un parente dell'attore.
Parte convenuta ha evidenziato, inoltre che, dal rapporto di intervento dei Vigili Urbani, si evince 1) che un tassista, non identificato, avrebbe fornito ad certo ES, il numero di targa dell'autovettura investitrice, targa che da accertamenti effettuati risultava corrispondente a quella di un veicolo di modello diverso da quello indicato dal tassista nonché cancellato dal PRA in quanto esportato all'estero nel 2017; 2) che ES si era impegnato a rintracciare il tassista per avere maggiori informazioni più dettagliate e tentare di individuare il numero di targa corretto ma che nulla è stato fatto in merito e di ciò nel rapporto di intervento si dà atto.
Ritenendo la domanda totalmente infondata in fatto e in diritto, la compagnia di assicurazioni convenuta ha chiesto a questo tribunale, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Fondo non essendo stato provato il comportamento responsabile di un veicolo non identificato, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto di ridurre la pretesa risarcitoria a quanto di ragione, con vittoria di spese e compensi di difesa.
Istruita con produzioni documentali e prova per testi, espletata C.T.U. medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore, verificare la sussistenza del nesso causale, determinare gli eventuali periodi di invalidità temporanea e i postumi permanenti e verificare la congruità delle spese sanitarie documentate dall'attore, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda risarcitoria dell'attrice non può trovare accoglimento per i motivi di cui si dirà.
Occorre, innanzitutto, ricordare che gli art. 283 e segg. del Dlgs n. 209/05 consentono, al soggetto che abbia subito un danno dalla circolazione di un veicolo o natante rimasto sconosciuto, e per il quale vige l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, di richiedere il risarcimento dei danni fisici subiti all'impresa designata dall'IVASS a gestire il Fondo di Garanzia vittime della Strada.
Occorre inoltre evidenziare che la Corte di Cassazione 1) ha chiarito che “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza”
(Cass. Civ. sez. III, 22.11.2016 n. 23710) , 2) “ha evidenziato il principio per cui il danneggiato vittima di un'auto pirata non ha l'onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita … anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile “pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cass.. n. 24449/05, n. 18532/07).
E' utile ricordare che, per assolvere al proprio onere probatorio, il danneggiato può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova e il giudizio dovrà essere però particolarmente rigoroso, perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
In merito alle dichiarazioni testimoniali si rileva che entrambi i testi, escussi all'udienza del 13.02.2023, hanno dichiarato di non potere riferire nulla in merito alla dinamica del sinistro.
Precisamente, il teste , figlio dell'attore ha riferito testualmente: “il Testimone_1 giorno 29 del mese di febbraio 2020 in Catania, mio padre a e mia sorella erano a bordo del ciclomotore di coloro blu di proprietà di mio padre. Guidava mio padre. Io stavo percorrendo a piedi la stessa strada e quando sono giunto in Piazza S. Maria di Gesù ho visto una confusione, mi sono avvicinato ed ho constatato che mio padre e mia sorella erano riversi a terra e il motorino rovesciato vicino a loro. Ho visto che è intervenuta una ambulanza che ha trasportato in ospedale sia mio padre che mia sorella. In quella occasione un tassista presente mi ha fornito un biglietto dove vi era annotato il numero di targa del mezzo che, mi ha detto, aveva investito il ciclomotore sul quale viaggiavano i miei parenti. Ricordo che sui luoghi vi era una parte dell'auto investitrice. Io non ho visto l'incidente ma sono giunto subito dopo”, “non conosco la dinamica del sinistro” (Verbale di causa del 13.02.2023, artt. n. 1 e 2).
Il teste , all'epoca dei fatti conoscente dell'attore e attualmente suo datore di lavoro, ha riferito Testimone_2
testualmente: “ricordo che alla fine del mese di febbraio 2020 sono stato contattato al telefono da
[...]
, figlio di il quale lavorava saltuariamente alle Testimone_1 Parte_1
dipendenze di mia madre in qualità di domestico il quale mi ha informato che il padre e la sorella erano stati coinvolti in un incidente stradale precisamente erano stati investiti in Catania, Piazza S. Maria di Gesù mentre viaggiavano entrambi sul ciclomotore di proprietà del padre che lo giudava. Non ricordo né il modello del ciclomotore né la targa. Mi sono recato al p.S. dell'ospedale IB vecchio e mi è stato raccontato dal figlio che un tassista gli aveva consegnato un biglietto con annotata la targa dell'auto che li aveva investiti violentemente”, “non conosco la dinamica del sinistro. Ho constatato che erano stati trasportati in ospedale sia il padre che la figlia”, “ricordo che entrambi hanno subito danni fisici precisamente la ragazza ha riportato un trauma cranico, il padre la frattura di un piede. Ricordo che dopo essere andato al P.S. con il figlio mi sono recato sul luogo del sinistro dove ho notato che vi erano pezzi di rottami, tra cui una parte del paraurti della vettura investitrice e parti del ciclomotore che era già stato rimosso dal luogo. Mi sono premurato di rintracciare il tassista presso il posto di taxi che vi è in piazza Snta Maria di Gesù dove un tassista presente ci ha riferito che il collega che aveva fornito il foglietto non si trovava in loco perché era impegnato in un servizio. Ricordo che nel pomeriggio sono andato al posto di polizia che si trova all'interno dell'ospedale
IB CH ed ho chiesto di potere dichiarare il sinistro cosa che ho fatto in quanto i danneggiati non lo avevano ancora fatto dato che erano disinformati sulle formalità da seguire. Sono stato messo in contatto con un ispettore dei VVUU di Catania di piazza Spedini il quale mi ha suggerito di rintracciare il tassista ma io non ci sono riuscito” (Verbale di causa del 13.02.2023, artt. n. 1, 2 e 3).
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Vigili Urbani di Catania, intervenuti sui luoghi alle ore 19:25 del 29.02.2020, molte ore dopo il verificarsi del sinistro, si evince che il loro intervento è consistito unicamente nell'effettuare dei rilievi fotografici dei luoghi del sinistro, nel sanzionare l'attore per la guida senza patente e per essere sprovvisto di carta di circolazione del mezzo e di garanzia rca, affidare in custodia il ciclomotore ad un parente dell'odierno attore. Dal verbale si evince inoltre che non è stato rintracciato sui luoghi nessun testimone oculare del sinistro, che la targa fornita da un non identificato testimone oculare risultava collegata ad una autovettura non più immatricolata in Italia e di modello diverso da quello indicato dal testimone.
Osserva questo giudicante che sia le dichiarazioni testimoniali che il rapporto incidente stradale suddetto non evidenziano elementi dai quali si possa desumere che certamente si sia verificato uno scontro tra il ciclomotore e una autovettura che dopo la collisione si è allontanata dal luogo del sinistro senza fermarsi e rimanendo, pertanto, sconosciuta.
Alla luce delle superiori evidenze nessuna rilevanza può riconoscersi alle risultanze della ctu medico-legale nella quale si legge che il professionista incaricato ha ritenuto compatibili i danni fisici subiti dall'attore con gli esiti di un incidente stradale in quanto l'incidente potrebbe essersi verificato in circostanze diverse da quelle narrate dall'attore in questo giudizio ma non dimostrate in corso di causa.
Ritiene, pertanto, questo giudicante, che le emergenze processuali non appaiano sufficienti a fondare, in modo certo ed univoco, la prova in ordine alla verificazione ed alle modalità del sinistro, nonché l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, rimasto sconosciuto.
La domanda attorea deve pertanto deve essere integralmente rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato a rifondere a controparte le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione da 52.001 a 260.000 e tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che liquida in complessivi euro
4.936,40 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone in definitiva le spese di CTU, già liquidata con separato decreto, definitivamente a esclusivo carico di parte attrice.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
Così deciso il 30.10.2025
La Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice
Onorario, dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g 262/2022promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
EA ES giusta delega in atti
ATTORE
CONTRO
(P. IVA ), nella qualità di impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Parisi giusta delega in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente l'attore ha convenuto in giudizio, dinanzi questo Tribunale, la
[...]
quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada per la Regione Sicilia, esponendo: - che in data 29.02.2020, alle ore 06,20 circa, alla guida del proprio ciclomotore targato X8493S percorreva la Piazza Santa Maria di Gesù in Catania quando, giunto nei pressi della confluenza con il Viale Mario
Rapisardi, è stato attinto “sul posteriore del mezzo” da una autovettura che si è allontanata, senza fermarsi sul luogo del sinistro;
- che il ciclomotore, a causa dell'impatto, è precipitato rovinosamente a terra unitamente al conducente il quale è stato trasportato, in ambulanza, al vicino dove le sono state riscontrate Controparte_3
plurime fratture al volto e agli arti inferiori per le quali è stato sottoposto ad intervento chirurgico;
- che la dinamica dell'evento, come descritta in citazione, è stata accertata dai Vigili Urbani di Catania intervenuti sui luoghi;
- che, a causa del sinistro, ha subito danni non patrimoniali e patrimoniali analiticamente descritti in citazione e quantificati in € 23.860 per danno patrimoniale, € 47.000,00 per danno non patrimoniale, €558,48,00 per per spese mediche sostenute;
- che prima di intraprendere il presente giudizio, ha inoltrato alla compagnia odierna convenuta, nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la
Regione Sicilia, formale richiesta di risarcimento per i danni patiti e successivamente, ha avviato il procedimento di negoziazione assistita con esisto negativo per la mancata partecipazione della parte odierna convenuta.
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto, a questo tribunale di “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del veicolo sconosciuto nella causazione del sinistro” e “condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'evento”, come quantificati in citazione e con vittoria di spese e compensi di causa.
La , n.q, si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta nella Controparte_2
quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada ritenendo che l'attore non abbia fornito “alcuna prova oggettiva non solo della esclusiva responsabilità del pirata della strada nell'evento per cui è causa, ma prima ancora, dell'effettivo coinvolgimento di esso nel sinistro de quo”, ha contestato la dinamica esposta nell'atto di citazione ed ha manifestato dubbi sulla veridicità dei fatti esposti dall'attore “in particolare in merito al coinvolgimento di un veicolo non identificato nell'incidente per cui è causa”.
Parte convenuta ha evidenziato che l'incidente, come affermato dall'attore in citazione, è avvenuto alle ore
06:30 del 29.02.2020 ma il Comando di Polizia Municipale ne è stato informato alle ore 19:04 e la pattuglia è giunta sui luoghi alle ore 19:25, potendo procedere, dopo tale lungo lasso di tempo dal sinistro, soltanto ad effettuare rilievi fotografici, ad infliggere sanzioni all'attore per essere sprovvisto di RCA, per non aver mai conseguito la patente di guida e per essere privo della carta di circolazione e affidare in custodia il ciclomotore ad un parente dell'attore.
Parte convenuta ha evidenziato, inoltre che, dal rapporto di intervento dei Vigili Urbani, si evince 1) che un tassista, non identificato, avrebbe fornito ad certo ES, il numero di targa dell'autovettura investitrice, targa che da accertamenti effettuati risultava corrispondente a quella di un veicolo di modello diverso da quello indicato dal tassista nonché cancellato dal PRA in quanto esportato all'estero nel 2017; 2) che ES si era impegnato a rintracciare il tassista per avere maggiori informazioni più dettagliate e tentare di individuare il numero di targa corretto ma che nulla è stato fatto in merito e di ciò nel rapporto di intervento si dà atto.
Ritenendo la domanda totalmente infondata in fatto e in diritto, la compagnia di assicurazioni convenuta ha chiesto a questo tribunale, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Fondo non essendo stato provato il comportamento responsabile di un veicolo non identificato, nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto di ridurre la pretesa risarcitoria a quanto di ragione, con vittoria di spese e compensi di difesa.
Istruita con produzioni documentali e prova per testi, espletata C.T.U. medico-legale per accertare la natura e l'entità delle lesioni lamentate dall'attore, verificare la sussistenza del nesso causale, determinare gli eventuali periodi di invalidità temporanea e i postumi permanenti e verificare la congruità delle spese sanitarie documentate dall'attore, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda risarcitoria dell'attrice non può trovare accoglimento per i motivi di cui si dirà.
Occorre, innanzitutto, ricordare che gli art. 283 e segg. del Dlgs n. 209/05 consentono, al soggetto che abbia subito un danno dalla circolazione di un veicolo o natante rimasto sconosciuto, e per il quale vige l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, di richiedere il risarcimento dei danni fisici subiti all'impresa designata dall'IVASS a gestire il Fondo di Garanzia vittime della Strada.
Occorre inoltre evidenziare che la Corte di Cassazione 1) ha chiarito che “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza”
(Cass. Civ. sez. III, 22.11.2016 n. 23710) , 2) “ha evidenziato il principio per cui il danneggiato vittima di un'auto pirata non ha l'onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita … anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile “pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cass.. n. 24449/05, n. 18532/07).
E' utile ricordare che, per assolvere al proprio onere probatorio, il danneggiato può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo, oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova e il giudizio dovrà essere però particolarmente rigoroso, perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
In merito alle dichiarazioni testimoniali si rileva che entrambi i testi, escussi all'udienza del 13.02.2023, hanno dichiarato di non potere riferire nulla in merito alla dinamica del sinistro.
Precisamente, il teste , figlio dell'attore ha riferito testualmente: “il Testimone_1 giorno 29 del mese di febbraio 2020 in Catania, mio padre a e mia sorella erano a bordo del ciclomotore di coloro blu di proprietà di mio padre. Guidava mio padre. Io stavo percorrendo a piedi la stessa strada e quando sono giunto in Piazza S. Maria di Gesù ho visto una confusione, mi sono avvicinato ed ho constatato che mio padre e mia sorella erano riversi a terra e il motorino rovesciato vicino a loro. Ho visto che è intervenuta una ambulanza che ha trasportato in ospedale sia mio padre che mia sorella. In quella occasione un tassista presente mi ha fornito un biglietto dove vi era annotato il numero di targa del mezzo che, mi ha detto, aveva investito il ciclomotore sul quale viaggiavano i miei parenti. Ricordo che sui luoghi vi era una parte dell'auto investitrice. Io non ho visto l'incidente ma sono giunto subito dopo”, “non conosco la dinamica del sinistro” (Verbale di causa del 13.02.2023, artt. n. 1 e 2).
Il teste , all'epoca dei fatti conoscente dell'attore e attualmente suo datore di lavoro, ha riferito Testimone_2
testualmente: “ricordo che alla fine del mese di febbraio 2020 sono stato contattato al telefono da
[...]
, figlio di il quale lavorava saltuariamente alle Testimone_1 Parte_1
dipendenze di mia madre in qualità di domestico il quale mi ha informato che il padre e la sorella erano stati coinvolti in un incidente stradale precisamente erano stati investiti in Catania, Piazza S. Maria di Gesù mentre viaggiavano entrambi sul ciclomotore di proprietà del padre che lo giudava. Non ricordo né il modello del ciclomotore né la targa. Mi sono recato al p.S. dell'ospedale IB vecchio e mi è stato raccontato dal figlio che un tassista gli aveva consegnato un biglietto con annotata la targa dell'auto che li aveva investiti violentemente”, “non conosco la dinamica del sinistro. Ho constatato che erano stati trasportati in ospedale sia il padre che la figlia”, “ricordo che entrambi hanno subito danni fisici precisamente la ragazza ha riportato un trauma cranico, il padre la frattura di un piede. Ricordo che dopo essere andato al P.S. con il figlio mi sono recato sul luogo del sinistro dove ho notato che vi erano pezzi di rottami, tra cui una parte del paraurti della vettura investitrice e parti del ciclomotore che era già stato rimosso dal luogo. Mi sono premurato di rintracciare il tassista presso il posto di taxi che vi è in piazza Snta Maria di Gesù dove un tassista presente ci ha riferito che il collega che aveva fornito il foglietto non si trovava in loco perché era impegnato in un servizio. Ricordo che nel pomeriggio sono andato al posto di polizia che si trova all'interno dell'ospedale
IB CH ed ho chiesto di potere dichiarare il sinistro cosa che ho fatto in quanto i danneggiati non lo avevano ancora fatto dato che erano disinformati sulle formalità da seguire. Sono stato messo in contatto con un ispettore dei VVUU di Catania di piazza Spedini il quale mi ha suggerito di rintracciare il tassista ma io non ci sono riuscito” (Verbale di causa del 13.02.2023, artt. n. 1, 2 e 3).
Dalla relazione di incidente stradale redatta dai Vigili Urbani di Catania, intervenuti sui luoghi alle ore 19:25 del 29.02.2020, molte ore dopo il verificarsi del sinistro, si evince che il loro intervento è consistito unicamente nell'effettuare dei rilievi fotografici dei luoghi del sinistro, nel sanzionare l'attore per la guida senza patente e per essere sprovvisto di carta di circolazione del mezzo e di garanzia rca, affidare in custodia il ciclomotore ad un parente dell'odierno attore. Dal verbale si evince inoltre che non è stato rintracciato sui luoghi nessun testimone oculare del sinistro, che la targa fornita da un non identificato testimone oculare risultava collegata ad una autovettura non più immatricolata in Italia e di modello diverso da quello indicato dal testimone.
Osserva questo giudicante che sia le dichiarazioni testimoniali che il rapporto incidente stradale suddetto non evidenziano elementi dai quali si possa desumere che certamente si sia verificato uno scontro tra il ciclomotore e una autovettura che dopo la collisione si è allontanata dal luogo del sinistro senza fermarsi e rimanendo, pertanto, sconosciuta.
Alla luce delle superiori evidenze nessuna rilevanza può riconoscersi alle risultanze della ctu medico-legale nella quale si legge che il professionista incaricato ha ritenuto compatibili i danni fisici subiti dall'attore con gli esiti di un incidente stradale in quanto l'incidente potrebbe essersi verificato in circostanze diverse da quelle narrate dall'attore in questo giudizio ma non dimostrate in corso di causa.
Ritiene, pertanto, questo giudicante, che le emergenze processuali non appaiano sufficienti a fondare, in modo certo ed univoco, la prova in ordine alla verificazione ed alle modalità del sinistro, nonché l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, rimasto sconosciuto.
La domanda attorea deve pertanto deve essere integralmente rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, l'attore va condannato a rifondere a controparte le spese processuali che si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione da 52.001 a 260.000 e tenuto conto dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che liquida in complessivi euro
4.936,40 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge;
- Pone in definitiva le spese di CTU, già liquidata con separato decreto, definitivamente a esclusivo carico di parte attrice.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
Così deciso il 30.10.2025
La Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi