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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/07/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 978/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti MACCARONE FRANCESCO e Parte_1
PASQUALE ANDRIZZI ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2015, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € 14.195,97 a titolo di differenze dovute CP_1 sulla pensione categoria VOART n. 33831327, liquidata dall'ente in via provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
2. Il ricorrente ha dedotto che, a fronte di un credito complessivo di € 23.212,97 derivante dalla liquidazione della pensione, l' ha erogato nel mese di novembre CP_1
2014 l'importo di € 10.297,00, comprensivo del rateo mensile di novembre pari ad €
1.280,00. Dedotto tale importo, l'importo effettivamente corrisposto a titolo di
1 arretrati ammonterebbe ad € 9.017,00, residuando pertanto un credito residuo di €
14.195,97.
3. Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso. L'ente ha CP_1 rappresentato di aver ricostruito la posizione assicurativa del ricorrente, del periodo
1.1.2006 al 31.12.2009, accertando un rapporto di lavoro subordinato presso la ditta
“Camping Agrumeto” e presso “Agrumeto S.S.” di Colletto Mauro, sulla base dei relativi verbali ispettivi
4. In conseguenza di tale accertamento, è stato disposto il riconoscimento dell'intera contribuzione, durante il quale tuttavia risultava percepita, da parte del ricorrente,
l'indennità di disoccupazione, per un importo pari ad € 8.716,65, indebitamente erogata e pertanto oggetto di recupero.
5. Inoltre, l' ha trattenuto ulteriori importi a titolo di ritenute fiscali: € 4.883,00 per CP_1
IRPEF a conguaglio per l'anno precedente e € 673,34 per IRPEF acconto anno corrente, per un totale complessivo di € 14.138,27.
6. Il giudizio è stato definito, sulla base degli atti e documenti depositati dalle parti.
7. Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
8. Dalla documentazione in atti, tra cui l'estratto conto contributivo, il cassetto previdenziale, i verbali ispettivi, nonché la documentazione contabile prodotta dall' , risulta giustificato l'operato dell'ente previdenziale nella ricostruzione del CP_1 trattamento pensionistico spettante e nella determinazione degli importi dovuti, tenuto conto del recupero dell'indennità di disoccupazione e delle ritenute fiscali.
9. A fronte di tali elementi, parte ricorrente non ha fornito prova dell'effettiva spettanza della somma rivendicata, né ha contestato specificamente i documenti e le eccezioni formulate dall' . In mancanza di allegazioni e prove idonee, la domanda non può CP_1 trovare accoglimento.
10. Stante la particolarità della vicenda e la natura previdenziale della controversia si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso,
2 Rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
Così deciso, 30/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 978/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti MACCARONE FRANCESCO e Parte_1
PASQUALE ANDRIZZI ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Controparte_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2015, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma di € 14.195,97 a titolo di differenze dovute CP_1 sulla pensione categoria VOART n. 33831327, liquidata dall'ente in via provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
2. Il ricorrente ha dedotto che, a fronte di un credito complessivo di € 23.212,97 derivante dalla liquidazione della pensione, l' ha erogato nel mese di novembre CP_1
2014 l'importo di € 10.297,00, comprensivo del rateo mensile di novembre pari ad €
1.280,00. Dedotto tale importo, l'importo effettivamente corrisposto a titolo di
1 arretrati ammonterebbe ad € 9.017,00, residuando pertanto un credito residuo di €
14.195,97.
3. Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso. L'ente ha CP_1 rappresentato di aver ricostruito la posizione assicurativa del ricorrente, del periodo
1.1.2006 al 31.12.2009, accertando un rapporto di lavoro subordinato presso la ditta
“Camping Agrumeto” e presso “Agrumeto S.S.” di Colletto Mauro, sulla base dei relativi verbali ispettivi
4. In conseguenza di tale accertamento, è stato disposto il riconoscimento dell'intera contribuzione, durante il quale tuttavia risultava percepita, da parte del ricorrente,
l'indennità di disoccupazione, per un importo pari ad € 8.716,65, indebitamente erogata e pertanto oggetto di recupero.
5. Inoltre, l' ha trattenuto ulteriori importi a titolo di ritenute fiscali: € 4.883,00 per CP_1
IRPEF a conguaglio per l'anno precedente e € 673,34 per IRPEF acconto anno corrente, per un totale complessivo di € 14.138,27.
6. Il giudizio è stato definito, sulla base degli atti e documenti depositati dalle parti.
7. Ritiene il Tribunale che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
8. Dalla documentazione in atti, tra cui l'estratto conto contributivo, il cassetto previdenziale, i verbali ispettivi, nonché la documentazione contabile prodotta dall' , risulta giustificato l'operato dell'ente previdenziale nella ricostruzione del CP_1 trattamento pensionistico spettante e nella determinazione degli importi dovuti, tenuto conto del recupero dell'indennità di disoccupazione e delle ritenute fiscali.
9. A fronte di tali elementi, parte ricorrente non ha fornito prova dell'effettiva spettanza della somma rivendicata, né ha contestato specificamente i documenti e le eccezioni formulate dall' . In mancanza di allegazioni e prove idonee, la domanda non può CP_1 trovare accoglimento.
10. Stante la particolarità della vicenda e la natura previdenziale della controversia si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso,
2 Rigetta la domanda.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti,
Così deciso, 30/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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