Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovan Pietro Passoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Cremona, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto, prot. n. -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 16 settembre 2021, notificato il successivo 23 settembre 2021 con il quale il Questore della Provincia di Cremona ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per “attesa occupazione”;
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. AO NI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto per “attesa occupazione”.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, datato 16 settembre 2021, la Questura di Cremona ha respinto la domanda, valorizzando quanto segue, in sintesi:
- con sentenza irrevocabile il 15 giugno 2021 l’interessato è stato condannato dal Gip del Tribunale di Cremona per il reato di maltrattamenti in famiglia;
- tale reato si connota per la sua abitualità e, come accertato in giudizio, è stato commesso nei confronti della moglie dello straniero a far data dal 2010 sino ai primi anni del 2019;
- la permanenza nel territorio dello stato Italiano non è consentita quando lo straniero non soddisfi i requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno ai sensi dell’art. 4 TUI;
- per la condanna riportata e la condotta di vita osservata lo straniero ha dimostrato di essere un soggetto socialmente pericoloso e che nonostante la originaria titolarità di un permesso di soggiorno e quindi la possibilità di vivere lecitamente non si è assolutamente inserito nell’ordinato vivere civile”.
Con ricorso depositato in data 2 dicembre 2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, lamentando, in sintesi, che la Questura non avrebbe correttamente valutato, ai fini del giudizio di pericolosità sociale dello straniero, la risalenza nel tempo delle condanne penali indicate nel provvedimento impugnato, l’inserimento dello straniero in Italia, l'attività lavorativa da egli svolta nel territorio nazionale, l'assenza di legami con il Paese di origine, e che il ricorrente viveva in Italia con la moglie e i figli minorenni; non sarebbero state, poi, considerate la condotta positiva susseguente al reato e le positive condizioni di vita personali del ricorrente, essendosi la Questura limitata a considerare la sola condanna definitiva.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Cremona per resistere al ricorso.
L’epigrafato Tar, con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata in data 16 dicembre 2021, ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente.
Successivamente, solo l’Amministrazione resistente ha depositato una relazione della Questura di Cremona.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato PNRR del 6 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione vigente ratione temporis , « Non è ammesso in Italia lo straniero che … sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».
L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato dalla Corte Costituzionale, prevede che in sede di rinnovo del permesso di soggiorno la condizione familiare dello straniero costituisca oggetto della prudente e discrezionale valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza poiché l'interesse alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con quello all'unità della vita familiare del richiedente il titolo di soggiorno.
Dalla motivazione del provvedimento di diniego o revoca, quindi, in conformità all’art. 3, l. n. 241 del 1990, deve potersi evincere l’avvenuta considerazione e valutazione da parte dell’Amministrazione dei diversi elementi di fatto, favorevoli e sfavorevoli per lo straniero, che vengono di volta in volta in rilievo, ai fini del bilanciamento di interessi richiesto dal citato art. 5, comma 5, TUI.
Con riguardo al provvedimento impugnato nel presente giudizio, si legge che il rigetto dell’istanza è stato determinato non solo dalla condanna definitiva, ma anche dal fatto che, da una valutazione globale della condotta di vita del ricorrente, è emerso che egli non sia assolutamente inserito nell'ordinato vivere civile.
In primo luogo, è particolarmente significativa la gravità del reato commesso, “maltrattamenti in famiglia”, sia per la rilevanza della pena irrogata (3 anni e 4 mesi di reclusione), sia per il fatto che la condanna riguarda un comportamento penalmente rilevante reiterato nei confronti dei familiari per 9 anni dal 2010 al 2019, sia, infine, in ragione della natura del bene giuridico attinto dalla condotta dello straniero.
Infatti, essendo stata lesa l'integrità fisica e psichica, la dignità e la libertà delle persone all'interno del contesto familiare dello straniero, va richiamato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale « la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 maggio 2023, n. 4720; Cons. Sato, Sez. III, 13 luglio 2022, n. 5950; Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654); "soltanto in ipotesi speciali ed in situazioni peculiari, che eventualmente espongano i figli minorenni del colpevole ad un imminente e serio pregiudizio, [...] l'ordinamento, ferma restando la valutazione amministrativa in punto di pericolosità, può valorizzare siffatte esigenze e giudicarle prevalenti in quanto meritevoli di particolare tutela" (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 aprile 2023, n. 3732) » (Cons. Stato, sez. III, 16 luglio 2025, n. 6256).
Del resto, l’impossibilità di valorizzare i rapporti familiari dello straniero a favore di questi, emerge anche dalla motivazione della sentenza penale di condanna: la condotta posta in essere, infatti, è stata così grave e perdurante nel tempo da compromettere irrimediabilmente i rapporti familiari del ricorrente.
Non a caso, il 18 agosto 2021 il Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS- ha dichiarato il ricorrente decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, confermando, altresì, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori e dalla loro madre.
A ciò si aggiunga che, come ricordato anche nell’ordinanza emessa dall’epigrafato Tar all’esito della fase cautelare, dagli atti del presente giudizio risulta che il ricorrente, oltre che per il reato indicato in motivazione, è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria anche per i reati di atti persecutori nei confronti del coniuge, danneggiamento e porto di armi od oggetti ad offendere; il 18 febbraio 2019 è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del ricorrente; il 22 luglio 2019 il G.I.P. presso il Tribunale di Cremona ha vietato al ricorrente di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal coniuge e dai figli.
Ad ulteriore conferma della legittimità del provvedimento impugnato, dalla relazione della Questura di Cremona depositata in data 4 febbraio 2026 risulta che il ricorrente:
- in data 07 luglio 2020, è stato condannato, ai sensi dell'art. 612-bis, comma 2, c.p., alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione;
- in data 19 maggio 2023, è stato, altresì, condannato dal Tribunale di Cremona alla pena di mesi 4 di reclusione per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 387-bis c.p.;
- è stato destinatario di un provvedimento di espulsione da parte del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 235 c.p., e, in seguito a tale decreto, lo stesso è stato rimpatriato in data 16 agosto 2024 con accompagnamento alla frontiera, in quanto ritenuto pericoloso socialmente;
- è destinatario di un ordine di cattura per l'esecuzione della pena detentiva, emesso in data 23 gennaio 2026 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- Ufficio Esecuzioni Penali, ancora da eseguire. L'inserimento è stato effettuato dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2021, sopra ricordata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio, ferma la regolamentazione delle spese di lite della fase cautelare così come disciplinata nell’ordinanza n. -OMISSIS- del 2021.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
AO NI, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NI | AN IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.