Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2014, proposto da Italgas Reti S.p.a. (già Società Italiana per il Gas S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Barbieri in Ancona, Piazza del Plebiscito, 55;
contro
Comune di Jesi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria LE Sacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in parte qua , del Regolamento per la disciplina degli interventi di ripristino suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni, approvato con delibera di Consiglio comunale di Jesi n. 120 del 28/7/2014;
- della conseguente nota del Comune di Jesi - Area servizi tecnici - Servizio infrastrutture e mobilità prot. 0041298 del 12/9/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa LE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Società Italiana per il Gas S.p.a. ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi (AN) n. 120 del 28 luglio 2014, avente ad oggetto l’approvazione del “ Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e per il rilascio delle relative autorizzazioni ” e, in particolare, alcune specifiche disposizioni ritenute lesive, nonché la successiva nota comunale che ha invitato la società a prestare entro e non oltre il 31 ottobre 2014 la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 1.4 del Regolamento, con l’avvertenza che in caso contrario da tale data non sarebbero stati autorizzati interventi di manomissione del suolo pubblico.
La ricorrente ha evidenziato che i rapporti con l’amministrazione municipale di Jesi sono regolati dalla convenzione Rep. N. 12201 del 12 luglio 1988 e successivi atti aggiuntivi, e che le disposizioni regolamentari si sovrappongono e si pongono in contrasto con le disposizioni pattizie vigenti.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Jesi.
In adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 588 del 17 luglio 2025, assunta all’esito dell’udienza pubblica del 16 luglio 2025, l’amministrazione resistente ha depositato relazione, e corrispondente documentazione, dalla quale risulta che con nota dell’11 novembre 2014 il Comune ha attivato l’iter di revisione del Regolamento di cui è questione, a seguito dell’incontro tenutosi tra le parti e delle osservazioni formulate dall’odierna ricorrente Italgas, e che con deliberazione del Consiglio comunale n. 192 del 27 novembre 2014 il Regolamento impugnato è stato modificato.
In particolare il nuovo articolo 1.6 (Rapporti con enti concessionari di pubblici servizi) prevede che “ Il presente regolamento si applica, per quanto non in contrasto con le concessioni già in essere nonché con eventuali norme di settore specifiche, anche nei confronti degli enti concessionari di pubblici servizi e si intenderà implicitamente allegato a formare parte integrante e sostanziale di ogni eventuale concessione stipulata dal Comune. Il contributo di cui all'Art.1.3, se dovuto ai sensi del precedente comma, verrà applicato nella misura del 25% dell'importo ordinario.
I soggetti concessionari di pubblici servizi, in caso di interventi dovuti a cause di forza maggiore (es. fughe, rotture, ecc.), regolarmente attestati con dichiarazione di urgenza del competente responsabile, sono autorizzati ad eseguire scavi anche in assenza di preventiva richiesta . (…)”.
Tale modifica è stata comunicata con successiva nota ai concessionari.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
Nel corso della discussione è stata sollevata la questione di improcedibilità del gravame in ragione delle intervenute modifiche regolamentari, peraltro già evidenziata dalla parte resistente nel corso dell’udienza pubblica del 16 luglio 2025 e nell’ordinanza collegiale ivi assunta.
Il difensore della ricorrente ha evidenziato che la modifica conferma l’inapplicabilità ab origine del regolamento nei confronti della sua assistita, dovendo trovare prevalenza la disciplina convenzionale regolante i rapporti con il Comune. Il difensore del Comune ha evidenziato che l’ iter di revisione del regolamento è stato avviato prima della notifica del ricorso e che ciò integra anche una causa di inammissibilità del gravame.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
In ossequio al principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le disposizioni regolamentari censurate sono state infatti modificate in pendenza del giudizio nel senso auspicato dalla parte ricorrente.
La peculiarità del caso controverso e il suo esito giustificano la compensazione tra le Parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AL, Presidente
LE RI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RI | Marco AL |
IL SEGRETARIO