2. Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari, rilasciati dalle scuole ed universita' medesime.
3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure, rispettivamente, di L. 12.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 18.000 per quelli di esecuzione davanti al pretore; di L. 21.000 per i procedimenti di cognizione e di L. 42.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di L. 12.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di L. 6.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di L. 6.000 per i procedimenti speciali.
4. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 30.000, con le modalita' di cui al comma 3.
5. Le aliquote dell'imposta di bollo previste per gli atti indicati nell'articolo 20-bis della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni, ((sono raddoppiate)) .
6. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata e bollati in modo straordinario, nonche' i libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario, che si trovino interamente in bianco, devono essere integrati, prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni.