Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maldonato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Cantarella 7 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvfrancescomaldonato@puntopec.it;
contro
Comune di-OMISSIS- (SA), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 7 del 9 maggio 2022, notificata l’11 luglio 2022, recante ingiunzione alla demolizione delle opere abusive ivi descritte, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 7 del 9 maggio 2022, notificata l’11 luglio 2022, il Comune di-OMISSIS-, sulla base degli accertamenti compendiati nel verbale prot. prot. n.-OMISSIS- ha ingiunto a -OMISSIS- la demolizione di opere eseguite in difetto del prescritto permesso di costruire sull’immobile distinto nel locale catasto al foglio n.-OMISSIS- – collocato in zona residenziale turistica esistente B4 del vigente PRG, sottoposto a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. f) d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, oltre che alla disciplina del piano del Parco nazionale del -OMISSIS-, vallo di -OMISSIS-approvato con delibera del consiglio regionale del 24 dicembre 2009 e del piano stralcio per l’assetto idrogeologico adottato dall’Autorità di bacino regionale Campania Sud con delibera del comitato istituzionale n. -OMISSIS- – e consistenti in: a) un manufatto in muratura portante avente una superficie di circa mq 28,00 ed un volume di circa mc 76,00 con area esterna pertinenziale pavimentata in cemento; b) un manufatto in muratura portante avente una superficie di circa mq 13,00 ed un volume di circa mc 17,00;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 10 ottobre 2025 e depositato il successivo giorno 25, P.D’A. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 31, commi 3 e 4- bis , d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 21- septies , l. 7 agosto 1990 n. 241 in relazione agli artt. 1346 e 1418 cod. civ., oltre ad eccesso di potere, perché gli immobili abusivi sono stati sottoposti a sequestro penale giusto decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania-OMISSIS-, pronunciato nel procedimento n. -OMISSIS- r.g.n.r., sì che l’adempimento dell’ordine di demolizione sarebbe giuridicamente impossibile ed il provvedimento impugnato sarebbe radicalmente nullo;
II) violazione dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, ed eccesso di potere, perché l’ordinanza gravata non indica l’area da acquisire in caso di violazione e sarebbe per questo illegittima;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso possa essere respinto sulla base della giurisprudenza, a cui questa sezione staccata ha già aderito nel recente passato, alla stregua della quale “ la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare all’ingiunzione di demolizione. Il contemperamento con le esigenze della difesa si realizza ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, restando all’autonoma iniziativa della difesa ovvero della magistratura inquirente attivare gli strumenti che al dissequestro possono condurre ” (così TAR Campania, Salerno, sez. II, 25 settembre 2024 n. 1722; in termini v. anche Cons. Stato, sez. VII, 20 giugno 2024 n. 5504; sez. VII, 19 giugno 2024 nn. 5467, 5474 e 5494; sez. VII, 19 marzo 2024 n. 2643; sez. VII, 14 aprile 2023 n. 3805; sez. VII, 20 febbraio 2023 n. 1721);
Ritenuto che anche il secondo ordine di censure possa essere richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, che il collegio condivide, secondo il quale “ l’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area ulteriore, rispetto a quella di sedime, da acquisire non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione, ma impedisce la successiva acquisizione dell’area medesima, ferma restando ovviamente l’acquisizione del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, che è prevista dalla legge e non richiede alcuna specifica determinazione da parte dell’autorità amministrativa ” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 27 ottobre 2025 n. 2358; sez. IV, 31 luglio 2025 n. 1806; sez. II, 8 luglio 2025 nn. 1569 e 1570; Catania, sez. IV, 3 ottobre 2024 n. 3222);
Ritenuto che nulla sia dovuto a titolo di spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione resistente risultata vittoriosa;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione II), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 10, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
LE AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.