Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NN Schinea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, la Questura di Catanzaro e l’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
del provvedimento della Questura di Catanzaro n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 20.3.2023, notificato in data 13.4.2023, avente ad oggetto il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità di P.S., e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. TI De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sull’impugnazione del provvedimento adottato dal Questore di Catanzaro avente ad oggetto il divieto per il ricorrente di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per la durata di anni tre.
2. Rappresenta il ricorrente che l’impugnata misura era stata adottata dal Questore di Catanzaro sulla base della proposta del Commissariato di P.S. -OMISSIS-, dalla quale era emerso che il ricorrente “ annovera precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti non invasivi per verificare l’eventuale consumazione di veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e che il predetto si trovava, a bordo di veicolo nella zona -OMISSIS-, nota zona di spaccio di questo capoluogo e che la presenza di tossicodipendenti alla ricerca di stupefacenti può rappresentare l’occasione per il compimento, da parte degli stessi, di condotte antigiuridiche finalizzate a reperire le risorse economiche per l’approvvigionamento medesimo, mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e che nel comune di Catanzaro non ha residenza, ne interessi di lavoro né interessi di tipo affettivo, né altri validi e leciti motivi per permanervi ”; che non poteva essere ritenuto socialmente pericoloso considerato lo svolgimento di attività professionale nel settore della manutenzione.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ I) Violazione di legge – eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione- erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio di efficacia, efficienza ed economicità della P.A. – sviamento di potere .”, il secondo “ II) Eccesso di potere per carenza di istruttoria ”, e il terzo “ III) Eccesso di potere per violazione degli art. 1 e 2 del D. L. vo n. 159/2016 ”, il ricorrente ha denunciato che nell’impugnato provvedimento la Questura si sarebbe limitata a richiamare la proposta del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- senza valutare autonomamente la sussistenza della pericolosità concreta dello stesso (comunque fondata sull’evento del-OMISSIS- in cui era solamente stato notato in -OMISSIS- in -OMISSIS-) atteso che i precedenti penali sarebbero irrilevanti e datati stante la incensuratezza e l’attività lavorativa svolta; che sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nel costituirsi l’Amministrazione ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.
5. Con ordinanza n.-OMISSIS- del 27 luglio 2023 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare sia per la mancanza del “ fumus boni iuris ” (non emergendo vizi procedimentali e risultando una serie di elementi fattuali e di circostanze di modo, di luogo e di tempo posti a fondamento della determinazione avversata) che per l’assenza del “ periculum in mora ” (potendo l’interessato calibrare le modalità dell’attività lavorativa mediante preventiva autorizzazione all’Autorità di P.S.).
6. Alla udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Va disattesa la doglianza con cui è denunciata la violazione delle garanzie procedimentali, in quanto il provvedimento impugnato, alla luce dei precedenti di polizia del ricorrente e della correlata prognosi di pericolosità, ha dato conto della necessità di derogare all’attivazione del contraddittorio procedimentale, attesa l’urgenza di emanare la misura di prevenzione ( ex multis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21 agosto 2025, n. 1480; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2058).
9. Passando all’esame delle ulteriori censure, suscettibili di trattazione congiunta, il Collegio osserva che in materia la giurisprudenza ha statuito che “ per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
9.1. Orbene deve rilevarsi che le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ” (lett. a), a “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” (lett. b) e di “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza ”.
9.2. Entrambi i presupposti, secondo la giurisprudenza anche di questo Tribunale, devono necessariamente concorrere (T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, 13 gennaio 2025, n. 43; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 13 maggio 2025, n. 825; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 28 giugno 2018, n. 4302; T.A.R. Liguria, sez. I, 13 luglio 2017, n. 608).
9.3. Quanto all'estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza del Giudice di appello ha affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “ dedizione ” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Ciò in quanto la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
9.4. Nell’ambito penalistico il concetto di “ dedizione ” sottende, infatti, che il reo dimostri una particolare inclinazione alla commissione di reati; inclinazione configurabile tutte le volte in cui si sia in presenza di una semplice omogeneità fra le varie condotte criminose, in quanto sintomatiche di dedizione al reato (vedasi Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984, n. 2975).
10. Per quanto di interesse, il Collegio rileva che nell’impugnato provvedimento l’Amministrazione ha dato conto sia dei molteplici precedenti di polizia in materia di stupefacenti a carico del ricorrente e sia dell’episodio avvenuto in data -OMISSIS-allorché è stato fermato e sottoposto a controllo dal personale del Commissariato di P.S. -OMISSIS-, a bordo di un’autovettura, unitamente ad altro soggetto gravato da precedenti di polizia in -OMISSIS- in zona “ -OMISSIS- ”, luogo in cui notoriamente è praticato lo spaccio di sostanza stupefacenti; conseguentemente l’amministrazione ha indicato i presupposti per concludere che il contegno del ricorrente fosse sussumibile nelle categorie delle persone dedite abitualmente, ai sensi dell’art. 1, lett. c, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.
11. A fronte di un quadro indiziario caratterizzato specifiche da circostanze di luogo, tempo e persone la prognosi di pericolosità posta a base della determinazione avversata risulta ragionevole e adeguatamente motivata in ordine alla non occasionalità e alla pericolosità sociale della contestata condotta, non potendo assumere contrario rilievo né lo stato di incensuratezza né l’attività lavorativa svolta dal ricorrente che non valgono a dare prova, a contrario, di un contegno rivelatore della non pericolosità sociale del medesimo, restando inteso che costui potrà nuovamente chiedere all’Autorità competente le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
12. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
13. Le spese di lite possono essere compensate date le peculiarità del procedimento e i pregressi del ricorrente, già sanzionati anche in via pecuniaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR ST, Presidente
OL Ciconte, Referendario
TI De NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De NN | AR ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.