TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14590 / 2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Pisa, Via R. Fucini n. 49, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione personale
Conclusioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) La casa coniugale -sita in Roma (RM), in via Margherita Guarducci n. 15 e dalla quale la moglie si è già allontanata- con i mobili che la arredano resta assegnata al signor che ne è Parte_3 altresì pieno proprietario. 3) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella già casa coniugale. 4)
Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana continueranno ad essere assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario,
1 i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito. 5) La madre, salvo diversi accordi, terrà i minori nei periodi appresso indicati: - nella settimana in cui i minori staranno con il padre anche nel weekend, martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo;
- nella settimana in cui i minori staranno con la madre nel weekend, un giorno con pernottamento, previo congruo avviso al padre in relazione al giorni e agli orari in cui la madre prenderà e riporterà i figli a casa del padre, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola. 5.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 5.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 5.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi,
i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé. 6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza. 7) Date le condizioni reddituali di entrambi i genitori
(con particolare riferimento al modesto reddito della madre genitore non collocatario), essi genitori continueranno a provvede alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria: - vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50%
2 ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione. 11) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre
2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi,
3 campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto;
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal
SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo
4 carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentataindipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro
7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa. 13) Resta già bene inteso e concordato tra essi genitori che laddove i figli decidessero di andare a vivere presso la madre ovvero laddove il padre non potesse essere più genitore prevalentemente collocatario, saranno concordati nuove modalità per la frequentazione padre/figli e un contributo al mantenimento da parte del padre per i figli in modo che risponda al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole. 14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 15) Resta già bene inteso e concordato che, se in futuro uno o entrambi i figli dovessero stare prevalentemente presso la madre, il presente accordo dovrà essere modificato sia in ordine ai tempi di frequentazione del padre con i figli sia in ordine al contributo dovuto dal padre alla madre per le spese ordinarie dei figli. 16) L'assegno unico per i figli a carico ovvero beneficio equivalente così come l'indennità spettante a saranno Per_2 accantonati su un conto corrente intestato ai figli, salvo diversi accordi scritti tra essi genitori.
17) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver divisi bonariamente e, pertanto, ad eccezione degli obbli, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Roma in data 15.10.2011 in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]_1 Per_2
5 19.8.2017, dopo che le parti si erano riconciliate a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma), che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare di asserita proprietà del marito, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, precisando la volontà di non volersi riconciliare e di non presenziare all'udienza di persona, così come ribadito nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, alle condizioni riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
***
Il matrimonio trova riscontro dall'estratto dell'Atto di Matrimonio, in atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma il 15.10.2011, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suindicato Comune al n. 01544 parte I, serie 03 anno 2011, in regime di separazione dei beni.
Le parti già nel ricorso introduttivo sottoscritto personalmente e, tramite il comune procuratore, con la nota scritta in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta.
Ritiene il Collegio che possano essere omologate le condizioni concordate dalle parti accessorie alla separazione, in quanto appaiono conformi all'interesse dei figli minori delle parti.
Il Tribunale prende atto delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di valenza meramente negoziale.
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio, come da contestuale domanda
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Roma il 15.10.2011, in regime di separazione dei beni, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. n. 01544, parte 1, serie 03, anno 2011).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
6 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14590 / 2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Pisa, Via R. Fucini n. 49, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione personale
Conclusioni congiunte: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 2) La casa coniugale -sita in Roma (RM), in via Margherita Guarducci n. 15 e dalla quale la moglie si è già allontanata- con i mobili che la arredano resta assegnata al signor che ne è Parte_3 altresì pieno proprietario. 3) I figli minori e restano affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre nella già casa coniugale. 4)
Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana continueranno ad essere assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario,
1 i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse delle figlie in merito. 5) La madre, salvo diversi accordi, terrà i minori nei periodi appresso indicati: - nella settimana in cui i minori staranno con il padre anche nel weekend, martedì e giovedì dall'uscita di scuola sino al mattino successivo;
- nella settimana in cui i minori staranno con la madre nel weekend, un giorno con pernottamento, previo congruo avviso al padre in relazione al giorni e agli orari in cui la madre prenderà e riporterà i figli a casa del padre, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze dei minori;
- a weekend alternati, più specificatamente dall'uscita di scuola del venerdì sino al lunedì mattina successivo, allorquando lo riaccompagnerà a scuola. 5.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori staranno con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorreranno il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 5.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, i minori trascorreranno la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 5.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi,
i minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà i minori in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con i minori all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per i figli ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando i figli con sé. 6) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche dei figli, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza. 7) Date le condizioni reddituali di entrambi i genitori
(con particolare riferimento al modesto reddito della madre genitore non collocatario), essi genitori continueranno a provvede alle spese ordinarie dei figli o con le modalità dirette così come di seguito pattuito e precisato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria: - vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- mensa scolastica: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50%
2 ciascuno, senza previo accordo purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione. 11) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori. 11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre
2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti: a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi,
3 campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede; c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto;
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal
SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. 11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo
4 carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentataindipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro
7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 12) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per la quale è stata sostenuta la spesa. 13) Resta già bene inteso e concordato tra essi genitori che laddove i figli decidessero di andare a vivere presso la madre ovvero laddove il padre non potesse essere più genitore prevalentemente collocatario, saranno concordati nuove modalità per la frequentazione padre/figli e un contributo al mantenimento da parte del padre per i figli in modo che risponda al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole. 14) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi. 15) Resta già bene inteso e concordato che, se in futuro uno o entrambi i figli dovessero stare prevalentemente presso la madre, il presente accordo dovrà essere modificato sia in ordine ai tempi di frequentazione del padre con i figli sia in ordine al contributo dovuto dal padre alla madre per le spese ordinarie dei figli. 16) L'assegno unico per i figli a carico ovvero beneficio equivalente così come l'indennità spettante a saranno Per_2 accantonati su un conto corrente intestato ai figli, salvo diversi accordi scritti tra essi genitori.
17) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver divisi bonariamente e, pertanto, ad eccezione degli obbli, i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Roma in data 15.10.2011 in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nato a [...]_1 Per_2
5 19.8.2017, dopo che le parti si erano riconciliate a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Roma), che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare di asserita proprietà del marito, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, precisando la volontà di non volersi riconciliare e di non presenziare all'udienza di persona, così come ribadito nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, alle condizioni riportate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
***
Il matrimonio trova riscontro dall'estratto dell'Atto di Matrimonio, in atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma il 15.10.2011, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suindicato Comune al n. 01544 parte I, serie 03 anno 2011, in regime di separazione dei beni.
Le parti già nel ricorso introduttivo sottoscritto personalmente e, tramite il comune procuratore, con la nota scritta in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta.
Ritiene il Collegio che possano essere omologate le condizioni concordate dalle parti accessorie alla separazione, in quanto appaiono conformi all'interesse dei figli minori delle parti.
Il Tribunale prende atto delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di valenza meramente negoziale.
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio, come da contestuale domanda
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile in Roma il 15.10.2011, in regime di separazione dei beni, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. n. 01544, parte 1, serie 03, anno 2011).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17.10.2025.
6 Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
7