Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 05/05/2026, n. 8276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8276 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2026, proposto da IA IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B703FF06F8, B703FF17CB, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Giovanni Tavernise, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B;
contro
Rai – Radiotelevisione ITna S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GA Engineering S.r.l., Michele Bencivenga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Simona Rostagno, Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Prot. AD/2025/0004814/P/C del 19 dicembre 2025, con cui l'Amministratore Delegato di Rai - Radio Televisione ITna S.p.a. ha approvato la proposta di aggiudicazione del Lotto n. 1 della gara per l'affidamento dei "Servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione Generale Rai in Viale Mazzini n. 14 a Roma" al RT formato da GA Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e dall'Ing. Michele Bencivenga;
- della comunicazione Prot. A/LAV/6798/P del 19 dicembre 2025 di Rai - Radio Televisione ITna S.p.a. di aggiudicazione del Lotto n. 1 in favore del RT GA Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e Ing. Michele Bencivenga;
- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e dei verbali delle sedute riservate;
- in parte qua, del disciplinare di gara e dell'Allegato 2 al disciplinare "Guida alla redazione dell'offerta tecnica";
- in parte qua, dei chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante;
- di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente, ancorché non conosciuti dalla ricorrente
nonché
per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità del contratto, ove stipulato, e per il risarcimento del danno mediante subentro o, in subordine, per equivalente monetario.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GA Engineering S.r.l., in proprio e quale mandataria del RT I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e dall’Ing. Michele Bencivenga il 17\2\2026:
per l’annullamento
- della comunicazione Prot. A/LAV/6798/P del 19 dicembre 2025 di AI – Radio Televisione ITna S.p.a. della graduatoria del Lotto n. 1 della gara per l’affidamento dei “Servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione Generale Rai in Viale Mazzini n. 14 a Roma”, con ciò riconoscendo al costituendo raggruppamento composto da IA IT spa, SPERI Società di Ingegneria e Architettura spa e European Engineering – Consorzio Stabile di Ingegneria, la posizione di secondo classificato (docc. 23-24);
- dei verbali di valutazione delle offerte tecniche, dei verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate per quanto interessa il costituendo raggruppamento composto da IA IT spa, SPERI Società di Ingegneria e Architettura spa e European Engineering – Consorzio Stabile di Ingegneria (docc. 20/22);
- di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi ai precedenti, ancorchè non conosciuti dalla ricorrente incidentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michele Bencivenga e di Rai – Radiotelevisione ITna S.p.A. e di GA Engineering S.r.l. e di Michele Bencivenga;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale GA Engineering S.r.l. in proprio e quale Mandataria del Rtp Icis S.r.l. Seingim Global Service S.r.l. Ing. Michele Bencivenga;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa LA AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
1. Con bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 342628-2025 del 27 maggio 2025, AI– Radiotelevisione ITna S.p.A. (“Rai”) ha indetto la procedura aperta «per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di bonifica ambientale e riqualificazione integrale della sede della Direzione Generale Rai in viale Mazzini n. 14, a Roma», da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica. La gara è stata suddivisa in due distinti lotti prestazionali:
(i) il Lotto 1, dedicato alla «Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione», per un importo complessivo a basta d’asta pari a euro 5.709.555,40 (CIG: B703FF06F8);
(ii) il Lotto 2, dedicato al «Collaudo», per un importo complessivo pari a euro 1.178.733,58 (CIG: B703FF17CB).
I requisiti di partecipazione e i criteri di attribuzione dei punteggi sono stati definiti nel Disciplinare, pubblicato, insieme al bando in data 27 maggio 2025. Per quanto riguarda la partecipazione, trattandosi di un affidamento che ha ad oggetto l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il par. 9 del Disciplinare, in linea con l’art. 66 del d.lgs. n. 36 del 2023, ha ammesso non soltanto le persone giuridiche, ma anche le persone fisiche e, in particolare, i singoli «professionisti».
Per quanto riguarda i criteri di valutazione delle offerte tecniche, il par. 29 del Disciplinare ha previsto l’attribuzione dei punteggi sia mediante criteri discrezionali «vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice», sia mediante criteri tabellari, «vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto».
Ai fini del presente contenzioso rilevano i seguenti criteri di valutazione:
1) Criterio n. 1 «Professionalità e adeguatezza dell’offerta»: il criterio in questione è di natura discrezionale ed è suddiviso in due sub-criteri, i quali prevedono l’attribuzione discrezionale da parte della Commissione di 12 punti: (i) il sub -criterio 1.1 recante «Primo servizio analogo inerente all’attività di Direzione dei Lavori»; (ii) il sub-criterio 1.2 recante «Secondo servizio analogo inerente all’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione». Allo scopo di chiarire i parametri di valutazione della Commissione, l’Allegato 2 della lex specialis, recante la «Guida alla redazione dell’offerta tecnica», ha chiarito che «[la] Commissione valuterà la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desumendola da un numero massimo di due servizi (uno per la Direzione Lavori e uno per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione) svolti e relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini/analoghi a quello oggetto dell’affidamento». Il tutto, con la precisazione per cui «saranno valutati in via preferenziale, servizi inerenti ad attività riferite a interventi di riqualificazione generale di edifici adibiti a uffici con particolare riguardo ad interventi di strip-out finalizzati alla decontaminazione dall’amianto» (doc. 3, pag. 7).
2) Criterio n. 4 «Caratteristiche Metodologiche dell’offerta in riferimento alla struttura tecnico-organizzativa»: il criterio in questione – che incide sul punteggio complessivo per 14 punti – è di natura discrezionale e riguarda «[…] la struttura tecnico-organizzativa e le risorse umane impiegate in maniera dedicata e continuativa per lo svolgimento dei servizi d’ingegneria e dell’architettura previsti e in particolare: • Composizione, Organizzazione e Competenze del team di professionisti».
3) Criterio n. 5 «Certificazione di parità di genere»: il criterio in esame è di natura tabellare e premia con 2 punti il possesso della certificazione di parità di genere prevista dal d.lgs. n. 196 del 1998. In particolare, a pagina 7 della Guida alla redazione dell’Offerta tecnica, (facente parte integrante della documentazione di gara), si prevede «[…] l’assegnazione di un punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della citata “Certificazione della Parità di Genere” prevista dal D. Lgs n. 198». Con la specificazione che, «[il] punteggio sarà attribuito come segue: • P = 0 se il Concorrente non possiede la Certificazione della Parità di Genere • P = 2 se il Concorrente possiede la Certificazione della Parità di Genere».
Tanto premesso, il Collegio specifica che il presente giudizio riguarda esclusivamente l’aggiudicazione del lotto 1 (relativo al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione), avvenuta in favore del RT composto da GA Engineering S.r.l., I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. e dall’Ing. Michele Bencivenga (“RT GA”), il quale ha conseguito un totale complessivo pari a n. 76,085 punti, suddivisi in n. 46,085 punti tecnici e 30 punti economici.
1.1. In particolare, l’odierna ricorrente (“IA”), seconda graduata, con un totale complessivo pari a n. 76,053 punti, suddivisi in n. 46,053 punti tecnici e 30 punti economici, ha impugnato l’aggiudicazione contestando: i) l’errata attribuzione al RT GA di due punti tabellari per il possesso della certificazione della “parità di genere” (I motivo); ii) l’errata attribuzione al RT GA dei punteggi relativi ai criteri di valutazione 1 e 4 (II motivo); iii) l’illegittimità dell’aggiudicazione, per non aver il RT GA indicato il “giovane professionista” (III motivo).
In via subordinata, IA ha impugnato il disciplinare e l’Allegato 2 al disciplinare nella parte in cui, relativamente al criterio n. 5, hanno previsto l’attribuzione di un punteggio tabellare (c.d. on/off) senza invero prevedere dei sub-pesi o sub-punteggi.
2. AI e il controinteressato RT AE si sono costituiti in giudizio.
2.1. In particolare, con memoria del 16 febbraio 2026, RT GA controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto la Rai, pur avendole avviate, non avrebbe concluso le verifiche sul possesso dei requisiti in capo ad IA, onde questa occuperebbe “abusivamente” la seconda posizione in graduatoria, difettando per l’effetto dell’interesse a contestare l’aggiudicazione del primo graduato.
2.2. Con ricorso incidentale del 17 febbraio 2026, il controinteressato RT GA ha impugnato la graduatoria del Lotto n. 1 della gara per cui è causa, nella parte in cui ha riconosciuto all’odierna ricorrente la posizione di seconda classificata, nonché i verbali di valutazione delle offerte tecniche, delle sedute pubbliche e delle sedute riservate per quanto d’interesse, lamentando: i) la violazione dell’art. 107 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 23 del disciplinare, per non aver la Rai concluso le verifiche sul possesso dei requisiti dell’esponente RT IA (I motivo); ii) l’errata attribuzione al RT IA del punteggio in relazione ai criteri di valutazione n. 1 (II motivo) e n. 4 (III motivo).
3. All’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il Collegio ha disposto l’abbinamento al merito dell’istanza cautelare, fissando la pubblica udienza in data 8 aprile.
4. Il 16 marzo 2026, la Rai ha comunicato di aver stipulato il contratto con il RT GA.
5. A seguito del deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, proposta dal controinteressato RT AE e relativa alla mancanza dell’interesse di IA a contestare la propria aggiudicazione, per la mancata conclusione, da parte di Rai, delle verifiche nei confronti della stessa IA sul possesso dei requisiti.
5.1.2. L’eccezione di inammissibilità risulta infondata.
Osserva sul punto il Collegio come l’eccezione in esame sia infondata in quanto AI, in linea con la facoltà di inversione procedimentale prevista dall’art. 107 co. 3 d.lgs. n. 36 del 2023, si è strettamente attenuta a quanto previsto dal Disciplinare: (i) ha effettuato la verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato; (ii) successivamente, ha effettuato la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale e generale nei confronti del primo classificato, riservandosi di effettuarla nei confronti del secondo classificato qualora l’aggiudicatario fosse risultato privo di tali requisiti.
La correttezza dell’operato della società resistente emerge, con evidenza, dal raffronto tra il quadro normativo vigente, la lex specialis e le attività concretamente compiute da AI, risultanti dai verbali di gara (18, 19 e 22 settembre 2025). Si ricorda anzitutto che l’art. 107, co. 3, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede la c.d. inversione procedimentale, ossia che «nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti». La concreta disciplina delle fasi della procedura per attuare l’inversione procedimentale è poi rimessa alla lex specialis della singola gara.
Orbene dal Disciplinare (artt. 32, 35 e 36) emerge che la verifica sul possesso dei requisiti sarebbe stata effettuata nei confronti dell’aggiudicatario; qualora poi tale verifica sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario avesse avuto esito negativo, allora si sarebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria e a verificare il possesso dei requisiti in capo al secondo classificato e così via. Nella fattispecie in esame, AI si è attenuta alle prescrizioni della lex specialis sull’inversione procedimentale, come disposta dall’art. 32 del Disciplinare.
In conclusione, in ragione delle suesposte considerazioni, l’eccezione di inammissibilità risulta infondata.
6. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
6.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 19 del disciplinare e dei criteri di valutazione, l’eccesso di potere per erroneità, carenza di istruttoria e travisamento; la violazione dei principi di fiducia, dell’affidamento e di par condicio creditorum, per l’errata attribuzione del punteggio, relativo alla certificazione di parità di genere (criterio 5), al RT GA. In particolare, Il RT controinteressato avrebbe prodotto in gara le certificazioni di parità di genere esclusivamente della mandataria GA Engineering S.r.l. nonché delle mandanti I.C.I.S. S.r.l., Seingim Global Service S.r.l. ma non anche del mandante Ing. Michele Bencivenga. Il punteggio assegnato sarebbe, dunque, errato e i due punti andrebbero espunti dal complessivo punteggio assegnato, con il conseguente ribaltamento dei primi due posti in graduatoria in favore del ricorrente, distaccatosi solo di 0,032 punti.
6.1.1. Le censure sopraindicate sono infondate per le ragioni che seguono.
Il Criterio n. 5 «Certificazione di parità di genere», come detto, è di natura tabellare e premia con 2 punti il possesso della certificazione di parità di genere prevista dal d.lgs. n. 196 del 1998. In particolare, a pagina 7 della Guida alla redazione dell’Offerta tecnica (facente parte integrante della documentazione di gara), si prevede «[…] l’assegnazione di un punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della citata “Certificazione della Parità di Genere” prevista dal D. Lgs n. 198». Con la specificazione che, «[il] punteggio sarà attribuito come segue: • P = 0 se il Concorrente non possiede la Certificazione della Parità di Genere • P = 2 se il Concorrente possiede la Certificazione della Parità di Genere». Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il Disciplinare ha richiesto di «[…] allegare il relativo certificato in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta ovvero rendere una dichiarazione in cui si attesti il possesso della certificazione», specificando che «[in] caso di Concorrenti aggregati in RT tutti i componenti il raggruppamento dovranno provare il possesso come sopra indicato, pena la mancata attribuzione del punteggio».
Orbene, rileva il Collegio che dallo stesso documento si poteva dedurre come la Certificazione della Parità di Genere prevista dall’art. 46 bis d.lgs. n. 198 del 2006 fosse riferita alle imprese e, dunque, alle persone giuridiche, e non certo al singolo professionista persona fisica. È stato riportato infatti che la certificazione è “ finalizzata ad attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere in relazione all’opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità . Alla luce di quanto sopra ed al fine di promuovere la parità di genere, è prevista l’assegnazione di un punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della citata “Certificazione della Parità di Genere” prevista dal D. Lgs n. 198 ”.
Orbene, alla luce di quanto sopra, rileva il Collegio come, nell’ambito del sopra decritto panorama regolatorio, l’unica indicazione poco lineare potesse rinvenirsi nell’inciso, a pagina 45 del disciplinare di gara, “ in caso di Concorrenti aggregati in RT tutti i componenti il raggruppamento dovranno provare il possesso come sopra indicato, pena la mancata attribuzione del punteggio ”.
In proposito, il Collegio rileva, tuttavia, anche come, in data 5 giugno 2025, a pochi giorni dalla pubblicazione della lex specialis e con largo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione delle offerte, IA abbia trasmesso a AI il seguente quesito « se, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non costituito, ai fini dell’ottenimento del punteggio sia necessario che tutti i componenti del raggruppamento siano in possesso della certificazione » (doc. 4 produzione documentale Rai). In data 6 giugno 2025, rileva il Collegio, sempre dalla produzione documentale in atti (doc. 5), come AI abbia risposto che « per gli operatori economici, persone giuridiche, facenti parte di raggruppamenti temporanei non costituiti si rinvia a quanto statuito a pag. 45 del Disciplinare, ove è chiarito che “ai fini dell'ottenimento del punteggio è necessario che tutti i componenti del raggruppamento siano in possesso della certificazione”. Il possesso della certificazione non è richiesto per gli eventuali membri del raggruppamento che siano persone fisiche » (doc. 5).
In altre parole, a fronte della domanda di IA, AI ha chiarito ciò che emergeva dalla lex specialis, sopra riportata, e che, peraltro, era logico dedurre dalla legge di gara (anche alla luce del richiamo all’art. 46bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs n. 198 del 11.04.2006), ossia che la Certificazione della parità di genere, in caso di partecipazione da parte di un RT, doveva essere posseduta dai componenti persona giuridica, ma non era richiesta per i componenti persona fisica, per la semplice ragione che la singola persona fisica non può avere una certificazione che ex lege è riferita alle persone giuridiche dotate di organizzazione di impresa.
6.1.2. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, relativo all’asserita errata attribuzione al RT GA dei punteggi riferiti ai criteri di valutazione 1 e 4.
Secondo la ricorrente, dalla lettura delle offerte tecniche e dai relativi verbali di gara risulterebbe come la commissione sia incappata in evidenti errori nell’attribuzione dei punteggi per i criteri 1 e 4.
Come detto sopra, il criterio n. 1 era teso a premiare con un massimo di 24 punti la “professionalità ed adeguatezza dell’offerta”; in particolare, il sub-criterio 1.1 premiava con un massimo di 12 punti il “Primo servizio analogo inerente all’attività di Direzione dei Lavori” mentre il sub-criterio 1.2 premiava con un massimo di 12 punti un “Secondo servizio analogo inerente all’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione” (disciplinare – doc. 5, pag. 45).
L’Allegato 2 chiariva che “La Commissione valuterà la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desumendola da un numero massimo di due servizi (uno per la Direzione Lavori e uno per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione) svolti e relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini/analoghi a quello oggetto dell’affidamento. A tale proposito, saranno valutati in via preferenziale, servizi inerenti ad attività riferite a interventi di riqualificazione generale di edifici adibiti a uffici con particolare riguardo ad interventi di strip-out finalizzati alla decontaminazione dall’amianto” (Allegato 2 al disciplinare – doc. 6, pag. 2).
Orbene, il RT GA, per il sub-criterio 1.1, ha speso il servizio di Direzione Lavori effettuato dalla mandante ICIS per i lavori presso il Museo delle Antichità Egizie di Torino, mentre per il sub-criterio 1.2 ha speso il Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori presso la Stazione Ferroviaria di Porta Nuova a Torino espletato dall’Ing. Michele Bencivenga (doc. 12 – scheda n. 1 offerta tecnica RT GA).
Sul punto, lamenta parte ricorrente l’illogicità e l’irragionevolezza del punteggio assegnato al RT GA. In particolare, espone parte ricorrente come– seppur insistenti su edifici di grande pregio, come il Museo IZ di Torino e la Stazione di Porta Nuova di Torino – gli uffici non potevano ritenersi affini/analoghi a quelli oggetto dell’affidamento– posto che l’Allegato 2 chiariva che la commissione avrebbe valutato in via preferenziale “servizi inerenti ad attività riferite a interventi di riqualificazione generale di edifici adibiti a uffici” (Allegato 2 al disciplinare – doc. 6, pag. 2) – giammai, dunque, la relativa esperienza poteva essere premiata con un elevato punteggio.
La censura è infondata.
Sul punto, il Collegio ritiene opportuno riportare le valutazioni dei due concorrenti.
Il RT IA: (i) Per il sub-criterio 1.1., ha menzionato il servizio di Direzione lavori presso la sede centrale del Gruppo Angelini. La Commissione ha ritenuto la proposta «assolutamente migliorativa delle condizioni minime previste nei documenti di gara […]» e ha attribuito 9,996 punti. (ii) Per il sub-criterio 1.2., ha menzionato il servizio di Coordinamento della Sicurezza per i lavori di riqualificazione dell’edificio Palazzo IT a Roma. La Commissione ha ritenuto la proposta «assolutamente migliorativa delle condizioni minime previste nei documenti di gara […]» e ha attribuito 10.2 punti.
Il RT GA: (i) Per il sub-criterio 1.1., ha menzionato il servizio di Direzione lavori presso il Museo delle Antichità Egizie di Torno. Il giudizio della Commissione è stato il seguente: «[la] Commissione apprezza la proposta e la ritiene di livello buono, in quanto relativa ad un contesto urbanizzato, per la continuità di esercizio ed il pregio dell’immobile su cui insiste l’immobile» e ha attributo 8,592 punti. (ii) Per il sub-criterio 1.2., ha menzionato il servizio di Coordinamento della Sicurezza per i lavori di riqualificazione della Stazione di Porta Nuova di Torino. Il giudizio della Commissione è stato il seguente: «[la] proposta formulata dal Concorrente in merito al presente sub-criterio risulta essere ampiamente migliorativa rispetto ai parametri tecnici indicati dal Disciplinare. La Commissione rileva la complessità dell’opera con ricadute impiantistiche. Viene valorizzata, altresì, l’ampia esperienza del coordinatore» e ha attribuito e ha ricevuto 9,936 punti.
In entrambi i sub-criteri, si noti che IA, odierno ricorrente, ha ricevuto dalla Commissione un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato all’aggiudicatario RT GA e la Commissione ha anche spiegato le ragioni dell’attribuzione dei punteggi all’uno e all’altro candidato. Nonostante ciò, IA contesta l’attribuzione dei punteggi atteso che, nella propria prospettazione, RT GA avrebbe dovuto ricevere un punteggio ancora più basso.
La censura è infondata.
La tesi della società ricorrente secondo cui le predette attività non rientrerebbero nella nozione di servizi analoghi, perché né il Museo IZ né la Stazione di Porta Nuova potrebbero essere «identificati come edifici adibiti ad uffici», non tiene conto della lex specialis, né della giurisprudenza ormai consolidata sulla nozione di servizi analoghi.
L’interpretazione della lex specialis proposta dal ricorrente, del resto, si scontra con la giurisprudenza consolidata secondo cui la nozione di ‘servizi analoghi’ «non può essere assimilata a quella di “servizi identici” dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo» (TAR Lazio, sez. II ter, 28 aprile 2025, n. 8199). In altre parole, «il concetto di analogia tra prestazioni – eseguita e da eseguire – si concretizza nell’apprezzamento degli elementi simili che le caratterizzano e non nella verifica di identità delle stesse, poiché ciò comporterebbe una restrizione della platea dei potenziali concorrenti non conforme al principio di proporzionalità» (Consiglio di Stato, sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 961). Nella fattispecie in esame, la Commissione ha effettuato l’attribuzione dei punteggi in perfetta aderenza alla lex specialis e, tenendo conto della preferenza prevista per i servizi analoghi riferiti ad attività di riqualificazione di edifici adibiti ad uffici, ha attribuito un punteggio maggiore all’offerta del RT IA rispetto a quella del RT AE. Tuttavia, la proposta del RT GA è stata comunque apprezzata, anche se in misura inferiore a quella del RT IA, in considerazione del contesto degli interventi, avvenuti in aree fortemente urbanizzate e senza interruzione della continuità del servizio sia per un’immobile di assoluto pregio (come il Museo di Torino) sia per una struttura di grande importanza pubblica (come la stazione di Porta Nuova a Torino).
In altre parole, la Commissione, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica, ha valorizzato l’esperienza maturata dal RT GA in interventi di particolare difficoltà e rilevanza. In tale prospettiva, i servizi svolti presso il Museo IZ di Torino e la Stazione di Torino Porta Nuova sono stati ponderatamente valorizzati, in quanto connotati da un livello di estrema complessità esecutiva, sia sotto il profilo tecnico-operativo sia sotto quello gestionale e organizzativo.
Alla luce di quanto appena esposto, il Collegio ritiene infondate le doglianze, le quali censurano una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità tecnica che, nel caso di specie, risulta esser stata esercitata con evidente ragionevolezza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 4 luglio 2025, n. 5761).
Per quel che concerne, poi, il Criterio di valutazione n. 4 «Caratteristiche metodologiche dell’offerta in riferimento alla struttura tecnico-organizzativa», lo stesso consiste in un criterio di natura discrezionale, riguardante «la struttura tecnico-organizzativa e le risorse umane impiegate in maniera dedicata e continuativa per lo svolgimento dei servizi d’ingegneria e dell’architettura previsti e in particolare: Composizione, Organizzazione e Competenze del team di professionisti».
In questo caso il ricorrente lamenta di aver ricevuto un punteggio troppo basso, avendo la Commissione «illegittimamente (o, comunque, eccessivamente) penalizzato la pregevole proposta del RT IA, focalizzandosi in modo prevalente sul ruolo del CSE e omettendo di valorizzare l’impianto complessivo dell’offerta» (pag. 17 del ricorso).
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
In proposito, il Collegio, aderendo ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche espresse dalle commissioni di gara, ribadisce che le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione del merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell’organo tecnico deputato ( ex multis Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, 5392). Nel caso di specie, le doglianze di IA, secondo cui la propria offerta tecnica sarebbe stata irragionevolmente sottovalutata o quella della prima graduata irragionevolmente sovrastimata, si risolvono in una mera proposta alternativa di giudizio di merito, fondata sull’autovalutazione soggettiva dell’operatore economico e non su elementi oggettivi idonei a dimostrare errori valutativi rilevanti.
6.1.3. Il Collegio passa, infine, all’esame del terzo motivo di ricorso, concernente, ai sensi dell’art. 13 del disciplinare, una condizione di partecipazione. In particolare, parte ricorrente ha, sul punto, lamentato: la violazione dell’art. 39 dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 4 del d.m. 263/2016; Violazione dell’art. 13 del disciplinare, l’eccesso di potere per erroneità e carenza di istruttoria, il travisamento, la Violazione dei principi di fiducia, dell’affidamento e di par condicio creditorum: l’aggiudicazione al RT GA sarebbe illegittima in quanto quest’ultimo non avrebbe indicato un giovane professionista e, pertanto, non avrebbe rispettato l’art. 13 del disciplinare (rubricato “Requisiti di idoneità professionale per i soggetti aggregati”) per il quale “Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.” (disciplinare – doc. 5, pag. 25).
Le censure sono infondate.
In particolare, espone Rai, nella memoria del 16 febbraio, che, nell’ambito della richiesta di chiarimenti del 14 ottobre 2025 sulla documentazione a comprova dei requisiti di qualificazione del primo classificato, ha rappresentato al RTI GA la mancanza nella documentazione dell’indicazione del giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016». Con la risposta del 17 ottobre 2025, il RT GA ha rappresentato che «l’RT scrivente ha al suo interno un giovane professionista nella persona dell’Arch. Francesca Maria Messina ‐ dipendente a tempo indeterminato di AE Engineering s.r.l., iscritta all’Ordine degli Architetti di Torino al n. 11145 dal 21/09/2022, abilitata all’esercizio della professione dal 2021». Il RT GA è, dunque, risultato in possesso del requisito relativo alla presenza del giovane professionista nel raggruppamento così come prescritto dalla lex specialis e la comprova del requisito risulta correttamente soddisfatta.
Sul punto, il Collegio rileva come risulti in atti la prova della stipula del contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2024 e, dunque, in data antecedente a quella del 27 maggio 2025, in cui è stata bandita la gara ( doc. RT GA del 17 marzo all. 3).
7. Considerata la infondatezza dei tre motivi di ricorso sopra esaminati, il Collegio passa, dunque, all’esame della domanda, posta in via subordinata, di annullamento del disciplinare e dell’Allegato 2 al disciplinare nella parte in cui, relativamente al criterio n. 5, hanno previsto l’attribuzione di un punteggio tabellare (c.d. on/off) senza invero prevedere dei sub-pesi o sub-punteggi.
La censura è infondata.
In proposito, ritiene il Collegio che, nella procedura di aggiudicazione in questione, regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta operata dalla società appaltante (modulo c.d. on/off, senza prevedere dei sub-pesi o sub-punteggi), relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, sia espressione di ampia discrezionalità e come tale sia sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta.
8. In ragione delle suesposte considerazioni, la domanda di annullamento degli atti in epigrafe va respinta.
9. Dal rigetto della domanda di annullamento discende, mediatamente, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale, richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale. In altri termini, l’ ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale” (Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4431).
10. L’articolazione della vicenda sostanziale e processuale consente di ritenere la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- respinge la domanda di annullamento dell’aggiudicazione, come in motivazione;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA OF, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
LA AC, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| LA AC | NA OF |
IL SEGRETARIO